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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 346/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 346 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FENIZIA MARINI del Foro di Ascoli Piceno
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avvocati Gabriella Covino, Augusta Ciminelli e Maristella Boellis
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 06/03/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1181/2018 emesso dal Tribunale di Ancona ottenuto da CP_1
nei confronti della società e del garante Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 37.101.041,22 (limitata al minor importo pari ad euro €
33.556.576,64 per quanto riguarda il oltre interessi e spese di procedura, a Parte_1
titolo di scoperto di conto corrente assistito da 5 aperture di credito, accese presso
Banca delle HE spa, garantiti da tre fideiussioni del 26.2.2008 e del 26.6.2009 rilasciate da . Parte_1
In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale di Ancona:
- Riteneva provata la titolarità del credito ceduto in capo alla opposta CP_1
[...
- valutato lo scenario della nullità parziale delle fideiussioni prestate nel 2008 e nel 2009, riteneva che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. fosse stata tardivamente sollevata dal garante opponente, in quanto formulata non con l'atto di citazione in opposizione, ma nelle note di trattazione scritta depositate il
14.06.2021;
- Riteneva provato il credito vantato dalla cessionaria sulla base della documentazione versata in atti, vagliata mediante CTU, atteso che l'ausiliario, effettuato lo storno degli importi frutto di illegittima capitalizzazione trimestrale per tutta la durata dei rapporti di conto corrente, di applicazione di CMS invalidamente pattuite e tassi applicati in difformità dalle previsioni contrattuali,
e che riconosciuti gli interessi, la somma ingiunta era inferiore a quella ricalcolata;
- condannava il fideiussore opponente al pagamento delle spese di lite.
impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze sotto Parte_1
enunciate.
pag. 2/14 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
Effettuata la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta dal giudice istruttore con ordinanza del 25.02.2025 per riferire al Collegio.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il compendio documentale versato in atti fosse sufficiente ai fini della prova della cessione del credito azionato;
torna a dedurre la carenza di legittimazione attiva di non essendo sufficiente, ai fini della CP_1 prova della cessione la produzione, la produzione dell'avviso pubblicato in G.U., essendo inoltre privo di efficacia persuasiva il documento prodotto dalla srl cessionaria al n. 26, ossia il deposito fiduciario del12.11.2018 “munito di sigillo e firma del notaio depositario”, in assenza del contratto di cessione del credito.
Il motivo è infondato.
Questo Collegio richiama sul punto la recente giurisprudenza di legittimità - Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688, la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue pag. 3/14 caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato
pag. 4/14 aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Orbene, in data 26.01.2016 sono stati trasferiti da a Controparte_3 [...]
ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.lgs. 16 novembre 2015, Controparte_4
pag. 5/14 n. 180, tutti i crediti in sofferenza di Banca HE (doc n. 22 fascicolo appellata:
Cont cessione comunque non contestata dall'appellante); in data 15 giugno 2017 ha ceduto a Purple SPV srl i crediti a sofferenza di Banca delle HE, in data 10
Cont novembre 2017 Purple, e quale cessionaria hanno stipulato il CP_1
contratto di cessione di crediti in blocco, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre
2017 (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo appellata), ed iscritto nel registro delle imprese (cfr. doc. 21 del fascicolo di primo grado); l'avviso in Gazzetta Ufficiale è poi accompagnato dalla apposita lista comprensiva dei relativi codici attinenti ai rapporti ceduti, depositata presso il Notaio il quale in detto atto ha espressamente attestato Persona_1 che “ha acquistato da Purple SPV S.r.l. (…) un portafoglio di crediti in CP_1 sofferenza elencati nella lista qui sotto allegata”, lista in cui sono poi indicati i crediti di Banca HE nei confronti dell'allora Controparte_2
Pertanto, ha provato di avere acquisito la titolarità dei crediti rivenienti CP_1
dai contratti di conto corrente con aperture di credito da Banca delle HE nei confronti della debitrice e dei suoi garanti. Controparte_2
Inoltre, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n.
