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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/09/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 314/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 314/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 190/2021 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il
10 aprile 2021,
TRA con sede in Enna in via Giuseppe Fava n.35, Parte_1 partita i.v.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Valentina Divita, presso lo studio della quale, in Enna, via Libero Grassi n 18, è elettivamente domiciliata,
- appellante -
CONTRO
– P. VA , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Viviana Sebastiana Fonte, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte
d'Appello di Caltanissetta,
- appellata -
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso all'udienza del 27 marzo 2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
1 In particolare, la chiedeva “in accoglimento del proposto Parte_1 appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
dire e dichiarare che Parte_2
ha diritto al pagamento degli interessi legali di mora ex D.Lgs 231/2002 nella misura e con la
[...] decorrenza indicata nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure o in quella diversa misura dovuta ex lege, con condanna del al relativo pagamento anche delle spese stragiudiziali ex CP_1 art 6 D.Lgs 231/2002, che l'attrice è stata costretta a sostenere a causa del colpevole inadempimento di € 3.072,80. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Parte appellata concludeva riportandosi alla costituzione in appello in cui chiedeva “rigettare
l'appello e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. In subordine ove dovesse ritenere applicabile l'art.248 comma 4 del D. Lvo 267/2000 sospendere il presente giudizio fino alla decisione della questione di legittimità costituzionale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha impugnato la sentenza n. 190/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Enna e pubblicata il 10 aprile 2021, a conclusione del giudizio n. R.G. 1704/2016, che ha rigettato la domanda da essa proposta contro il per il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. CP_1
231/2002 in relazione al pagamento tardivo del corrispettivo dovuto per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani affidatole dal condannandola altresì al pagamento delle CP_1 spese di lite quantificate complessivamente in €. 1.780,00 oltre accessori.
Nello specifico, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la , deduceva che per Parte_1 Parte_1 gli anni 2004, 2005 e 2006 aveva ricevuto il pagamento del compenso con notevole ritardo e che, con la dichiarazione di dissento dell'Ente intervenuta il 31 dicembre 2015, i pagamenti venivano sospesi.
Lamentava che la Commissione straordinaria di liquidazione, con nota del 9 dicembre 2009, ammetteva al passivo il credito di € 344.106,55, con esclusione degli interessi legali e di mora maturati e dovuti ex lege, dalla data delle singole fatture fino alla data di dichiarazione del dissesto.
Chiedeva, dunque, il pagamento degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/02, quantificati complessivamente in €. 228.008,99, oltre il pagamento delle spese stragiudiziali ex art. 6 della medesima legge quantificati in €. 3.072,80.
Il si opponeva alla domanda, deducendo la non debenza degli interessi per CP_1
l'insussistenza di contratto per il periodo 22 luglio 2005 – 10 luglio 2006 e la non imputabilità del ritardo dipeso dal dissesto finanziario del eccepiva, in subordine, la prescrizione CP_1 quinquennale degli interessi moratori.
2 Il giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dalla Parte_1 rilevando che le tre convenzioni stipulate tra quest'ultima e il Comune di Enna non coprivano l'intero arco temporale per il quale l'attrice chiedeva gli interessi di mora. Osservava poi che “In ogni caso è necessario puntualizzare che tutti e tre i contratti condizionano l'efficacia del contratto allo stanziamento delle relative somme previste quale compenso nei bilanci dell'Ente”, rilevando poi che non vi era prova della verificazione di tale condizione.
Osservava che in materia di rapporti con la P.A., il contratto, fonte delle obbligazioni inter partes, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e, previa adozione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge;
richiamava quindi l'applicazione dell'art 191 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e concludeva che “Nel caso di specie, la forma scritta non compre l'intero arco temporale in base a cui sono state richieste le prestazioni;
inoltre non vi è prova dell'impegno di spesa da parte dell'Ente delle somme richieste”.
Aggiungeva che la dichiarazione di dissesto dell'Ente del 2005, consentiva di ritenere che il CP_1
avesse assunto obbligazioni eccedenti la sostenibilità finanziaria del proprio bilancio e che la
[...] circostanza del pagamento del capitale da parte dell'Ente “nulla inferisce in ordine alla regolarità contabile degli obblighi assunti a monte né implica che tali pagamenti siano stati fatti nel rispetto delle regole pubblicistiche”.
Quindi, ritenute assorbite tutte le altre questioni, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello facendo valere Parte_1
l'erroneità ed ingiustizia della sentenza per ultrapetizione e per erronea interpretazione della prova.
Ritiene l'appellante di aver assolto all'onere probatorio dell'affidamento del servizio domiciliare agli anziani per il periodo che va da gennaio 2004 a luglio 2005 con la produzione del contratto n. 768 del
19 marzo 2004, che copre il periodo temporale dal 12 gennaio 2004 all'ottobre 2004, e il contratto n.
868 del 21 gennaio 2005, che copre il periodo che va da ottobre 2004 al 27 luglio 2005. Par Nello specifico, la parte deduce che entrambi i contratti richiamano sia la Delibera di , che la successiva determinazione dirigenziale con cui è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio , osservando che tale determina “conclude l'iter dell'impegno di spesa, in quanto la sottoscrizione del contratto costituisce il momento conclusivo e di perfezionamento dell'iter amministrativo, ovvero la fase successiva alla previsione dell'impegno di spesa, altrimenti la gara non avrebbe neppure potuto essere espletata ed il successivo contratto sottoscritto. Con la sottoscrizione del contratto il si obbliga giuridicamente ad un determinato pagamento, CP_1 ovvero è esso stesso l'impegno giuridico della spesa a cui rimane vincolato, in quanto con esso si perfeziona l'obbligazione giuridica di pagamento, a conclusione dell'iter dell'impegno di spesa”.
