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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 29 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1968 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Pt_1
Attanasio, APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CA TT, APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 504/2022 del 21.3.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.1.2019, la società ha proposto opposizione Controparte_1 avverso l'avviso di addebito n. 397 2018 00239037 45 000 del 24.11.2018, notificatole in data
4.12.2018, avente ad oggetto contributi per € 161.727,74 relativi alla Gestione Aziende Lavoratori
Dipendenti, posizione contributiva n. 7023690759, derivanti da precedenti note di rettifica da DM10 riferite al periodo gennaio 2017-febbraio 2018. Ha chiesto dunque l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria di spese.
A tal fine, ha dedotto che: la società in data 6.4.2018 aveva ricevuto un invito alla regolarizzazione ex art. 4, co. 1, d.m. 30.1.2015, relativo alla stessa posizione n. 7023690759, in ragione di presunte irregolarità contributive – tra l'altro – per € 213.720,52 afferenti alla Gestione
1 di lavoro con dipendenti, benché avesse già presentato 4 istanze di rateizzazione, tutte CP_2 accolte dall' , segno evidente della regolarità della situazione contributiva e dell'assenza di CP_3 ulteriori pendenze;
stante la scarsa chiarezza dell'invito alla regolarizzazione, la società aveva cercato invano di ottenere chiarimenti dall' , di tal ché era scaduto inutilmente il termine di 15 gg. Pt_1 concesso dal d.m. 30.1.2015 per la regolarizzazione contributiva;
l' aveva allora emesso tra il Pt_1
29.4.2018 ed il 16.7.2018 una serie di note di rettifica, attinenti ai periodi gennaio 2017-febbraio
2018; in data 29.5.2018, nel frattempo, la società aveva presentato ulteriore istanza di rateazione per il periodo luglio 2017 – febbraio 2018 relativamente agli avvisi di addebito n. 397 2018 00014280 69
000 e n. 397 2018 00017129 35 000; ma in data 18.6.2018 era pervenuto un nuovo invito alla regolarizzazione sempre in relazione alla posizione n. 7023690759, in ragione di € 211.458,11 relativamente all'avviso n. 14280, e di € 46.839,72 relativamente all'avviso n. 17129, benché tali somme fossero state oggetto di istanza di rateizzazione;
un ulteriore invito alla regolarizzazione era stato infine emesso in data 29.10.2018 per l'importo di € 156.273,81, sempre con riguardo alla medesima posizione ed al periodo gennaio 2017-febbraio 2018 ai sensi dell'art. 1, co. 1175, l. n.
296/2006, ovverosia per DURC irregolare;
a seguito di un'ulteriore nota di rettifica emessa il
15.11.2018, era stato da ultimo notificato in data 4.12.2018 l'avviso di addebito impugnato, nonostante le numerose richieste di chiarimenti, le istanze di dilazione, gli appuntamenti fissati presso l'Istituto e le rassicurazioni provenienti dal personale . Pt_1
L' si è costituito contestando la fondatezza del ricorso, e chiedendone il rigetto. CP_3
Ha eccepito, oltre alla tardività dell'opposizione, che l'istanza di dilazione del 20.7.2018 sarebbe stata presentata in ritardo – oltre il termine di 15 gg. di cui al d.m. 30.1.2015 –, con conseguente venir meno delle agevolazioni contributive ed emissione dell'avviso di addebito opposto.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'opposizione, tenuto conto delle risultanze dell'accertamento peritale.