18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha agito in via monitoria ed ha CP_1
partecipato al giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso CP_1
pag. 6/14 soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), l'appellante non è esposto al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la declaratoria di nullità della fideiussione prestate nel 2008 e 2009 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990; sostiene che le fideiussioni prestate, in quanto corrispondenti allo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto da ABI, erano nulle per lesione della disciplina della libera concorrenza, che la nullità della fideiussioni comporterebbe la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.; argomenta che l'eccezione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso lato, sicchè la sua formulazione è tempestiva, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure;
illustra che le fideiussioni specifiche rilasciate in data 26.2.2008 e 26.6.2009 sono estinte in quanto relative ad affidamenti concessi a tempo determinato e dunque già da tempo scaduti rispettivamente in data
14.8.2008 il primo e in data 6.10.2010 il secondo-, atteso che il ricorso monitorio è stato depositato in data 22.6.2018, che parimenti la fideiussione generica rilasciata in data
26.2.2008, deve ritenersi estinta ex art. 1957 c.c., dovendosi ritenere la scadenza dell'esposizione garantita alla data di costituzione in mora con contestuale revoca dei rapporti garantiti, risalente al 16.7.2015 (cfr. doc. 11° fascicolo monitorio).
Il motivo è infondato.
Va premesso che non è chiaro se il giudice di prime cure abbia dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni prestate sulla scorta di SS.UU. sentenza n. 41994/2021; ha comunque rilevato che, pur nello scenario della nullità parziale, l'eccezione di pag. 7/14 decadenza ex art. 1957 c.c. era tardiva, in quanto avanzata dopo il maturarsi delle preclusioni (ossia dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.), ossia con note autorizzate in data 14.6.2021
Per inciso va quindi osservato che le fideiussioni prestate, pur riproducendo gli articoli dello schema ABI, sono state sottoscritte nel 2008 e nel 2009: l'odierno appellante non può quindi giovarsi dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus per il periodo in cui fu svolta l'indagine, ossia 2002-2005.
Ciò significa che per le fideiussioni omnibus sottoscritte in epoca antecedente o successiva a detto periodo, non vige la presunzione di condotta illecita ma l'onere della prova incombe sul fideiussore: e ciò in virtù del consolidato orientamento di questa
Corte, secondo cui “la perdita di prova privilegiata rivestita dal provvedimento Banca
d'Italia n. 55/05, deve estendersi anche al periodo temporale di sottoscrizione della fideiussione, in quanto costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo cui: “per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui le fideiussioni sono state sottoscritte nel
2010 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia” (cfr:
Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di Appello, Ancona, Sez. I,
21.03.2023, n. 499; Corte di Appello, Ancona, sez. I, 02.07.2024, n. 1038; Corte di
Appello, Ancona, Sez. 27.7.2024, n. 1165).
pag. 8/14 Sempre per inciso deve poi escludersi che l'accertamento effettuato dall'AGCMO e conclusosi con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia possa essere esteso alle fideiussioni specifiche, atteso che il predetto provvedimento è riferito alle sole fideiussioni omnibus.
Difatti, nell'ottobre del 2002, l'ABI concordò con alcune associazioni a tutela dei consumatori, il contenuto del contratto di fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” ossia fideiussione omnibus e non già fideiussione specifica.
Parte La stessa esponeva nelle proprie difese (pag. 5 punto 27 del provvedimento n.
55/2005) che proprio la natura di fideiussione omnibus concilierebbe con l'applicazione di quelle specifiche disposizioni (artt. 2, 6 e 8) e derogatorie al codice civile: “la fideiussione omnibus è un istituto giuridico caratterizzato da una propria causa, consistente nella prestazione di una garanzia rivolta non ad assicurare l'adempimento di una determinata obbligazione altrui, bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell'insolvenza del garantito in relazione al complesso dei rapporti che quest'ultimo ha
o avrà con la banca medesima. Le disposizioni divergenti rispetto alle norme del codice civile rappresenterebbero proprio gli elementi che definiscono la specifica funzione di questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe conseguentemente giudicata al di fuori dello schema legale costruito, in generale, per la fideiussione”.
Tale ricostruzione è stata accolta anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni
Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]” che per quel che qui è di interesse: “la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario (l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato
pag. 9/14 a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (Cassazione civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cassazione civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cassazione civile, sez. III, 19/12/2024, n. 33472).
Le fideiussioni oggetto per presente giudizio appaiono quindi immuni da nullità.
Ad ogni modo, anche volendo valutare, sulla scorta del ragionamento del primo giudice, la decadenza ex art. 1957 c.c., la doglianza deve comunque essere disattesa.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante, l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. è una eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/05/2024, n.
14011) sicchè doveva essere sollevata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, le fideiussioni sottoscritte contengono all'art. 7 la clausola – non colpita da nullità parziale e ritenuta legittima dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 – che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”. Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent.
N. 22346 del 26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente
pag. 10/14 interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con
l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria” (conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742).
