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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5561/2024 promossa da:
(C.F. , nato a Genova (Ge), il [...], in [...] e quale Parte_1 C.F._1 esercente la patria potestà sulla figlia minore (C.F. , nata a [...] C.F._2 Genova, il 02.10.2007, entrambi residenti in [...]4 (rispettivamente figlio e nipote del signor ); (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._3 ON (Ge), il 02.08.1938, residente in [...]8, ON (Ge), (vedova del signor
[...]
); tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Per_2 Malcontenti (C.F.: ) e Gaia Alessia Gattorno (C.F.: ) C.F._4 C.F._5 entrambi del Foro di Genova ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova (Ge), alla via XII Ottobre, 2/162, in virtù di mandato posto in calce al ricorso. Gli Avv.ti Alessandro Malcontenti Gaia e Alessia Gattorno, ai sensi degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ed i provvedimenti del Giudice a mezzo telefax e/o a mezzo posta elettronica. A tal fine indicano i propri numeri di telefax, rispettivamente: 010.0985753 – 010.8930097 ed i propri indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
ATTORI contro
, in persona del Direttore Generale e NT legale rappresentante pro tepore, Dott.ssa , con sede in Bussana di Sanremo, Via Controparte_3 Aurelia Ponente 97, [Partita IVA , rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla P.IVA_1 comparsa di costituzione dall'Avv. Gianluca Marmorato del Foro di Roma (C.F.
), domiciliata presso quest'ultimo avvocato nella sede dello Studio Legale C.F._6 Boglione in Genova, Via Garibaldi 7, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 010/5704955 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
pagina 1 di 19 Dott. (C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_4 C.F._7 residente in [...], Pieve Ligure (GE), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gianluca Marmorato (C.F. ) del Foro di Roma, domiciliato presso lo C.F._6 studio di quest'ultimo difensore in Genova, Via Garibaldi 7, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 010/5704955 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione Email_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare, anche sulla base delle risultanze della C.T.U. già presente in atti (Tribunale Civile di Genova, r.g.n. 2074/2023 – Dott.ssa Stefania Polichetti), le responsabilità e la sussistenza del relativo nesso di causa, appunto, tra l'operato dei sanitari della struttura sanitaria resistente - “
[...]
” (P.IVA: , in persona del proprio l.r.p.t., e del signor “Dott. CP_5 P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] - ed il decesso del signor , nato a [...]_2 Genova (Ge) il 1/8/1944 (per tutte le regioni di cui in parte premessa e meglio indicate anche nella relazione specialistica dei Dott.ri e , confermate dalla citata C.T.U.) ed il Persona_3 Persona_4 negligente-imperito operato dei sanitari che lo ebbero in cura, ai fini della declaratoria di responsabilità della struttura sanitaria e dei propri operatori;
• per l'effetto ed in principalità, condannare la “ ” (P.IVA: ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del proprio l.r.p.t. e il signor “Dott. , nato a [...] il Controparte_4 05.06.1958, in solido e/o alternativamente e/o come meglio ritenuto, al pagamento della somma (sulla base delle note tabelle, in ambito di danno da perdita parentale e/o non patrimoniale, del “Tribunale di Milano”) oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo in favore degli odierni ricorrenti (nelle proprie qualità di figlio, moglie-vedova convivente e nipote del signor ): Persona_2
- l'importo di € 262.470,00 in favore della signora (C.F. Controparte_1
, nata a [...], il [...], residente in [...]8, ON C.F._3 (Ge), (vedova del signor , spostati e conviventi); Persona_2
- l'importo di € 249.000,00 in favore del signor (C.F. , nato a [...] C.F._1 Genova (Ge), il 13.09.1969 (figlio del signor ); Persona_2
- l'importo di € 102.284,00 in favore della minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 rappresentata dal signor (C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1 13.09.1969, quale esercente la patria potestà sulla stessa (nipote del signor ). Persona_2
• nel gradato subordine condannare la “ ” (P.IVA: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_1 proprio l.r.p.t. e/o il signor “Dott. ”, nato a Premosello (No) il [...], in [...]_4 e/o alternativamente e/o come meglio ritenuto, al pagamento di tutte le somme risarcitorie, a qualsivoglia titolo o ragione (perdita rapporto parentale, danno morale, etc.) dovute in favore degli odierni ricorrenti (ciascuno nella propria qualità di figlio, moglie-vedova convivente e nipote del signor , iure proprio e/o iure hereditatis), meglio ritenute e/o valutate anche in via di Persona_2 equità a causa della perdita del proprio caro, signor , in ragione delle definitivamente Persona_2 accertate responsabilità dei resistenti;
pagina 2 di 19 • in ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento di tutte le spese ed esborsi dei CC.TT.UU. già anticipati e sostenuti dal signor per un complessivo importo di € 7.245,16 Parte_1 (doc. 10) oltre a quelle dei CC.TT.PP.;
• in ogni caso con vittoria delle competenze legali (oltre spese generali, accessori di legge e contributi unificati) di entrambe le procedure e con distrazione in favore degli esponenti patrocinatori che si dichiarano antistatari.”.
Per : NT
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- In via preliminare nel rito: disporre il mutamento del rito, procedendo all'istruzione piena del giudizio;
- In via istruttoria: per le ragioni spiegate in narrativa disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della CTU viziata da grave contraddittorietà e illogicità per le ragioni esposte in narrativa;
- In via principale nel merito: rigettare integralmente tutte le domande proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto e NT diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- In via subordinata nel merito: escludere e/o limitare il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; Con vittoria delle spese di lite”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- In via principale nel merito: rigettare integralmente tutte le domande proposte nei confronti del Dott. in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in Controparte_4 narrativa;
- In via subordinata nel merito: escludere e/o limitare il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
- Con vittoria delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
Oggetto del procedimento è l'accertamento della responsabilità dei convenuti in ordine alla morte del sig. , deceduto in data 15.10.2019 a causa di infarto intestinale acuto. Persona_2
I fatti posti a fondamento della domanda sono stati così dedotti:
▪ in data 13/10/2019, il signor , nato a [...] il [...] e residente in [...]
ON (Ge) alla via San Pietro 2/8, coniugato con la signora (C.F. Controparte_1
), veniva ricoverato presso il Reparto di Chirurgia “Asl1 imperiese” C.F._3 dell'Ospedale di Sanremo, con diagnosi di “neoplasia trasverso distale con endoprotesi” (doc. 1);
▪ in data 14/10/2019 veniva eseguito un “intervento di resezione colica lps” (doc. 1);
pagina 3 di 19 ▪ successivamente, in considerazione dell'instabilità del quadro clinico, si rendeva necessario eseguire una revisione chirurgica che evidenziava “sofferenza diffusa del tenue, che appariva edematoso con segni di stasi venosa” (doc. 1);
▪ in data 15/10/2019 il signor decedeva a causa di infarto intestinale acuto Persona_2 provato secondo quanto allegato da lesione iatrogena del tratto porto-mesenterico rilevato dalle TC all'addome eseguite dopo il secondo intervento chirurgico (doc. 1);
▪ l'intervento di resezione colica, secondo quanto allegato, aveva, quindi, “indotto una ischemia acuta intestinale da lesione iatrogena del tratto porto mesenterico rapidamente ed inesorabilmente fatale” (doc. 7).
Gli attori, rispettivamente figlio, nipote e coniuge del sig. , hanno ravvisato evidenti Persona_2 profili di responsabilità nell'operato dei sanitari della struttura sanitaria convenuta e dei propri operatori-dipendenti, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie e dell'intervento chirurgico di resezione posto in essere, anche sulla scorta di quanto accertato nella espletata C.T.U. resa in sede di atp e di quanto già descritto nella relazioni di parte dei Dottori e (doc. 7). Persona_4 Persona_3
Hanno quindi invocato il disposto degli artt. 1176 c.c. e/o 1218 c.c. e/o 1228 c.c. e/o 2059 c.c., e/o occorrendo in subordine, ex art. 2043 c.c. ed hanno chiesto il risarcimento di tutti i danno patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi.
L'azienda sanitaria convenuta ha contestato la ctu resa in atp per le ragioni meglio indicate in comparsa e ne ha chiesto la rinnovazione.
Ha sostenuto la congruità del trattamento praticato e l'assenza di sanguinamenti intraoperatori, erroneamente indicati dai consulenti.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda per difetto di prova sul nesso di causa e sulla colpa dei sanitari ritenendo che “il meccanismo fisiopatologico più accreditabile (più probabile che non) che ha condotto al decesso del paziente è da ricercare nell'instaurarsi di una ipotensione importante ad eziologia periferica, sostenuta da un quadro di arteriopatia diffusa a livello aortico ed ovviamente estesa al microcircolo, compromesso in soggetto diabetico, che ha generato una sofferenza ischemica intestinale diffusa non prevenibile e che, nonostante le terapie ed i trattamenti adeguati messi in opera da tutti i sanitari intervenuti, è evoluta in un quadro di infarto intestinale irreversibile”.
Il dott. ha sostenuto la propria estraneità ai fatti, visto che gli attori avevano incentrato la CP_4 loro domanda sull'asserita esistenza di un errore medico nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di resezione del 14 ottobre 2019 al quale egli non aveva preso parte (né avrebbe potuto, non essendo medico chirurgo).
Dall'esame della cartella clinica del 14 ottobre 2019 (doc. 1), a pag. 16 e a pag. 48 si evinceva agevolmente, infatti, che della preparazione dell'intervento si era occupato il Dott. , CP_6 mentre dell'intervento di resezione si erano occupati i Dottori (primo operatore), Persona_5
(altro chirurgo) e (anestesista). Persona_6 Persona_7
Il Dott. era invece, all'epoca dei fatti, specialista in Anestesia e Rianimazione e rivestiva il CP_4 ruolo di Direttore della Rianimazione dell'Ospedale di San Remo. Dunque non aveva avuto, e non avrebbe potuto avere, alcun ruolo nell'intervento chirurgico del 14 ottobre 2019 che gli attori avevano pagina 4 di 19 espressamente criticato, né i ricorrenti – che lamentavano l'esistenza di una “lesione iatrogena del tratto porto mesenterico, rapidamente ed inesorabilmente fatale” – gli avevano attribuito alcun addebito specifico.
Per il resto faceva propri i rilievi critici mossi dalla struttura sanitaria alla ctu resa in atp, ribadendo la natura, in ogni caso, extracontrattuale della sua responsabilità con ogni conseguenza in termini di onere probatorio.
2. Nel merito dell'azione proposta
La ctu svolta in sede di atp, con motivazione logica e persuasiva, ha fatto luce sulle criticità che hanno caratterizzato la vicenda clinica di cui è causa.
Tali criticità non hanno riguardato né la scelta dell'intervento di resezione colica per accertata neoplasia del colon sinistro al quale il sig. venne sottoposto, cfr. sul punto S. Olmi Per_2 CP_7
“Chirurgia del colon, retto e dell'ano” Editore Masson Milano 2004 al quale i consulenti hanno fatto riferimento: “Quest'ultimo e più recente trattato conferma contemporaneamente la duplice correttezza, sia della scelta strategica di ristabilire la canalizzazione colica mediante il posizionamento temporaneo di un'endoprotesi - al fine di ristabilire un'omeostasi cardio-circolatoria, idrosalina e metabolica prima di procedere all'intervento resettivo - sia la scelta di eseguire una resezione più allargata con la confezione di una ileo-discendente anastomosi, consigliabile - come visto - anche per la miglior vascolarizzazione e minor tensione delle suture”); né la scelta di iniziare l'intervento per via laparoscopica, successivamente convertito in laparotomia causa del riscontro di “Plurima adesione dei foglietti del mesentere che impediscono una adeguata mobilizzazione delle anse ideali”, come si apprende dal referto operatorio (cfr. le Linee Guida dell' 2019, CP_8 Controparte_9
che affermano che “Quesito 5. Le resezioni video laparoscopiche offrono numerosi
[...] vantaggi quali il minor dolore post operatorio la precoce ripresa dell'alimentazione e delle normali attività quotidiane. Per il colon gli outcomes oncologici sono equivalenti…. La chirurgia laparoscopica nel carcinoma del colon rappresenta un'alternativa preferibile alla chirurgia aperta se eseguita da chirurghi con adeguato training in questa specifica procedura. Forza della raccomandazione clinica Positiva Forte” .
Ragion per cui i consulenti hanno affermano che “Pertanto si ritiene che la scelta di eseguire tale tipologia d'intervento con tale via d'accesso, sia da considerarsi corretta e conforme alle LG non presentando aspetti censurabili”.
Le criticità hanno, invece, riguardato l'esecuzione dell'intervento di resezione e la gestione post operatoria del paziente.
