Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 8583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8583 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT0 85 8 3 / 02 IN NOME DEL PO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE retratto agrario SEZIONE TERZA CIVILE rimulazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N.5846/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.23596 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. 1773 Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 25/01/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio domiciliata in Roma, dal Sig. RI NA, elettivamente per diritti € 3.10 viale Giulio Cesare n. 71, presso l'avv. Claudio Netti, 14 GIU.2002 IL CANCELLIERE difesa dall'avv. Angelo Gattafoni, giusta delega in at- tii ricorrente contro 077 1150 elettiva- AS IO, AS AR TT, INCELLERIA P mente domiciliate in Roma, piazza Adriana, presso l'avv. Adriano Cerquetti, difese dagli avv. Eugenio Ugolini e Manuel Seri, giusta delega in atti;
controricorrenti nonché contro 227 1 G825555 CI IU, CI ZI e CI GR, quali eredi di AT AR, elettiva- mente domiciati in Roma, via S. Agatone Papa, n. 50, presso l'avv. Caterina Mele, difesi dall'avv. IU De Rosa, giusta delega in atti;
www controricorrenti- OL AN, intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 329/99 del 30 giugno 199, deliberata 1'8 luglio 1999 e pubblicata 1'1 settembre 1999 (R.G. 453/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. IU De Rosa, per i controricorrenti CC;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. AN Giacalone, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesso di condurre a mezzadria, sin dal 1° gen- naio 1957 un fondo esteso circa 7 ettari in Agro di Ca- stelraimondo, acquistato nel mese di giugno 1992 da CA- TENA AR, RI NA conveniva in giudizio, in- nanzi al tribunale di Camerino, DO AN, MA- 2 RZ IO, AS AR TT YC Ma- nja, nonché AT AR, al fine di sentir dichiarare - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, 1. 26 maggio 1965, n. 590 il suo diritto al retratto agra- rio del fondo in questione. Esponeva l'attrice, a fondamento delle spiegata do- manda, che il fondo de quo, già di proprietà di UZ LA, risultava intestato a DO AN, AS IO, AS AR TT che, a loro volta, l'avevano ceduto alla AT, in violazione del diritto di prelazione spettante ad essa concludente e che la effettivamente avvenuta, ancorché dissimu- vendita era lata da una procura ad amministrare rilasciata da IAN- OL AN in favore della Catena. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano e t e alle avverse pretese, deducendone l'infondatezza, atte- so che si non era mai realizzata alcuna vendita in fa- vore della AT. Intervenuto in giudizio DO AN, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo parti- colare di AS IO e AS AR TT, sul presupposto che con sentenza n. 168 del 1992 del tribunale di Camerino l'intera proprietà dei AS era stata trasferita ad esso DO, l'adito tribuna- 3 le, svoltasi l'istruttoria del caso , con sentenza 9 giugno 1998 rigettava la domanda attrice. Gravata tale pronunzia dalla soccombente RI la corte di appello di Ancona, con sentenza 8 luglio 1° settembre 1999 in parziale accoglimento del proposto gravame riduceva la misura delle spese liquidate dai primi giudici a carico del soccombente, confermando nel resto la sentenza appellata. Osservavano quei giudici che esattamente la domanda della RI era stata rigettata, atteso che l'attri- ce non aveva dato alcuna prova che la procura ad ammi- nistrare rilasciata dallo DO alla AT simulasse una vendita. Precisato che la procura non conferiva alla AT il potere di alienazione del bene, per cui doveva, in e f e radice escludersi che tramite questa lo DO inten- desse trasferire la proprietà del fondo in questione alla AT, la corte di appello evidenziava ancora che risultava, dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio, che in realtà erano in corso, tra le par- ti, trattative per la vendita, da parte dello DO in favore della AT, del fondo oggetto di controver- sia e che in attesa della stipula dell'atto notarile di compravendita era stata rilasciata la procura impugnata dalla RI. 4 Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a un motivo, RI NA. Resistono con distinti controricorsi AS IO e AS AR TT, nonché CI IU, CI ZI e CI GR, quali eredi di AT AR. Non ha svolto attività difensiva in questa sede DO AN. La ricorrente RI e i controricorrenti N- CC hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato, ritenendola sfornita di qual- siasi prova e, comunque, totalmente infondata, attesa la reale natura degli accordi inter partes, e il conte- nuto dell'atto pretesamente simulato, la domanda propo- sta da RI NA diretta a sentire accertare (al fine dell'accoglimento della domanda di riscatto agra- rio contestualmente proposta) che la procura ad ammini- strare rilasciata con atto 10 luglio 1992 da OL AN in favore di AT AR simulava una vendi- ta. Hanno evidenziato, infatti, quei giudici che, a prescindere da ogni altro elemento pur rilevante, emer- gente dalle deposizioni raccolte, doveva escludersi che 5 le parti intendessero trasferire, in proprietà, alla AT il fondo in discussione atteso, da un lato, che la rilasciata procura non attribuiva alla AT il po- tere di alienazione del bene (sicché il presunto acqui- rente proprietario era privo di una delle più importan- ti facoltà connesse al diritto di proprietà), dall' al- tro, che lo OL poteva revocare, in qualsiasi mo- mento, la conferita procura.
