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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. 1141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOq
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 2777/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 13/11/2023 nella causa avente R.G. n. 1025/2021
promossa da
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Badò, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Oslavia, n. 12, come da procura in atti
APPELLANTE Contro
(già , C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Baruchello, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Genova, Salita
Santa Caterina 1-2, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'impugnazione formulata, annullare e riformare, integralmente, la sentenza del Tribunale di Genova del 10-13.11.2023, n. 2777/2023 (R.g.n. 1025/2021), notificata a mezzo PEC il 21.11.2023, segnatamente:
• nella parte in cui ha accertato e dichiarato la responsabilità esclusiva di nella causazione del fatto Parte_1
illecito occorso, ed ha, quindi, condannato Parte_1
al pagamento, in favore della dell'importo Controparte_2
di € 24.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre le spese di lite liquidate in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ed in € 264,00 per esborsi, e, per l'effetto;
• respingere ogni avversa domanda rassegnata dalla
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto ed CP_2
all'effetto, ancora;
• in considerazione dell'intervenuto pagamento spontaneo in data 29.11.2023, da parte di della somma Parte_1
di Euro 33.946,44, in favore della oggi Controparte_2
, condannare la predetta oggi , CP_1 Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, in favore di , in restituzione, della predetta Parte_1
somma di Euro 33.946,44 oltre interessi legali dalla data di versamento del 29.11.2023, sino al saldo effettivo, ovvero, in via subordinata, al pagamento in restituzione in favore dell'appellante, della somma nella misura ritenuta di giustizia da codesta Ecc.ma Corte;
• Con vittoria di spese, anche generali, del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario e/o opportuno, si chiede di voler disporre CTU informatica finalizzata alla verifica del funzionamento e sicurezza del sistema informatico di accesso alla Home Banking on line di in CP_2
occasione del fatto illecito per cui è causa”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello,
contrariis reiectis,
a) rigettare integralmente l'avversario appello, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondato per le ragioni esposte in narrativa ovvero in ogni caso, e comunque condannare (oggi anche Parte_1 [...]
– per i fatti e titoli di cui in atti – a pagare a CP_3 CP_1 la somma di Euro 24.500,00, oltre interessi legali e
[...]
rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) in ogni caso, con il favore delle spese di entrambi gradi di giudizio, incluso rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, nulla escluso od eccettuato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 27.1.2021,
[...]
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di CP_2
Genova, deducendo che: Parte_1
- in data 17.12.2018 proprio correntista, si Persona_1
accorgeva che la scheda SIM associata alla sua utenza di telefonia mobile risultava bloccata e, il giorno successivo, si recava presso un centro di assistenza della sua Compagnia Cont telefonica, , la quale gli indicava che la scheda SIM risultava bloccata in quanto in uso a terzi, e gliene forniva una nuova;
- inserita la nuova scheda, il sig. si avvedeva che Per_1
numerose comunicazioni gli erano pervenute da e, CP_2
al contempo, si accorgeva che, sul suo conto corrente presso era stato disposto un bonifico online di € CP_2
24.500,00 a favore di un terzo ignoto, sempre in data 17.12.2018;
- il correntista era stato, dunque, vittima della truffa informatica nota come Sim Swap che consiste nel bloccare la scheda SIM abbinata al numero telefonico dell'utente della Compagnia ed associare il medesimo numero ad altra scheda SIM, ossia quella degli autori della truffa, i quali riescono in tal modo a divenire i destinatari delle comunicazioni dirette al numero telefonico, tra cui il messaggio sms contenente il c.d. codice dispositivo, necessario per eseguire bonifici online;
- tale truffa realizza uno sviamento del messaggio sms contenente il codice dispositivo dal correntista ai terzi autori dell'illecito, i quali, già in possesso delle credenziali personali (user name e password) del correntista, a quest'ultimo sottratte tramite virus informatico, malware od altra tecnica truffaldina, avevano potuto accedere ai sistemi informatici della Banca nelle vesti del correntista, di cui possedevano tutti i codici identificativi necessari, senza necessità di violare o altrimenti forzare i suddetti sistemi;
- i sistemi informatici di infatti, non avevano CP_2
registrato alcuna violazione, malfunzionamento o altra anomalia in occasione del bonifico in oggetto;
- la responsabilità per il danno subito dal correntista doveva Cont essere attribuita a , in quanto la Compagnia telefonica, non solo aveva consentito l'accesso non autorizzato di terzi sulla linea telefonica del ma aveva altresì permesso il blocco Per_1
della sua scheda SIM sulla base di richieste non provenienti dal cliente, bensì dagli autori dell'illecito;
- pertanto, la versava al correntista la somma allo stesso CP_2
sottratta, surrogandosi, in tal modo, nelle di lui pretese risarcitorie in quanto cessionaria del relativo credito;
- la esperiva invano il tentativo obbligatorio di CP_2
conciliazione presso il Co.re.com. Liguria. Pertanto, agiva in giudizio chiedendo la Controparte_2
condanna di al pagamento, in proprio Parte_1
favore, della somma di euro 24.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
si costituiva in giudizio contestando le Parte_1
argomentazioni avversarie, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla e negando, nel CP_2
merito, ogni addebito di responsabilità nella causazione del danno subito dal correntista, attribuendo efficienza causale alla condotta di quest'ultimo, per aver violato gli obblighi di diligente conservazione dei codici di accesso al servizio home banking, e alla condotta della per non aver sufficientemente CP_2
garantito la sicurezza del proprio sistema informatico.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2777/2023, così statuiva:
“condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 24.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ed in € 264,00 per esborsi”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo a CP_2
andava rigettata in quanto la cessione del credito
[...]
