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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Consigliera delegata, dott.ssa Monica Moi ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 119/2025 V.G., avente ad oggetto l'“Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001”, promosso da
(C.F. ), con ricorso iscritto a ruolo il 7.5.2025, a cui Parte_1 C.F._1
venivano riuniti con decreto del 17.05.2025 i seguenti procedimenti:
- n. 121/2025 V.G. promosso da (C.F. ), con ricorso iscritto Parte_2 C.F._2
a ruolo il 7.5.2025;
- n. 122/2025 V.G. promosso da (C.F. ), con ricorso iscritto Parte_3 C.F._3
a ruolo il 7.5.2025;
- n. 123/2025 V.G. promosso da (C.F. ), Parte_4 C.F._4 con ricorso iscritto a ruolo l'8.5.2025; nell'interesse di tutti i ricorrenti, elettivamente domiciliati in viale Umberto I 72, presso lo studio dell'avv. Michele Torre, che li rappresenta e difende, come da procura allegata in atti,
CONTRO
, (CF ), in persona del ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
rilevato che i ricorrenti, tramite i difensori indicati in epigrafe, hanno presentato ricorso per equa riparazione in relazione al procedimento presupposto di seguito riassunto:
- con sentenza depositata il 21.03.2013 veniva dichiarato il fallimento della società “ CP_2
e in data 23.05.2013 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo;
[...]
- i ricorrenti venivano ammessi al passivo rispettivamente: per una somma di euro Parte_1
31.575,58 in via privilegiata, per una somma di euro 9.399,22 in via privilegiata e per Parte_2
una somma di euro 234,50 in sede chirografaria, per una somma di euro 14.310,55 in Parte_3
via privilegiata e una somma di euro 44,38 in sede chirografaria, per una Parte_4
somma di euro 35.232,90 in via privilegiata;
- come da documentazione allegata in atti, la procedura fallimentare è ancora pendente;
considerato che:
- l'azione del ricorrente è ammissibile ancorché non sia definito il procedimento presupposto (cfr.
Corte Cost. sentenza 26 aprile 2018 n. 88);
- dalla documentazione prodotta risulta che i ricorrenti percepivano dal Fondo di Garanzia dell'INPS rispettivamente: la somma di euro 19.649,40 a titolo di TFR e di euro 2.654,15 a Parte_1
titolo di crediti da lavoro in data 23.01.2014, per un importo complessivo di euro 22.303,55; Giuseppe
1 la somma di euro 1.743,09 a titolo di TFR in data 23.01.2014 e la somma di euro 2.893,31 in Pt_2
data 5.08.2015 per un importo complessivo di euro 4.636,40; la somma di euro 3.989,75 Parte_3
in data 23.01.2014 a titolo di TFR, la somma di euro 1.400,06 in data 20.02.2014 per crediti da lavoro, la somma di euro 3.308,91 in data 15.04.2014 per le omissioni contributive;
Parte_4
la somma di euro 20.998,30 a titolo di TFR e la somma di euro 2.517,50 per crediti da lavoro in data
23.01.2014, la somma di euro 3.917,21 per omissioni contributive in data 15.04.2014;
- il dies a quo per calcolare la durata irragionevole del procedimento coincide con la data di deposito della domanda d'insinuazione al passivo (v. Cass. n. 324/2024), e cioè nella specie per tutti i ricorrenti il 23.04.2013, mentre il dies ad quem coincide con la data di deposito dei ricorsi avvenuti rispettivamente il 7.05.2025 per e l'8.05.2025 per Parte_1 Parte_2 Parte_3
per un totale di 12 anni di ritardo, dovendo computare le frazioni di tempo Parte_4
oltre il semestre, e quindi 6 anni di durata irragionevole, detratto il termine di 6 anni;
considerato che:
- non è ricavabile agli atti alcuna esigenza concreta che possa aver giustificato l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. sez. I, n.
8497/08);
- ai fini della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 2 bis, comma 1, l n. 89, ratione temporis applicabile, secondo cui “il giudice liquida (…) una somma di denaro non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo” nonché, da un lato, del valore del credito rimasto insoddisfatto (cfr.
Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21) e, dall'altro, delle condizioni personali dell'avente diritto;
- valutata, in particolare, l'entità della cosiddetta “posta in gioco” (cfr Cass. Civ. n. 8402/22; n.