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria
pag. 11/14 nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che con raccomandata del
16.7.2015 (cfr. doc. 11° fascicolo monitorio), inviata anche alla srl debitrice principale, la Banca ha risolto i rapporti in essere e intimato nelle rispettive qualità il pagamento delle somme dovute. Non si è quindi verificata la liberazione del garante.
Col terzo motivo, l' appellante torna a contestare il quantum;
allega che alla luce della
CTU con riferimento al saldo del conto corrente n. 2855, la somma dovuta veniva rideterminata con una riduzione del saldo passivo di €. 677.102,79; argomenta pertanto che non poteva essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, aggiunge che esso opponente, anche soltanto parzialmente vittorioso non poteva essere condannato alle spese, in quanto secondo le SS.UU. del 31.10.2022, n. 32061, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo chiarito che nel caso di specie si verte di una opposizione a decreto ingiuntivo ove, come è pacifico, le posizioni sostanziali non coincidono con quelle processuali, atteso che l'attore opponente è convenuto in senso sostanziale e il convenuto opposto e attore in senso sostanziale.
pag. 12/14 Ovviamente, le SS.UU. quando parlano di accoglimento della domanda, si riferiscono alla domanda promossa dall'attore in senso sostanziale, nel caso di specie con il ricorso monitorio.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha valorizzato la circostanza che l'obbligazione di garanzia fosse di importo inferiore rispetto al debito principale come richiesto nel ricorso monitorio, ossia € 33.556.576,64 a fronte di € 37.101.041,22: sicchè la riduzione del debito principale operata dal CTU non è in grado di incidere sulla somma richiesta al fideiussore portata dal decreto ingiuntivo opposto.
E' quindi corretta la decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In definitiva l'appello va rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza in epigrafe, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado nei Parte_1 confronti di che si liquidano in €. 27.542,00 + Controparte_1
16.015,00+45.793,00 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella Camera di consiglio del 28.02.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 13/14 pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 346/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 346 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FENIZIA MARINI del Foro di Ascoli Piceno
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avvocati Gabriella Covino, Augusta Ciminelli e Maristella Boellis
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 06/03/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1181/2018 emesso dal Tribunale di Ancona ottenuto da CP_1
nei confronti della società e del garante Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 37.101.041,22 (limitata al minor importo pari ad euro €
33.556.576,64 per quanto riguarda il oltre interessi e spese di procedura, a Parte_1
titolo di scoperto di conto corrente assistito da 5 aperture di credito, accese presso
Banca delle HE spa, garantiti da tre fideiussioni del 26.2.2008 e del 26.6.2009 rilasciate da . Parte_1
In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale di Ancona:
- Riteneva provata la titolarità del credito ceduto in capo alla opposta CP_1
[...
- valutato lo scenario della nullità parziale delle fideiussioni prestate nel 2008 e nel 2009, riteneva che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. fosse stata tardivamente sollevata dal garante opponente, in quanto formulata non con l'atto di citazione in opposizione, ma nelle note di trattazione scritta depositate il
14.06.2021;
- Riteneva provato il credito vantato dalla cessionaria sulla base della documentazione versata in atti, vagliata mediante CTU, atteso che l'ausiliario, effettuato lo storno degli importi frutto di illegittima capitalizzazione trimestrale per tutta la durata dei rapporti di conto corrente, di applicazione di CMS invalidamente pattuite e tassi applicati in difformità dalle previsioni contrattuali,
e che riconosciuti gli interessi, la somma ingiunta era inferiore a quella ricalcolata;
- condannava il fideiussore opponente al pagamento delle spese di lite.
impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze sotto Parte_1
enunciate.
pag. 2/14 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
Effettuata la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta dal giudice istruttore con ordinanza del 25.02.2025 per riferire al Collegio.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il compendio documentale versato in atti fosse sufficiente ai fini della prova della cessione del credito azionato;
torna a dedurre la carenza di legittimazione attiva di non essendo sufficiente, ai fini della CP_1 prova della cessione la produzione, la produzione dell'avviso pubblicato in G.U., essendo inoltre privo di efficacia persuasiva il documento prodotto dalla srl cessionaria al n. 26, ossia il deposito fiduciario del12.11.2018 “munito di sigillo e firma del notaio depositario”, in assenza del contratto di cessione del credito.
Il motivo è infondato.
Questo Collegio richiama sul punto la recente giurisprudenza di legittimità - Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688, la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue pag. 3/14 caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato
pag. 4/14 aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
Orbene, in data 26.01.2016 sono stati trasferiti da a Controparte_3 [...]
ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.lgs. 16 novembre 2015, Controparte_4
pag. 5/14 n. 180, tutti i crediti in sofferenza di Banca HE (doc n. 22 fascicolo appellata:
Cont cessione comunque non contestata dall'appellante); in data 15 giugno 2017 ha ceduto a Purple SPV srl i crediti a sofferenza di Banca delle HE, in data 10
Cont novembre 2017 Purple, e quale cessionaria hanno stipulato il CP_1
contratto di cessione di crediti in blocco, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre
2017 (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo appellata), ed iscritto nel registro delle imprese (cfr. doc. 21 del fascicolo di primo grado); l'avviso in Gazzetta Ufficiale è poi accompagnato dalla apposita lista comprensiva dei relativi codici attinenti ai rapporti ceduti, depositata presso il Notaio il quale in detto atto ha espressamente attestato Persona_1 che “ha acquistato da Purple SPV S.r.l. (…) un portafoglio di crediti in CP_1 sofferenza elencati nella lista qui sotto allegata”, lista in cui sono poi indicati i crediti di Banca HE nei confronti dell'allora Controparte_2
Pertanto, ha provato di avere acquisito la titolarità dei crediti rivenienti CP_1
dai contratti di conto corrente con aperture di credito da Banca delle HE nei confronti della debitrice e dei suoi garanti. Controparte_2
Inoltre, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n.
18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha agito in via monitoria ed ha CP_1
partecipato al giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso CP_1
pag. 6/14 soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), l'appellante non è esposto al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la declaratoria di nullità della fideiussione prestate nel 2008 e 2009 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990; sostiene che le fideiussioni prestate, in quanto corrispondenti allo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto da ABI, erano nulle per lesione della disciplina della libera concorrenza, che la nullità della fideiussioni comporterebbe la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.; argomenta che l'eccezione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso lato, sicchè la sua formulazione è tempestiva, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure;
illustra che le fideiussioni specifiche rilasciate in data 26.2.2008 e 26.6.2009 sono estinte in quanto relative ad affidamenti concessi a tempo determinato e dunque già da tempo scaduti rispettivamente in data
14.8.2008 il primo e in data 6.10.2010 il secondo-, atteso che il ricorso monitorio è stato depositato in data 22.6.2018, che parimenti la fideiussione generica rilasciata in data
26.2.2008, deve ritenersi estinta ex art. 1957 c.c., dovendosi ritenere la scadenza dell'esposizione garantita alla data di costituzione in mora con contestuale revoca dei rapporti garantiti, risalente al 16.7.2015 (cfr. doc. 11° fascicolo monitorio).
Il motivo è infondato.
Va premesso che non è chiaro se il giudice di prime cure abbia dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni prestate sulla scorta di SS.UU. sentenza n. 41994/2021; ha comunque rilevato che, pur nello scenario della nullità parziale, l'eccezione di pag. 7/14 decadenza ex art. 1957 c.c. era tardiva, in quanto avanzata dopo il maturarsi delle preclusioni (ossia dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.), ossia con note autorizzate in data 14.6.2021
Per inciso va quindi osservato che le fideiussioni prestate, pur riproducendo gli articoli dello schema ABI, sono state sottoscritte nel 2008 e nel 2009: l'odierno appellante non può quindi giovarsi dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus per il periodo in cui fu svolta l'indagine, ossia 2002-2005.
Ciò significa che per le fideiussioni omnibus sottoscritte in epoca antecedente o successiva a detto periodo, non vige la presunzione di condotta illecita ma l'onere della prova incombe sul fideiussore: e ciò in virtù del consolidato orientamento di questa
Corte, secondo cui “la perdita di prova privilegiata rivestita dal provvedimento Banca
d'Italia n. 55/05, deve estendersi anche al periodo temporale di sottoscrizione della fideiussione, in quanto costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo cui: “per le fideiussioni che rientrano nel periodo temporale oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia si verifica una presunzione di utilizzo uniforme dell'applicazione dello schema ABI, mentre per le fideiussioni stipulate in epoca successiva – come nel caso di specie, in cui le fideiussioni sono state sottoscritte nel
2010 – chi eccepisce la nullità deve allegare e fornire la prova, nel rispetto delle preclusioni processuali, della permanenza della intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia, producendo ad esempio gli schemi contrattuali adottati da altri istituti di credito in epoca coeva o almeno prossima, sollecitando il confronto delle relative pattuizioni, non essendo sufficiente il riscontro della presenza nel modulo delle clausole corrispondenti a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia” (cfr:
Corte di Appello, Ancona, Sez. I, 28.03.2023, n. 547; Corte di Appello, Ancona, Sez. I,
21.03.2023, n. 499; Corte di Appello, Ancona, sez. I, 02.07.2024, n. 1038; Corte di
Appello, Ancona, Sez. 27.7.2024, n. 1165).
pag. 8/14 Sempre per inciso deve poi escludersi che l'accertamento effettuato dall'AGCMO e conclusosi con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia possa essere esteso alle fideiussioni specifiche, atteso che il predetto provvedimento è riferito alle sole fideiussioni omnibus.
