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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11258 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Parte_1
Emilio Biuso
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata – all'esito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nel pregressa Persona_1
fase di A.T.P.O., e deducendo, in estrema sintesi, che il predetto ausiliario, oltre a non aver risposto al quesito inerente alla condizione di grave disabilità prevista dall'art. 3, comma 3, L.
n. 104 cit., non aveva neppure adeguatamente valutato la complessiva condizione clinica di essa istante, quale asseverata dalla documentazione sanitaria ritualmente acquisita e comprovante una situazione di sostanziale impossibilità nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Allegava, altresì, il sopravvenuto aggravamento delle proprie condizioni di salute, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1- accertare e dichiarare che l'istante possiede il requisito sanitario onde poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento prevista in favore degli invalidi civili ex L. 18/80 e L. 508/88 e della condizione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92, sin dalla domanda amministrativa;
2- condannare l'
[...]
persona del suo l.r.p.t., domiciliato ex Controparte_2
D.L.78/2009 presso la sede territorialmente competente in Foggia alla Via della Repubblica
n.18, in persona del Direttore in carica, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di lite con distrazione in favore dell'Avv. Biuso dichiaratosi antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Rinnovate le indagini peritali, per il tramite di altro ausiliario (non essendo stati ritenuti esaustivi i chiarimenti chiesti al C.T.U. precedentemente nominato), all'esito dell'udienza del
19.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – per quanto sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, tuttavia, destituite di fondamento, con particolare riferimento al requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Invero, l'ausiliario officiato nel presente giudizio, espletata la visita peritale e scrutinata la documentazione sanitaria (compresa quella di formazione successiva versata in atti, siccome astrattamente valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.), ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla base dell'indagine anamnestica confortata dall'analisi
2 della documentazione sanitaria agli atti e della visita medico-peritale emerge che
[...]
risulta affetta da: esiti di quadrantectomia mammella destra per carcinoma Parte_1
(duttale) infiltrante della mammella QSM (NST - No Special Type sec. WHO 2019) in assenza di linfoadenopatie di sicuro significato patologico nel cavo ascellare bilateralmente;
nodulo seno sinistro con caratteristiche morfologiche di benignità; spondilodiscoartrosi lombare con discopatia L5-S1; gonartrosi bilaterale con lieve riduzione dello spazio articolare del comparto mediale bilateralmente e ridotto spazio articolare femoro-rotuleo bilateralmente, iniziale deviazione in varismo bilaterale maggiore a sinistra, meniscopatia interna bilaterale da condropatia femoro-tibiale; artrosi mani con lieve riduzione delle interlinee articolari delle interfalangee distali e prossimali bilateralmente e conservati rapporti metacarpo- falangei, artrosi trapeziometacarpale bilateralmente;
sofferenza del nervo mediano bilaterale;
esiti fratturativi post-traumatici al terzo laterale della clavicola sinistra;
periartrite bilaterale delle spalle;
osteoporosi; sindrome fibromialgica;
cardiopatia ipertensiva;
insufficienza venosa arti inferiori. Per le morbosità rilevate dall'analisi della documentazione sanitaria allegata agli atti ritengo la ricorrente persona totalmente inabile con decorrenza Ottobre 2023 (epoca del riscontro del carcinoma duttale infiltrante della mammella destra)” (cfr. pag. 9 della relazione depositata in data 7.12.2024, a firma del dott.