È, infatti, stato acclarato che durante l'intervento si sia instaurato un quadro acuto ipotensivo, perdurante anche nel postoperatorio, mantenutosi entro limiti non life threatening mediante l'infusione di 2 sacche di emazie concentrate e di 2 sacche di plasma, oltre a 500 ml. di plasma expander;
contestualmente si era evidenziato dal drenaggio un debit di 1.000 ml ematico (referto infermieristico)
o siero-ematico (referto dell'Anestesista).
In particolare nel diario infermieristico della sala operatoria si legge” “Note Posizionato paziente in posizione supina sotto visione dell'anestesista e avvallate dal chirurgo, posizionata copertina ad aria calda, infusi liquidi caldi, h 12:30 il paziente si ipotende, si esegue EGA e visionata, fatto ECG pagina 5 di 19 eseguita cons. cardiologica, si esegue prelievo ematico in urgenza, H 13:05 P.V. 70/40 P.A. F.C.80 SO2 98% h13:10 inizia trasfusione di emazie 1 sacca a seguire si trasfonde la seconda sacca, sostituito drenaggio 1.000 ml materiale ematico, inviata richiesta plasma più richiesta sangue. Ore
14.40 infusa sacca di plasma. Ore 14.50 infusa seconda sacca di plasma. Continuo monitoraggio in Recovery Room. Per motivi legati al programma RM (uscita blocco dato obbligatorio), si segna uscita blocco ore 15.47, ma in realtà rimane in Recovery Room fino al nuovo ingresso in sala ore
15.47”.
Più nel dettaglio, per quanto riguarda l'esecuzione dell' intervento, dal referto operatorio si apprende che, ad addome aperto, venne eseguita “Sezione dei vv. e sezione all'origine dei vv. colici Per_8 medi. Mobilizzazione del colon discendente. Emicolectomia destra allargata a sinistra al trasverso e alla flessura splenica, con sezione dei monconi mediante GIA. Ileo-discendente anastomosi L.L. (manuale nd CCTTU) in duplice strato”.
L'intervento – scrivono i ccttuu - è stato eseguito rispettando gli step e la radicalità oncologica richiesta, con legatura dei vasi ileocolici e colici medi all'origine dalla Controparte_10 malgrado non sia stato specificato alcunchè circa la linfoadenectomia, i consulenti hanno
[...] ritenuto che - stante la legatura all'origine dei vasi - l'intero mesentere del colon resecato sia stato asportato con esso;
l'harvest linfonodale minimo richiesto (12 linfonodi) era stato raggiunto avendone il Patologo repertati 14 di cui 2 metastatici.
Peraltro – scrivono i ccttuu- nulla è dato di sapere circa il grosso linfonodo segnalato alla TC preoperatoria del 13/09 “Si segnala nel contesto del meso, posteriormente al colon trasverso e al davanti della v. mesenterica inferiore e delle sue tributarie la presenza di una formazione ovalare solida di mm 27 x 22 riferibile in prima istanza a voluminoso linfonodo patologico secondario” non più presente alla TC postoperatoria del 14/10 che nel merito evidenziava “…Si segnala una riduzione di calibro della vena porta che presenta ridotta opacizzazione nel suo tratto prossimale ed una completa assenza di opacizzazione della vena mesenterica superiore dai rami distali sino alla sua confluenza nella porta, dove nel precedente esame TC si apprezzava una formazione linfonodale patologica secondaria, attualmente non più rilevabile. In prossimità di tale regione a ridosso della fascia pararenale anteriore di SN si rilevano fili di sutura verosimilmente a livello di una struttura vascolare non opacizzata, possibile vaso confluente nella vena mesenterica suddetta”.
Di per sé, e a prescindere dall'eziologia dell'ipoperfusione mesenterico-portatale, l'exeresi di un siffatto linfonodo, verosimilmente indovato in stretta prossimità dello sbocco della Vena Mesenterica Superiore (VMS) nella vena Porta, a parere dei consulenti, avrebbe richiesto una accurata citazione/descrizione, potendo aver creato difficoltà tecniche e potenziali cause di sanguinamento. In tale relativamente ristretto spazio anatomico infatti “il sangue defluisce dal colon destro attraverso tronchi venosi che seguono approssimativamente il decorso dell'arterie omonime, confluiscono nella vena mesenterica superiore e attraverso questa, nel tronco portale;
la vena colica media drena nella vena mesenterica superiore attraverso il tronco venoso Gastro-Colico di Henle (60% dei casi)”.
Sta di fatto che, come detto, in sede di intervento, dalle ore 11:05 alle 11:30, circa si verificò un repentino calo della pressione arteriosa, correttamente registrata nella cartella anestesiologica, con valori di 80/60, che perdurò, con lieve incremento (circa 90/70), sino alla fine dell'intervento, per cui il Paziente fu giustamente trattenuto nella “sala risveglio” per circa 4 ore in stretta contiguità alla sala operatoria e sottoposto a monitoraggio clinico, strumentale e laboratoristico, con adeguata terapia farmacologica ed infusionale, che peraltro non migliorò il quadro ipovolemico, anemico ed emorragico, pagina 6 di 19 inducendo i ad una revisione chirurgica eseguita in regime di urgenza non CP_11 differibile/emergenza. (“Al risveglio sudorazione ed ipotensione, si infondono colloidi con iniziale ripresa. Paz. Lucido collaborante. Si mantiene in sala risveglio monitorando parametri PA, FC, SpO2. Richiesta consulenza cardiologica urgente NEG per eventi acuti. Richiesti ematici urgenti, eseguita EGA. Hb 8.5. Si infondono 2 sacche GR + Plasma … con miglioramento emodinamico. Si richiedono altre 2 sacche GRC urgenti. Si infondono bicarbonati 100 ml. +100 ml…Ca. Monitorizza temperatura e glicemia. Diuresi valida spontanea. Ore 15:30: in considerazione del peggioramento si decide per revisione chirurgica. Cambiato drenaggio…1.000ml. liquido misto siero ematico Dr.ssa ”. Per_7
Quindi, alle ore 16.00 della medesima giornata, il sig. veniva sottoposto a revisione chirurgica Per_2 (dal referto operatorio si apprende che previa riapertura della breccia laparotomica, fu evidenziato “un versamento sieroematico in cavità peritoneale in assenza di sanguinamenti attivi. Il tenue appare diffusamente edematoso con segni di stasi venosa, la pulsatilità dei rami arteriosi è presente. Il controllo delle sedi di cruentazione chirurgica, dell'anastomosi intestinale e degli organi peritoneali non rileva reperti anomali…”. Da notare che nel Diario Infermieristico era riportato “Posizionato sul lettino in collaborazione con tutta l'equipe. Posizionata copertina riscaldata. Cambiato sacchetto drenaggio: svuotato 300 ml. di raccolta”; quindi un'ulteriore quantità di liquido, perlomeno siero- ematico, si era aggiunta ai precedenti 1.000 ml. già conteggiati.
Dalla cartella anestesiologica si evince che durate tutta la durata del re-intervento il Paziente fu costantemente ipoteso con valori di PA 80/40.
I dati più significativi di questo secondo reintervento sono, secondo quanto riportato dai consulenti
“l'assenza di fonti di sanguinamento in atto, pur in presenza comunque di un versamento a contenuto
“anche” ematico e la sofferenza vascolare “da stasi” a carico del tenue (tutto?) con conservata pulsatilità arteriosa (al tatto) trans-mesenterica”.
Il Paziente, all'uscita dal reparto operatorio, fu poi ricoverato alle 17:20 in Terapia Intensiva e successivamente, sottoposto ad una TC addominale oltre che a consulenza chirurgica e vascolare.
In particolare, rispetto all'osservazione in terapia intensiva, i consulenti riportano “Come in precedenza riportato, il Sig. , a causa “della sofferenza ischemica intestinale da stasi venosa, sospetta Per_2 trombosi” riscontrata de visu al re-intervento, venne sottoposto alle ore 20:21 ad un TC addominale urgente che evidenziò un netto peggioramento con “diffusa mancata opacizzazione delle anse del piccolo e grosso intestino nelle varie fasi contrastografiche con anse diffusamente sovradistese da fluido ed imbibizione del mesentere su base edematoso emorragica, come da quadro di ischemia. Si segnala una riduzione di calibro della vena porta che presenta ridotta opacizzazione nel suo tratto prossimale ed una completa assenza di opacizzazione della vena mesenterica superiore dai rami distali sino alla sua confluenza nella porta, dove nel precedente esame TC si apprezzava una formazione linfonodale patologica secondaria, attualmente non più rilevabile. In prossimità di tale regione a ridosso della fascia pararenale anteriore di SN si rilevano fili di sutura verosimilmente a livello di una struttura vascolare non opacizzata, possibile vaso confluente nella vena mesenterica suddetta. Presenza di versamento nelle docce paracoliche in sede periepatica ed aria, in recenti interventi chirurgici. Dr. D'Amico”.
Dalla rilettura della TC da parte di specialista radiologo si rilevava quindi la presenza di una struttura di morfologia lineare radiopaco di non chiara interpretazione: potrebbe trattarsi – scrivono i ccttuu- di materiale emostatico chirurgico ma non di clip metalliche data la densità. La consulenza rilevava pagina 7 di 19 inoltre un quadro radiologico compatibile con quello di un infarto di tutto il tenue e di una ipoperfusione anche del colon.
La Consulenza Chirurgica evidenziò, infine, un ulteriore incremento del debit endoperitoneale
“Drenaggio 800 siero ematico.” concludendo che “…al momento non indicazioni ad un ulteriore intervento”.
Quasi contestualmente fu effettuata anche una Consulenza del Chirurgo Vascolare “da remoto” che, sulla base delle informazioni fornitegli telematicamente consigliò “…in paziente operato in data odierna che viene descritto in gravi condizioni cliniche generali con circolo sostenuto da amine. Dalla TC si evidenzia regolare opacizzazione dell'aorta addominale e dei suoi vasi arteriosi viscerali (tripode celiaco arteria mesenterica superiore e inferiore ed arterie renali). La sofferenza ischemica intestinale parrebbe quindi, come da quadro TC, essere su base venosa portomesenterica superiore. Per tale motivo consiglio terapia eparinica per via sottocutanea in base al peso”
Esaminato, quindi, tutto il materiale così raccolto, i consulenti si sono così espressi: “In conclusione come già precedentemente affermato, considerando che nel referto della TC, non erano stati visualizzati trombi endoluminali venosi nemmeno a livello del carrefour mesentericolieno- portale, a parer nostro può trovare una ragionevole riscontro l'ipotesi che il Sig. avesse patito una AMI Per_2 da ascriversi ad una NO – ischemia mesenterica non occlusiva - insorta in conseguenza del cospicuo sanguinamento intraoperatorio;
inoltre è plausibile che la mancata visualizzazione dell'albero venoso mesenterico superiore e parziale della vena porta prossimale, non sia stata determinata da un ostacolato deflusso, bensì dal collabimento delle pareti venose determinato dall'ipovolemia ed ipotensione insorta durante l'intervento e perdurante sino al decesso, malgrado la somministrazione di farmaci vasoattivi e soprattutto di emazie concentrate, plasma e cristalloidi”.
In particolare:
▪ data l'esilità dei vasi arteriosi mesenterici, comunque pervi nei loro rami principali, e di quelli venosi mesenterici l'ipotesi in assoluto più probabile è di uno stato di infarto intestinale non occlusivo (NO) da bassa portata o ipovolemia. L'ipovolemia in particolare spiegherebbe anche la esilità della vena cava inferiore.
▪ la natura iatrogena della complicanza ischemica porto-mesenterica è, allo stato degli atti, l'unica sostenibile (corroborata dalle due TC addome e confermata dal consulto vascolare;
si noti inoltre che la diagnosi di dimissione riportata nell'apposito spazio della cartella clinica e firmata dal Direttore della SC di Anestesia e Rianimazione è la seguente “complicanze vascolari addominali gravi in corso di resezione del colon trasverso per neoplasia”).
I ctu hanno, in particolare, ritenuto logico desumere che l'ipotensione e l'anemizzazione fossero correlabili ad un significativo sanguinamento endoperitoneale (l'alterata omeostasi cardiocircolatoria, responsiva -nel breve - alle trasfusioni e infusione di plasma expander, non ha trovato altra eziologia nè in patologie acute cardiache, né neurologiche né metaboliche).
È dunque del tutto ragionevole sostenere, secondo la regola civilistica del più probabile che non – che vi sia stato un danno iatrogeno del distretto porto-mesenterico durante le manovre di Sezione del vv. ileocolici e sezione all'origine dei vv. colici medi effettuata nel corso dell'intervento di resezione.
pagina 8 di 19 A nulla vale obiettare che l'evento rientrasse nei rischi operatori: come opportunamente osservato dai ccttuu, in tutti gli interventi quali quelli di cui si discute, il rischio maggiore è legato al sanguinamento sia intra-operatorio che tardivo nel post-intervento. Tale sanguinamento durante l'intervento può essere inevitabile solo se la neoplasia interessa i vasi o nel caso di asportazione dei linfonodi che li circondano (a tale proposito valga osservare che non è mai stato tempestivamente prodotto in atti alcun referto istologico inerente gli specimen chirurgici dell'intervento di resezione colica né della correlata linfoadenectomia;
e mancano integralmente i referti di esami istologici sugli organi asportati nel corso del “riscontro autoptico” di cui si consce solo l'aspetto macroscopico, mancando persino la contezza se fosse stato eseguito il correlato esame istologico, o meno).