3 Inoltre, deduce la mancata contestazione da parte del della suddetta circostanza, essendosi CP_1 limitato questo ad eccepire l'assenza di prova scritta del contratto per il periodo successivo al 27 luglio 2005.
Per tali ragioni l'odierna parte appellante ritiene che il giudice di prime cure, in ragione die contratti prodotti e del principio di non contestazione, avrebbe dovuto considerare provato il credito per il periodo che va dal gennaio 2004 al luglio 2005, assumendo altresì che il pagamento del compenso risulta certo e incontestato.
Con riferimento al credito per interessi relativo alla fattura n. 71 del 22.9.2005 di € 6.565,95 per il periodo di assistenza domiciliare agli anziani per il periodo che va dal 26.7.2005 al 31.7.2005, richiama la nota prot. 515 del 22.7.2005 di comunicazione della determinazione n. 307 del 22.7.2005 Co in cui in veniva espressamente indicato “si invita pertanto la a volere assicurare detto servizio in prosecuzione con quello che andrà a scadere il 25 luglio c.a., nelle more della stipula del contratto”,
e la determina dirigenziale del 27.12.2005 n. 541 di liquidazione del compenso, in cui veniva richiamata, non solo la determina di assunzione dell'impegno di spesa, ma anche il capitolo di bilancio da cui attingere.
L'appellante propone le medesime doglianze denunciando l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza per omessa pronunzia sulla domanda concernente le somme pretese a titolo di interessi per il ritardato pagamento della fattura n. 71 del 22.9.2005 e per il periodo successivo al luglio 2005 richiamando nuovamente in proposito la determina dirigenziale del 27.12.2005 n. 541.
Parte ricorrente, infine contesta l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata, per avere il giudice di primo grado erroneamente interpretato la normativa applicabile alla fattispecie concreta.
In particolare, contesta la pronuncia nella parte in cui il giudicante ha affermato che: “pure la normativa in materia di dissesto degli Enti ai sensi del TUEL non consente di ritenere dovuti gli interessi richiesti. Sul punto, l'appellante richiama l'art. 248 del D. Lgs. 267/2000, nonché precedenti giurisprudenziali, deducendo che la normativa in esame debba essere interpretata nel senso che, anche successivamente alla dichiarazione di dissesto, continuano a maturare interessi e rivalutazione monetaria sui debiti pecuniari degli Enti dissestati. Secondo l'appellante, ancorché non opponibili alla procedura di liquidazione gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto, trattandosi di una sospensione meramente temporanea degli effetti obbligatori, il diritto del creditore al riconoscimento degli interessi non viene meno, bensì resta sospeso per tutta la durata della procedura di risanamento, potendo essere fatto valere una volta che l'Ente sia rientrato nella gestione ordinaria, in quanto trattasi di crediti accessori solo temporaneamente inesigibili.
4 Deduce poi l'erroneità ed ingiustizia della sentenza nell'avere ritenuto assorbite tutte le altre questioni, e non avere dichiarato manifestamente infondata l'eccezione avversa dell'esimente di cui all'art. 3 del Dlgs 231/2002, atteso che per costante giurisprudenza il ritardo dell'Organismo
Straordinario di liquidazione deve pur sempre essere imputato all'ente locale, in quanto la gestione del dissesto non integra una amministrazione differente da quella ordinaria.
Deduce poi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, osservando che ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, pertanto, non può trovare applicazione per l'intero periodo compreso tra la dichiarazione dello stato di dissenso e la cessazione dello stesso.
Il resiste all'appello deducendo l'infondatezza del gravame. CP_1
Osserva poi che rispetto al disposto dell'art. 248, comma 4, d.lgs. 267/ 2000 prevedente che "dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria", il Consiglio di Stato con l'Ordinanza n.
5502 del 21.07.2021 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale;
chiede pertanto, in subordine, ove si dovesse ritenere applicabile l'art. 248, comma 4, del D. Lvo 267/2000, di sospendere il presente giudizio fino alla decisione della questione di legittimità costituzionale.
*****
L'appello è infondato.