). Persona_2
2.3. Orbene, il quadro clinico innanzi descritto – se può dirsi idoneo a comprovare una complessiva situazione di svantaggio, tale da rendere indispensabile un continuativo intervento assistenziale nella sfera individuale o di relazione della parte ricorrente (nel che si sostanzia la condizione di disabilità prevista dall'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 62/2024), come riferito dal C.T.U., secondo cui “le minorazioni rilevate a e sopradescritte incidono Parte_1
notevolmente sulla personalità, sulle sue capacità affettive, relazionali e lavorative, arrecandole un grave svantaggio sociale…” – non vale, di per sé, ad integrare il requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Difatti, secondo quanto acclarato dall'ausiliario, anche sulla scorta dell'esame obiettivo, non si configura alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione, questa, alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18
(nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
3 In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.4. Più in dettaglio, il C.T.U. ha riferito quanto segue: “-Dall'analisi degli atti sanitari non risultano quadri sindromici tali da ridurre l'autonomia della persona;
non risultano piani riabilitativi per prescrizioni di presidi sanitari per la deambulazione né referti di visite specialistiche attestanti gravi disabilità motorie con necessità di presidi sanitari che potessero ravvisare i presupposti per l'aiuto permanente di accompagnatore né altre gravi disabilità che potessero ravvisare i presupposti per la necessità di continua assistenza. -Le patologie osteoarticolari della colonna vertebrale e degli arti consentono una deambulazione autonoma e non sono tali da limitare gli atti quotidiani della vita. -Non sono stati rilevati deficit di funzioni cognitive né turbe psichiche e comportamentali né altre disabilità tali da limitare lo svolgimento della vita di relazione e delle attività di vita quotidiana. -Il carcinoma della mammella destra, sottoposto ad intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria ed in attuale follow-up, non risulta sia stato sottoposto a trattamento chemio-radioterapico. -La condizione clinica attuale della ricorrente non produce alcuna difficoltà che possa essere tradotta in una persistente incapacità di far fronte agli atti della vita quotidiana (v. esame clinico). In definitiva, dopo attenta e minuziosa disamina della documentazione sanitaria ed in considerazione delle evidenze semeiologiche o dei dati obiettivi scaturiti dalla visita medica peritale, si deve ritenere che: il quadro motorio, psichico e cognitivo della periziata sia tale da non necessitare l'aiuto permanente di accompagnatore né di assistenza continua”
(pag. 10 dell'elaborato).
Sulla scorta di tali considerazioni, l'ausiliario ha così concluso: “Pertanto, ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3° della Legge 104/1992) dalla domanda amministrativa, ma dalla stessa domanda non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
2.5. Le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate da rilievi critici di sorta.
4 Ne consegue che, nei termini innanzi esposti, il ricorso va accolto, dovendo dichiararsi che
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, Parte_1
L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(6.5.2022).
CP_
3. Le spese relative al procedimento per A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente giudizio di opposizione devono, invece, dichiararsi irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CC.TT.UU. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11258/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a
[...]
decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.5.2022);
b) rigetta, nel resto, il ricorso;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Bartolomeo Emilio Biuso;
d) dichiara irripetibili le spese del giudizio di opposizione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11258 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Parte_1
Emilio Biuso
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata – all'esito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nel pregressa Persona_1
fase di A.T.P.O., e deducendo, in estrema sintesi, che il predetto ausiliario, oltre a non aver risposto al quesito inerente alla condizione di grave disabilità prevista dall'art. 3, comma 3, L.
n. 104 cit., non aveva neppure adeguatamente valutato la complessiva condizione clinica di essa istante, quale asseverata dalla documentazione sanitaria ritualmente acquisita e comprovante una situazione di sostanziale impossibilità nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Allegava, altresì, il sopravvenuto aggravamento delle proprie condizioni di salute, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1- accertare e dichiarare che l'istante possiede il requisito sanitario onde poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento prevista in favore degli invalidi civili ex L. 18/80 e L. 508/88 e della condizione di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92, sin dalla domanda amministrativa;
2- condannare l'
[...]
persona del suo l.r.p.t., domiciliato ex Controparte_2
D.L.78/2009 presso la sede territorialmente competente in Foggia alla Via della Repubblica
n.18, in persona del Direttore in carica, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di lite con distrazione in favore dell'Avv. Biuso dichiaratosi antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Rinnovate le indagini peritali, per il tramite di altro ausiliario (non essendo stati ritenuti esaustivi i chiarimenti chiesti al C.T.U. precedentemente nominato), all'esito dell'udienza del
19.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – per quanto sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, tuttavia, destituite di fondamento, con particolare riferimento al requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Invero, l'ausiliario officiato nel presente giudizio, espletata la visita peritale e scrutinata la documentazione sanitaria (compresa quella di formazione successiva versata in atti, siccome astrattamente valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.), ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla base dell'indagine anamnestica confortata dall'analisi
2 della documentazione sanitaria agli atti e della visita medico-peritale emerge che
[...]