A tale evento si sono poi aggiunti . secondo i ccttuu, due aspetti di non condivisibile gestione clinico terapeutica nel periodo postoperatorio: “ infatti, in presenza di un Paziente costantemente ipoteso, anemizzato, con avvenuto sanguinamento endoperitoneale, ipovolemico, oligoanurico non è stata mai registrata (se valutata) la Pressione Venosa Centrale (PVC), come risulta dalla tabella del reparto di Terapia Intensiva, che ovviamente ne contempla il monitoraggio. Un secondo appunto che può essere mosso ai Curanti, in quest'ultima fase della degenza è nel forse tardivo riconoscimento delle alterazioni plurifattoriali del processo coagulativo insorte già al termine del primo intervento quando agli esami delle ore 13 il T. di Quick era 83%, L'INR 1.14, l'Antitrombina III al 60% ed il D-Dimero 2,67 ed al successivo controllo delle ore 19 erano nettamente peggiorati, con T. Quick 64%, INR 1,36, Antitrombina III 43% e Di-Dimero 9.2 , come riportato nella nostra sinossi precedentemente riportata. E' da notare infatti che nel diario clinico del pomeriggio del 14/10 - riportato a pag. 16/152 della cartella clinica - si afferma “coagulazione a range” mentre risultava già alterata alle ore 13; peraltro nel tardo pomeriggio era stata introdotta in terapia l'Antitrombina III, ed assai probabilmente l'ischemia ileale risultava già non essere più reversibile”.
Peraltro, è stato opportunamente evidenziato, per quanto riguarda l'esame necroscopico, che vi è una discrepanza fra la diagnosi della causa di morte formulata dall'Anatomo Patologo Settore allorchè refertava “Diagnosi: Infarto intestinale. Tessuto adiposo periviscerale con infarcimento emorragico associato ad ectasia e congestione vascolare. Aortocoronarosclerosi di grado severo dell'aorta e dei rami che da essa si dipartono” e quanto invece si legge nella sua descrizione macroscopica del cuore
“Cuore (peso gr. 650), di forma tronco-conica e volume modicamente aumentato, con epicardio liscio, lucente e levigato e grasso epicardico regolarmente distribuito lungo i solchi dei vasi coronarici. Le arterie coronarie mostrano nel complesso regolare decorso. Si procede all'esame delle cavità cardiache che si presentano ampliate nel settore destro ed a livello atriale sinistro. La parete ventricolare sinistra appare ispessita Il miocardio è di consistenza discretamente sostenuta a sinistra e di colorito roseo-grigiastro. L'apparato valvolare è indenne. Pervio è l'imbocco delle arterie coronarie”.
Infine anche la “Aortosclerosi di grado severo dell'aorta e dei rami che da essa si dipartono” riportata nella diagnosi autoptica, pare essere contrastante con la valutazione fatta dal Consulente Chirurgo Vascolare meno di 4 ore prima del decesso che refertava “Dalla TC si evidenzia regolare opacizzazione dell'aorta addominale e dei suoi vasi arteriosi viscerali (tripode celiaco arteria mesenterica superiore e inferiore ed arterie renali)”.
Del tutto correttamente quindi i consulenti hanno ritenuto che l'intervento chirurgico a cui venne sottoposto il Sig. sia da porsi in nesso causale con il suo decesso, e le conclusioni non sono Per_2 affatto illogiche o contraddittorie (come sostenuto dai convenuti) per le seguenti ragioni:
pagina 9 di 19 1) il fatto che durante l'intervento di revisione chirurgica (eseguito per indagare sulla perdita ematica) non siano sati ravvisato “sanguinamenti in atto” non significa certo che questi non fossero esistenti e cospicui. Si vedano a tale proposito le
contro
-osservazioni dei ccttuu: “si deve fortemente contestare il giudizio espresso dalla Collega che scrive “inoltre la perdita siero/ematica, evento del tutto prevedibile nel corso di un intervento invasivo come quello di cui al caso di specie, non è stata così significativa tanto che i valori di emoglobina non sono mai stati preoccupanti (questo dato è condiviso dai CCTTUU nella bozza).” Di certo in un intervento di resezione colica in elezione e da considerarsi routinario, si può determinare una
“perdita siero/ematica” momentanea e contenuta, ma di certo non con l'entità riportata nel caso de quo;
si ricorda che al termine del primo intervento venne refertato un debit dal drenaggio di 1.000 ml di sangue (secondo il referto infermieristico) o sieroematico (secondo il referto dell'Anestesista); inoltre, nelle successive 4 ore circa trascorse in recovery room prima del ritorno in sala operatoria il drenaggio aveva prodotto ulteriori 300 ml di sangue. Pare indiscutibile che l'emorragia fosse ancora in corso, malgrado le terapie praticate intra e post intervento. Per fronteggiare tale emorragia furono trasfuse 2 sacche di emazie concentrate + 2 sacche di plasma + 1 flacone di plasma expader;
di certo, se si fosse trattato di una normale perdita sieroematica intra-post operatoria, un simile trattamento sarebbe stato erroneo, ingiustificato e sanzionabile per l'errato utilizzo di emoderivati. Infine, bisogna ricordare che a fronte di tale terapia infusionale l'omeostasi emocardiocircolatoria non subì alcun miglioramento, e se non ci fosse stata una documentata emorragia in atto, verosimilmente si sarebbe dovuto fronteggiare un quadro ipertensivo con sovraccarico cardiaco in un Paziente ottuagenario. Ma soprattutto non puo essere accettata l'infondata affermazione “…tanto che i valori di emoglobina non sono mai stati preoccupanti (questo dato è condiviso dai CCTTUU nella bozza) “ senza riportare quanto da noi precisato a pag. 25 della bozza, ove abbiamo scritto a chiare lettere che “Si ritiene acclarato che durante l'intervento si sia instaurato un quadro acuto ipotensivo ,perdurante anche nel postoperatorio, mantenutosi entro limiti non life threatening mediante l'infusione di 2 sacche di emazie concentrate e di 2 sacche di plasma, oltre a 500 ml. di plasma expander”. “E' di comune nozione che molto spesso, ad un second look chirurgico per emorragia non si trovi un vaso sanguinante o un punto di ressi ben identificabile;
nel caso di specie non si può pero mettere in discussione che il paziente sanguinasse, stante l'ipotensione costante, l'ipovolemia ed il quantitativo di sangue raccolto dal drenaggio (300 ml/4ore), considerando anche che ovviamente l'ipotensione non facilita la ricerca della sede di sanguinamento”.
2) i consulenti non hanno affatto, per dimostrare la bontà delle proprie conclusioni, volutamente criticato l'esame autoptico ma, semmai, hanno dimostrato che l'esame autoptico era in contrasto con le altre emergenze documentali e non poteva essere portato a prova di una eziologia diversa da quella riscontata (quadro di arteriopatia diffusa a livello aortico estesa al microcircolo, compromesso in soggetto diabetico, generante una sofferenza ischemica intestinale diffusa non prevenibile). Basti sul punto richiamare le controdeduzioni del collegio peritale: “Circa l'eziopatogenesi dello shock ipovolemico -perche di tale patologia si deve parlare- la CTP convenuta introduce una differente ipotesi: la vasculopatia diabetica microvascolare. Si deve affermare che il danno alla microcircolazione nei pazienti diabetici e ovviamente ben conosciuto ma, come noto, si instaura preferibilmente a livello della vascolarizzazione distale degli arti inferiori, della retina e dei reni. La CTP convenuta afferma che anche la microcircolazione enterica viene alterata nei pazienti diabetici, senza riportarne l'incidenza, il trattamento e la durata delle terapie antidiabetiche in atto ed i prodromi della comparsa;
ma soprattutto non viene allegato alcun riferimento bibliografico a supporto della frequenza di tale complicanza diabetica a carico dell'apparato gastroenterico, di cui invece e ben conosciuta la pagina 10 di 19 neuropatia causa di gastroparesi ed ileo adinamico. Pertanto, desiderando approfondire l'ipotesi formulata dalla Dr.ssa abbiamo compulsato la Letteratura Persona_9 Internazionale mediante accesso a PubMed (sviluppato e a cura del National Center for Biotechnology Information (NCBI) presso la National Library of Medicine (NLM) dei National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti), che “comprende oltre 36 milioni di citazioni di letteratura biomedica da MEDLINE, riviste scientifiche e libri online. Le citazioni possono includere collegamenti a contenuti di testo completo da PubMed Central e dai siti web degli editori.” (Traduzione dr). Orbene, da questa ricerca sono emersi pochissimi articoli tipo “case report” sporadici, soprattutto inerenti a pazienti pediatrici nei quali l'ischemia intestinale da microangiopatia insorgeva in corso di complicazioni acute e gravi del diabete. Uno studio nipponico del 2019 riportava un caso di NO insorta in un paziente di 66 anni ricoverato per chetoacidosi diabetica (DKA) e da alcuni mesi trattato con farmaci antipsicotici di seconda generazione (SGAM): nel loro lavoro gli Autori affermavano che “Diversi casi clinici recenti Contr hanno descritto la NO come associata alla DKA. È stato ipotizzato che la possa causare NO a causa di vari fattori. L'iperglicemia può causare grave disidratazione, diminuzione del volume vascolare, bassa gittata cardiaca, aumento della viscosità del sangue e altri cambiamenti emostatici con conseguente ipoperfusione delle arterie mesenteriche. Esistono altri rapporti secondo cui la DKA attiva le catecolamine, il sistema renina- angiotensina e l'escrezione di vasopressina, che porta a spasmi delle arterie mesenteriche. Contr Perché, a nostra conoscenza, questo è il primo caso segnalato di NO causato da derivato da non è chiaro se la DKA derivata dalla possa avere maggiori CP_13 CP_13 probabilità di sviluppare NO o meno” . Ciò che appare certo e che tale complicanza vascolare a livello intestinale nei diabetici e rarissima e nei pochissimi casi descritti e sempre stata preceduta da gravi quadri metabolici. Volendo, per pura ipotesi, ipotizzare che l'ipoperfusione enterica fosse stata determinata dalla ipotizzata microangiopatia diabetica intestinale, non può non evidenziarsi come essa sia insorta ex abrupto solo durante e dopo l'infausto intervento, determinata dall'accertato shock ipovolemico conseguente all'emorragia intraoperatoria. D'altra parte, in anamnesi non fu mai riportata alcuna sintomatologia convalidante l'ipotesi su menzionata (claudicatio abdominis), ne durante l'intervento venne mai reperita alcuna alterazione della vascolarizzazione intestinale, che invece si slatentizzo solo all'angioTC, eseguita alcune ore dopo in presenza di una costante e non responsiva ipotensione arteriosa. Inoltre la CTP convenuta introduce l'ipotesi della complicanza della complicanza affermando che “il quadro di diffusa marcata (rectius mancata ndr) opacizzazione delle anse del piccolo e grosso intestino nelle varie fasi contrastografiche con anse sovra distese da fluidi ed imbibizione del mesentere …. come da quadro di ischemia" potrebbe aver ingenerato, con elevata probabilità, un conseguente secondo meccanismo che ha peggiorato il deflusso con riduzione del ritorno venoso già compromesso dall'ipoperfusione arteriosa, per la compressione che le anse dilatate e congeste provocavano sulle strutture venose e linfatiche circostanti;
le vene, infatti, a prevalente componente elastica e non muscolare, collabiscono sotto la pressione esterna fino all' ostruzione completa;
questo quadro è assolutamente compatibile con il referto dell'angio TC delle 22:31 che rivela " riduzione di calibro della vena porta che presenta ridotta opacizzazione sul suo tratto prossimale ed una completa assenza di opacizzazione della vena mesenterica superiore dai rami distali sino alla confluenza della porta" e quindi, a proposito del calibro della vena splenica, descrive il quadro di vasi ipoperfusi”. Sinceramente risulta molo difficile comprendere la necessita di ipotizzare un secondo meccanismo eziopatogenetico – definendolo oltretutto molto probabile – derivante dall'ipotizzata microangiopatia intestinale, peraltro mai dimostrata ne dimostrabile, neanche all'esame autoptico in assenza di esami istologici, quando e dimostrabile con alta preponderanza pagina 11 di 19 logico-statistica la sua origine per la comprovata ipovolemia da emorragia intraoperatoria perdurante e non controllata. L'esame autoptico – fra l'altro- concludeva per la presenza di una “Aortocoronarosclerosi di grado severo dell'aorta e dei rami che da essa si dipartono”, cha abbiamo visto non trovare riscontro ne nella descrizione anatomopatologica delle coronarie ne nel referto dell'AngioTC ne infine nella consulenza del Chirurgo Vascolare.