2. Con l'unico motivo la ricorrente denunzia la sentenza gravata lamentando «violazione o falsa appli- cazione della legge 26 maggio 1965 n. 590», nonché «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione>>. Premesso che «l'impedimento del successo di manovre ed intenti fraudolenti è un principio generale del no- stro ordinamento, dal quale deriva anche la legittimità dell'imposizione di qualche onere più rigoroso a una delle parti del negozio»> e che «а ciò va aggiunto che l'avente diritto alla prelazione è il coltivatore, cui, notoriamente, il legislatore accorda il particolare fa- vore di cui è permeata tutta la legislazione sui patti agrari», la ricorrente conclude che «come è avvenuto in fattispecie analoghe, nella stessa materia l'equa solu- zione può essere individuata nella pronuncia della si- mulazione». 6 «La tesi attoreqè, infatti prosegue la ricorrente che, per vanificare il diritto di prelazione del col- tivatore non è stato stipulato l'atto pubblico di ven- dita, ma una procura che consentisse l'esercizio delle stesse facoltà del proprietario, in modo da garantire alla simulata acquirente, di fare la proprietaria ugualmente fino all'escomio del coltivatore dal fondo, ероса in cui sarebbe cessato il pericolo dell'eser- cizio, da parte del medesimo, del diritto di prelazione e riscatto». Appunto in tale senso, conclude la ricorrente, essa ha inteso sostenere una sorta di parziale inversione dell'onere di provare che il negozio non costituisse strumento per vanificare il diritto di prelazione, men- tre nel caso concreto i giudici del merito non hanno e t e verificato se esistevano interessi apprezzabili, econo- mici o di altro tipo, che potessero ordinatamente giu- stificare l'assetto giuridico scaturente dalla procura ad amministrare, mancando i quali non poteva non resi- duare l'unico obiettivo della vanificazione del diritto di prelazione, emergente chiaramente anche dalla stessa procura. «Senza considerare che, indipendentemente dalla te- si di cui sopra, la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda è comunque risultata dai mezzi 7 istruttori espletati e della procura stessa, anche se a fatica, perché la prova della simulazione non è mai semplice>>.. evidenzia la ricorrente - è emersa «Ma anche qui l'assoluta carenza e l'evidente contraddittorietà di motivazione della sentenza che si impugna, come meglio illustrato negli atti difensivi e, in particolare, nel- la comparsa conclusionale di secondo grado, da inten- dersi qui trascritta». È stato, peraltro - conclude parte ricorrente assolutamente omesso dai giudici di appello il punto dell'impugnazione nel quale si chiedeva fosse dichiara- ta la nullità della costituzione dello DO, così come illustrato, nella predetta comparsa conclusionale, al punto 5». e f i l 3. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si articola. 3. 1. Quanto, in primis, alla invocata, parziale, inversione dell'onere della prova reclamata a proprio favore dalla ricorrente, in considerazione del fatto che «l'avente diritto alla prelazione il coltivatore, cui, notoriamente, il legislatore accorda il particola- re favore di cui è permeata tutta la legislazione sui patti agrari», la deduzione è manifestamente infondata. 8 Giusta il dettato costituzionale, «ogni processo>>> deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità» (cfr. art. 111, comma 2, cost.). Contemporaneamente, non può tacersi che secondo la regola generale, «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». È evidente, in forza del coordinamento delle dispo- sizioni che precedono, che un'inversione totale о parziale dell'onere della prova, deve essere - espres- samente prevista da una norma positiva e come non può derivare esclusivamente dalla mera «iniziativa»> di una delle parti (Cass. 6 aprile 2001, n. 5154), così non può essere dedotta dall'interprete solo per la esisten- za, nell'ordinamento, di disposizioni di favore>> per una certa categoria di cittadini ○ di operatori econo- mici. In realtà, pur essendo incontroverso che nella vi- gente legislazione si rinvengono di norme di particola- re «favore» per la categoria dei coltivatori diretti, una interpretazione degli articoli 2697 c.c. e 8, 1. 26 maggio 1965, n. 590 nel senso sostenuto dalla ricorren- te è inaccettabile perché in contrasto con gli artt. 3 e 111 cost. (tra le altre, nel senso che l'interprete non deve rifiutare interpretazioni delle fonti legisla- 9 tive in contrasto con la Costituzione, C. cost. 28 ma g- gio 1999, n. 197, nonché C. cost. 12 marzo 1999, n. 65). 3. 