Risultano acquisiti al processo:
1) contratto n. 768 del 19 marzo 2004, della durata di nove mesi decorrente dal 12 gennaio 2004 contenente all'art. 9 la “clausola di salvaguardia” secondo cui “qualora in sede di approvazione del bilancio 2004, non dovessero essere stanziate le somme necessarie per il servizio in parola l'affidamento sarà risolto ipso iure ed ipso fatto, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché dall'Amministrazione Comunale” (allegato alla seconda memoria istruttoria del giudizio di primo grado dalla cooperativa);
2) contratto n. 868 del 21 gennaio 2005, della durata di 9 mesi decorrenti dal 26 ottobre 2004 contenente all'art. 9 la seguente condizione: “clausola di salvaguardia: qualora in sede di approvazione del bilancio 2005, non dovessero essere stanziate le somme necessarie per il servizio in parola l'affidamento sarà risolto ipso iure ed ipso fatto, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché dall'Amministrazione Comunale” (doc. 1 del fascicolo di primo grado della prodotto in questo giudizio); Parte_1
5 3) determina dirigenziale n. 541 del 27 dicembre 2005 con la quale si dispone il pagamento della fattura n. 71 del 22 settembre 2005 per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani per il periodo dal 26 luglio 2005 al 31 luglio 2005 “al cui onere si fa fronte con l'impegno di spesa assunto determina dirigenziale n. 269 del 5.7.05[…] dell'esercizio finanziario 2005 di bilancio comunale” richiamando la determinazione n. 307 del 22 luglio 2005 di aggiudicazione del servizio dal 26 luglio 2005 al 26 dicembre 2005 (allegato alla seconda memoria istruttoria del giudizio di primo grado dalla cooperativa);
4) contratto del 10 luglio 2006 della durata di otto 8 mesi decorrenti dalla sottoscrizione, che dispone, all'art. 9,“la previsione di spesa di cui alla presente convenzione impegna l'Ente mensilmente e nei limiti dei dodicesimi approvati in bilancio in corso di formazione. Qualora in sede di approvazione di bilancio non dovessero stanziare le somme necessarie per il servizio in parola, l'affidamento sarà risolto ipso iure ed ipso fatto, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché dall'ente” (doc. 1 del fascicolo di primo grado della prodotto Parte_1 in questo giudizio).
Nei suddetti contratti l'ente comunale si impegnava al pagamento mensile (art. 12 e 13 dei contratti sopra richiamati).
Non risultano prodotti in atti né la determina dirigenziale n. 307 del 22 luglio 2005 né la determina dirigenziale n. 269 del 5 luglio 2005.
Premesso che rispetto ad una obbligazione giuridicamente perfezionata a cui consegue un pagamento, l'ente locale deve assumere l'impegno di spesa con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza, nei contratti intercorsi tra la Parte_1 appellante e il posti a fondamento dell'azione, manca una copertura finanziaria;
CP_1 non può inoltre valutarsi la conformità a legge dell'impegno di spesa adottato con la determina dirigenziale n. 269 del 5 luglio 2005 per il servizio espletato dal 26 luglio 2005 al 26 dicembre 2005 poiché il documento non è prodotto in atti.
L'art. 191 del d. lgs. 267/2001 nella versione ratione temporis vigente stabiliva che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento
o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”
6 Ne discende che, in base alla legislazione ratione temporis vigente, e comunque mantenuta anche nell'attuale disciplina dell'ordinamento degli enti locali, la delibera assunta dai competenti organi comunali, con il quale si affida l'incarico per lo svolgimento di una prestazione, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte;
l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera ex art. 1418 c.c. comma 1°, ed il vizio della fase amministrativa, costituito dalla invalidità della volontà dell'ente, si estende all'atto negoziale successivo, che pertanto è inidoneo a costituire titolo per il corrispettivo (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17197 che : “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli” specificando che la previsione dell'art. 284 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, “ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico” ).
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la clausola con la quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso per la prestazione resa alla concessione di un finanziamento, non può validamente derogare alle procedure di spesa, che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento.
Infatti, quanto al concreto significato da attribuire al suddetto precetto, nel vigore dell' 284 sopra citato, è stato efficacemente osservato che “l'unica interpretazione aderente al dettato della legge
e alla volontà del legislatore sia quella secondo cui il mezzo per far fronte alla spesa deve essere precisamente individuato e già attuale;
mentre tradirebbe il precetto normativo un'interpretazione che consentisse all'ente pubblico di indicare solo le possibili vie per la copertura della spesa, ma di tale copertura non vi fosse certezza né in ordine all'an né in ordine alla fonte” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/10/2016, n. 21763).
Per il servizio affidato alla dall'ente comunale con i contratti sopra richiamati si fa Parte_1 riferimento alla previsione dei bilanci futuri e pertanto manca l'impegno contabile per il pagamento della prestazione dovuta dalla in ragione del contratto. Parte_1
7 Essi pertanto sono ictu oculi contrari alla norma sopra citata;
né la successiva indicazione della copertura finanziaria, può sopperire a tale carenza, poiché -come si è visto- il mezzo finanziario per far fronte alla spesa deve essere esistente al momento della delibera di affidamento e la subordinazione del pagamento del compenso ad un successivo ed eventuale finanziamento costituisce un aggiramento delle regole prescritte per la procedura di spesa, che invece non ammette deroghe.
Erra pertanto l'appellante quando, con la prima doglianza, ritiene che un successivo provvedimento possa sopperire alla mancanza dell'impegno contabile, tanto più che si richiama genericamente una determina dirigenziale, senza nessuna specificazione di numero e pagina (pag. 4 dell'atto di appello) mentre la determina dirigenziale n. 269 del 5 luglio 2005 si riferisce al solo servizio espletato dal 26 luglio 2005 al 26 dicembre 2005 e comunque non è stata prodotta dall'appellante neppure in primo grado.
Erra altresì allorché ritiene che il contratto “è esso stesso l'impegno giuridico alla spesa” dovendosi piuttosto osservare, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, che la copertura finanziaria richiede l'indicazione di tutti gli elementi necessari a pervenire alla quantificazione delle spese e ai mezzi per farvi fronte e che la violazione di tale precetto comporta la nullità anche del contratto con cui l'ente locale si vincola.