Non vi è dunque alcuna ragione per disporre una rinnovazione della consulenza.
Dagli accertamenti svolti sorge la responsabilità di NT : gli attori hanno dimostrato il rapporto contrattuale con la struttura e
[...] il nesso di causa tra l'evento morte e la ischemia mesenterica non occlusiva - insorta in conseguenza del cospicuo sanguinamento intraoperatorio - verificatasi in occasione della procedura chirurgica di resezione colica eseguita in data 14.10.2019 presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Sanremo. CP_5 CP_5
non ha invece dimostrato altro NT processo causale autonomo in grado di spiegare l'evento ischemico, né l'esatto adempimento né l'evento imprevisto ed imprevedibile (Cassazione civile n. 5128/2020).
Che l'Azienda Sociosanitaria debba rispondere dell'evento morte (e non semplicemente della possibilità di una maggiore sopravvivenza) è poi evidente: in particolare è emerso che il Sig. Per_2 aveva oltre il 95% di possibilità di essere regolarmente dimesso – chirurgicamente guarito - dopo l'intervento.
Il fatto che fosse affetto da patologia neoplastica (con possibilità, peraltro, di sopravvivenza a cinque anni valutabile al 58.2%,) ed altre “fragilità” (in quanto affetto da obesità, diabete, ipertensione, vasculopatia) è del tutto irrilevante.
Affinchè, infatti, la condizione patologica pregressa del paziente possa avere “rilievo” sul piano causale occorre che si inserisca, quanto meno in termini di concorsualità, sull'evento morte, hic et hunc.
Non ha, infatti alcun senso logico, prima ancora che giuridico, ridimensionare, sul piano della causalità materiale, gli effetti e le conseguenze di una malpractice sanitaria solo perché il soggetto danneggiato è
“già affetto da altre patologie” che in nulla interferiscono con il decorso infausto dell'atto terapeutico ma che possono solo ipoteticamente ridurre, in astratto, solo le sue aspettative di vita.
La Corte Suprema di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che l'indagine sulla rilevanza di fattori patologici naturali (quali lo stato di salute pregresso del paziente) rispetto all'evento morte si colloca solo sul diverso piano della causalità giuridica, disciplinata, quanto a conseguenze risarcitorie dall'art. 1223 c.c.; in particolare (cfr. Cass. n. 15991/2011) ha confermato che, in ipotesi di decesso del paziente, la possibile compresenza di concause naturali, quanto alla loro incidenza sul piano risarcitorio delle possibili voci di danno azionabili, va affrontata distinguendo le seguenti ipotesi alternative:
a)“il danneggiato, già affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo (di per sè e nell'immediatezza) a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo): in tal caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la pagina 12 di 19 prova che la conseguenza dannosa dell'evento (nella specie, la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità; b) il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo): la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale -riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto”.
È evidente che nel caso in esame, la patologia di base del paziente (se ci si riferisce a quella oncologica) non solo non era idonea ex sé a condurlo a morte in quel preciso contesto ma non ha neppure “concorso” a provocarla.
Il che significa che ciò che il sig. ha perso non è una mera chance (incertezza eventistica) ma Per_2 il bene vita (in quanto era in condizione, nonostante la patologia neoplastica, e le altre fragilità, di sopravvivere all'intervento secondo la regola civilistica del più probabile che non): cfr. ctu “Il Sig.
, all'epoca dei fatti 75enne, era un soggetto obeso, diabetico, iperteso, affetto da un Per_2 adenocarcinoma stenosante il colon in pregressa poliposi colica, ex fumatore;
si deve ritenere pertanto che fosse un paziente in mediocri condizioni generali, come peraltro valutato anche dall'Anestesista ASA (American Society of Anesthesiologist) 3, ovvero “Patologia sistemica di severa entità stabilizzata: mortalità perioperatoria dal 1.8% al 4.3%”. Utilizzando il validato e diffusissimo Charlson Comorbidity Index, che valuta la percentuale di possibile sopravvivenza per ulteriori 10 anni di ogni soggetto in base alla positività o meno a 17 macro patologie, oltre che all'età, il Sig. , Per_2 raggiungeva un punteggio pari a 6 (per l'età + il diabete mellito + la neoplasia localizzata) cui corrisponde il solo 2% di chance di sopravvivere 10 anni. Inoltre, applicando al caso di cui è causa il
“ACS NSQIP Surgical Risk Calculator” conformato ed utilizzato dall Controparte_14 (l'Associazione dei Chirurghi USA e Canadesi) che indica il rischio atteso in media per ogni tipo di intervento chirurgico e valuta quello prevedibile per ogni paziente basandosi su 20 parametri specifici per ogni operando, risulta per un intervento di resezione colica parziale con anastomosi, su tale Paziente, un rischio di insorgenza di ogni tipo di complicanze del 26.2% vs. il 22.5% medio atteso, di complicanze gravi del 21.4% vs. il 17.8%, tromboembolismo del 3.1% vs. il 2.3, di re-intervento del 6.7% vs. il 6.4%, di morte del 3.7% vs lo 1.8%. La degenza prevista era di 6.5 giorni Infine, sulla base del referto istologico precedentemente riportato (adenocarcinoma del colon pT3G2pN1b (presenza di metastasi linfonodali: 2/14), è possibile definire la neoplasia allo stadio IIIb, cui secondo il SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) del National Cancer Institute di Bethesda DC USA, corrisponde una sopravvivenza a 5 anni del 58.2%”).
Viceversa, dagli accertamenti svolti, è emersa la totale estraneità ai fatti del dott. (sul CP_4 punto parte attrice non ha speso alcuna difesa).
Dall'esame del diario clinico e della cartella clinica risulta che: della preparazione dell'intervento, in data 13 ottobre 2019, si occupò il dott. ; dell'esecuzione, in mattinata, dell'intervento di CP_6 resezione, si occuparono i Dottori (primo operatore), (altro chirurgo) e Persona_5 Persona_6
(anestesista); dell'intervento di revisione eseguito lo stesso giorno (ma nel Persona_7 pomeriggio) mancano indicazioni precise salvo quanto risulta dal diario clinico compilato ex post dalla dott.ssa . Per_7
In ogni caso il Dott. era all'epoca dei fatti, specialista in Anestesia e Rianimazione e CP_4 rivestiva il ruolo di Direttore della Rianimazione dell'Ospedale di San Remo. Agli atti è solo presente pagina 13 di 19 la sua firma nella scheda di dimissione dal reparto di terapia intensiva dopo la constatazione del decesso.
Dunque egli non ha avuto alcun ruolo nell'intervento di resezione del 14 ottobre 2019, né gli attori gli hanno attribuito alcun addebito specifico.
3. Sui danni risarcibili
Gli attori hanno reclamato, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale.
Per quanto riguarda l'esistenza del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale (cfr. da ultimo Cassazione civile n. 3904/2025), la Cassazione ancora di recente ha ribadito un principio di diritto ormai consolidato secondo cui l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare superstite.
In particolare, ha chiarito che questa presunzione opera indipendentemente dalla sussistenza della convivenza o dalla distanza fisica tra la vittima e i suoi congiunti, elementi questi che potranno eventualmente rilevare solo ai fini della quantificazione del danno (quantum debeatur), ma non della sua esistenza. In altri termini, per i membri della famiglia nucleare, la perdita del rapporto parentale può essere sempre presunta sulla base della mera appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo.
Questo principio comporta un'importante inversione dell'onere della prova: sarà infatti il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo. Si tratta di una prova contraria particolarmente rigorosa, che non può limitarsi alla mera dimostrazione dell'assenza di convivenza o della distanza fisica tra i congiunti (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767).
Questa impostazione trova il suo fondamento nella normale dinamica delle relazioni familiari e nell'id quod plerumque accidit, ossia in ciò che normalmente accade nell'ambito dei rapporti familiari. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Mentre la convivenza o meno con il familiare deceduto rileva solo da un punto di vista
“quantitativo” perché è espressione di una verosimile maggiore intensità del vincolo e giustifica un appesantimento del “punto” tabellare da riconoscersi a fini liquidatori.
Si veda in particolare Cassazione civile n. 26140/2023: “Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 – 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi pagina 14 di 19 presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita – come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità – che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Alla luce di tali principi è possibile liquidare il danno in favore della sig.ra Controparte_1
(vedova), del sig. (figlio), della sig.ra (nipote) facendo Parte_1 Persona_1 applicazione della Tabella a punti predisposta dal Tribunale di Milano ultima versione (osservando che il grado di parentela dei congiunti è pacificamente provato;
il rapporto di convivenza del de cuius è presunto per il coniuge non separato e in ogni caso ricavabile dal certificato di residenza;
l'intensità del rapporto parentale, in base alla prossimità del vincolo, sarò calcolata in misura pari a 15 per moglie e figlio, in misura pari a 0 per la nipote, perché è mancata qualsivoglia allegazione (e prova) attestante l'intensità del rapporto affettivo che, per i parenti più prossimi può presumersi, mentre per quelli meno prossimi va rigorosamente provato, si veda in tal senso Cass. Civ. sent. n. 5452/2020).
Gli importi dovuti sono dunque i seguenti:
in favore della sig.ra : Controparte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 81 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
pagina 15 di 19 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 63
IMPORTO del RISARCIMENTO € 246.393,00
In favore del sig. : Parte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 50 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
pagina 16 di 19 Punti totali riconosciuti: 59
IMPORTO del RISARCIMENTO € 230.749,00
In favore di : Persona_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 12 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 40
IMPORTO del RISARCIMENTO € 67.920,00
Sui predetti importi liquidati a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutati al giugno 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995). pagina 17 di 19 Gli attori hanno poi chiesto la condanna al pagamento di tutte le spese ed esborsi dei CC.TT.UU. già anticipati e sostenuti per un complessivo importo di € 7.245,16 (doc. 10) oltre a quelle dei CC.TT.PP.
Gli importi versati ai ccttuu sono esborsi pacificamente risarcibili a titolo di danno patrimoniale emergente e sono documentati (peraltro il denaro impiegato per il pagamento proviene dal conto corrente cointestato tra e assunta, ragione per cui la condanna al Parte_1 Controparte_1 rimborso va fatta nei loro confronti in via solidale).
I secondi esborsi non sono invece documentati.
In particolare, le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa. È quanto si legge nell'ordinanza n. 26729 della Cassazione del 15 ottobre 2024.
Quindi sarebbe stata bastata anche solo la notula del ctp (assente nel caso di specie) per giustificare la debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla superfluità o eccessività. In sua assenza non è possibile provvedere alla liquidazione.
Altre e diverse poste di danno (solo genericamente allegate e mai compiutamente descritte) non possono trovare ristoro.
3. Le spese di lite
è tenuta a rifondere a parte attrice NT le spese di lite per soccombenza, che vanno liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 520.000,00 a 1.000.000,00, importi minimi per ciascuna fase, in quanto il quantum liquidato è prossimo al minimo della forbice dello scaglione di valore considerato). A suo esclusivo carico restano le spese di ctu, sempre per soccombenza.
Le parti atrici sono tenute a rifondere le spese di lite in favore del dott. per CP_4 soccombenza, da liquidarsi secondo identico criterio ma con riduzione del 50% in considerazione della natura marginale della sua posizione rispetto al tema d'indagine e, in modo consequenziale, dell'energia defensionale concretamente profusa per resistere alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità di NT
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ordine ai fatti di cui è causa e, per
[...]
pagina 18 di 19 l'effetto, la dichiara tenuta e condanna a corrispondere agli attori, i seguenti importi:
▪ in favore della sig.ra : € 246.393,00 a titolo di danno non Controparte_1 patrimoniale
▪ in favore del sig. : € 230.749,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
▪ in favore di : € 67.920,00 a titolo di danno non patrimoniale Persona_1
▪ in favore della sig.ra e del sig. , in solido tra Controparte_1 Parte_1 loro, € 7.245,16 a titolo di danno patrimoniale;
rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la parte convenuta , NT in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rimborsare alle parti attrici le spese di lite, che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone a suo esclusivo carico gli oneri di ctu come indicati in parte motiva. Con distrazione in favore degli avv.ti Alessandro Malcontenti e Gaia Alessia Gattorno antistatari;
condanna infine gli attori, in solido tra loro, a rimborsare al convenuto dott. le spese Controparte_4 di lite, che si liquidano in euro 7.299,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 10/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5561/2024 promossa da:
(C.F. , nato a Genova (Ge), il [...], in [...] e quale Parte_1 C.F._1 esercente la patria potestà sulla figlia minore (C.F. , nata a [...] C.F._2 Genova, il 02.10.2007, entrambi residenti in [...]4 (rispettivamente figlio e nipote del signor ); (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._3 ON (Ge), il 02.08.1938, residente in [...]8, ON (Ge), (vedova del signor
[...]
); tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Per_2 Malcontenti (C.F.: ) e Gaia Alessia Gattorno (C.F.: ) C.F._4 C.F._5 entrambi del Foro di Genova ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova (Ge), alla via XII Ottobre, 2/162, in virtù di mandato posto in calce al ricorso. Gli Avv.ti Alessandro Malcontenti Gaia e Alessia Gattorno, ai sensi degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ed i provvedimenti del Giudice a mezzo telefax e/o a mezzo posta elettronica. A tal fine indicano i propri numeri di telefax, rispettivamente: 010.0985753 – 010.8930097 ed i propri indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
ATTORI contro
, in persona del Direttore Generale e NT legale rappresentante pro tepore, Dott.ssa , con sede in Bussana di Sanremo, Via Controparte_3 Aurelia Ponente 97, [Partita IVA , rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla P.IVA_1 comparsa di costituzione dall'Avv. Gianluca Marmorato del Foro di Roma (C.F.
), domiciliata presso quest'ultimo avvocato nella sede dello Studio Legale C.F._6 Boglione in Genova, Via Garibaldi 7, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 010/5704955 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
pagina 1 di 19 Dott. (C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_4 C.F._7 residente in [...], Pieve Ligure (GE), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gianluca Marmorato (C.F. ) del Foro di Roma, domiciliato presso lo C.F._6 studio di quest'ultimo difensore in Genova, Via Garibaldi 7, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 010/5704955 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione Email_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare, anche sulla base delle risultanze della C.T.U. già presente in atti (Tribunale Civile di Genova, r.g.n. 2074/2023 – Dott.ssa Stefania Polichetti), le responsabilità e la sussistenza del relativo nesso di causa, appunto, tra l'operato dei sanitari della struttura sanitaria resistente - “
[...]
” (P.IVA: , in persona del proprio l.r.p.t., e del signor “Dott. CP_5 P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] - ed il decesso del signor , nato a [...]_2 Genova (Ge) il 1/8/1944 (per tutte le regioni di cui in parte premessa e meglio indicate anche nella relazione specialistica dei Dott.ri e , confermate dalla citata C.T.U.) ed il Persona_3 Persona_4 negligente-imperito operato dei sanitari che lo ebbero in cura, ai fini della declaratoria di responsabilità della struttura sanitaria e dei propri operatori;
• per l'effetto ed in principalità, condannare la “ ” (P.IVA: ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del proprio l.r.p.t. e il signor “Dott. , nato a [...] il Controparte_4 05.06.1958, in solido e/o alternativamente e/o come meglio ritenuto, al pagamento della somma (sulla base delle note tabelle, in ambito di danno da perdita parentale e/o non patrimoniale, del “Tribunale di Milano”) oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo in favore degli odierni ricorrenti (nelle proprie qualità di figlio, moglie-vedova convivente e nipote del signor ): Persona_2
- l'importo di € 262.470,00 in favore della signora (C.F. Controparte_1
, nata a [...], il [...], residente in [...]8, ON C.F._3 (Ge), (vedova del signor , spostati e conviventi); Persona_2
- l'importo di € 249.000,00 in favore del signor (C.F. , nato a [...] C.F._1 Genova (Ge), il 13.09.1969 (figlio del signor ); Persona_2
- l'importo di € 102.284,00 in favore della minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2 rappresentata dal signor (C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1 13.09.1969, quale esercente la patria potestà sulla stessa (nipote del signor ). Persona_2
• nel gradato subordine condannare la “ ” (P.IVA: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_1 proprio l.r.p.t. e/o il signor “Dott. ”, nato a Premosello (No) il [...], in [...]_4 e/o alternativamente e/o come meglio ritenuto, al pagamento di tutte le somme risarcitorie, a qualsivoglia titolo o ragione (perdita rapporto parentale, danno morale, etc.) dovute in favore degli odierni ricorrenti (ciascuno nella propria qualità di figlio, moglie-vedova convivente e nipote del signor , iure proprio e/o iure hereditatis), meglio ritenute e/o valutate anche in via di Persona_2 equità a causa della perdita del proprio caro, signor , in ragione delle definitivamente Persona_2 accertate responsabilità dei resistenti;
pagina 2 di 19 • in ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento di tutte le spese ed esborsi dei CC.TT.UU. già anticipati e sostenuti dal signor per un complessivo importo di € 7.245,16 Parte_1 (doc. 10) oltre a quelle dei CC.TT.PP.;
• in ogni caso con vittoria delle competenze legali (oltre spese generali, accessori di legge e contributi unificati) di entrambe le procedure e con distrazione in favore degli esponenti patrocinatori che si dichiarano antistatari.”.
Per : NT
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- In via preliminare nel rito: disporre il mutamento del rito, procedendo all'istruzione piena del giudizio;
- In via istruttoria: per le ragioni spiegate in narrativa disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della CTU viziata da grave contraddittorietà e illogicità per le ragioni esposte in narrativa;
- In via principale nel merito: rigettare integralmente tutte le domande proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto e NT diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- In via subordinata nel merito: escludere e/o limitare il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; Con vittoria delle spese di lite”.
Per Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- In via principale nel merito: rigettare integralmente tutte le domande proposte nei confronti del Dott. in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in Controparte_4 narrativa;
- In via subordinata nel merito: escludere e/o limitare il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
- Con vittoria delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio
Oggetto del procedimento è l'accertamento della responsabilità dei convenuti in ordine alla morte del sig. , deceduto in data 15.10.2019 a causa di infarto intestinale acuto. Persona_2
I fatti posti a fondamento della domanda sono stati così dedotti:
▪ in data 13/10/2019, il signor , nato a [...] il [...] e residente in [...]
ON (Ge) alla via San Pietro 2/8, coniugato con la signora (C.F. Controparte_1
), veniva ricoverato presso il Reparto di Chirurgia “Asl1 imperiese” C.F._3 dell'Ospedale di Sanremo, con diagnosi di “neoplasia trasverso distale con endoprotesi” (doc. 1);
▪ in data 14/10/2019 veniva eseguito un “intervento di resezione colica lps” (doc. 1);
pagina 3 di 19 ▪ successivamente, in considerazione dell'instabilità del quadro clinico, si rendeva necessario eseguire una revisione chirurgica che evidenziava “sofferenza diffusa del tenue, che appariva edematoso con segni di stasi venosa” (doc. 1);
▪ in data 15/10/2019 il signor decedeva a causa di infarto intestinale acuto Persona_2 provato secondo quanto allegato da lesione iatrogena del tratto porto-mesenterico rilevato dalle TC all'addome eseguite dopo il secondo intervento chirurgico (doc. 1);
▪ l'intervento di resezione colica, secondo quanto allegato, aveva, quindi, “indotto una ischemia acuta intestinale da lesione iatrogena del tratto porto mesenterico rapidamente ed inesorabilmente fatale” (doc. 7).
Gli attori, rispettivamente figlio, nipote e coniuge del sig. , hanno ravvisato evidenti Persona_2 profili di responsabilità nell'operato dei sanitari della struttura sanitaria convenuta e dei propri operatori-dipendenti, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie e dell'intervento chirurgico di resezione posto in essere, anche sulla scorta di quanto accertato nella espletata C.T.U. resa in sede di atp e di quanto già descritto nella relazioni di parte dei Dottori e (doc. 7). Persona_4 Persona_3
Hanno quindi invocato il disposto degli artt. 1176 c.c. e/o 1218 c.c. e/o 1228 c.c. e/o 2059 c.c., e/o occorrendo in subordine, ex art. 2043 c.c. ed hanno chiesto il risarcimento di tutti i danno patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi.
L'azienda sanitaria convenuta ha contestato la ctu resa in atp per le ragioni meglio indicate in comparsa e ne ha chiesto la rinnovazione.
Ha sostenuto la congruità del trattamento praticato e l'assenza di sanguinamenti intraoperatori, erroneamente indicati dai consulenti.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda per difetto di prova sul nesso di causa e sulla colpa dei sanitari ritenendo che “il meccanismo fisiopatologico più accreditabile (più probabile che non) che ha condotto al decesso del paziente è da ricercare nell'instaurarsi di una ipotensione importante ad eziologia periferica, sostenuta da un quadro di arteriopatia diffusa a livello aortico ed ovviamente estesa al microcircolo, compromesso in soggetto diabetico, che ha generato una sofferenza ischemica intestinale diffusa non prevenibile e che, nonostante le terapie ed i trattamenti adeguati messi in opera da tutti i sanitari intervenuti, è evoluta in un quadro di infarto intestinale irreversibile”.
Il dott. ha sostenuto la propria estraneità ai fatti, visto che gli attori avevano incentrato la CP_4 loro domanda sull'asserita esistenza di un errore medico nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di resezione del 14 ottobre 2019 al quale egli non aveva preso parte (né avrebbe potuto, non essendo medico chirurgo).
Dall'esame della cartella clinica del 14 ottobre 2019 (doc. 1), a pag. 16 e a pag. 48 si evinceva agevolmente, infatti, che della preparazione dell'intervento si era occupato il Dott. , CP_6 mentre dell'intervento di resezione si erano occupati i Dottori (primo operatore), Persona_5
(altro chirurgo) e (anestesista). Persona_6 Persona_7
Il Dott. era invece, all'epoca dei fatti, specialista in Anestesia e Rianimazione e rivestiva il CP_4 ruolo di Direttore della Rianimazione dell'Ospedale di San Remo. Dunque non aveva avuto, e non avrebbe potuto avere, alcun ruolo nell'intervento chirurgico del 14 ottobre 2019 che gli attori avevano pagina 4 di 19 espressamente criticato, né i ricorrenti – che lamentavano l'esistenza di una “lesione iatrogena del tratto porto mesenterico, rapidamente ed inesorabilmente fatale” – gli avevano attribuito alcun addebito specifico.
Per il resto faceva propri i rilievi critici mossi dalla struttura sanitaria alla ctu resa in atp, ribadendo la natura, in ogni caso, extracontrattuale della sua responsabilità con ogni conseguenza in termini di onere probatorio.
2. Nel merito dell'azione proposta
La ctu svolta in sede di atp, con motivazione logica e persuasiva, ha fatto luce sulle criticità che hanno caratterizzato la vicenda clinica di cui è causa.
Tali criticità non hanno riguardato né la scelta dell'intervento di resezione colica per accertata neoplasia del colon sinistro al quale il sig. venne sottoposto, cfr. sul punto S. Olmi Per_2 CP_7
“Chirurgia del colon, retto e dell'ano” Editore Masson Milano 2004 al quale i consulenti hanno fatto riferimento: “Quest'ultimo e più recente trattato conferma contemporaneamente la duplice correttezza, sia della scelta strategica di ristabilire la canalizzazione colica mediante il posizionamento temporaneo di un'endoprotesi - al fine di ristabilire un'omeostasi cardio-circolatoria, idrosalina e metabolica prima di procedere all'intervento resettivo - sia la scelta di eseguire una resezione più allargata con la confezione di una ileo-discendente anastomosi, consigliabile - come visto - anche per la miglior vascolarizzazione e minor tensione delle suture”); né la scelta di iniziare l'intervento per via laparoscopica, successivamente convertito in laparotomia causa del riscontro di “Plurima adesione dei foglietti del mesentere che impediscono una adeguata mobilizzazione delle anse ideali”, come si apprende dal referto operatorio (cfr. le Linee Guida dell' 2019, CP_8 Controparte_9
che affermano che “Quesito 5. Le resezioni video laparoscopiche offrono numerosi
[...] vantaggi quali il minor dolore post operatorio la precoce ripresa dell'alimentazione e delle normali attività quotidiane. Per il colon gli outcomes oncologici sono equivalenti…. La chirurgia laparoscopica nel carcinoma del colon rappresenta un'alternativa preferibile alla chirurgia aperta se eseguita da chirurghi con adeguato training in questa specifica procedura. Forza della raccomandazione clinica Positiva Forte” .
Ragion per cui i consulenti hanno affermano che “Pertanto si ritiene che la scelta di eseguire tale tipologia d'intervento con tale via d'accesso, sia da considerarsi corretta e conforme alle LG non presentando aspetti censurabili”.
Le criticità hanno, invece, riguardato l'esecuzione dell'intervento di resezione e la gestione post operatoria del paziente.
È, infatti, stato acclarato che durante l'intervento si sia instaurato un quadro acuto ipotensivo, perdurante anche nel postoperatorio, mantenutosi entro limiti non life threatening mediante l'infusione di 2 sacche di emazie concentrate e di 2 sacche di plasma, oltre a 500 ml. di plasma expander;
contestualmente si era evidenziato dal drenaggio un debit di 1.000 ml ematico (referto infermieristico)
o siero-ematico (referto dell'Anestesista).