risulta affetta da: esiti di quadrantectomia mammella destra per carcinoma Parte_1
(duttale) infiltrante della mammella QSM (NST - No Special Type sec. WHO 2019) in assenza di linfoadenopatie di sicuro significato patologico nel cavo ascellare bilateralmente;
nodulo seno sinistro con caratteristiche morfologiche di benignità; spondilodiscoartrosi lombare con discopatia L5-S1; gonartrosi bilaterale con lieve riduzione dello spazio articolare del comparto mediale bilateralmente e ridotto spazio articolare femoro-rotuleo bilateralmente, iniziale deviazione in varismo bilaterale maggiore a sinistra, meniscopatia interna bilaterale da condropatia femoro-tibiale; artrosi mani con lieve riduzione delle interlinee articolari delle interfalangee distali e prossimali bilateralmente e conservati rapporti metacarpo- falangei, artrosi trapeziometacarpale bilateralmente;
sofferenza del nervo mediano bilaterale;
esiti fratturativi post-traumatici al terzo laterale della clavicola sinistra;
periartrite bilaterale delle spalle;
osteoporosi; sindrome fibromialgica;
cardiopatia ipertensiva;
insufficienza venosa arti inferiori. Per le morbosità rilevate dall'analisi della documentazione sanitaria allegata agli atti ritengo la ricorrente persona totalmente inabile con decorrenza Ottobre 2023 (epoca del riscontro del carcinoma duttale infiltrante della mammella destra)” (cfr. pag. 9 della relazione depositata in data 7.12.2024, a firma del dott.
). Persona_2
2.3. Orbene, il quadro clinico innanzi descritto – se può dirsi idoneo a comprovare una complessiva situazione di svantaggio, tale da rendere indispensabile un continuativo intervento assistenziale nella sfera individuale o di relazione della parte ricorrente (nel che si sostanzia la condizione di disabilità prevista dall'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 62/2024), come riferito dal C.T.U., secondo cui “le minorazioni rilevate a e sopradescritte incidono Parte_1
notevolmente sulla personalità, sulle sue capacità affettive, relazionali e lavorative, arrecandole un grave svantaggio sociale…” – non vale, di per sé, ad integrare il requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Difatti, secondo quanto acclarato dall'ausiliario, anche sulla scorta dell'esame obiettivo, non si configura alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione, questa, alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18
(nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
3 In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.4. Più in dettaglio, il C.T.U. ha riferito quanto segue: “-Dall'analisi degli atti sanitari non risultano quadri sindromici tali da ridurre l'autonomia della persona;
non risultano piani riabilitativi per prescrizioni di presidi sanitari per la deambulazione né referti di visite specialistiche attestanti gravi disabilità motorie con necessità di presidi sanitari che potessero ravvisare i presupposti per l'aiuto permanente di accompagnatore né altre gravi disabilità che potessero ravvisare i presupposti per la necessità di continua assistenza. -Le patologie osteoarticolari della colonna vertebrale e degli arti consentono una deambulazione autonoma e non sono tali da limitare gli atti quotidiani della vita. -Non sono stati rilevati deficit di funzioni cognitive né turbe psichiche e comportamentali né altre disabilità tali da limitare lo svolgimento della vita di relazione e delle attività di vita quotidiana. -Il carcinoma della mammella destra, sottoposto ad intervento chirurgico di quadrantectomia mammaria ed in attuale follow-up, non risulta sia stato sottoposto a trattamento chemio-radioterapico. -La condizione clinica attuale della ricorrente non produce alcuna difficoltà che possa essere tradotta in una persistente incapacità di far fronte agli atti della vita quotidiana (v. esame clinico). In definitiva, dopo attenta e minuziosa disamina della documentazione sanitaria ed in considerazione delle evidenze semeiologiche o dei dati obiettivi scaturiti dalla visita medica peritale, si deve ritenere che: il quadro motorio, psichico e cognitivo della periziata sia tale da non necessitare l'aiuto permanente di accompagnatore né di assistenza continua”
(pag. 10 dell'elaborato).
Sulla scorta di tali considerazioni, l'ausiliario ha così concluso: “Pertanto, ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3° della Legge 104/1992) dalla domanda amministrativa, ma dalla stessa domanda non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
2.5. Le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate da rilievi critici di sorta.
4 Ne consegue che, nei termini innanzi esposti, il ricorso va accolto, dovendo dichiararsi che
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, Parte_1
L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(6.5.2022).
CP_
3. Le spese relative al procedimento per A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente giudizio di opposizione devono, invece, dichiararsi irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CC.TT.UU. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11258/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a
[...]
decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.5.2022);
b) rigetta, nel resto, il ricorso;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Bartolomeo Emilio Biuso;
d) dichiara irripetibili le spese del giudizio di opposizione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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