Correttamente, invece, il giudice a quo, in conformità alle risultanze documentali sopra riportate, ha ritenuto che non vi fosse prova dell'impegno di spesa da parte dell' per il corrispettivo Pt_4 dovuto alla e, per conseguenza, ha ritenuto priva di fondamento negoziale anche Parte_1
l'obbligazione degli interessi che è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale, ancorché solo nel momento genetico, deduzione questa che, peraltro, è rimasta priva di censura.
Si aggiunga che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, anche nella versione ratione temporis vigente, stabilisce che l'ente pubblico può soltanto riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente stesso puntualmente dedotti e dimostrati.
Tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, essendo esso insufficiente a esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (cfr. Cassazione civile sez. I,
09/12/2015, n.24860).
Consegue che il pagamento del corrispettivo, al netto degli interessi, da parte dell'ente locale, pure dedotto da parte appellante, non è decisivo al fine di ritenere la sussistenza dell'impegno di spesa e, pertanto, la sussistenza di un obbligo in capo al CP_1
8 Va poi considerato che la nullità derivante dalla violazione di norme imperative, può essere rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., in ogni stato e grado del giudizio, qualora sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio (cfr. Cassazione civile, Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e, in ordine alla nullità per mancanza di impegno contabile, Cassazione civile , sez. II , 11/06/2018 , n. 15050:
“La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla, ai sensi dell' art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989 , conv. con modif. dall' art. 1, comma 1, l. n. 144 del 1989 (oggi sostituito dall' art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 ).
L'invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa è rilevabile d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative”).
Tale rilievo è dirimente nel senso di escludere la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, richiamato da parte appellante assumendo il vizio di ultrapetizione.
Non è possibile neppure ravvisare nella sentenza impugnata il vizio di omessa pronunzia sulla domanda concernente le somme pretese a titolo di interessi per il ritardato pagamento della fattura n. 71 del 22.9.2005: difatti la sussistenza di impegno contabile non è suffragata da idonea prova neppure con riferimento allo svolgimento della prestazione nel mese di luglio 2005 non essendo stata prodotta, come sopra osservato, la determina dirigenziale del 27.12.2005 n. 541 che, secondo parte appellante, conterrebbe la copertura finanziaria per la prestazione svolta nel suddetto periodo, ed avendo il giudice correttamente osservato che la Cooperativa in primo grado produceva solo tre convenzioni rispettivamente del marzo 2004, del 21 gennaio 2005 e del 10 luglio 2006; invero non risulta in atti neppure la determinazione n. 307 del 22 luglio 2005 di aggiudicazione del servizio dal 26 luglio 2005 al 26 dicembre 2005.
Il vizio di omessa pronuncia del resto sussiste solo quando manchi il provvedimento indispensabile alla definizione della controversia, sicché esso non sussiste quando la domanda risulti incompatibile con l'impostazione logico e giuridica della pronuncia adottata (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
16/07/2025 , n. 19634: “Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all' art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito;
di conseguenza il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto”).
9 La constatazione dell'assenza di un contratto vincolante, poiché carente di impegno contabile, rilevata dal primo giudice con motivazione che risulta immune da vizi in questa sede, essendo idonea a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, rende vana la trattazione del motivo di appello che si appunta sulla sussistenza della prova dei contratti che disponevano l'affidamento del servizio per l'intero periodo indicato dall'appellante.
Va poi detto che con tale ratio decidenti il giudice a quo ha escluso, a monte, l'esistenza di un obbligazione in capo al con ciò ritenendo non necessaria la trattazione delle altre questioni CP_1 sollevate dalle parti ed implicanti l'esistenza dell'obbligazione; il giudice a quo ha infatti rilevato alla fine che “le altre questioni devo ritenersi assorbite”.
Ove l'appellante avesse voluto censurare tale valutazione di assorbimento effettuata dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto lamentare ed argomentare il vizio di motivazione, sicché la valutazione dell'assorbimento operata rimane sostanzialmente incensurata e, per conseguenza, mancando uno specifico motivo di gravame non v'è spazio in questa sede per riesaminare le questioni ritenute assorbite dal giudice.
È infatti onere dell'appellante spiegare come e perché l'assorbimento operato dal giudice non sarebbe giustificato, con l'articolazione di opportuna attività esplicativa diretta a dimostrare o l'esclusione dell'assorbimento o la sua erroneità (cfr. per la necessità di proporre motivo di appello in ordine alla correttezza della valutazione di assorbimento Cassazione civile sez. I, 12/11/2018,
n.28995: “La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre
è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa”).
