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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 263/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Pisanu in forza di procura generale alle liti in data 22.03.2024 a rogito del notaio in Fiumicino. Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
APPELLATA Controparte_2
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 17.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 76 del 6.3.2024 il Tribunale di Savona ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da avverso il Controparte_2
CP_ verbale di accertamento con il quale era stata contestata l'evasione contributiva relativa all'indennità di trasferta corrisposta ai propri dipendenti nel periodo maggio 2015-aprile 2020.
CP_
2. Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso tempestivamente depositato in data 2.9.2024.
3. L'udienza di discussione della causa è stata sostituita dalla fissazione di termine al 20.2.2025 per il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza in data 26.2.2025 la Corte, preso atto del mancato deposito di note entro il predetto termine e dell'equiparazione alla mancata comparizione in udienza stabilita dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ha assegnato nuovo termine per il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza, fino al 19.3.2025. CP_
Entro quest'ultima data solo l' ha depositato note nelle quali ha chiesto concessione di termine per procedere alla corretta “rinotifica” del ricorso in appello, dando atto dell'erroneità della procedura notificatoria documentata in atti.
4. Unica questione controversa è quella che attiene alla regolare notificazione del ricorso in appello e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione. CP_ In proposito, l' ha prodotto una ricevuta di avvenuta consegna
(RdAC) di una PEC indirizzata alla casella di posta certificata della cancelleria civile del Tribunale di Imperia, contenente un messaggio avente ad oggetto il “DEPOSITO 525/2023 2023_370000_67CO1_14.enc
FscID:9565786" e dal seguente contenuto : “INPS. Invio in allegato la busta contenente gli atti da depositare”, con allegato un atto in formato
.emc non leggibile.
La descritta comunicazione telematica non presenta i requisiti minimi essenziali idonei, secondo la giurisprudenza, a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (cfr. Cass. Sez. U. 14916/2016, Cass.
26511/2022) e a ritenere pertanto esistente il procedimento notificatorio. La stessa è infatti priva di riferimenti nell'oggetto e nel testo ad un'attività di
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notificazione e contiene rimandi ad una mera trasmissione di atti in funzione del successivo deposito nel fascicolo telematico da parte della cancelleria.
La comunicazione difetta, altresì, di elementi di collegamento sia con l'appellato - in quanto destinata alla cancelleria di un ufficio giudiziario
(peraltro diverso da quello nel quale si è svolto il giudizio di primo grado) - sia con il presente procedimento di appello, che non risulta neppure menzionato né nell'oggetto né nel contenuto.
5. L'inesistenza della notifica, che a differenza della nullità non consente la rinnovazione, comporta l'improcedibilità dell'appello.
In tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza, affermando che
“nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia affatto avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma,
Cost. - di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L - Sentenza n. 24742 del 19/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20613 del 09/09/2013; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011)” (Cass. 23159/2024).
7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell' CP_
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di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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