In particolare, il Tribunale ha revocato l'avviso di addebito opposto n. 397 2018 00239037 45
000, rilevando che esso aveva come presupposto il precedente avviso di addebito n. 397 2018
00014280 69 000, in relazione al quale la società aveva già versato € 94.936,15 e stava versando le ulteriori rate;
ha inoltre osservato che l'accoglimento da parte dell' delle 4 istanze di Pt_1 rateizzazione presentate dalla società faceva presumere – ai sensi dell'art. 3, co. 2, d.m. 30.1.2015 –
l'intervenuta sanatoria di ogni ipotetica irregolarità.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l' , chiedendone la riforma. Pt_1
A tal fine, ha dedotto che: erroneamente il Tribunale avrebbe accolto la domanda in ragione dell'avvenuto parziale pagamento dell'avviso di addebito n. 397 2018 00014280 69 000, considerato che in realtà l'avviso di addebito opposto n. 397 2018 00239037 45 000 era stato emesso in quanto
2 la società aveva presentato in ritardo, solo in data 20.7.2018 (oltre il termine di 15 gg. assegnato per la definizione del DURC), la domanda di dilazione relativa all'avviso di addebito n. 397 2018
00014280 69 000, come accertato anche dal CTU incaricato in primo grado, e aveva altresì omesso di onorare i relativi pagamenti secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente, di tal ché era decaduta dai benefici delle agevolazioni contributive, con conseguente recupero dei contributi mediante l'avviso di addebito opposto;
ha poi ribadito che l'avviso di addebito n. 397 2018 00014280
69 000, a sua volta, era stato emesso in quanto, con riguardo ai contributi di luglio 2017, la società aveva presentato istanza di dilazione di pagamento in data 11.12.2017, accolta in data 13.12.2018 ma revocata in data 3.4.2018 “per mancata correntezza contributiva durante la rateizzazione”, mentre, quanto alle mensilità di novembre e dicembre 2017, la società aveva trasmesso in ritardo i flussi
Uniemens, pagando in ritardo il primo ed omettendo di pagare il secondo.
Costituitasi in giudizio, la società ha chiesto respingersi il ricorso, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 29.10.2025 la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, al fine di esaminare l'appello, deve premettersi anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società odierna appellata, l'accoglimento di una istanza di rateizzazione da parte dell' non comprova affatto l'effettiva regolarità della posizione Controparte_4 contributiva del richiedente: al contrario, essa comprova evidentemente l'esistenza di un debito, che tuttavia il contribuente chiede di estinguere mediante versamenti rateizzati.
2.1. La norma che l'appellata invoca a sostegno dell'infondata tesi, ovvero l'art. 3, co. 2, d.m.
30.1.2015, ha in realtà ha una diversa portata, riguardando esclusivamente l'emissione del DURC.
Ed invero, il d.m. 30.1.2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”, dopo aver individuato all'art. 1 i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva “in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del … DURC” e all'art. 2
l'oggetto della verifica (“la regolarità contributiva nei confronti dell' dell'INAIL e… delle Pt_1
Casse edili”), stabilisce all'art. 3, per quanto qui interessa, che: “
1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa
… scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata,
a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della Pt_1 riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
…”.
3 È evidente, pertanto, che tale ultima disposizione, da un lato, riguarda esclusivamente l'emissione del DURC, imponendo che tale documento venga emesso con esito positivo – nonostante la sussistenza di omissioni contributive (in tal senso deve intendersi il “comunque” di cui al comma
2) – ove per tali omissioni siano state concesse rateizzazioni dagli enti competenti secondo le normative di riferimento;
dall'altro, presuppone, ai fini della persistenza della situazione di regolarità contributiva attestabile mediante DURC, che le rateizzazioni concesse vengano poi correttamente onorate.
La stessa norma, invece, non impedisce affatto agli enti creditori di azionare i propri crediti nei confronti del contribuente – ad es. mediante avvisi di addebito, come nel caso di specie –, ove il contribuente medesimo, a fronte della rateizzazione concessa, resti poi inadempiente o moroso. Di tal ché, ove pure una rateizzazione sia stata concessa ma non sia stata poi correttamente onorata secondo le scadenze previste, è ben possibile che, pur a fronte dell'emissione di un DURC positivo attestante pro tempore (per 120 gg., ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.m. 30.1.2015) la regolarità contributiva in ragione della rateizzazione concessa, l'ente creditore proceda poi mediante riscossione al recupero dei contributi non versati.
2.2. D'altro canto, una esposizione debitoria – che giustifica parimenti il recupero dei contributi in sede di riscossione – può derivare altresì dalla tardiva presentazione di un'istanza di rateizzazione.
Ed invero, l'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, rubricato “Assenza di regolarità”, prevede che: “
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite Pt_1
PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7 [DURC positivo].
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi
a debito e delle cause di irregolarità”.
4 Orbene, dal combinato disposto dell'art. 3, co. 2, lett. a) e dell'art. 4, discende dunque – per quanto qui interessa – che, in caso di riscontrata irregolarità contributiva, l'ente creditore emette un invito alla regolarizzazione e il contribuente può allora ottenere un DURC positivo ove, nei 15 gg. previsti, egli regolarizzi la propria posizione o, in alternativa, presenti istanza di rateizzazione.