Pertanto l'appello deve essere rigettato integralmente con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio esse vanno poste in capo a parte appellante, per il principio di soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri minimi per i giudizi in grado di
10 appello del valore compreso tra € 52.000,00 a € 260.000,00 del d.m. 55/2014, tenuto conto del concreto valore della controversia e della natura delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase istruttoria per non essersi svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 190/2021 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 10 aprile 2021, appellata da Parte_1 condanna la al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.997,00, di cui €. 1.498,00 per la fase studio, €. 956,00 per la fase introduttiva ed €. 2.552,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Parte_1
[... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Roberto Rezzonico
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 314/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 190/2021 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il
10 aprile 2021,
TRA con sede in Enna in via Giuseppe Fava n.35, Parte_1 partita i.v.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Valentina Divita, presso lo studio della quale, in Enna, via Libero Grassi n 18, è elettivamente domiciliata,
- appellante -
CONTRO
– P. VA , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Viviana Sebastiana Fonte, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte
d'Appello di Caltanissetta,
- appellata -
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso all'udienza del 27 marzo 2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
1 In particolare, la chiedeva “in accoglimento del proposto Parte_1 appello riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
dire e dichiarare che Parte_2
ha diritto al pagamento degli interessi legali di mora ex D.Lgs 231/2002 nella misura e con la
[...] decorrenza indicata nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure o in quella diversa misura dovuta ex lege, con condanna del al relativo pagamento anche delle spese stragiudiziali ex CP_1 art 6 D.Lgs 231/2002, che l'attrice è stata costretta a sostenere a causa del colpevole inadempimento di € 3.072,80. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Parte appellata concludeva riportandosi alla costituzione in appello in cui chiedeva “rigettare
l'appello e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. In subordine ove dovesse ritenere applicabile l'art.248 comma 4 del D. Lvo 267/2000 sospendere il presente giudizio fino alla decisione della questione di legittimità costituzionale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha impugnato la sentenza n. 190/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Enna e pubblicata il 10 aprile 2021, a conclusione del giudizio n. R.G. 1704/2016, che ha rigettato la domanda da essa proposta contro il per il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. CP_1
231/2002 in relazione al pagamento tardivo del corrispettivo dovuto per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani affidatole dal condannandola altresì al pagamento delle CP_1 spese di lite quantificate complessivamente in €. 1.780,00 oltre accessori.
Nello specifico, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la , deduceva che per Parte_1 Parte_1 gli anni 2004, 2005 e 2006 aveva ricevuto il pagamento del compenso con notevole ritardo e che, con la dichiarazione di dissento dell'Ente intervenuta il 31 dicembre 2015, i pagamenti venivano sospesi.
Lamentava che la Commissione straordinaria di liquidazione, con nota del 9 dicembre 2009, ammetteva al passivo il credito di € 344.106,55, con esclusione degli interessi legali e di mora maturati e dovuti ex lege, dalla data delle singole fatture fino alla data di dichiarazione del dissesto.
Chiedeva, dunque, il pagamento degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/02, quantificati complessivamente in €. 228.008,99, oltre il pagamento delle spese stragiudiziali ex art. 6 della medesima legge quantificati in €. 3.072,80.
Il si opponeva alla domanda, deducendo la non debenza degli interessi per CP_1
l'insussistenza di contratto per il periodo 22 luglio 2005 – 10 luglio 2006 e la non imputabilità del ritardo dipeso dal dissesto finanziario del eccepiva, in subordine, la prescrizione CP_1 quinquennale degli interessi moratori.
2 Il giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dalla Parte_1 rilevando che le tre convenzioni stipulate tra quest'ultima e il Comune di Enna non coprivano l'intero arco temporale per il quale l'attrice chiedeva gli interessi di mora. Osservava poi che “In ogni caso è necessario puntualizzare che tutti e tre i contratti condizionano l'efficacia del contratto allo stanziamento delle relative somme previste quale compenso nei bilanci dell'Ente”, rilevando poi che non vi era prova della verificazione di tale condizione.
Osservava che in materia di rapporti con la P.A., il contratto, fonte delle obbligazioni inter partes, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e, previa adozione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge;
richiamava quindi l'applicazione dell'art 191 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e concludeva che “Nel caso di specie, la forma scritta non compre l'intero arco temporale in base a cui sono state richieste le prestazioni;
inoltre non vi è prova dell'impegno di spesa da parte dell'Ente delle somme richieste”.
Aggiungeva che la dichiarazione di dissesto dell'Ente del 2005, consentiva di ritenere che il CP_1
avesse assunto obbligazioni eccedenti la sostenibilità finanziaria del proprio bilancio e che la
[...] circostanza del pagamento del capitale da parte dell'Ente “nulla inferisce in ordine alla regolarità contabile degli obblighi assunti a monte né implica che tali pagamenti siano stati fatti nel rispetto delle regole pubblicistiche”.
Quindi, ritenute assorbite tutte le altre questioni, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello facendo valere Parte_1
l'erroneità ed ingiustizia della sentenza per ultrapetizione e per erronea interpretazione della prova.
Ritiene l'appellante di aver assolto all'onere probatorio dell'affidamento del servizio domiciliare agli anziani per il periodo che va da gennaio 2004 a luglio 2005 con la produzione del contratto n. 768 del
19 marzo 2004, che copre il periodo temporale dal 12 gennaio 2004 all'ottobre 2004, e il contratto n.
868 del 21 gennaio 2005, che copre il periodo che va da ottobre 2004 al 27 luglio 2005. Par Nello specifico, la parte deduce che entrambi i contratti richiamano sia la Delibera di , che la successiva determinazione dirigenziale con cui è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio , osservando che tale determina “conclude l'iter dell'impegno di spesa, in quanto la sottoscrizione del contratto costituisce il momento conclusivo e di perfezionamento dell'iter amministrativo, ovvero la fase successiva alla previsione dell'impegno di spesa, altrimenti la gara non avrebbe neppure potuto essere espletata ed il successivo contratto sottoscritto. Con la sottoscrizione del contratto il si obbliga giuridicamente ad un determinato pagamento, CP_1 ovvero è esso stesso l'impegno giuridico della spesa a cui rimane vincolato, in quanto con esso si perfeziona l'obbligazione giuridica di pagamento, a conclusione dell'iter dell'impegno di spesa”.