Difatti, nell'ottobre del 2002, l'ABI concordò con alcune associazioni a tutela dei consumatori, il contenuto del contratto di fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” ossia fideiussione omnibus e non già fideiussione specifica.
Parte La stessa esponeva nelle proprie difese (pag. 5 punto 27 del provvedimento n.
55/2005) che proprio la natura di fideiussione omnibus concilierebbe con l'applicazione di quelle specifiche disposizioni (artt. 2, 6 e 8) e derogatorie al codice civile: “la fideiussione omnibus è un istituto giuridico caratterizzato da una propria causa, consistente nella prestazione di una garanzia rivolta non ad assicurare l'adempimento di una determinata obbligazione altrui, bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell'insolvenza del garantito in relazione al complesso dei rapporti che quest'ultimo ha
o avrà con la banca medesima. Le disposizioni divergenti rispetto alle norme del codice civile rappresenterebbero proprio gli elementi che definiscono la specifica funzione di questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe conseguentemente giudicata al di fuori dello schema legale costruito, in generale, per la fideiussione”.
Tale ricostruzione è stata accolta anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni
Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]” che per quel che qui è di interesse: “la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario (l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato
pag. 9/14 a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (Cassazione civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cassazione civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cassazione civile, sez. III, 19/12/2024, n. 33472).
Le fideiussioni oggetto per presente giudizio appaiono quindi immuni da nullità.
Ad ogni modo, anche volendo valutare, sulla scorta del ragionamento del primo giudice, la decadenza ex art. 1957 c.c., la doglianza deve comunque essere disattesa.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante, l'eccezione prevista dall'art. 1957 c.c. è una eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/05/2024, n.
14011) sicchè doveva essere sollevata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, le fideiussioni sottoscritte contengono all'art. 7 la clausola – non colpita da nullità parziale e ritenuta legittima dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 – che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”. Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent.
N. 22346 del 26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente
pag. 10/14 interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con
l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria” (conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742).
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria
pag. 11/14 nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che con raccomandata del
16.7.2015 (cfr. doc. 11° fascicolo monitorio), inviata anche alla srl debitrice principale, la Banca ha risolto i rapporti in essere e intimato nelle rispettive qualità il pagamento delle somme dovute. Non si è quindi verificata la liberazione del garante.
Col terzo motivo, l' appellante torna a contestare il quantum;
allega che alla luce della
CTU con riferimento al saldo del conto corrente n. 2855, la somma dovuta veniva rideterminata con una riduzione del saldo passivo di €. 677.102,79; argomenta pertanto che non poteva essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, aggiunge che esso opponente, anche soltanto parzialmente vittorioso non poteva essere condannato alle spese, in quanto secondo le SS.UU. del 31.10.2022, n. 32061, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo chiarito che nel caso di specie si verte di una opposizione a decreto ingiuntivo ove, come è pacifico, le posizioni sostanziali non coincidono con quelle processuali, atteso che l'attore opponente è convenuto in senso sostanziale e il convenuto opposto e attore in senso sostanziale.
pag. 12/14 Ovviamente, le SS.UU. quando parlano di accoglimento della domanda, si riferiscono alla domanda promossa dall'attore in senso sostanziale, nel caso di specie con il ricorso monitorio.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha valorizzato la circostanza che l'obbligazione di garanzia fosse di importo inferiore rispetto al debito principale come richiesto nel ricorso monitorio, ossia € 33.556.576,64 a fronte di € 37.101.041,22: sicchè la riduzione del debito principale operata dal CTU non è in grado di incidere sulla somma richiesta al fideiussore portata dal decreto ingiuntivo opposto.
E' quindi corretta la decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In definitiva l'appello va rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza in epigrafe, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado nei Parte_1 confronti di che si liquidano in €. 27.542,00 + Controparte_1
16.015,00+45.793,00 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella Camera di consiglio del 28.02.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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