Ove il contribuente non si avvalga nel termine suddetto di alcuna di tali alternative (né ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 3, co. 2 e 3, d.m. 30.1.2015), il DURC verrà emesso negativo, con ogni conseguenza in punto di decadenza dalle agevolazioni contributive, come previsto dalla norma di cui all'art. 1, co. 1175, l. n. 296/2006 (applicabile in via generale a tutte le agevolazioni contributive), il quale dispone che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”.
E con ogni ulteriore conseguenza in punto di recupero delle agevolazioni contributive non più spettanti, previa emissione di note di rettifica.
Senza tralasciare che l'art. 4 non impone all'ente creditore che abbia emesso un invito alla regolarizzazione, di attendere lo scadere dei 15 gg. per procedere, eventualmente mediante riscossione, al recupero dei contributi rispetto ai quali il contribuente sia già risultato inadempiente al momento della verifica di regolarità contributiva.
3. Tanto premesso in diritto, con riguardo al caso di specie, deve evidenziarsi che l'avviso di addebito opposto n. 397 2018 00239037 45 000 risulta essere stato emesso – come si evince espressamente dal “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” – in ragione di note di rettifica risalenti ad aprile-luglio 2018 e relative a contributi dovuti per il periodo gennaio 2017-febbraio 2018 in ragione di un importo complessivo di € 157.017,33 per sorte e sanzioni, oltre oneri di riscossione, per un totale di € 161.727,74, pacificamente derivanti da revoca di agevolazioni contributive.
3.1. Orbene, a fronte di tale pretesa, la società – come evidenziato dall'Istituto odierno appellante –, pur deducendo di aver presentato istanza di rateizzazione a seguito dell'invito alla regolarizzazione del 6.4.2018, ha omesso di dimostrare sia l'intervenuta tempestiva presentazione di tale istanza entro il termine di 15 gg. di cui all'art. 3, co. 2, d.m. 30.1.2015, sia l'intervenuto puntuale pagamento delle rate mensili, come programmate.
La società, infatti, si è limitata a dedurre e dimostrare di aver presentato in data 29.5.2018 un'istanza di rateizzazione (doc. 19 del fascicolo di parte ricorrente), avente ad oggetto molteplici avvisi di addebito, tra cui anche l'avviso di addebito n. 397 2018 00014280 69 000 (relativo ai contributi non versati per il periodo luglio 2017-gennaio 2018), notificato il 13.4.2018, che – per quanto noto – non risulta essere stato neppure opposto.
Ne consegue che – in difetto di tempestiva regolarizzazione ed in assenza delle ulteriori condizioni di cui all'art. 3, co. 2 e 3, d.m. 30.1.2015, mai invocate e dedotte dall'odierna appellata –
5 l'inutile decorso del termine di gg. 15 tra invito alla regolarizzazione (6.4.2018) e istanza di rateizzazione (29.5.2018) giustifica l'emissione di DURC negativo ed il conseguente venir meno delle agevolazioni contributive di cui la società abbia goduto.
Né l'odierna appellata ha documentato di aver correttamente adempiuto agli obblighi su di essa gravanti in ragione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di accoglimento dell'istanza di rateizzazione del 29.5.2018.
Invero, di tale provvedimento la società si è limitata a produrre solo la prima pagina, senza allegare il prospetto delle scadenze e degli importi da pagare mediante le n. 72 rate mensili a decorrere dal 2.8.2018, e così impedendo la verifica della regolarità dei pagamenti, i quali – in ogni caso – alla stregua della documentazione acquisita dal CTU di primo grado, risultano effettuati solo con riferimento all'avviso di addebito n. 397 2018 00014280 69 000 e con cadenze ed importi variabili nel tempo (v. stampa dei pagamenti relativi a tale avviso di addebito, allegata quale doc. 2 alla relazione peritale), senza che nulla risulti per gli ulteriori numerosi avvisi di addebito oggetto della medesima istanza di rateizzazione, circostanze – queste – che impediscono di ritenere la regolarità dei versamenti.
Nulla, infine, la società ha documentato neppure in merito all'istanza di rateizzazione del
20.7.2018 (menzionata dall' ), che in ogni caso sarebbe stata parimenti tardiva rispetto all'invito Pt_1 alla regolarizzazione del 6.4.2018.