3 Inoltre, deduce la mancata contestazione da parte del della suddetta circostanza, essendosi CP_1 limitato questo ad eccepire l'assenza di prova scritta del contratto per il periodo successivo al 27 luglio 2005.
Per tali ragioni l'odierna parte appellante ritiene che il giudice di prime cure, in ragione die contratti prodotti e del principio di non contestazione, avrebbe dovuto considerare provato il credito per il periodo che va dal gennaio 2004 al luglio 2005, assumendo altresì che il pagamento del compenso risulta certo e incontestato.
Con riferimento al credito per interessi relativo alla fattura n. 71 del 22.9.2005 di € 6.565,95 per il periodo di assistenza domiciliare agli anziani per il periodo che va dal 26.7.2005 al 31.7.2005, richiama la nota prot. 515 del 22.7.2005 di comunicazione della determinazione n. 307 del 22.7.2005 Co in cui in veniva espressamente indicato “si invita pertanto la a volere assicurare detto servizio in prosecuzione con quello che andrà a scadere il 25 luglio c.a., nelle more della stipula del contratto”,
e la determina dirigenziale del 27.12.2005 n. 541 di liquidazione del compenso, in cui veniva richiamata, non solo la determina di assunzione dell'impegno di spesa, ma anche il capitolo di bilancio da cui attingere.
L'appellante propone le medesime doglianze denunciando l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza per omessa pronunzia sulla domanda concernente le somme pretese a titolo di interessi per il ritardato pagamento della fattura n. 71 del 22.9.2005 e per il periodo successivo al luglio 2005 richiamando nuovamente in proposito la determina dirigenziale del 27.12.2005 n. 541.
Parte ricorrente, infine contesta l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata, per avere il giudice di primo grado erroneamente interpretato la normativa applicabile alla fattispecie concreta.
In particolare, contesta la pronuncia nella parte in cui il giudicante ha affermato che: “pure la normativa in materia di dissesto degli Enti ai sensi del TUEL non consente di ritenere dovuti gli interessi richiesti. Sul punto, l'appellante richiama l'art. 248 del D. Lgs. 267/2000, nonché precedenti giurisprudenziali, deducendo che la normativa in esame debba essere interpretata nel senso che, anche successivamente alla dichiarazione di dissesto, continuano a maturare interessi e rivalutazione monetaria sui debiti pecuniari degli Enti dissestati. Secondo l'appellante, ancorché non opponibili alla procedura di liquidazione gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto, trattandosi di una sospensione meramente temporanea degli effetti obbligatori, il diritto del creditore al riconoscimento degli interessi non viene meno, bensì resta sospeso per tutta la durata della procedura di risanamento, potendo essere fatto valere una volta che l'Ente sia rientrato nella gestione ordinaria, in quanto trattasi di crediti accessori solo temporaneamente inesigibili.
4 Deduce poi l'erroneità ed ingiustizia della sentenza nell'avere ritenuto assorbite tutte le altre questioni, e non avere dichiarato manifestamente infondata l'eccezione avversa dell'esimente di cui all'art. 3 del Dlgs 231/2002, atteso che per costante giurisprudenza il ritardo dell'Organismo
Straordinario di liquidazione deve pur sempre essere imputato all'ente locale, in quanto la gestione del dissesto non integra una amministrazione differente da quella ordinaria.
Deduce poi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, osservando che ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, pertanto, non può trovare applicazione per l'intero periodo compreso tra la dichiarazione dello stato di dissenso e la cessazione dello stesso.
Il resiste all'appello deducendo l'infondatezza del gravame. CP_1
Osserva poi che rispetto al disposto dell'art. 248, comma 4, d.lgs. 267/ 2000 prevedente che "dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria", il Consiglio di Stato con l'Ordinanza n.
5502 del 21.07.2021 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale;
chiede pertanto, in subordine, ove si dovesse ritenere applicabile l'art. 248, comma 4, del D. Lvo 267/2000, di sospendere il presente giudizio fino alla decisione della questione di legittimità costituzionale.
*****
L'appello è infondato.