costituisce un negozio consensuale e a forma libera che si perfeziona per effetto del solo scambio dei consensi tra cedente e cessionario, non rilevando quindi la mancanza di sottoscrizione del contratto da parte della CP_2
E inoltre, la mancata notifica al contraente ceduto non rilevava ai fini della legittimazione ad agire e, in ogni caso, la convenuta aveva avuto conoscenza dell'intervenuta cessione prima dell'instaurazione del giudizio in sede di procedura di conciliazione stragiudiziale dinanzi al Co.re.com.
Nel merito, invece, rilevato che l'attrice aveva invocato la Cont responsabilità contrattuale di per non avere impedito l'accesso a terzi non autorizzati alla sim card del correntista, e che la convenuta non aveva contestato in modo specifico tale ricostruzione dei fatti, limitandosi a ribaltare la responsabilità sulla banca o sul correntista, concludeva affermando che l'inadempimento della Compagnia telefonica aveva avuto efficacia causale esclusiva nella verificazione del danno patito dal correntista.
2.- Avverso la sentenza del Tribunale di Genova proponeva appello affidando il gravame al seguente Parte_1
motivo:
2.1- Erronea attribuzione a carico di Parte_1
dell'onere della prova del fatto estintivo della pretesa risarcitoria di oltre che dell'erronea CP_2
attribuzione, in capo a dell'esclusiva Parte_1
responsabilità nella causazione dell'evento illecito e conseguente erronea condanna di al Parte_1
pagamento, in favore di della somma di Controparte_2
euro 24.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente un inadempimento di natura contrattuale a carico di Parte_1
nei confronti dell'odierna e nel non valutare Controparte_1
l'esclusiva o concorrente responsabilità di quest'ultima e del correntista nella causazione del danno.
Ciò in quanto, secondo l'appellante:
- l'avvenuta cessione del credito in favore della non CP_2
avrebbe instaurato un rapporto contrattuale tra quest'ultima e la
Compagnia telefonica, con conseguente onere della prova del danno a carico di CP_1
- la responsabilità di sarebbe stata Parte_1
affermata solo sulla base delle asserzioni di controparte che, in realtà, sarebbero state compiutamente contestate dalla
Compagnia telefonica, la quale aveva evidenziato la carenza di sicurezza del sistema informatico della Banca e la condotta negligente del correntista nella custodia delle proprie credenziali di accesso all'home banking come circostanze che avevano determinato, in via esclusiva (o quantomeno concorrente), il danno;
- l'odierna non avrebbe provato la responsabilità di CP_1
nella causazione del danno patito dal Parte_1
proprio correntista e il Tribunale avrebbe errato nel non licenziare C.T.U. sul sistema informatico bancario, nonostante fosse stata richiesta dalla controparte stessa.
3.- si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello avversario ed eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello in quanto indirizzato a soggetto non più esistente, invece che CP_2
a e ciò nonostante l'estinzione di CP_1 CP_2
Cont fosse stata portata a conoscenza di all'atto della notifica della sentenza del Tribunale di Genova.
L'appellata eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'unico motivo di impugnazione per mancanza dei requisiti di contenuto e forma di cui all'articolo 342 c.p.c., trattandosi di una mera reiterazione delle avversarie eccezioni respinte in primo grado, nonché la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dal momento che il motivo di impugnazione si regge su un unico assunto gravemente errato in diritto.
