Articolo 2 della Legge 22 gennaio 1980, n. 10
Articolo 1
Versione
16 febbraio 1980
Art. 2.
La presente legge si applica alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non sia intervenuto da parte della Cassa l'accertamento di cui al precedente articolo 1.

Entrata in vigore il 16 febbraio 1980
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