Risultano acquisiti al processo:
1) contratto n. 768 del 19 marzo 2004, della durata di nove mesi decorrente dal 12 gennaio 2004 contenente all'art. 9 la “clausola di salvaguardia” secondo cui “qualora in sede di approvazione del bilancio 2004, non dovessero essere stanziate le somme necessarie per il servizio in parola l'affidamento sarà risolto ipso iure ed ipso fatto, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché dall'Amministrazione Comunale” (allegato alla seconda memoria istruttoria del giudizio di primo grado dalla cooperativa);
2) contratto n. 868 del 21 gennaio 2005, della durata di 9 mesi decorrenti dal 26 ottobre 2004 contenente all'art. 9 la seguente condizione: “clausola di salvaguardia: qualora in sede di approvazione del bilancio 2005, non dovessero essere stanziate le somme necessarie per il servizio in parola l'affidamento sarà risolto ipso iure ed ipso fatto, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché dall'Amministrazione Comunale” (doc. 1 del fascicolo di primo grado della prodotto in questo giudizio); Parte_1
5 3) determina dirigenziale n. 541 del 27 dicembre 2005 con la quale si dispone il pagamento della fattura n. 71 del 22 settembre 2005 per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani per il periodo dal 26 luglio 2005 al 31 luglio 2005 “al cui onere si fa fronte con l'impegno di spesa assunto determina dirigenziale n. 269 del 5.7.05[…] dell'esercizio finanziario 2005 di bilancio comunale” richiamando la determinazione n. 307 del 22 luglio 2005 di aggiudicazione del servizio dal 26 luglio 2005 al 26 dicembre 2005 (allegato alla seconda memoria istruttoria del giudizio di primo grado dalla cooperativa);
4) contratto del 10 luglio 2006 della durata di otto 8 mesi decorrenti dalla sottoscrizione, che dispone, all'art. 9,“la previsione di spesa di cui alla presente convenzione impegna l'Ente mensilmente e nei limiti dei dodicesimi approvati in bilancio in corso di formazione. Qualora in sede di approvazione di bilancio non dovessero stanziare le somme necessarie per il servizio in parola, l'affidamento sarà risolto ipso iure ed ipso fatto, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché dall'ente” (doc. 1 del fascicolo di primo grado della prodotto Parte_1 in questo giudizio).
Nei suddetti contratti l'ente comunale si impegnava al pagamento mensile (art. 12 e 13 dei contratti sopra richiamati).
Non risultano prodotti in atti né la determina dirigenziale n. 307 del 22 luglio 2005 né la determina dirigenziale n. 269 del 5 luglio 2005.
Premesso che rispetto ad una obbligazione giuridicamente perfezionata a cui consegue un pagamento, l'ente locale deve assumere l'impegno di spesa con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza, nei contratti intercorsi tra la Parte_1 appellante e il posti a fondamento dell'azione, manca una copertura finanziaria;
CP_1 non può inoltre valutarsi la conformità a legge dell'impegno di spesa adottato con la determina dirigenziale n. 269 del 5 luglio 2005 per il servizio espletato dal 26 luglio 2005 al 26 dicembre 2005 poiché il documento non è prodotto in atti.
L'art. 191 del d. lgs. 267/2001 nella versione ratione temporis vigente stabiliva che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento
o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”
6 Ne discende che, in base alla legislazione ratione temporis vigente, e comunque mantenuta anche nell'attuale disciplina dell'ordinamento degli enti locali, la delibera assunta dai competenti organi comunali, con il quale si affida l'incarico per lo svolgimento di una prestazione, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte;
l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera ex art. 1418 c.c. comma 1°, ed il vizio della fase amministrativa, costituito dalla invalidità della volontà dell'ente, si estende all'atto negoziale successivo, che pertanto è inidoneo a costituire titolo per il corrispettivo (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17197 che : “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli” specificando che la previsione dell'art. 284 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, “ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico” ).
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la clausola con la quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso per la prestazione resa alla concessione di un finanziamento, non può validamente derogare alle procedure di spesa, che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento.
Infatti, quanto al concreto significato da attribuire al suddetto precetto, nel vigore dell' 284 sopra citato, è stato efficacemente osservato che “l'unica interpretazione aderente al dettato della legge
e alla volontà del legislatore sia quella secondo cui il mezzo per far fronte alla spesa deve essere precisamente individuato e già attuale;
mentre tradirebbe il precetto normativo un'interpretazione che consentisse all'ente pubblico di indicare solo le possibili vie per la copertura della spesa, ma di tale copertura non vi fosse certezza né in ordine all'an né in ordine alla fonte” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/10/2016, n. 21763).
Per il servizio affidato alla dall'ente comunale con i contratti sopra richiamati si fa Parte_1 riferimento alla previsione dei bilanci futuri e pertanto manca l'impegno contabile per il pagamento della prestazione dovuta dalla in ragione del contratto. Parte_1
7 Essi pertanto sono ictu oculi contrari alla norma sopra citata;
né la successiva indicazione della copertura finanziaria, può sopperire a tale carenza, poiché -come si è visto- il mezzo finanziario per far fronte alla spesa deve essere esistente al momento della delibera di affidamento e la subordinazione del pagamento del compenso ad un successivo ed eventuale finanziamento costituisce un aggiramento delle regole prescritte per la procedura di spesa, che invece non ammette deroghe.
Erra pertanto l'appellante quando, con la prima doglianza, ritiene che un successivo provvedimento possa sopperire alla mancanza dell'impegno contabile, tanto più che si richiama genericamente una determina dirigenziale, senza nessuna specificazione di numero e pagina (pag. 4 dell'atto di appello) mentre la determina dirigenziale n. 269 del 5 luglio 2005 si riferisce al solo servizio espletato dal 26 luglio 2005 al 26 dicembre 2005 e comunque non è stata prodotta dall'appellante neppure in primo grado.
Erra altresì allorché ritiene che il contratto “è esso stesso l'impegno giuridico alla spesa” dovendosi piuttosto osservare, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, che la copertura finanziaria richiede l'indicazione di tutti gli elementi necessari a pervenire alla quantificazione delle spese e ai mezzi per farvi fronte e che la violazione di tale precetto comporta la nullità anche del contratto con cui l'ente locale si vincola.