26858/21), rispetto alla quale i creditori hanno sofferto il pregiudizio dell'attesa oltre il termine ragionevole, tenuto altresì conto del pagamento di parte delle somme dovute nel termine dei sei anni, con un importo residuo rispettivamente di euro 9.272,03 per di euro 4.997,32 per Parte_1
di euro 5.656,28 per di euro 7.799,00 per Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'importo base adeguato, nella forbice di valore sopra indicata, appare in via equitativa quello minimo edittale ex lege di euro 400,00, con gli aumenti di legge;
- il danno deve essere, quindi, quantificato per ogni ricorrente in euro 2.640,00 (euro 1.200,00 per i primi tre anni ed euro 1440,00 per i successivi tre anni);
- le spese della presente procedura in favore delle parti ricorrenti e per essa del procuratore dichiaratosi antistatario, sono da liquidare sulla base della tabella, rubricata "procedimenti monitori",
2 allegata al d.m. n. 147 del 2022 (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 16512 del 31/07/2020), tenuto conto dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità e serialità del procedimento, e dell'ammontare del credito di valore più alto (entro 5.200,00) per l'individuazione dello scaglione di riferimento (vd. Cass. Civ. 10367/2024 in parte motiva e giurisprudenza ivi richiamata), e considerate le disposizioni di cui all'art. 4 commi 1 bis, che prevede l'aumento del 30% per la redazione con tecniche informatiche dei ricorsi, nonché del comma 2, che prevede l'aumento del 30% per ogni parte oltre la prima, e del comma 4, che prevede la riduzione del 30% stante l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, che non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, del D.M. 55/2014;
P.Q.M
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare in favore di Controparte_1
e , la somma di euro 2.640,00 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
cadauno, senza dilazione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
Ingiunge, altresì, al , in persona del pro tempore, di pagare le spese Controparte_1 CP_3
della presente procedura, liquidate in complessivi euro 364,98, oltre euro 108,00 (27,00x4) per diritti di cancelleria, 15% di spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01.
Sassari, 04.06.2024
La Consigliera designata
Dott.ssa Monica Moi
3
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Consigliera delegata, dott.ssa Monica Moi ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 119/2025 V.G., avente ad oggetto l'“Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001”, promosso da
(C.F. ), con ricorso iscritto a ruolo il 7.5.2025, a cui Parte_1 C.F._1
venivano riuniti con decreto del 17.05.2025 i seguenti procedimenti:
- n. 121/2025 V.G. promosso da (C.F. ), con ricorso iscritto Parte_2 C.F._2
a ruolo il 7.5.2025;
- n. 122/2025 V.G. promosso da (C.F. ), con ricorso iscritto Parte_3 C.F._3
a ruolo il 7.5.2025;
- n. 123/2025 V.G. promosso da (C.F. ), Parte_4 C.F._4 con ricorso iscritto a ruolo l'8.5.2025; nell'interesse di tutti i ricorrenti, elettivamente domiciliati in viale Umberto I 72, presso lo studio dell'avv. Michele Torre, che li rappresenta e difende, come da procura allegata in atti,
CONTRO
, (CF ), in persona del ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
rilevato che i ricorrenti, tramite i difensori indicati in epigrafe, hanno presentato ricorso per equa riparazione in relazione al procedimento presupposto di seguito riassunto:
- con sentenza depositata il 21.03.2013 veniva dichiarato il fallimento della società “ CP_2
e in data 23.05.2013 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo;
[...]
- i ricorrenti venivano ammessi al passivo rispettivamente: per una somma di euro Parte_1
31.575,58 in via privilegiata, per una somma di euro 9.399,22 in via privilegiata e per Parte_2
una somma di euro 234,50 in sede chirografaria, per una somma di euro 14.310,55 in Parte_3
via privilegiata e una somma di euro 44,38 in sede chirografaria, per una Parte_4
somma di euro 35.232,90 in via privilegiata;
- come da documentazione allegata in atti, la procedura fallimentare è ancora pendente;
considerato che:
- l'azione del ricorrente è ammissibile ancorché non sia definito il procedimento presupposto (cfr.
