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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 363/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di erede della sig.ra , elettivamente domiciliata in Vibo Parte_1 Persona_1
Valentia, via Santa Ruba n.23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t.) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Pensione di inabilità, indennità speciale, indennità di accompagnamento di cieca assoluta. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2019, ha riassunto il giudizio ex art. Persona_1
392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza n. 137/2017 del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro. Con il ricorso in riassunzione ha rappresentato : a) che con sentenza n. 1713/19, del 07.11.2018, depositata in cancelleria il 23.01.2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra , iscritto al n. 24332/2017 Persona_1
R.G., cassava la sentenza n.137/2017 del Tribunale di Vibo Valentia–Sezione Lavoro–depositata,
1 il 26.05.2017, con la quale il Tribunale pronunciandosi ultra petita riconosceva il diritto della ricorrente alle prestazioni previste ex art. 1 della legge n. 18/80, mai oggetto di alcuna pretesa giudiziale, omettendo di pronunciarsi sulle due domande distinte ed autonome volte al riconoscimento della pensione di inabilità di cieco assoluto e dell'indennità di accompagnamento di cieco assoluto previste dall'art. 2 della legge n. 138/2001; b) che in accoglimento dell'unico motivo di impugnazione, la Suprema Corte statuiva: ”che vanno accolte le deduzioni delle parti sostanzialmente concordanti, ravvisandosi la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la sentenza riconosciuto una prestazione previdenziale diversa da quelle richieste (pensione di cieco assoluto e indennità di accompagnamento di cieco assoluto previste dall'art. 2 l. 138/2001) ... che, conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che provvederà in ordine alle domande il cui esame è stato omesso, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità”. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via principale, dichiarare la ricorrente invalida civile e cieca assoluta con diritto alla pensione di inabilità, alla indennità speciale ed all'indennità di accompagnamento di cieco assoluto dalla data della domanda o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia;
2) in subordine, dichiarare la ricorrente invalida civile e cieca ventesimista con diritto alla pensione ed alla indennità speciale dalla data della domanda o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con decorrenza dal primo giorno CP_1 successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, su ogni singolo rateo;
4) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di tutti i gradi di CP_1 giudizio, oltre spese forfettarie, C.P.A e I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, che all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
5) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le pari come per legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. Nelle more del giudizio decedeva il 25.12.2019 . Si costituiva in riassunzione, Persona_1 [...]
in qualità di erede della sig.ra . Pt_1 Persona_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la defunta
<< come si evince chiaramente dalla documentazione sanitaria allegata agli atti era Pt_2 affetta da un grave deficit visivo. Tale affezione per come si evidenzia nella consulenza oculistica effettuata il 22/03/2011 e successivamente in data 30/03/2011 presso il Con Co poliambulatorio di dal dott. , presente agli atti, si individua in una Persona_2 maculopatia senile con cataratta evoluta e visus ad entrambi gli occhi percepibile in ombre e luci non elevabile e fundus non esplorabile. Tale compromissione del visus è stata riscontrata sia nelle precedenti consulenze oculistiche effettuate presso lo stesso sanitario anni prima (07/11/2007) sia in tempi successivi alla data della succitata visita presso la Con struttura pubblica dell di Vibo Valentia nel corso delle quali si è notato un progressivo deterioramento della capacità visiva della perizianda fino ad arrivare alla quasi cecità totale.
2 Dopo un accurato e scrupoloso studio della documentazione sanitaria presente agli atti si evince chiaramente che per le patologie riscontrate ovvero cecità assoluta da degenerazione maculare senile e cataratta la de cuius sig.ra può considerarsi cieca Persona_1 assoluta ai sensi (art. 8, l. 6/1962) con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi (l.28 marzo 1968, n°406). Tale stato invalidante decorre dal 01/04/2011 ovvero dal primo giorno del mese successivo della data della domanda amministrativa fino al giorno del sopravvenuto decesso (25/12/2019) per come indicato nella comparsa di costituzione degli eredi del difensore>>.
3. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche il procedimento instaurato davanti alla Cassazione.
5. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore della de cuius
[...]
del requisito sanitario necessario per percepire la pensione per la cecità Per_1 assoluta ai sensi (art. 8, l. 6/1962) con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi (l.28 marzo 1968, n°406) con decorrenza dal 01/04/2011 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa) al giorno del decesso 25/12/2019;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e liquidate Parte_1 complessivamente, per il procedimento presente in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15% e, per quello di legittimità in 2.000,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Tarsitano Davide, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di erede della sig.ra , elettivamente domiciliata in Vibo Parte_1 Persona_1
Valentia, via Santa Ruba n.23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t.) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Pensione di inabilità, indennità speciale, indennità di accompagnamento di cieca assoluta. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2019, ha riassunto il giudizio ex art. Persona_1
392 c.p.c. a seguito della cassazione della sentenza n. 137/2017 del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro. Con il ricorso in riassunzione ha rappresentato : a) che con sentenza n. 1713/19, del 07.11.2018, depositata in cancelleria il 23.01.2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra , iscritto al n. 24332/2017 Persona_1
R.G., cassava la sentenza n.137/2017 del Tribunale di Vibo Valentia–Sezione Lavoro–depositata,
1 il 26.05.2017, con la quale il Tribunale pronunciandosi ultra petita riconosceva il diritto della ricorrente alle prestazioni previste ex art. 1 della legge n. 18/80, mai oggetto di alcuna pretesa giudiziale, omettendo di pronunciarsi sulle due domande distinte ed autonome volte al riconoscimento della pensione di inabilità di cieco assoluto e dell'indennità di accompagnamento di cieco assoluto previste dall'art. 2 della legge n. 138/2001; b) che in accoglimento dell'unico motivo di impugnazione, la Suprema Corte statuiva: ”che vanno accolte le deduzioni delle parti sostanzialmente concordanti, ravvisandosi la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la sentenza riconosciuto una prestazione previdenziale diversa da quelle richieste (pensione di cieco assoluto e indennità di accompagnamento di cieco assoluto previste dall'art. 2 l. 138/2001) ... che, conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che provvederà in ordine alle domande il cui esame è stato omesso, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità”. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via principale, dichiarare la ricorrente invalida civile e cieca assoluta con diritto alla pensione di inabilità, alla indennità speciale ed all'indennità di accompagnamento di cieco assoluto dalla data della domanda o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia;
2) in subordine, dichiarare la ricorrente invalida civile e cieca ventesimista con diritto alla pensione ed alla indennità speciale dalla data della domanda o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con decorrenza dal primo giorno CP_1 successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, su ogni singolo rateo;
4) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di tutti i gradi di CP_1 giudizio, oltre spese forfettarie, C.P.A e I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, che all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
5) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le pari come per legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. Nelle more del giudizio decedeva il 25.12.2019 . Si costituiva in riassunzione, Persona_1 [...]
in qualità di erede della sig.ra . Pt_1 Persona_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la defunta
<< come si evince chiaramente dalla documentazione sanitaria allegata agli atti era Pt_2 affetta da un grave deficit visivo. Tale affezione per come si evidenzia nella consulenza oculistica effettuata il 22/03/2011 e successivamente in data 30/03/2011 presso il Con Co poliambulatorio di dal dott. , presente agli atti, si individua in una Persona_2 maculopatia senile con cataratta evoluta e visus ad entrambi gli occhi percepibile in ombre e luci non elevabile e fundus non esplorabile. Tale compromissione del visus è stata riscontrata sia nelle precedenti consulenze oculistiche effettuate presso lo stesso sanitario anni prima (07/11/2007) sia in tempi successivi alla data della succitata visita presso la Con struttura pubblica dell di Vibo Valentia nel corso delle quali si è notato un progressivo deterioramento della capacità visiva della perizianda fino ad arrivare alla quasi cecità totale.
2 Dopo un accurato e scrupoloso studio della documentazione sanitaria presente agli atti si evince chiaramente che per le patologie riscontrate ovvero cecità assoluta da degenerazione maculare senile e cataratta la de cuius sig.ra può considerarsi cieca Persona_1 assoluta ai sensi (art. 8, l. 6/1962) con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi (l.28 marzo 1968, n°406). Tale stato invalidante decorre dal 01/04/2011 ovvero dal primo giorno del mese successivo della data della domanda amministrativa fino al giorno del sopravvenuto decesso (25/12/2019) per come indicato nella comparsa di costituzione degli eredi del difensore>>.
3. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche il procedimento instaurato davanti alla Cassazione.
5. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore della de cuius
[...]
del requisito sanitario necessario per percepire la pensione per la cecità Per_1 assoluta ai sensi (art. 8, l. 6/1962) con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi (l.28 marzo 1968, n°406) con decorrenza dal 01/04/2011 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa) al giorno del decesso 25/12/2019;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e liquidate Parte_1 complessivamente, per il procedimento presente in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15% e, per quello di legittimità in 2.000,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Tarsitano Davide, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 09/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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