In particolare nel diario infermieristico della sala operatoria si legge” “Note Posizionato paziente in posizione supina sotto visione dell'anestesista e avvallate dal chirurgo, posizionata copertina ad aria calda, infusi liquidi caldi, h 12:30 il paziente si ipotende, si esegue EGA e visionata, fatto ECG pagina 5 di 19 eseguita cons. cardiologica, si esegue prelievo ematico in urgenza, H 13:05 P.V. 70/40 P.A. F.C.80 SO2 98% h13:10 inizia trasfusione di emazie 1 sacca a seguire si trasfonde la seconda sacca, sostituito drenaggio 1.000 ml materiale ematico, inviata richiesta plasma più richiesta sangue. Ore
14.40 infusa sacca di plasma. Ore 14.50 infusa seconda sacca di plasma. Continuo monitoraggio in Recovery Room. Per motivi legati al programma RM (uscita blocco dato obbligatorio), si segna uscita blocco ore 15.47, ma in realtà rimane in Recovery Room fino al nuovo ingresso in sala ore
15.47”.
Più nel dettaglio, per quanto riguarda l'esecuzione dell' intervento, dal referto operatorio si apprende che, ad addome aperto, venne eseguita “Sezione dei vv. e sezione all'origine dei vv. colici Per_8 medi. Mobilizzazione del colon discendente. Emicolectomia destra allargata a sinistra al trasverso e alla flessura splenica, con sezione dei monconi mediante GIA. Ileo-discendente anastomosi L.L. (manuale nd CCTTU) in duplice strato”.
L'intervento – scrivono i ccttuu - è stato eseguito rispettando gli step e la radicalità oncologica richiesta, con legatura dei vasi ileocolici e colici medi all'origine dalla Controparte_10 malgrado non sia stato specificato alcunchè circa la linfoadenectomia, i consulenti hanno
[...] ritenuto che - stante la legatura all'origine dei vasi - l'intero mesentere del colon resecato sia stato asportato con esso;
l'harvest linfonodale minimo richiesto (12 linfonodi) era stato raggiunto avendone il Patologo repertati 14 di cui 2 metastatici.
Peraltro – scrivono i ccttuu- nulla è dato di sapere circa il grosso linfonodo segnalato alla TC preoperatoria del 13/09 “Si segnala nel contesto del meso, posteriormente al colon trasverso e al davanti della v. mesenterica inferiore e delle sue tributarie la presenza di una formazione ovalare solida di mm 27 x 22 riferibile in prima istanza a voluminoso linfonodo patologico secondario” non più presente alla TC postoperatoria del 14/10 che nel merito evidenziava “…Si segnala una riduzione di calibro della vena porta che presenta ridotta opacizzazione nel suo tratto prossimale ed una completa assenza di opacizzazione della vena mesenterica superiore dai rami distali sino alla sua confluenza nella porta, dove nel precedente esame TC si apprezzava una formazione linfonodale patologica secondaria, attualmente non più rilevabile. In prossimità di tale regione a ridosso della fascia pararenale anteriore di SN si rilevano fili di sutura verosimilmente a livello di una struttura vascolare non opacizzata, possibile vaso confluente nella vena mesenterica suddetta”.
Di per sé, e a prescindere dall'eziologia dell'ipoperfusione mesenterico-portatale, l'exeresi di un siffatto linfonodo, verosimilmente indovato in stretta prossimità dello sbocco della Vena Mesenterica Superiore (VMS) nella vena Porta, a parere dei consulenti, avrebbe richiesto una accurata citazione/descrizione, potendo aver creato difficoltà tecniche e potenziali cause di sanguinamento. In tale relativamente ristretto spazio anatomico infatti “il sangue defluisce dal colon destro attraverso tronchi venosi che seguono approssimativamente il decorso dell'arterie omonime, confluiscono nella vena mesenterica superiore e attraverso questa, nel tronco portale;
la vena colica media drena nella vena mesenterica superiore attraverso il tronco venoso Gastro-Colico di Henle (60% dei casi)”.
Sta di fatto che, come detto, in sede di intervento, dalle ore 11:05 alle 11:30, circa si verificò un repentino calo della pressione arteriosa, correttamente registrata nella cartella anestesiologica, con valori di 80/60, che perdurò, con lieve incremento (circa 90/70), sino alla fine dell'intervento, per cui il Paziente fu giustamente trattenuto nella “sala risveglio” per circa 4 ore in stretta contiguità alla sala operatoria e sottoposto a monitoraggio clinico, strumentale e laboratoristico, con adeguata terapia farmacologica ed infusionale, che peraltro non migliorò il quadro ipovolemico, anemico ed emorragico, pagina 6 di 19 inducendo i ad una revisione chirurgica eseguita in regime di urgenza non CP_11 differibile/emergenza. (“Al risveglio sudorazione ed ipotensione, si infondono colloidi con iniziale ripresa. Paz. Lucido collaborante. Si mantiene in sala risveglio monitorando parametri PA, FC, SpO2. Richiesta consulenza cardiologica urgente NEG per eventi acuti. Richiesti ematici urgenti, eseguita EGA. Hb 8.5. Si infondono 2 sacche GR + Plasma … con miglioramento emodinamico. Si richiedono altre 2 sacche GRC urgenti. Si infondono bicarbonati 100 ml. +100 ml…Ca. Monitorizza temperatura e glicemia. Diuresi valida spontanea. Ore 15:30: in considerazione del peggioramento si decide per revisione chirurgica. Cambiato drenaggio…1.000ml. liquido misto siero ematico Dr.ssa ”. Per_7
Quindi, alle ore 16.00 della medesima giornata, il sig. veniva sottoposto a revisione chirurgica Per_2 (dal referto operatorio si apprende che previa riapertura della breccia laparotomica, fu evidenziato “un versamento sieroematico in cavità peritoneale in assenza di sanguinamenti attivi. Il tenue appare diffusamente edematoso con segni di stasi venosa, la pulsatilità dei rami arteriosi è presente. Il controllo delle sedi di cruentazione chirurgica, dell'anastomosi intestinale e degli organi peritoneali non rileva reperti anomali…”. Da notare che nel Diario Infermieristico era riportato “Posizionato sul lettino in collaborazione con tutta l'equipe. Posizionata copertina riscaldata. Cambiato sacchetto drenaggio: svuotato 300 ml. di raccolta”; quindi un'ulteriore quantità di liquido, perlomeno siero- ematico, si era aggiunta ai precedenti 1.000 ml. già conteggiati.
Dalla cartella anestesiologica si evince che durate tutta la durata del re-intervento il Paziente fu costantemente ipoteso con valori di PA 80/40.
I dati più significativi di questo secondo reintervento sono, secondo quanto riportato dai consulenti
“l'assenza di fonti di sanguinamento in atto, pur in presenza comunque di un versamento a contenuto
“anche” ematico e la sofferenza vascolare “da stasi” a carico del tenue (tutto?) con conservata pulsatilità arteriosa (al tatto) trans-mesenterica”.
Il Paziente, all'uscita dal reparto operatorio, fu poi ricoverato alle 17:20 in Terapia Intensiva e successivamente, sottoposto ad una TC addominale oltre che a consulenza chirurgica e vascolare.
In particolare, rispetto all'osservazione in terapia intensiva, i consulenti riportano “Come in precedenza riportato, il Sig. , a causa “della sofferenza ischemica intestinale da stasi venosa, sospetta Per_2 trombosi” riscontrata de visu al re-intervento, venne sottoposto alle ore 20:21 ad un TC addominale urgente che evidenziò un netto peggioramento con “diffusa mancata opacizzazione delle anse del piccolo e grosso intestino nelle varie fasi contrastografiche con anse diffusamente sovradistese da fluido ed imbibizione del mesentere su base edematoso emorragica, come da quadro di ischemia. Si segnala una riduzione di calibro della vena porta che presenta ridotta opacizzazione nel suo tratto prossimale ed una completa assenza di opacizzazione della vena mesenterica superiore dai rami distali sino alla sua confluenza nella porta, dove nel precedente esame TC si apprezzava una formazione linfonodale patologica secondaria, attualmente non più rilevabile. In prossimità di tale regione a ridosso della fascia pararenale anteriore di SN si rilevano fili di sutura verosimilmente a livello di una struttura vascolare non opacizzata, possibile vaso confluente nella vena mesenterica suddetta. Presenza di versamento nelle docce paracoliche in sede periepatica ed aria, in recenti interventi chirurgici. Dr. D'Amico”.
Dalla rilettura della TC da parte di specialista radiologo si rilevava quindi la presenza di una struttura di morfologia lineare radiopaco di non chiara interpretazione: potrebbe trattarsi – scrivono i ccttuu- di materiale emostatico chirurgico ma non di clip metalliche data la densità. La consulenza rilevava pagina 7 di 19 inoltre un quadro radiologico compatibile con quello di un infarto di tutto il tenue e di una ipoperfusione anche del colon.
La Consulenza Chirurgica evidenziò, infine, un ulteriore incremento del debit endoperitoneale
“Drenaggio 800 siero ematico.” concludendo che “…al momento non indicazioni ad un ulteriore intervento”.
Quasi contestualmente fu effettuata anche una Consulenza del Chirurgo Vascolare “da remoto” che, sulla base delle informazioni fornitegli telematicamente consigliò “…in paziente operato in data odierna che viene descritto in gravi condizioni cliniche generali con circolo sostenuto da amine. Dalla TC si evidenzia regolare opacizzazione dell'aorta addominale e dei suoi vasi arteriosi viscerali (tripode celiaco arteria mesenterica superiore e inferiore ed arterie renali). La sofferenza ischemica intestinale parrebbe quindi, come da quadro TC, essere su base venosa portomesenterica superiore. Per tale motivo consiglio terapia eparinica per via sottocutanea in base al peso”
Esaminato, quindi, tutto il materiale così raccolto, i consulenti si sono così espressi: “In conclusione come già precedentemente affermato, considerando che nel referto della TC, non erano stati visualizzati trombi endoluminali venosi nemmeno a livello del carrefour mesentericolieno- portale, a parer nostro può trovare una ragionevole riscontro l'ipotesi che il Sig. avesse patito una AMI Per_2 da ascriversi ad una NO – ischemia mesenterica non occlusiva - insorta in conseguenza del cospicuo sanguinamento intraoperatorio;
inoltre è plausibile che la mancata visualizzazione dell'albero venoso mesenterico superiore e parziale della vena porta prossimale, non sia stata determinata da un ostacolato deflusso, bensì dal collabimento delle pareti venose determinato dall'ipovolemia ed ipotensione insorta durante l'intervento e perdurante sino al decesso, malgrado la somministrazione di farmaci vasoattivi e soprattutto di emazie concentrate, plasma e cristalloidi”.
In particolare:
▪ data l'esilità dei vasi arteriosi mesenterici, comunque pervi nei loro rami principali, e di quelli venosi mesenterici l'ipotesi in assoluto più probabile è di uno stato di infarto intestinale non occlusivo (NO) da bassa portata o ipovolemia. L'ipovolemia in particolare spiegherebbe anche la esilità della vena cava inferiore.
▪ la natura iatrogena della complicanza ischemica porto-mesenterica è, allo stato degli atti, l'unica sostenibile (corroborata dalle due TC addome e confermata dal consulto vascolare;
si noti inoltre che la diagnosi di dimissione riportata nell'apposito spazio della cartella clinica e firmata dal Direttore della SC di Anestesia e Rianimazione è la seguente “complicanze vascolari addominali gravi in corso di resezione del colon trasverso per neoplasia”).
I ctu hanno, in particolare, ritenuto logico desumere che l'ipotensione e l'anemizzazione fossero correlabili ad un significativo sanguinamento endoperitoneale (l'alterata omeostasi cardiocircolatoria, responsiva -nel breve - alle trasfusioni e infusione di plasma expander, non ha trovato altra eziologia nè in patologie acute cardiache, né neurologiche né metaboliche).
È dunque del tutto ragionevole sostenere, secondo la regola civilistica del più probabile che non – che vi sia stato un danno iatrogeno del distretto porto-mesenterico durante le manovre di Sezione del vv. ileocolici e sezione all'origine dei vv. colici medi effettuata nel corso dell'intervento di resezione.
pagina 8 di 19 A nulla vale obiettare che l'evento rientrasse nei rischi operatori: come opportunamente osservato dai ccttuu, in tutti gli interventi quali quelli di cui si discute, il rischio maggiore è legato al sanguinamento sia intra-operatorio che tardivo nel post-intervento. Tale sanguinamento durante l'intervento può essere inevitabile solo se la neoplasia interessa i vasi o nel caso di asportazione dei linfonodi che li circondano (a tale proposito valga osservare che non è mai stato tempestivamente prodotto in atti alcun referto istologico inerente gli specimen chirurgici dell'intervento di resezione colica né della correlata linfoadenectomia;
e mancano integralmente i referti di esami istologici sugli organi asportati nel corso del “riscontro autoptico” di cui si consce solo l'aspetto macroscopico, mancando persino la contezza se fosse stato eseguito il correlato esame istologico, o meno).
