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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/12/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 118/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente relatore
Dott. Rossella Incardona Giudice
Dott. Giulia Cassano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), rappresentate C.F._3 Parte_4 C.F._4
e difese dall'Avv. Elisabetta FRATTINI di Novara
Parti ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
Parte resistente – contumace
--=o0o=--
Il Tribunale,
1 Esaminati gli atti e udita la relazione del presidente;
rilevato in fatto che:
• I ricorrenti, ex dipendenti, chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di
; Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I. e la dichiarazione di contumacia del debitore;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) decreti ingiuntivi azionati con relativi precetti e mancato pignoramento per essere la ditta irreperibile alla sede;
2) avvenuta cancellazione, con conseguente cessazione dell'attività di impresa, e quindi della fonte di liquidità per la soddisfazione delle obbligazioni;
3) carichi erariali iscritti a ruolo e non sospesi pari ad oltre € 500.000.
2 Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. Controparte_1
), con sede legale in via Andrea Costa 42 NOVARA;
C.F._5
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il presidente del tribunale;
3) NOMINA curatore la dott.ssa comm. con studio in via f.lli Parte_5
Grimm, n. 8, Novara;
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il 31/03/2026, ore 11:30, davanti al giudice delegato, nella presidenza del Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 − ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Presidente estensore Andrea Ghinetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente relatore
Dott. Rossella Incardona Giudice
Dott. Giulia Cassano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), rappresentate C.F._3 Parte_4 C.F._4
e difese dall'Avv. Elisabetta FRATTINI di Novara
Parti ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
Parte resistente – contumace
--=o0o=--
Il Tribunale,
1 Esaminati gli atti e udita la relazione del presidente;
rilevato in fatto che:
• I ricorrenti, ex dipendenti, chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di
; Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I. e la dichiarazione di contumacia del debitore;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) decreti ingiuntivi azionati con relativi precetti e mancato pignoramento per essere la ditta irreperibile alla sede;
2) avvenuta cancellazione, con conseguente cessazione dell'attività di impresa, e quindi della fonte di liquidità per la soddisfazione delle obbligazioni;
3) carichi erariali iscritti a ruolo e non sospesi pari ad oltre € 500.000.
2 Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. Controparte_1
), con sede legale in via Andrea Costa 42 NOVARA;
C.F._5
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il presidente del tribunale;
3) NOMINA curatore la dott.ssa comm. con studio in via f.lli Parte_5
Grimm, n. 8, Novara;
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il 31/03/2026, ore 11:30, davanti al giudice delegato, nella presidenza del Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 − ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Presidente estensore Andrea Ghinetti
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