Articolo 223 duodecies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 quaterdeciesArticolo 223 sexdecies
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1 gennaio 2004
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28 dicembre 2004
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14 gennaio 2005
Art. 223-duodecies.

Le societa' di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile , iscritte nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il ((31 marzo 2005))

Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L' articolo 2365, secondo comma, del codice civile , nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001 . Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalita' e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.

Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa' di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l' articolo 2331, quarto comma, del codice civile .

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualita' prevalente.

Conservano le agevolazioni fiscali le societa' cooperative e i loro consorzi che, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa' cooperative a mutualita' prevalente entro il 31 dicembre 2005.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2005
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