A tale evento si sono poi aggiunti . secondo i ccttuu, due aspetti di non condivisibile gestione clinico terapeutica nel periodo postoperatorio: “ infatti, in presenza di un Paziente costantemente ipoteso, anemizzato, con avvenuto sanguinamento endoperitoneale, ipovolemico, oligoanurico non è stata mai registrata (se valutata) la Pressione Venosa Centrale (PVC), come risulta dalla tabella del reparto di Terapia Intensiva, che ovviamente ne contempla il monitoraggio. Un secondo appunto che può essere mosso ai Curanti, in quest'ultima fase della degenza è nel forse tardivo riconoscimento delle alterazioni plurifattoriali del processo coagulativo insorte già al termine del primo intervento quando agli esami delle ore 13 il T. di Quick era 83%, L'INR 1.14, l'Antitrombina III al 60% ed il D-Dimero 2,67 ed al successivo controllo delle ore 19 erano nettamente peggiorati, con T. Quick 64%, INR 1,36, Antitrombina III 43% e Di-Dimero 9.2 , come riportato nella nostra sinossi precedentemente riportata. E' da notare infatti che nel diario clinico del pomeriggio del 14/10 - riportato a pag. 16/152 della cartella clinica - si afferma “coagulazione a range” mentre risultava già alterata alle ore 13; peraltro nel tardo pomeriggio era stata introdotta in terapia l'Antitrombina III, ed assai probabilmente l'ischemia ileale risultava già non essere più reversibile”.
Peraltro, è stato opportunamente evidenziato, per quanto riguarda l'esame necroscopico, che vi è una discrepanza fra la diagnosi della causa di morte formulata dall'Anatomo Patologo Settore allorchè refertava “Diagnosi: Infarto intestinale. Tessuto adiposo periviscerale con infarcimento emorragico associato ad ectasia e congestione vascolare. Aortocoronarosclerosi di grado severo dell'aorta e dei rami che da essa si dipartono” e quanto invece si legge nella sua descrizione macroscopica del cuore
“Cuore (peso gr. 650), di forma tronco-conica e volume modicamente aumentato, con epicardio liscio, lucente e levigato e grasso epicardico regolarmente distribuito lungo i solchi dei vasi coronarici. Le arterie coronarie mostrano nel complesso regolare decorso. Si procede all'esame delle cavità cardiache che si presentano ampliate nel settore destro ed a livello atriale sinistro. La parete ventricolare sinistra appare ispessita Il miocardio è di consistenza discretamente sostenuta a sinistra e di colorito roseo-grigiastro. L'apparato valvolare è indenne. Pervio è l'imbocco delle arterie coronarie”.
Infine anche la “Aortosclerosi di grado severo dell'aorta e dei rami che da essa si dipartono” riportata nella diagnosi autoptica, pare essere contrastante con la valutazione fatta dal Consulente Chirurgo Vascolare meno di 4 ore prima del decesso che refertava “Dalla TC si evidenzia regolare opacizzazione dell'aorta addominale e dei suoi vasi arteriosi viscerali (tripode celiaco arteria mesenterica superiore e inferiore ed arterie renali)”.
Del tutto correttamente quindi i consulenti hanno ritenuto che l'intervento chirurgico a cui venne sottoposto il Sig. sia da porsi in nesso causale con il suo decesso, e le conclusioni non sono Per_2 affatto illogiche o contraddittorie (come sostenuto dai convenuti) per le seguenti ragioni:
pagina 9 di 19 1) il fatto che durante l'intervento di revisione chirurgica (eseguito per indagare sulla perdita ematica) non siano sati ravvisato “sanguinamenti in atto” non significa certo che questi non fossero esistenti e cospicui. Si vedano a tale proposito le
contro
-osservazioni dei ccttuu: “si deve fortemente contestare il giudizio espresso dalla Collega che scrive “inoltre la perdita siero/ematica, evento del tutto prevedibile nel corso di un intervento invasivo come quello di cui al caso di specie, non è stata così significativa tanto che i valori di emoglobina non sono mai stati preoccupanti (questo dato è condiviso dai CCTTUU nella bozza).” Di certo in un intervento di resezione colica in elezione e da considerarsi routinario, si può determinare una
“perdita siero/ematica” momentanea e contenuta, ma di certo non con l'entità riportata nel caso de quo;
si ricorda che al termine del primo intervento venne refertato un debit dal drenaggio di 1.000 ml di sangue (secondo il referto infermieristico) o sieroematico (secondo il referto dell'Anestesista); inoltre, nelle successive 4 ore circa trascorse in recovery room prima del ritorno in sala operatoria il drenaggio aveva prodotto ulteriori 300 ml di sangue. Pare indiscutibile che l'emorragia fosse ancora in corso, malgrado le terapie praticate intra e post intervento. Per fronteggiare tale emorragia furono trasfuse 2 sacche di emazie concentrate + 2 sacche di plasma + 1 flacone di plasma expader;
di certo, se si fosse trattato di una normale perdita sieroematica intra-post operatoria, un simile trattamento sarebbe stato erroneo, ingiustificato e sanzionabile per l'errato utilizzo di emoderivati. Infine, bisogna ricordare che a fronte di tale terapia infusionale l'omeostasi emocardiocircolatoria non subì alcun miglioramento, e se non ci fosse stata una documentata emorragia in atto, verosimilmente si sarebbe dovuto fronteggiare un quadro ipertensivo con sovraccarico cardiaco in un Paziente ottuagenario. Ma soprattutto non puo essere accettata l'infondata affermazione “…tanto che i valori di emoglobina non sono mai stati preoccupanti (questo dato è condiviso dai CCTTUU nella bozza) “ senza riportare quanto da noi precisato a pag. 25 della bozza, ove abbiamo scritto a chiare lettere che “Si ritiene acclarato che durante l'intervento si sia instaurato un quadro acuto ipotensivo ,perdurante anche nel postoperatorio, mantenutosi entro limiti non life threatening mediante l'infusione di 2 sacche di emazie concentrate e di 2 sacche di plasma, oltre a 500 ml. di plasma expander”. “E' di comune nozione che molto spesso, ad un second look chirurgico per emorragia non si trovi un vaso sanguinante o un punto di ressi ben identificabile;
nel caso di specie non si può pero mettere in discussione che il paziente sanguinasse, stante l'ipotensione costante, l'ipovolemia ed il quantitativo di sangue raccolto dal drenaggio (300 ml/4ore), considerando anche che ovviamente l'ipotensione non facilita la ricerca della sede di sanguinamento”.
2) i consulenti non hanno affatto, per dimostrare la bontà delle proprie conclusioni, volutamente criticato l'esame autoptico ma, semmai, hanno dimostrato che l'esame autoptico era in contrasto con le altre emergenze documentali e non poteva essere portato a prova di una eziologia diversa da quella riscontata (quadro di arteriopatia diffusa a livello aortico estesa al microcircolo, compromesso in soggetto diabetico, generante una sofferenza ischemica intestinale diffusa non prevenibile). Basti sul punto richiamare le controdeduzioni del collegio peritale: “Circa l'eziopatogenesi dello shock ipovolemico -perche di tale patologia si deve parlare- la CTP convenuta introduce una differente ipotesi: la vasculopatia diabetica microvascolare. Si deve affermare che il danno alla microcircolazione nei pazienti diabetici e ovviamente ben conosciuto ma, come noto, si instaura preferibilmente a livello della vascolarizzazione distale degli arti inferiori, della retina e dei reni. La CTP convenuta afferma che anche la microcircolazione enterica viene alterata nei pazienti diabetici, senza riportarne l'incidenza, il trattamento e la durata delle terapie antidiabetiche in atto ed i prodromi della comparsa;
ma soprattutto non viene allegato alcun riferimento bibliografico a supporto della frequenza di tale complicanza diabetica a carico dell'apparato gastroenterico, di cui invece e ben conosciuta la pagina 10 di 19 neuropatia causa di gastroparesi ed ileo adinamico. Pertanto, desiderando approfondire l'ipotesi formulata dalla Dr.ssa abbiamo compulsato la Letteratura Persona_9 Internazionale mediante accesso a PubMed (sviluppato e a cura del National Center for Biotechnology Information (NCBI) presso la National Library of Medicine (NLM) dei National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti), che “comprende oltre 36 milioni di citazioni di letteratura biomedica da MEDLINE, riviste scientifiche e libri online. Le citazioni possono includere collegamenti a contenuti di testo completo da PubMed Central e dai siti web degli editori.” (Traduzione dr). Orbene, da questa ricerca sono emersi pochissimi articoli tipo “case report” sporadici, soprattutto inerenti a pazienti pediatrici nei quali l'ischemia intestinale da microangiopatia insorgeva in corso di complicazioni acute e gravi del diabete. Uno studio nipponico del 2019 riportava un caso di NO insorta in un paziente di 66 anni ricoverato per chetoacidosi diabetica (DKA) e da alcuni mesi trattato con farmaci antipsicotici di seconda generazione (SGAM): nel loro lavoro gli Autori affermavano che “Diversi casi clinici recenti Contr hanno descritto la NO come associata alla DKA. È stato ipotizzato che la possa causare NO a causa di vari fattori. L'iperglicemia può causare grave disidratazione, diminuzione del volume vascolare, bassa gittata cardiaca, aumento della viscosità del sangue e altri cambiamenti emostatici con conseguente ipoperfusione delle arterie mesenteriche. Esistono altri rapporti secondo cui la DKA attiva le catecolamine, il sistema renina- angiotensina e l'escrezione di vasopressina, che porta a spasmi delle arterie mesenteriche. Contr Perché, a nostra conoscenza, questo è il primo caso segnalato di NO causato da derivato da non è chiaro se la DKA derivata dalla possa avere maggiori CP_13 CP_13 probabilità di sviluppare NO o meno” . Ciò che appare certo e che tale complicanza vascolare a livello intestinale nei diabetici e rarissima e nei pochissimi casi descritti e sempre stata preceduta da gravi quadri metabolici. Volendo, per pura ipotesi, ipotizzare che l'ipoperfusione enterica fosse stata determinata dalla ipotizzata microangiopatia diabetica intestinale, non può non evidenziarsi come essa sia insorta ex abrupto solo durante e dopo l'infausto intervento, determinata dall'accertato shock ipovolemico conseguente all'emorragia intraoperatoria. D'altra parte, in anamnesi non fu mai riportata alcuna sintomatologia convalidante l'ipotesi su menzionata (claudicatio abdominis), ne durante l'intervento venne mai reperita alcuna alterazione della vascolarizzazione intestinale, che invece si slatentizzo solo all'angioTC, eseguita alcune ore dopo in presenza di una costante e non responsiva ipotensione arteriosa. Inoltre la CTP convenuta introduce l'ipotesi della complicanza della complicanza affermando che “il quadro di diffusa marcata (rectius mancata ndr) opacizzazione delle anse del piccolo e grosso intestino nelle varie fasi contrastografiche con anse sovra distese da fluidi ed imbibizione del mesentere …. come da quadro di ischemia" potrebbe aver ingenerato, con elevata probabilità, un conseguente secondo meccanismo che ha peggiorato il deflusso con riduzione del ritorno venoso già compromesso dall'ipoperfusione arteriosa, per la compressione che le anse dilatate e congeste provocavano sulle strutture venose e linfatiche circostanti;
le vene, infatti, a prevalente componente elastica e non muscolare, collabiscono sotto la pressione esterna fino all' ostruzione completa;
questo quadro è assolutamente compatibile con il referto dell'angio TC delle 22:31 che rivela " riduzione di calibro della vena porta che presenta ridotta opacizzazione sul suo tratto prossimale ed una completa assenza di opacizzazione della vena mesenterica superiore dai rami distali sino alla confluenza della porta" e quindi, a proposito del calibro della vena splenica, descrive il quadro di vasi ipoperfusi”. Sinceramente risulta molo difficile comprendere la necessita di ipotizzare un secondo meccanismo eziopatogenetico – definendolo oltretutto molto probabile – derivante dall'ipotizzata microangiopatia intestinale, peraltro mai dimostrata ne dimostrabile, neanche all'esame autoptico in assenza di esami istologici, quando e dimostrabile con alta preponderanza pagina 11 di 19 logico-statistica la sua origine per la comprovata ipovolemia da emorragia intraoperatoria perdurante e non controllata. L'esame autoptico – fra l'altro- concludeva per la presenza di una “Aortocoronarosclerosi di grado severo dell'aorta e dei rami che da essa si dipartono”, cha abbiamo visto non trovare riscontro ne nella descrizione anatomopatologica delle coronarie ne nel referto dell'AngioTC ne infine nella consulenza del Chirurgo Vascolare.