2. In alcun modo conferente, al fine del decide- re, e di pervenire a una soluzione della lite diversa da quella fatta propria dai giudici a quibus ancora è l'insegnamento contenuto nella giurisprudenza di que- sta Corte regolatrice richiamata in ricorso. Tutte le pronunzie ricordate, in particolare, sono state rese con riguardo all'eventualità in cui in occa- sione della alienazione di un fondo rustico siano stati predisposti artifizi al solo scopo di eliminare il re- quisito della contiguità fisica con altro fondo confi- nante e quindi di precludere al proprietario coltivato- re di detto fondo l'esercizio del diritto di prelazio- ne, come, ad esempio, la riserva, da parte dell'alie- nante, della proprietà di una striscia di terreno a confine, inidonea a qualsiasi autonomo sfruttamento produttivo e remunerativo (Cass. 27 luglio 1990, n. 7579, nonché Cass. 25 luglio 1990, n. 7503 e Cass. 17 ottobre 1989, n. 4152). unaIn ognuna di tali fattispecie, in particolare, parte «in occasione della alienazione di un fondo ru- stico» aveva posto in essere un comportamento fraudo- lento, al fine di precludere l'esercizio del diritto di 10 prelazione da parte del coltivatore, proprietario di un fondo confinante con quello venduto. Totalmente diversa, per contro, è la fattispecie ora in esame. I giudici del merito, infatti, hanno, in linea di fatto, incontestabilmente accertato che è mancata, in concreto, una «alienazione» del fondo per cui è
contro
- versia, essendo stata rilasciata la procura impugnata esclusivamente onde permettere alla AT, con la quale erano in corso serie trattative di vendita . di . . amministrare il fondo con i più ampi poteri in attesa della stipula della compravendita». È palese, pertanto, che fanno difetto in radice le condizioni per una applicazione, estensiva o analogica, alla presente fattispecie, dei principi enunciati dalla giurisprudenza sopra ricordata. 3. 3. Al riguardo, ancora, non può tacersi che i giudici del merito, come sopra evidenziato, oltre ad affermare che gli assunti della attuale ricorrente era- no contraddetti dalle risultanze istruttorie, hanno altresì - evidenziato la inidoneità della procura in atti (rilasciata dallo DO alla AT) a configu- rarsi quale atto idoneo a trasferire la proprietà del fondo atteso, da un lato, che questa conferiva alla CA- TENA esclusivamente la facoltà di «amministrare>>> il 11 fondo, e non anche di alienarlo a terzi, dall'altro, che la stessa era revocabile in qualunque momento da parte della mandante. Poiché tale autonoma ratio decidendi non risulta in alcun modo censurata dalla ricorrente è evidente che il ricorso è inammissibile, atteso che anche nella even- tualità 10 stesso dovesse risultare fondato non per queste potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza gravata, che rimarrebbe comunque ferma in for- za della ratio non censurata (cfr. Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione, nonché Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493 e Cass. 14 marzo 2001, n. 3671). 3. 4. In ordine ai rimanenti profili di censura si osserva, in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che il requisi- to della specificità, completezza e riferibilità dei motivi del ricorso alla decisione impugnata non è ri- spettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi di appello. Tale procedimento, infatti, non risponde al concet- to stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad una impugnazione di ambito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile 12 del giudizio espresso in sentenza (Cass., 20 aprile 1998, n. 4013). In altri termini, l'onere della indicazione speci- fica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 4, c.p.c., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (in procedendo o in judicando), non può essere assolto per relationem, con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass., 13 gennaio 1996, n. 252). È palese, pertanto, che sono irrilevanti, al fine del decidere, tutti i riferimenti contenuti nel ricorso agli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio non trascritti né ribaditi nel ricorso stesso, ma solo richiamati per relationem. Quanto precede vale, in particolare, sia con ri- guardo a quanto affermato circa la nullità della costi- tuzione nel giudizio di secondo grado dello DO (non è precisato, infatti, in violazione dell'art. 366 c.p.c., né in quale atto una tale nullità è stata de- dotta [cfr., da ultimo, Cass. 14 dicembre 2001, n. 15845, specie in motivazione] né, comunque, è indicato il motivo invocato a suffragio di tale nullità), sia, nella parte in cui si denunzia, apoditticamente e senza alcun riferimento concreto alla sentenza gravata, la 13 contraddittorietà della motivazione «come meglio illu- strato negli atti difensivi e, in particolare, nella comparsa conclusionale di secondo grado». A prescindere dal considerare come sopra 3. 