Correttamente, invece, il giudice a quo, in conformità alle risultanze documentali sopra riportate, ha ritenuto che non vi fosse prova dell'impegno di spesa da parte dell' per il corrispettivo Pt_4 dovuto alla e, per conseguenza, ha ritenuto priva di fondamento negoziale anche Parte_1
l'obbligazione degli interessi che è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale, ancorché solo nel momento genetico, deduzione questa che, peraltro, è rimasta priva di censura.
Si aggiunga che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, anche nella versione ratione temporis vigente, stabilisce che l'ente pubblico può soltanto riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente stesso puntualmente dedotti e dimostrati.
Tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, essendo esso insufficiente a esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (cfr. Cassazione civile sez. I,
09/12/2015, n.24860).
Consegue che il pagamento del corrispettivo, al netto degli interessi, da parte dell'ente locale, pure dedotto da parte appellante, non è decisivo al fine di ritenere la sussistenza dell'impegno di spesa e, pertanto, la sussistenza di un obbligo in capo al CP_1
8 Va poi considerato che la nullità derivante dalla violazione di norme imperative, può essere rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., in ogni stato e grado del giudizio, qualora sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio (cfr. Cassazione civile, Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e, in ordine alla nullità per mancanza di impegno contabile, Cassazione civile , sez. II , 11/06/2018 , n. 15050:
“La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla, ai sensi dell' art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989 , conv. con modif. dall' art. 1, comma 1, l. n. 144 del 1989 (oggi sostituito dall' art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 ).
L'invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa è rilevabile d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative”).
Tale rilievo è dirimente nel senso di escludere la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, richiamato da parte appellante assumendo il vizio di ultrapetizione.
Non è possibile neppure ravvisare nella sentenza impugnata il vizio di omessa pronunzia sulla domanda concernente le somme pretese a titolo di interessi per il ritardato pagamento della fattura n. 71 del 22.9.2005: difatti la sussistenza di impegno contabile non è suffragata da idonea prova neppure con riferimento allo svolgimento della prestazione nel mese di luglio 2005 non essendo stata prodotta, come sopra osservato, la determina dirigenziale del 27.12.2005 n. 541 che, secondo parte appellante, conterrebbe la copertura finanziaria per la prestazione svolta nel suddetto periodo, ed avendo il giudice correttamente osservato che la Cooperativa in primo grado produceva solo tre convenzioni rispettivamente del marzo 2004, del 21 gennaio 2005 e del 10 luglio 2006; invero non risulta in atti neppure la determinazione n. 307 del 22 luglio 2005 di aggiudicazione del servizio dal 26 luglio 2005 al 26 dicembre 2005.
Il vizio di omessa pronuncia del resto sussiste solo quando manchi il provvedimento indispensabile alla definizione della controversia, sicché esso non sussiste quando la domanda risulti incompatibile con l'impostazione logico e giuridica della pronuncia adottata (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
16/07/2025 , n. 19634: “Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all' art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito;
di conseguenza il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto”).
9 La constatazione dell'assenza di un contratto vincolante, poiché carente di impegno contabile, rilevata dal primo giudice con motivazione che risulta immune da vizi in questa sede, essendo idonea a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, rende vana la trattazione del motivo di appello che si appunta sulla sussistenza della prova dei contratti che disponevano l'affidamento del servizio per l'intero periodo indicato dall'appellante.
Va poi detto che con tale ratio decidenti il giudice a quo ha escluso, a monte, l'esistenza di un obbligazione in capo al con ciò ritenendo non necessaria la trattazione delle altre questioni CP_1 sollevate dalle parti ed implicanti l'esistenza dell'obbligazione; il giudice a quo ha infatti rilevato alla fine che “le altre questioni devo ritenersi assorbite”.
Ove l'appellante avesse voluto censurare tale valutazione di assorbimento effettuata dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto lamentare ed argomentare il vizio di motivazione, sicché la valutazione dell'assorbimento operata rimane sostanzialmente incensurata e, per conseguenza, mancando uno specifico motivo di gravame non v'è spazio in questa sede per riesaminare le questioni ritenute assorbite dal giudice.
È infatti onere dell'appellante spiegare come e perché l'assorbimento operato dal giudice non sarebbe giustificato, con l'articolazione di opportuna attività esplicativa diretta a dimostrare o l'esclusione dell'assorbimento o la sua erroneità (cfr. per la necessità di proporre motivo di appello in ordine alla correttezza della valutazione di assorbimento Cassazione civile sez. I, 12/11/2018,
n.28995: “La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre
è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa”).
Pertanto l'appello deve essere rigettato integralmente con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio esse vanno poste in capo a parte appellante, per il principio di soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri minimi per i giudizi in grado di
10 appello del valore compreso tra € 52.000,00 a € 260.000,00 del d.m. 55/2014, tenuto conto del concreto valore della controversia e della natura delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase istruttoria per non essersi svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 190/2021 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 10 aprile 2021, appellata da Parte_1 condanna la al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.997,00, di cui €. 1.498,00 per la fase studio, €. 956,00 per la fase introduttiva ed €. 2.552,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Parte_1
[... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Roberto Rezzonico
11