Ordinanza cautelare 11 luglio 2024
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Totta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-dei provvedimenti n. P-FE L/Q/2023/-OMISSIS-, P-FE/L/Q/2023/-OMISSIS-, PFE7L/ Q/2023/-OMISSIS-; P-FE/L/Q/2023/-OMISSIS-, P-FE/L/Q/2023-OMISSIS- emessi in data 22/3/24 – notificati in data 22.03.2024 – con i quali la Prefettura di Ferrara, Sportello Unico Immigrazione ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore dei lavoratori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in data 9/6/23, prodotta in data 27/3/23 nonché l’annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.6.2024-OMISSIS- impugnava, formulando anche istanza di sospensione cautelare, i provvedimenti, meglio descritti in epigrafe, con cui la Prefettura di Ferrara - Sportello Unico Immigrazione aveva revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore dei lavoratori ivi indicati, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Con atto meramente formale si costituiva in giudizio i Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale, assunta alla camera di consiglio dell’11 luglio 2024, era disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione resistente, ordinando alla medesima il deposito di una relazione in ordine alla specifica situazione di tutti i lavoratori di cui ai provvedimenti di revoca impugnati, anche in considerazione i quanto affermato dalla parte ricorrente in ordine al loro attuale stato; la causa era rinviata alla camera di consiglio del 23.10.2024.
In data 3.10.2024 l’Amministrazione depositava una documentata relazione esplicativa; successivamente la difesa erariale produceva ulteriore documentazione.
Rinunciata la domanda cautelare, alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente va rilevato che in sede di udienza, come emerge dal verbale di causa, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, attesa che a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale, l’Amministrazione ha nuovamente provveduto.
Alla luce di quanto sopra, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.