Nel merito deduceva che il Tribunale di Genova: CP_1
Cont
- ha affermato la responsabilità contrattuale di sulla base di una motivazione chiara e corretta, priva di errori logico-giuridici e conforme agli orientamenti giurisprudenziali pertinenti al caso;
- ha correttamente accertato i fatti essenziali ai fini della decisione, rilevando come tali fatti fossero stati allegati dalla Cont Banca e fossero stati riconosciuti da , o non fossero stati da quest'ultima specificamente contestati;
- ha individuato con esattezza la causa petendi dell'azione – responsabilità contrattuale – e individuato il relativo regime
Cont dell'onere probatorio, gravante su;
Cont
- ha correttamente rilevato che non ha assolto tale onere probatorio, e che la ha per contro “provato più del CP_2
dovuto”; - ha correttamente concluso che il blocco della scheda SIM dell'utenza telefonica del Sig. ha avuto portata causale Per_1
assorbente ai fini della produzione del danno.
4.- All'esito dell'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
(previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
5.- Preliminarmente questo Collegio ritiene l'appello ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. essendo agevolmente evincibili, dal contenuto del relativo atto, gli specifici motivi posti a suo fondamento, le parti della sentenza impugnata di cui si chiede la riforma e le modifiche richieste alla decisione di primo grado.
Inoltre, deve escludersi l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. non sussistendo nel caso di specie i presupposti di cui alla disposizione citata.
Sempre in via preliminare occorre analizzare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, formulata da per la nullità della notifica effettuata a Controparte_1 [...]
– soggetto non più esistente – e non a CP_2 CP_1
soggetto incorporante in virtù di fusione per
[...]
incorporazione.
Come già evidenziato da questa Corte, pronunciatasi in una fattispecie analoga alla presente (sentenza n. 31 pubblicata in data 8/1/2025, Cons. Relatore dott. Davini), l'eccezione non è fondata in quanto “tale notifica deve considerarsi nulla e non inesistente (cfr. mutatis mutandis Cassazione civile, sez. I,
18/05/2023, n. 13685; Cass. Civ., Sez. Trib., 9/08/2022, n.
24579), essendo l'inesistenza giuridica una tipologia di vizio atipica, residuale e non sanabile, riscontrabile solo nei casi in cui la consegna dell'atto sia avvenuta a persona che non ha alcun collegamento con il destinatario.
Infatti, risulta che la notifica del gravame è stata correttamente effettuata al procuratore costituito in primo grado ai sensi dell'art. 170 c.p.c., se pur nei confronti di un soggetto estinto, sussistendo, pertanto, un collegamento tra il soggetto notificato
e il corretto destinatario dell'atto che esclude l'incertezza soggettiva, a nulla rilevando il fatto che l'appellante ha ricevuto la notifica della sentenza di primo grado dal soggetto succeduto
a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
Di conseguenza, l'avvenuta costituzione in giudizio di
[...]
ha sanato la nullità della notifica dell'appello, che CP_1
deve ritenersi tempestiva, essendo intervenuta nel rispetto del termine ex art. 325 c.p.c.”.
6.- Passando al merito, questo Collegio, in linea con le precedenti sentenze di questa Corte (v. causa 143/2023, sentenza n. 877 del
20/06/2024 e causa 1140/2023, sentenza n. 31 del 08/01/2025) ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Genova, quando il correntista sig. ha ceduto il proprio credito, fondato sulla Per_1
Cont responsabilità contrattuale della , alla quest'ultima è CP_2
subentrata nella posizione e negli oneri probatori del cedente, Cont venendo così in rilievo il rapporto contrattuale tra e il sig.
in cui è subentrata. Per_1 CP_1
A ciò consegue che in caso di inadempimento contrattuale “ è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto o dall'esatto adempimento”, come correttamente osservato dal primo Giudice.
Al riguardo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “ In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..”( v. Cass. S.U. n. 13533/2001; conf. Cass.
Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. n. 22244 del
14/07/2022).
Nel caso in esame era quindi onere di dimostrare il CP_3
suo adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto concluso con il Per_1
Tanto premesso, la frode “Sim Swap”, quale è pacificamente quella oggetto di causa e le cui caratteristiche non sono state contestate dall'odierna appellante, si articola in due fasi. La prima fase riguarda la captazione dei codici di identificazione personali (user name e password) del correntista tramite phishing, malware o altra tecnica truffaldina.