Corte Cost. sentenza 26 aprile 2018 n. 88);
- dalla documentazione prodotta risulta che i ricorrenti percepivano dal Fondo di Garanzia dell'INPS rispettivamente: la somma di euro 19.649,40 a titolo di TFR e di euro 2.654,15 a Parte_1
titolo di crediti da lavoro in data 23.01.2014, per un importo complessivo di euro 22.303,55; Giuseppe
1 la somma di euro 1.743,09 a titolo di TFR in data 23.01.2014 e la somma di euro 2.893,31 in Pt_2
data 5.08.2015 per un importo complessivo di euro 4.636,40; la somma di euro 3.989,75 Parte_3
in data 23.01.2014 a titolo di TFR, la somma di euro 1.400,06 in data 20.02.2014 per crediti da lavoro, la somma di euro 3.308,91 in data 15.04.2014 per le omissioni contributive;
Parte_4
la somma di euro 20.998,30 a titolo di TFR e la somma di euro 2.517,50 per crediti da lavoro in data
23.01.2014, la somma di euro 3.917,21 per omissioni contributive in data 15.04.2014;
- il dies a quo per calcolare la durata irragionevole del procedimento coincide con la data di deposito della domanda d'insinuazione al passivo (v. Cass. n. 324/2024), e cioè nella specie per tutti i ricorrenti il 23.04.2013, mentre il dies ad quem coincide con la data di deposito dei ricorsi avvenuti rispettivamente il 7.05.2025 per e l'8.05.2025 per Parte_1 Parte_2 Parte_3
per un totale di 12 anni di ritardo, dovendo computare le frazioni di tempo Parte_4
oltre il semestre, e quindi 6 anni di durata irragionevole, detratto il termine di 6 anni;
considerato che:
- non è ricavabile agli atti alcuna esigenza concreta che possa aver giustificato l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. sez. I, n.
8497/08);
- ai fini della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 2 bis, comma 1, l n. 89, ratione temporis applicabile, secondo cui “il giudice liquida (…) una somma di denaro non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo” nonché, da un lato, del valore del credito rimasto insoddisfatto (cfr.
Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21) e, dall'altro, delle condizioni personali dell'avente diritto;
- valutata, in particolare, l'entità della cosiddetta “posta in gioco” (cfr Cass. Civ. n. 8402/22; n.
26858/21), rispetto alla quale i creditori hanno sofferto il pregiudizio dell'attesa oltre il termine ragionevole, tenuto altresì conto del pagamento di parte delle somme dovute nel termine dei sei anni, con un importo residuo rispettivamente di euro 9.272,03 per di euro 4.997,32 per Parte_1
di euro 5.656,28 per di euro 7.799,00 per Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'importo base adeguato, nella forbice di valore sopra indicata, appare in via equitativa quello minimo edittale ex lege di euro 400,00, con gli aumenti di legge;
- il danno deve essere, quindi, quantificato per ogni ricorrente in euro 2.640,00 (euro 1.200,00 per i primi tre anni ed euro 1440,00 per i successivi tre anni);
- le spese della presente procedura in favore delle parti ricorrenti e per essa del procuratore dichiaratosi antistatario, sono da liquidare sulla base della tabella, rubricata "procedimenti monitori",
2 allegata al d.m. n. 147 del 2022 (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 16512 del 31/07/2020), tenuto conto dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità e serialità del procedimento, e dell'ammontare del credito di valore più alto (entro 5.200,00) per l'individuazione dello scaglione di riferimento (vd. Cass. Civ. 10367/2024 in parte motiva e giurisprudenza ivi richiamata), e considerate le disposizioni di cui all'art. 4 commi 1 bis, che prevede l'aumento del 30% per la redazione con tecniche informatiche dei ricorsi, nonché del comma 2, che prevede l'aumento del 30% per ogni parte oltre la prima, e del comma 4, che prevede la riduzione del 30% stante l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, che non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, del D.M. 55/2014;
P.Q.M
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare in favore di Controparte_1
e , la somma di euro 2.640,00 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
cadauno, senza dilazione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
Ingiunge, altresì, al , in persona del pro tempore, di pagare le spese Controparte_1 CP_3
della presente procedura, liquidate in complessivi euro 364,98, oltre euro 108,00 (27,00x4) per diritti di cancelleria, 15% di spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 L. n. 89/01.
Sassari, 04.06.2024
La Consigliera designata
Dott.ssa Monica Moi
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