5. - che è precluso fare riferimento, nell'am- anticipato bito nel ricorso a quanto esposto negli scritti difen- sivi dei precedenti gradi, ancorché con l'espressione «da intendersi qui trascritti»>, si osserva che il ri- corso per cassazione con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. deve contenere, in ottempe- ranza del disposto dell'art. 366 n. 4 Cpc, la precisa indicazione di carenze ° lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significa- to fuori dal senso comune, O, ancora, la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi la asso- luta incompatibilità razionale degli argomenti e la in- sanabile contrasto degli stessi (cfr., ad esempio, Cass. 26 gennaio 2001, n. 1100). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie non solo è carente, in ricorso, qualsiasi indicazione nei termini indicati, ma non si comprende come la «con- traddittorietà» della motivazione della sentenza di se- condo grado, unica in questa sede censurata, possa es- 14 sere stata denunziata dalla attuale ricorrente già in sede di comparsa conclusionale di secondo grado, redat- - giusta la previsione normativa (cfr., sul regime ta delle comparse conclusionali in appello art. 352, comma 1, c.p.c.) nonché secondo l'id quod plerumque accidit, e al- prima del deposito in cancelleria della sentenza lorché, pertanto, sono ancora ignoti, ai difensori del- le parti, sia il dispositivo adottato dal giudice, sia la motivazione che lo sorregge. 3. 6. In merito, ancora, all'assunto secondo cui la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda è, comunque, risultata dai mezzi istruttori espletati, e dalla procura stessa», la deduzione è pa- lesemente inammissibile. Il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 366, n. 4, c.p.c. deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l'altro «i motivi per i quali si chiede la cassa- zione». È palese che nella specie tale onere di motivazione non è stato adempiuto dalla ricorrente, essendosi la stessa, limitata ad affermare - del tutto apodittica- mente e senza in alcun modo giustificare il proprio di- scorso di non condividere, in buona sostanza, le con- - clusioni raggiunte dalla sentenza gravata in sede di valutazione delle risultanze istruttorie. 15 3. 7. Irrilevanti, da ultimo, al fine del decidere, si appalesano le considerazioni svolte nella memoria di cui all'art. 378 c.p.c. prodotta dalla ricorrente e nella quale, da un lato, per la prima volta, si descri- vono, con una certa precisione, le risultanze che si assume siano state erroneamente valutate dai giudici del merito, dall'altro, si espongono nuovi motivi di dissenso, rispetto alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che le memo- rie illustrative, di cui all'art. 378 c.p.c. non hanno altra funzione che quella di chiarire le ragioni a SO- stegno dei motivi enunciati in ricorso e, conseguente- mente, non è consentito proporre in esse motivi nuovi, in quanto tali inammissibili (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2478). In particolare i motivi del ricorso per cassazione sono solo quelli formulati nel ricorso medesimo, essen- do esclusa la possibilità di dedurne di ulteriori con la memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. (Cass. 8 febbraio 2001, n. 1805). Le memorie consentite dall'art. 378 c.p.c. con- - possono essere utilizzate esclusivamente clusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso o a confutare le tesi avversarie, 16 ma non per dedurre nuove censure o sollevare nuove que- stioni non rilevabili anche d'ufficio e neppure per specificare, integrare o ampliare il contenuto del mo- tivo originario dell'impugnazione (Cass. 22 novembre 2000, n. 15112; Cass. 19 aprile 2000, n. 5079). Certo quanto sopra è palese che la ricorrente dopo avere, apoditticamente, e genericamente, affermato in ricorso che «la dimostrazione dei fatti posti a fonda- mento della domanda è, comunque, risultata dai mezzi istruttori espletati e dalla procura stessa», non pote- va, per la prima volta in sede di memoria, riferire il contenuto delle risultanze e opporre alla interpreta- zione di queste, quale data dai giudici di merito, la propria soggettiva, personale, lettura di quelle stesse emergenze.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, in favore dei controricorrenti CI IU, ZI e 17 GR in €100,09 oltre ad € 100,00 per onorari e, in favore dei controricorrenti AS IO e Ma- ria TT, in € 70 ...... oltre ad € 800,00per onorari. Nulla sulle spese nei rapporti con l'intimato OL AN. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 25 gennaio 2002. il Consigliere relatore est. лусьMyer fler il Presidentè выбыли свито O Depositata in Cancellerla Oggi, 14.06.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa AR Aiello 109T129.11 456T 51,85 TOT. 180,36 2 0 0 .2 0 6 ZIA DELLE 0 6 18036 3635157 2 (euro 18