Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 14/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 15/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. DI LORETO PAOLO, Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. LUZI MARCO,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
E' in contestazione il rapporto di lavoro formalizzato tra la ricorrente e la madre sig.ra , titolare dell'omonima ditta individuale e del Parte_2
ristorante “Polpo di fulmine di Frulla Cinzia”. L con il verbale di CP_1
accertamento e notificazione n. 2019012028 del 22.8.2022 e verbale di accertamento e notificazione n. 2022004285 del 22.8.2022, ha disconosciuto pagina 1 di 6
30.06.2022.
L ha disconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro in CP_1
quanto svoltosi tra familiari conviventi. Sul presupposto che la ricorrente ha comunque svolto in modo abituale e prevalente attività di cameriera presso il pubblico esercizio della madre, l'ha iscritta, dal 23.07.2019, alla gestione previdenziale dei commercianti, quale coadiutrice familiare.
***
Il ricorso è fondato.
La controversia promossa dalla ricorrente è diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro costituito con il 23.07.2019, Parte_2
con qualifica di apprendista cameriera di ristorante, part time 24 ore settimanali.
L'onere della prova circa la natura subordinata del rapporto di lavoro è in capo alla ricorrente (v. Cass. n. 809/2021).
Nell'ambito dei rapporti di lavoro che si svolgono tra familiari (conviventi o meno), le prestazioni dello stretto congiunto non sono normalmente qualificate come subordinate. Ciò in quanto esse trovano autonoma e sufficiente giustificazione nel vincolo familiare e di mutua assistenza.
Peraltro, quando la prestazioni di lavoro sono svolto in favore di un imprenditore, i rapporti sono ricondotti, in via residuale, all'istituto dell'impresa familiare (art. 230bis, cc.), che assicura al lavoratore una serie di diritti economici e di partecipazione (Cass. 19925/2014: L'istituto dell'impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall'"incipit" dell'art. 230 bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il
pagina 2 di 6 quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata. Pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare.”).
Ciò premesso, la riconducibilità della prestazione del familiare al lavoro non subordinato è solo tendenziale poiché è comunque possibile dimostrare che il vincolo familiare in concreto non determina l'atteggiarsi del rapporto di lavoro che, in fatto, presenta i tratti tipici della subordinazione (Cass.
14434/2015: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale”; id. 9043/2011).
A tale riguardo deve rilevarsi che l pur avendo svolto un accesso CP_1
presso il pubblico esercizio non ha compiuto alcuna verifica diretta sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dell'istante, deducendo l'assenza di subordinazione dal solo vincolo familiare.
pagina 3 di 6 Parte ricorrente ha invece dedotto in corso di causa mezzi di prova, costituiti dalle deposizioni testimoniali delle sig. e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
ha lavorato presso il ristorante “Polpo di fulmine di Frulla Testimone_1
Cinzia” dal 2021 al 2024 e quindi in un lasso di tempo parzialmente coincidente con il rapporto di lavoro in contestazione (dal 23.07.2019 al
30.06.2022).
La teste ha dichiarato che “La ditta gestisce un pubblico esercizio di ristorazione all' . Il ristorante è gestito dalla titolare che lavora in Pt_3
cucina come chef;
io lavoravo come cameriera di sala;
aiutava Parte_1
in cucina e anche in sala;
infine, lavorava come Testimone_2
lavapiatti. Il ristorante era aperto il giovedì, il venerdì, sabato e domenica.
Il giovedì e la domenica solo per pranzo, gli altri giorni anche per la cena.
Io avevo un contratto a chiamata e lavoravo prevalentemente il venerdì ed il sabato, qualche volta anche la domenica a pranzo. lavorava tutti i Pt_1
giorni di apertura ed era l'unica che, oltre a me, lavorava in sala. Non saprei riferire i giorni di lavoro esatti per , che comunque era presente Tes_2
quando io lavoravo. Io lavoravo prevalentemente di sera e insieme a Pt_1
prendevamo servizio alle 18 e lavoravamo fino alla chiusura. La presenza di
era costante, salvo quando era in ferie o chiedeva dei permessi. È la Pt_1
titolare che dà le direttive sul lavoro da svolgere, mentre i corrispettivi dai clienti li ricevo io oppure , perché eravamo noi in sala. La titolare Pt_1
organizzava le ferie di tutti i dipendenti, compresa . Le ferie non erano Pt_1
godute contemporaneamente, ma venivano scaglionate tra i vari dipendenti.
Non ricordo se abbia chiesto i permessi per qualche motivo Pt_1
particolare. rispettava gli orari di lavoro, come li rispettavo io;
a volte Pt_1
pagina 4 di 6 apriva il locale, di cui aveva le chiavi d'accesso. La titolare controllava ogni piatto prima che uscisse dalla cucina.”.
La descrizione della teste descrive alcuni tratti del rapporto di lavoro che richiamano lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale ( lavorava tutti i giorni di apertura; La presenza di era Pt_1 Pt_1
costante), il rispetto di vincoli di orario rispettava gli orari di lavoro, Pt_1
come li rispettavo io) e la soggezione alle direttive dell'imprenditore (La titolare organizzava le ferie di tutti i dipendenti, compresa È la Pt_1
titolare che dà le direttive sul lavoro da svolgere;
… chiedeva dei permessi).
La teste ha lavorato con la ricorrente in un periodo Testimone_2
successivo quello in contestazione. Le sue dichiarazioni sono egualmente rilevanti poichè descrivono il medesimo rapporto di lavoro, proseguito oltre il periodo di apprendistato. Secondo la teste “Nel ristorante lavoravano quattro persone: la titolare, io, e . lavorava sia in Pt_1 Tes_1 Pt_1
cucina che in sala. In cucina soprattutto al mattino, per la preparazione dei piatti;
la titolare era la cuoca. Quando il ristorante era aperto io lavoravo sempre, sia al mattino che al pomeriggio, dal giovedì alla domenica.
Iniziavo alle 9:30 fino alle 13/13:30, poi di nuovo dalle 18 fino alla chiusura del locale. Era la titolare che dava le direttive e organizzava il lavoro, era la titolare che disponeva la collocazione di , in dipendenza della Pt_1
affluenza dei clienti. Godevamo delle ferie in modo alternato;
non ricordo di aver visto chiedere le ferie alla titolare;
io le chiedevo alla titolare. Pt_1
Quando io lavoravo era sempre presente;
in pratica osservava i miei Pt_1
stessi orari di lavoro. Io spesso me ne andavo via prima di ed Pt_1
, che dovevano finire di pulire la sala. Era la titolare che decideva Tes_1
il menù e si occupava delle forniture.”.
pagina 5 di 6 La teste, oltre a confermare che la ricorrente osservava specifici orari di lavoro (Quando io lavoravo era sempre presente;
in pratica osservava Pt_1
i miei stessi orari di lavoro) ne descrive la concreta soggezione al potere direttivo della titolare (“Era la titolare che dava le direttive e organizzava il lavoro, era la titolare che disponeva la collocazione di , in dipendenza Pt_1
della affluenza dei clienti”).
Gli elementi istruttori descritti impongono di accogliere il ricorso poiché provano che il rapporto di lavoro in contestazione, nonostante l'esistenza del vincolo familiare e della convivenza con la titolare, si è svolto con modalità assimilabili a quelle dei rapporti di lavoro intrattenuti con soggetti estranei alla famiglia e con i tratti tipici della subordinazione.
Le spese di lite sono poste in capo all soccombente. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente con la ditta il “Polpo di fulmine di Frulla
Cinzia” dal 23.07.2019 al 30.06.2022
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
2588,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 14/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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