Non vi è dunque alcuna ragione per disporre una rinnovazione della consulenza.
Dagli accertamenti svolti sorge la responsabilità di NT : gli attori hanno dimostrato il rapporto contrattuale con la struttura e
[...] il nesso di causa tra l'evento morte e la ischemia mesenterica non occlusiva - insorta in conseguenza del cospicuo sanguinamento intraoperatorio - verificatasi in occasione della procedura chirurgica di resezione colica eseguita in data 14.10.2019 presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Sanremo. CP_5 CP_5
non ha invece dimostrato altro NT processo causale autonomo in grado di spiegare l'evento ischemico, né l'esatto adempimento né l'evento imprevisto ed imprevedibile (Cassazione civile n. 5128/2020).
Che l'Azienda Sociosanitaria debba rispondere dell'evento morte (e non semplicemente della possibilità di una maggiore sopravvivenza) è poi evidente: in particolare è emerso che il Sig. Per_2 aveva oltre il 95% di possibilità di essere regolarmente dimesso – chirurgicamente guarito - dopo l'intervento.
Il fatto che fosse affetto da patologia neoplastica (con possibilità, peraltro, di sopravvivenza a cinque anni valutabile al 58.2%,) ed altre “fragilità” (in quanto affetto da obesità, diabete, ipertensione, vasculopatia) è del tutto irrilevante.
Affinchè, infatti, la condizione patologica pregressa del paziente possa avere “rilievo” sul piano causale occorre che si inserisca, quanto meno in termini di concorsualità, sull'evento morte, hic et hunc.
Non ha, infatti alcun senso logico, prima ancora che giuridico, ridimensionare, sul piano della causalità materiale, gli effetti e le conseguenze di una malpractice sanitaria solo perché il soggetto danneggiato è
“già affetto da altre patologie” che in nulla interferiscono con il decorso infausto dell'atto terapeutico ma che possono solo ipoteticamente ridurre, in astratto, solo le sue aspettative di vita.
La Corte Suprema di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che l'indagine sulla rilevanza di fattori patologici naturali (quali lo stato di salute pregresso del paziente) rispetto all'evento morte si colloca solo sul diverso piano della causalità giuridica, disciplinata, quanto a conseguenze risarcitorie dall'art. 1223 c.c.; in particolare (cfr. Cass. n. 15991/2011) ha confermato che, in ipotesi di decesso del paziente, la possibile compresenza di concause naturali, quanto alla loro incidenza sul piano risarcitorio delle possibili voci di danno azionabili, va affrontata distinguendo le seguenti ipotesi alternative:
a)“il danneggiato, già affetto da uno stato di invalidità potenzialmente non idoneo (di per sè e nell'immediatezza) a produrre esiti mortali, decede in conseguenza dell'intervento medico (commissivo od omissivo): in tal caso lo stato di invalidità pregresso non potrà rilevare quanto ai danni risarcibili iure proprio ai congiunti, mentre potrebbe condurre ad una riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili iure successionis, sempre che il danneggiante fornisca la pagina 12 di 19 prova che la conseguenza dannosa dell'evento (nella specie, la morte) sia stata cagionata anche dal pregresso stato di invalidità; b) il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo): la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale -riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto”.
È evidente che nel caso in esame, la patologia di base del paziente (se ci si riferisce a quella oncologica) non solo non era idonea ex sé a condurlo a morte in quel preciso contesto ma non ha neppure “concorso” a provocarla.
Il che significa che ciò che il sig. ha perso non è una mera chance (incertezza eventistica) ma Per_2 il bene vita (in quanto era in condizione, nonostante la patologia neoplastica, e le altre fragilità, di sopravvivere all'intervento secondo la regola civilistica del più probabile che non): cfr. ctu “Il Sig.
, all'epoca dei fatti 75enne, era un soggetto obeso, diabetico, iperteso, affetto da un Per_2 adenocarcinoma stenosante il colon in pregressa poliposi colica, ex fumatore;
si deve ritenere pertanto che fosse un paziente in mediocri condizioni generali, come peraltro valutato anche dall'Anestesista ASA (American Society of Anesthesiologist) 3, ovvero “Patologia sistemica di severa entità stabilizzata: mortalità perioperatoria dal 1.8% al 4.3%”. Utilizzando il validato e diffusissimo Charlson Comorbidity Index, che valuta la percentuale di possibile sopravvivenza per ulteriori 10 anni di ogni soggetto in base alla positività o meno a 17 macro patologie, oltre che all'età, il Sig. , Per_2 raggiungeva un punteggio pari a 6 (per l'età + il diabete mellito + la neoplasia localizzata) cui corrisponde il solo 2% di chance di sopravvivere 10 anni. Inoltre, applicando al caso di cui è causa il
“ACS NSQIP Surgical Risk Calculator” conformato ed utilizzato dall Controparte_14 (l'Associazione dei Chirurghi USA e Canadesi) che indica il rischio atteso in media per ogni tipo di intervento chirurgico e valuta quello prevedibile per ogni paziente basandosi su 20 parametri specifici per ogni operando, risulta per un intervento di resezione colica parziale con anastomosi, su tale Paziente, un rischio di insorgenza di ogni tipo di complicanze del 26.2% vs. il 22.5% medio atteso, di complicanze gravi del 21.4% vs. il 17.8%, tromboembolismo del 3.1% vs. il 2.3, di re-intervento del 6.7% vs. il 6.4%, di morte del 3.7% vs lo 1.8%. La degenza prevista era di 6.5 giorni Infine, sulla base del referto istologico precedentemente riportato (adenocarcinoma del colon pT3G2pN1b (presenza di metastasi linfonodali: 2/14), è possibile definire la neoplasia allo stadio IIIb, cui secondo il SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) del National Cancer Institute di Bethesda DC USA, corrisponde una sopravvivenza a 5 anni del 58.2%”).
Viceversa, dagli accertamenti svolti, è emersa la totale estraneità ai fatti del dott. (sul CP_4 punto parte attrice non ha speso alcuna difesa).
Dall'esame del diario clinico e della cartella clinica risulta che: della preparazione dell'intervento, in data 13 ottobre 2019, si occupò il dott. ; dell'esecuzione, in mattinata, dell'intervento di CP_6 resezione, si occuparono i Dottori (primo operatore), (altro chirurgo) e Persona_5 Persona_6
(anestesista); dell'intervento di revisione eseguito lo stesso giorno (ma nel Persona_7 pomeriggio) mancano indicazioni precise salvo quanto risulta dal diario clinico compilato ex post dalla dott.ssa . Per_7
In ogni caso il Dott. era all'epoca dei fatti, specialista in Anestesia e Rianimazione e CP_4 rivestiva il ruolo di Direttore della Rianimazione dell'Ospedale di San Remo. Agli atti è solo presente pagina 13 di 19 la sua firma nella scheda di dimissione dal reparto di terapia intensiva dopo la constatazione del decesso.
Dunque egli non ha avuto alcun ruolo nell'intervento di resezione del 14 ottobre 2019, né gli attori gli hanno attribuito alcun addebito specifico.
3. Sui danni risarcibili
Gli attori hanno reclamato, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale.
Per quanto riguarda l'esistenza del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale (cfr. da ultimo Cassazione civile n. 3904/2025), la Cassazione ancora di recente ha ribadito un principio di diritto ormai consolidato secondo cui l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare superstite.
In particolare, ha chiarito che questa presunzione opera indipendentemente dalla sussistenza della convivenza o dalla distanza fisica tra la vittima e i suoi congiunti, elementi questi che potranno eventualmente rilevare solo ai fini della quantificazione del danno (quantum debeatur), ma non della sua esistenza. In altri termini, per i membri della famiglia nucleare, la perdita del rapporto parentale può essere sempre presunta sulla base della mera appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo.
Questo principio comporta un'importante inversione dell'onere della prova: sarà infatti il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo. Si tratta di una prova contraria particolarmente rigorosa, che non può limitarsi alla mera dimostrazione dell'assenza di convivenza o della distanza fisica tra i congiunti (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767).
Questa impostazione trova il suo fondamento nella normale dinamica delle relazioni familiari e nell'id quod plerumque accidit, ossia in ciò che normalmente accade nell'ambito dei rapporti familiari. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Mentre la convivenza o meno con il familiare deceduto rileva solo da un punto di vista
“quantitativo” perché è espressione di una verosimile maggiore intensità del vincolo e giustifica un appesantimento del “punto” tabellare da riconoscersi a fini liquidatori.
Si veda in particolare Cassazione civile n. 26140/2023: “Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 – 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi pagina 14 di 19 presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita – come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità – che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Alla luce di tali principi è possibile liquidare il danno in favore della sig.ra Controparte_1
(vedova), del sig. (figlio), della sig.ra (nipote) facendo Parte_1 Persona_1 applicazione della Tabella a punti predisposta dal Tribunale di Milano ultima versione (osservando che il grado di parentela dei congiunti è pacificamente provato;
il rapporto di convivenza del de cuius è presunto per il coniuge non separato e in ogni caso ricavabile dal certificato di residenza;
l'intensità del rapporto parentale, in base alla prossimità del vincolo, sarò calcolata in misura pari a 15 per moglie e figlio, in misura pari a 0 per la nipote, perché è mancata qualsivoglia allegazione (e prova) attestante l'intensità del rapporto affettivo che, per i parenti più prossimi può presumersi, mentre per quelli meno prossimi va rigorosamente provato, si veda in tal senso Cass. Civ. sent. n. 5452/2020).
Gli importi dovuti sono dunque i seguenti:
in favore della sig.ra : Controparte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 81 anni ed è coniuge della vittima
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
pagina 15 di 19 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 63
IMPORTO del RISARCIMENTO € 246.393,00
In favore del sig. : Parte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 50 anni, è figlio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 12
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
pagina 16 di 19 Punti totali riconosciuti: 59
IMPORTO del RISARCIMENTO € 230.749,00
In favore di : Persona_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 12 anni, è nipote della vittima e non era convivente
La vittima aveva 75 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 8
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 40
IMPORTO del RISARCIMENTO € 67.920,00
Sui predetti importi liquidati a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutati al giugno 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995). pagina 17 di 19 Gli attori hanno poi chiesto la condanna al pagamento di tutte le spese ed esborsi dei CC.TT.UU. già anticipati e sostenuti per un complessivo importo di € 7.245,16 (doc. 10) oltre a quelle dei CC.TT.PP.
Gli importi versati ai ccttuu sono esborsi pacificamente risarcibili a titolo di danno patrimoniale emergente e sono documentati (peraltro il denaro impiegato per il pagamento proviene dal conto corrente cointestato tra e assunta, ragione per cui la condanna al Parte_1 Controparte_1 rimborso va fatta nei loro confronti in via solidale).
I secondi esborsi non sono invece documentati.
In particolare, le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa. È quanto si legge nell'ordinanza n. 26729 della Cassazione del 15 ottobre 2024.
Quindi sarebbe stata bastata anche solo la notula del ctp (assente nel caso di specie) per giustificare la debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla superfluità o eccessività. In sua assenza non è possibile provvedere alla liquidazione.
Altre e diverse poste di danno (solo genericamente allegate e mai compiutamente descritte) non possono trovare ristoro.
3. Le spese di lite
è tenuta a rifondere a parte attrice NT le spese di lite per soccombenza, che vanno liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 520.000,00 a 1.000.000,00, importi minimi per ciascuna fase, in quanto il quantum liquidato è prossimo al minimo della forbice dello scaglione di valore considerato). A suo esclusivo carico restano le spese di ctu, sempre per soccombenza.
Le parti atrici sono tenute a rifondere le spese di lite in favore del dott. per CP_4 soccombenza, da liquidarsi secondo identico criterio ma con riduzione del 50% in considerazione della natura marginale della sua posizione rispetto al tema d'indagine e, in modo consequenziale, dell'energia defensionale concretamente profusa per resistere alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità di NT
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ordine ai fatti di cui è causa e, per
[...]
pagina 18 di 19 l'effetto, la dichiara tenuta e condanna a corrispondere agli attori, i seguenti importi:
▪ in favore della sig.ra : € 246.393,00 a titolo di danno non Controparte_1 patrimoniale
▪ in favore del sig. : € 230.749,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
▪ in favore di : € 67.920,00 a titolo di danno non patrimoniale Persona_1
▪ in favore della sig.ra e del sig. , in solido tra Controparte_1 Parte_1 loro, € 7.245,16 a titolo di danno patrimoniale;
rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la parte convenuta , NT in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rimborsare alle parti attrici le spese di lite, che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone a suo esclusivo carico gli oneri di ctu come indicati in parte motiva. Con distrazione in favore degli avv.ti Alessandro Malcontenti e Gaia Alessia Gattorno antistatari;
condanna infine gli attori, in solido tra loro, a rimborsare al convenuto dott. le spese Controparte_4 di lite, che si liquidano in euro 7.299,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 10/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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