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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, svoltasi ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 501/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ope Controparte_1 CP_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024, Parte_1 proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 301 del 2025 del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva accolta la sua domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tuttavia con integrale compensazione delle spese di lite.
Censurava, con ampie argomentazioni, detta ultima statuizione, per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio di soccombenza codificato negli artt. 91 e 92 c.p.c,
Concludeva, pertanto, chiedendo che in parziale riforma della sentenza impugnata il CP_1 convenuto fosse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Si costituiva il indicato in epigrafe, che resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
Va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato, in data 13 aprile 2023, poco dopo che intervenisse la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 27.10.2023 n. 29661), che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla
. Parte_2
Ha opportunamente sottolineato la Corte in detta pronuncia, che la Corte di Giustizia era intervenuta già il 18 maggio 2022 (nella causa C-450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile"
e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva
1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la S.C. era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Tuttavia, reputa questa Corte che l'intervento nomofilattico nazionale ha completato il quadro giurisprudenziale favorevole già delineatosi, non senza importanti e definitive specificazioni in ordine a taluni profili, ad esempio sulla prescrizione dell'azione di adempimento e di quella risarcitoria.
Ne discende, allora, che alla data del 13 aprile 2024 la questione dedotta in giudizio dalla ra Pt_1 stata complessivamente risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato, ma la successiva pronuncia della Cassazione, intervenuta appena cinque mesi prima, ha rappresentato un coronamento definitivo del diritto azionato.
2 Va allora ritenuto, in tale particolare contesto, e in linea con la sua più recente giurisprudenza di questo
Collegio sul punto, che risulta congruamente supportata, in un ambito giurisprudenziale appena definitosi, una compensazione nella misura della metà, anche alla luce della rimodulazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (che originariamente prevedeva solo la novità della questione e il contrasto giurisprudenziale quali ragioni di compensazione) ad opera della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito: “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione”.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati alla formulazione dell'art. 92
c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo. Sempre la S.C. (cfr., da ultimo, Cass., VI, 24.9.2020n n. 20001), ha precisato che l'art. 92, comma 2, c.p.c., laddove consente la compensazione delle spese di lite allorché (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce comunque una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
In tale più flessibile ambito la fattispecie al vaglio si presta ad una compensazione parziale, da un lato la questione non potendo definirsi, all'atto di introduzione della lite, ancora opinabile, dall'altro tuttavia era appena uscita da un travaglio giurisprudenziale alquanto peculiare.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va parzialmente accolto, per cui in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, il va Controparte_1 condannato a corrispondere a con attribuzione all'avv. D. Naso, metà delle spese di lite Parte_1 del primo grado (così confermando al compensazione per la restante metà), liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2015, come aggiornati dal
3 d.m. n. 147 del 2022, nella misura in cui sono stati correttamente calcolati dallo stesso appellante
(ma, appunto, con applicazione della compensazione nella misura della metà).
L'oggettiva opinabilità, pur nella sua certa ragionevolezza, della soluzione adottata giustifica parimenti la compensazione della metà delle spese del presente grado, che per la restante parte seguono la soccombenza del convenuto, liquidandosi come indicato in dispositivo, sempre CP_1 con distrazione e in sintonia con le tabelle sopra indicate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 con attribuzione all'avv. D. Naso, metà delle spese di lite del primo grado (con compensazione della rimanente metà), che liquida in euro 129,00 per onorario, oltre il 15% a titolo di spese generali, iva e cpa;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del presente grado;
condanna il a corrispondere a con attribuzione all'avv. D. Controparte_1 Parte_1
Naso, la rimanente metà delle medesime, che liquida in euro 175,00 per onorario, oltre il 15% a titolo di spese generali, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, svoltasi ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 501/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ope Controparte_1 CP_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Diaz n. 11
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024, Parte_1 proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 301 del 2025 del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva accolta la sua domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tuttavia con integrale compensazione delle spese di lite.
Censurava, con ampie argomentazioni, detta ultima statuizione, per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio di soccombenza codificato negli artt. 91 e 92 c.p.c,
Concludeva, pertanto, chiedendo che in parziale riforma della sentenza impugnata il CP_1 convenuto fosse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Si costituiva il indicato in epigrafe, che resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
Va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato, in data 13 aprile 2023, poco dopo che intervenisse la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 27.10.2023 n. 29661), che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla
. Parte_2
Ha opportunamente sottolineato la Corte in detta pronuncia, che la Corte di Giustizia era intervenuta già il 18 maggio 2022 (nella causa C-450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile"
e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva
1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la S.C. era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Tuttavia, reputa questa Corte che l'intervento nomofilattico nazionale ha completato il quadro giurisprudenziale favorevole già delineatosi, non senza importanti e definitive specificazioni in ordine a taluni profili, ad esempio sulla prescrizione dell'azione di adempimento e di quella risarcitoria.
Ne discende, allora, che alla data del 13 aprile 2024 la questione dedotta in giudizio dalla ra Pt_1 stata complessivamente risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato, ma la successiva pronuncia della Cassazione, intervenuta appena cinque mesi prima, ha rappresentato un coronamento definitivo del diritto azionato.
2 Va allora ritenuto, in tale particolare contesto, e in linea con la sua più recente giurisprudenza di questo
Collegio sul punto, che risulta congruamente supportata, in un ambito giurisprudenziale appena definitosi, una compensazione nella misura della metà, anche alla luce della rimodulazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (che originariamente prevedeva solo la novità della questione e il contrasto giurisprudenziale quali ragioni di compensazione) ad opera della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito: “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione”.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati alla formulazione dell'art. 92
c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo. Sempre la S.C. (cfr., da ultimo, Cass., VI, 24.9.2020n n. 20001), ha precisato che l'art. 92, comma 2, c.p.c., laddove consente la compensazione delle spese di lite allorché (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce comunque una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
In tale più flessibile ambito la fattispecie al vaglio si presta ad una compensazione parziale, da un lato la questione non potendo definirsi, all'atto di introduzione della lite, ancora opinabile, dall'altro tuttavia era appena uscita da un travaglio giurisprudenziale alquanto peculiare.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va parzialmente accolto, per cui in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, il va Controparte_1 condannato a corrispondere a con attribuzione all'avv. D. Naso, metà delle spese di lite Parte_1 del primo grado (così confermando al compensazione per la restante metà), liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2015, come aggiornati dal
3 d.m. n. 147 del 2022, nella misura in cui sono stati correttamente calcolati dallo stesso appellante
(ma, appunto, con applicazione della compensazione nella misura della metà).
L'oggettiva opinabilità, pur nella sua certa ragionevolezza, della soluzione adottata giustifica parimenti la compensazione della metà delle spese del presente grado, che per la restante parte seguono la soccombenza del convenuto, liquidandosi come indicato in dispositivo, sempre CP_1 con distrazione e in sintonia con le tabelle sopra indicate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 con attribuzione all'avv. D. Naso, metà delle spese di lite del primo grado (con compensazione della rimanente metà), che liquida in euro 129,00 per onorario, oltre il 15% a titolo di spese generali, iva e cpa;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del presente grado;
condanna il a corrispondere a con attribuzione all'avv. D. Controparte_1 Parte_1
Naso, la rimanente metà delle medesime, che liquida in euro 175,00 per onorario, oltre il 15% a titolo di spese generali, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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