Nel presente caso non è stato possibile ricostruire come sia stata realizzata questa prima fase;
tuttavia, mancano elementi che indichino una colpa del correntista o della Banca.
La seconda fase, essenziale per la riuscita della truffa, è quella dello scambio della SIM. I truffatori riescono ad ottenere dalla
Compagnia telefonica il blocco della scheda SIM abbinata al numero telefonico dell'utente e l'associazione del medesimo numero ad altra scheda SIM, ossia quella degli autori della truffa,
i quali divengono così i destinatari delle comunicazioni, tra le quali il codice OTP (One Time Password), necessario per autorizzare l'operazione di pagamento.
Nel caso di specie, infatti, il bonifico è stato disposto mediante un dispositivo diverso da quello del correntista, come risulta dal file log, prodotto dalla sub doc. 12 in primo grado, dal CP_2
quale si evince che il pagamento effettuato in data 17.12.2018 è stato disposto da un indirizzo IP diverso da quello delle operazioni precedenti.
Inoltre, il bonifico è stato effettuato proprio in corrispondenza con il malfunzionamento dell'utenza telefonica del il Per_1
quale era stato così posto nella condizione di non potersi avvedere dell'operazione (non ricevendo alcun sms sul proprio cellulare).
, pertanto, ha consentito la migrazione del numero Parte_1
di cellulare del correntista su altra scheda SIM, senza rispettare il parametro di diligenza imposto dalla normativa di settore, né il criterio generale di diligenza stabilito dal Codice civile per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Infatti, questa Corte, pronunciandosi in una fattispecie analoga alla presente (sentenza n. 645 pubblicata in data 03/05/2024,
Cons. Relatore dott.ssa Cannata), ha ricostruito nel modo seguente la responsabilità contrattuale della Compagnia telefonica per il pregiudizio subito dal correntista nell'ambito della truffa cd. “Sim swap”:
“
7.1 L'obbligo degli operatori telefonici di identificazione del cliente è stato in origine stabilito dall'art. 55, c. 7 D.lgs.
259/2003 e successivamente disciplinato dall'art. 98 undetricies,
c. 1 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, introdotto dal D.lgs. 207/2021 recante disposizioni di recepimento della Direttiva UE 2018/1972 istitutiva di tale
Codice. Nella sua versione originaria in vigore dal 16/09/2003 all'1/08/2005, l'art. 55, c. 7 D.lgs. 259/2003 disponeva che
“Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell'attivazione del servizio. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
[...]
.”.
7.2 La l. 155/2005 di conversione del D.L. CP_4
144/2005 ha introdotto una modifica a tale comma 7
(evidenziata in grassetto) vigente dal 2/08/2005 al 23/12/2021:
“Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del .”.
7.3 Dal Controparte_4
24/12/2021 è vigente l'art. 98 undetricies del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, rubricato “Identificazione degli utenti”, che, al primo comma, ha fatto proprie le previsioni del precedente art. 55, c. 7 D.lgs. 259/2003, con le seguenti modifiche (evidenziate in grassetto): “Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa
a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese, anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card già attivate, adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, anche da remoto o in via indiretta purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.”.
7.4 Dal confronto delle varie modifiche normative intervenute nel tempo, è agevole osservare che, sin dal 2005, la legge ha previsto l'obbligo per le
Compagnie telefoniche di identificare i propri clienti, prima dell'attivazione del servizio di telefonia, “al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.).”. Pertanto, l'obbligo di identificazione deve intendersi sussistente ogniqualvolta vi sia la consegna di una scheda SIM, compreso, dunque, il caso della sua sostituzione. La norma, poi, prevede che tale dovere di identificazione deve essere assolto “adottando tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.”. Al riguardo, la novella del 2021 si è limitata a riformulare il precedente art. 55, c. 7 D.lgs. 259/2003 esplicitando una prescrizione che era già ricompresa nei significati possibili della precedente formulazione rispetto alle modalità con cui deve essere compiuta l'identificazione, ossia mediante l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire l'acquisizione corretta di tutti i dati anagrafici riportati sul documento di identità
“anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card già attivate”. Tale ricostruzione è sorretta dalle seguenti ulteriori argomentazioni.
7.5 Anzitutto, la locuzione aggiunta dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche non ha previsto ex novo il dovere di identificazione del cliente anche nel caso di sostituzione della SIM, perché fa riferimento ai diversi casi di nuova attivazione e di migrazione di SIM già attivate. Inoltre, tale aggiunta non si riferisce all'obbligo di identificazione, che continua a sussistere per tutti i casi di consegna al cliente di una nuova SIM, bensì al parametro di diligenza con cui l'operatore deve procedere all'identificazione.