3.2. Né, d'altra parte, l'odierna appellata può invocare utilmente le istanze di rateizzazione presentate in data 13.3.2017, 11.12.2017 e 13.12.2017, che ha dimostrato di aver presentato ma non di aver onorato, e che – per quanto sopra detto al punto 2 – non attestano di per se stesse l'effettiva posizione di regolarità contributiva della società.
Né, peraltro, l'inutile decorso del termine di 15 gg. può essere addebitato – come vorrebbe l'odierna appellata – ad eventuali inesattezze, errori o omissioni da parte dell' , in quanto: Pt_1
- da un lato, il suddetto termine risulta espressamente indicato nell'invito alla regolarizzazione del 6.4.2018 e, dunque, portato adeguatamente a conoscenza della destinataria;
- dall'altro, la società, alla stregua delle sue stesse argomentazioni difensive, era ben consapevole che sarebbe stata sufficiente la presentazione – tempestiva – dell'ennesima istanza di rateizzazione per evitare l'inutile decorso del termine e non incorrere nell'emissione di un DURC negativo, con ogni conseguenza in termini di perdita delle agevolazioni contributive fruite;
- infine, le presunte rassicurazioni asseritamente date il 4.5.2018 da un operatore circa Pt_1
l'avvenuta “chiusura delle inadempienze riportate nell'invito a regolarizzare del 06.04.2018 mediante compensazioni” – oltre ad essere comunque tardive, in quanto risalenti ad epoca in cui il termine di 15 gg. a decorrere dal 6.4.2018 era ormai ampiamente scaduto – risultano del tutto generiche, omettendo di indicare quali crediti fossero stati eventualmente portati in compensazione e
6 se ne fosse effettivamente derivato un qualche provvedimento di sgravio (invero, nella richiesta del
10.4.2018, la società risulta aver chiesto: “Oggetto: invito a regolarizzare del 06/04/2018 … perché si parla di indebita compensazione?”, domanda cui l' si è limitato a rispondere: “Commento: Pt_1
Buongiorno, inadempienze chiuse con compensazioni”).
Né, ancora, gli ulteriori e successivi inviti alla regolarizzazione del 18.6.2018 e 29.10.2018 possono di per sé giustificare il ritardo nell'adempimento al pregresso invito alla regolarizzazione del
6.4.2018, e tantomeno lasciar presumere errori dell' , rappresentando piuttosto il segnale di CP_3 ulteriori inadempimenti in cui presumibilmente è incorsa nel frattempo la società.
Né, infine, parte appellata si è peritata di produrre le circolari che invoca a sostegno dei propri assunti (circolare n. 168/2010, circolare del Ministero n. 19/2015 e n. 126/2015).
Né, da ultimo, la società può utilmente lamentare che l'avviso di addebito n. 397 2018
00014280 69 000 sia stato notificato (in data 13.4.2018) prima del decorso del termine di gg. 15 dall'invito ad adempiere del 6.4.2018, giacché – come già rilevato – tale termine è prescritto ai soli fini degli adempimenti utili ad evitare l'emissione di un DURC negativo, ma non impedisce che l'ente creditore proceda immediatamente al recupero di quanto ha già verificato esser stato non pagato dal contribuente.
4. Quanto poi al secondo motivo di impugnazione – con cui l' lamenta tra l'altro che Pt_1
“controparte non abbia fornito alcuna prova della spettanza dei benefici contributivi invocati” –, pare opportuno al Collegio rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza, grava in effetti
“sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Cass. n.
15639/2020, ma si veda anche ex plurimis Cass. n. 6762/2020).
Di tal ché, in ordine alle agevolazioni contributive revocate, è sull'odierna appellata che gravava, tra l'altro, l'onere di dimostrare di aver soddisfatto (tempestivamente) i requisiti per l'emissione di un DURC regolare ai sensi dell'art. 1, co. 1175, l. n. 296/2006, onere cui è rimasta inadempiente.
5. In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza integralmente riformata, con condanna della società al pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività istruttoria espletata solo in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. dichiara la legittimità dell'avviso di addebito n. 397 2018 00239037 45 000;
7 2. condanna l'appellata alla refusione in favore dell' appellante delle spese di lite, che CP_3 liquida in € 6.378,00 per il primo grado ed in € 6.995,00 per il secondo a titolo di compensi, oltre rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 29.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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