Art. 2.
La presente legge si applica alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non sia intervenuto da parte della Cassa l'accertamento di cui al precedente articolo 1.
La presente legge si applica alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non sia intervenuto da parte della Cassa l'accertamento di cui al precedente articolo 1.