Come detto, al riguardo l'intervento legislativo del 2021 si è limitato a precisare che tale parametro di diligenza nell'identificazione del cliente deve essere adottato anche nei casi di nuova attivazione di una SIM o di migrazione di una SIM già attivata. A diversamente ritenere, si dovrebbe pervenire all'assurdo per cui, prima degli anni 2020-2021, chiunque avrebbe potuto presentarsi all'operatore, senza essere identificato, per farsi indebitamente sostituire (a suo favore) la
SIM del legittimo proprietario”.
Anche nel caso di specie, infatti, risulta aver Parte_1
pacificamente violato il proprio obbligo di identificare colui che ha richiesto il blocco della scheda SIM riferibile all'utenza del sig. e la consegna di una nuova scheda. Per_1
Ricostruite le caratteristiche della frode, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha statuito quanto segue in ordine al cd. nesso di causalità giuridica: “In tema di illecito civile, la selezione dei pregiudizi risarcibili, di cui all'art. 1223 c.c., è improntata, al pari della causalità materiale (che avvince la condotta all'evento di danno), al principio di regolarità causale, alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze (anche indirette e mediate) che, secondo l'"id quod plerumque accidit", si pongano in una correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso, con esclusione, quindi, di quelle del tutto atipiche” (Cass. Civ., Sez. III, 06.12.18, n. 31546).
Sulla base di tali insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, si osserva che l'effettuazione del bonifico fraudolento è stato il “naturale” sviluppo dell'illecito Sim Swap, cosicché il pregiudizio derivante dalla sottrazione delle somme oggetto del bonifico deve dirsi una conseguenza immediata e diretta della frode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.
Correttamente il primo Giudice ha rilevato che la compagnia telefonica avrebbe dovuto dimostrare il suo esatto adempimento e quindi che non vi era stato sviamento del messaggio sms dall'utenza telefonica del cliente, idoneo a permettere di interagire con i sistemi informatici della Banca mediante l'utenza telefonica del Per_1
E' per contro pacifico, perché non specificamente contestato dall'appellante, che quest'ultima ha consentito anche il blocco della SIM del cliente, che da un lato ha impedito alla di CP_2
mettersi in comunicazione col per avvertirlo Per_1
dell'operazione anomala e di conseguenza bloccarla, e d'altro lato non ha consentito il recapito al medesimo dell'sms Per_1
contenente il codice OTP, tramite la cui comunicazione egli si sarebbe avveduto che terzi stavano operando sul suo conto corrente illecitamente, così da poter intervenire a bloccare l'operazione contattando la Banca. Alla luce di tali considerazioni è evidente che alcun concorso colposo può rinvenirsi nella condotta della e tantomeno CP_2
del sig. nella causazione del fatto dannoso. Per_1
Pertanto, deve affermarsi che il pregiudizio patrimoniale subito, nel caso di specie, dal sig. pari all'importo del bonifico Per_1
disposto dagli ignoti autori della truffa “Sim swap” (euro
24.500,00), è stato causato, ai sensi dell'art. 1223 c.c., dalla condotta negligente della che non ha adempiuto al CP_3
proprio obbligo di identificare correttamente il soggetto presentatosi presso il centro di assistenza per richiedere il duplicato della scheda SIM intestata a ed ha Persona_1
altresì bloccato la scheda SIM del cliente senza il suo consenso.
L'istanza volta al licenziamento di una CTU sul sistema di sicurezza della Banca formulate dall'appellante non può esser ammessa risultando esplorativa e comunque a distanza di tanto tempo dal verificarsi dell'evento in questione, non rispondente ad utilità ( potendo esser mutate le condizioni e i sistemi).
7.- L'appello deve quindi essere respinto.
A ciò consegue la condanna dell'appellante alla rifusione alla parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio liquidate in dispositivo, secondo il valore della causa
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), ai sensi del D.M.
13.8.2022 n. 147.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
Rigetta l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 2777/2023 pronunciata dal
Tribunale di Genova;
Condanna a rifondere le spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio a parte appellata Controparte_1
che si liquidano complessivamente in euro 5.809,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello proposto da è stato integralmente Parte_1
rigettato.
Genova, 12/2/2025 Il Presidente est.
Dott. Rossella Atzeni