Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/06/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Polo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avvocato Domenico Garofalo, resistente;
oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.3.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, già dipendente di dal 20.3.2018, ha impugnato il licenziamento per giusta causa Controparte_1 intimatogli il 12.9.2023, lamentando l'insussistenza del fatto oggetto di addebito disciplinare, eccependo l'inutilizzabilità delle risultanze delle indagini svolte dal datore di lavoro tramite agenzia investigativa e la mancata affissione del codice disciplinare, lamentando la illegittimità del licenziamento, in quanto comminato in rapporto ad un illecito al più sanzionabile, secondo le previsioni del CCNL di categoria, con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio, oltre che per il difetto di proporzionalità tra la sanzione irrogata e il fatto contestato;
ha, su tali basi, domandato al giudice del lavoro adito di: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e comunque la illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente per le motivazioni che il Giudicante riterrà di diritto e, comunque per l'assoluta insussistenza del fatto e/o perché comminato in violazione di legge e/o comunque per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto, in via principale, dichiarare tenuta e condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
2) Dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione in servizio e comunque non inferiore a 5 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione sino alla soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
3) Dichiarare inoltre tenuto il datore di lavoro e per l'effetto condannare la convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino alla riammissione in servizio;
4) Sempre riconosciuta la nullità e/o annullabilità e comunque illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente, per la insussistenza di alcun fatto da addebitare al ricorrente, ovvero perché il fatto rientra fra le condotte punibili con sanzione conservativa, dichiarare tenuta e condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento in favore del Sig. di una indennità risarcitoria Parte_1 commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., o
5) Sempre riconosciuta la nullità e/o annullabilità e comunque illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente, in ogni caso, per assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per i motivi indicati nel presente ricorso, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria in favore del ricorrente nella misura non inferiore a sei mensilità e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.,
o quell'altra somma calcolata secondo il diverso criterio ritenuto di giustizia, tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell'attività economica e del comportamento e condizioni delle parti;
6) In subordine, riconosciuta la nullità e/o annullabilità e comunque la illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente, per violazione del requisito della motivazione, nonché per violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la
(P. Iva n. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Altamura (BA) al Largo Francesco Saverio Nitti n. 67 al pagamento di una indennità risarcitoria in favore del ricorrente, commisurata nella misura di dodici mensilità dell'ultima di riferimento per il calcolo del t.f.r., o quell'altra somma calcolata secondo il diverso criterio ritenuto di giustizia, il diverso criterio ritenuto di giustizia, tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell'attività economica e del comportamento e condizioni delle parti.
La società convenuta, costituitasi, ha eccepito la inammissibilità della domanda in relazione alla asserita “assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi”, e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di numerosi testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso, laddove esso contiene una specifica ed analitica indicazione dei motivi a fondamento dell'impugnativa del licenziamento comminato ed individua altrettanto analiticamente le tutele (conseguenti all'eventuale declaratoria di illegittimità dell'atto espulsivo) di cui si invoca l'applicazione, sicché (al di là della mancata specificazione delle disposizioni di legge cui si correlano le tutele invocate e al di là della loro - soltanto - parziale sovrapponibilità al quadro fattuale e normativo di riferimento per il caso di specie) non residua alcun dubbio in ordine alla determinazione della causa petendi e del petitum della domanda giudiziale al vaglio, come peraltro può agevolmente evincersi dalla piena conferenza delle difese spiegate dalla parte datoriale.
Tanto premesso, come può evincersi dalla documentazione versata in atti, la presente vicenda litigiosa trae origine dalla contestazione disciplinare di cui alla nota datoriale del 6.9.2023, segnatamente incentrata sul fatto che il , durante le assenze dal Parte_1 servizio nei giorni 22, 23 e 24 agosto 2024, concessi dalla società resistente per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio, si fosse occupato della gestione del negozio di vendita al dettaglio della moglie, come accertato all'esito di apposita attività investigativa demandata ad un'agenzia privata e riepilogato nei seguenti termini: A) Il giorno 22.08.2023, alle ore 09:00 circa, Lei è stato visto sopraggiungere su Via del
Castello in Statte (Ta) alla guida di un Fiat Fiorino bianco tg GB099YB (risultato essere di proprietà di ), parcheggiato il quale Lei, azionando l'apposito interruttore a Parte_2 chiave, ha sollevato la serranda del negozio - rivenditore di cialde per caffè, Controparte_2 macchinette per caffè, tisane e prodotti tipici del posto, di proprietà della Sua attuale compagna, nonché madre di Suo Figlio - situato al civico 5 della suddetta Via del Castello. Sulla targhetta indicante gli orari di apertura del negozio, si è appurato essere presente un fiocco di colore celeste. Lei ha quindi aperto con le chiavi la porta di ingresso del suddetto negozio e vi è entrato.
Nel corso della mattinata, Lei ha servito i diversi clienti entrati nel negozio, oltre ad aver scaricato e caricato pacchi dal negozio all'interno del furgoncino innanzi specificato. Alle ore 13:00, Lei ha lasciato il negozio, chiudendo a chiave la sola porta di ingresso, senza abbassare la serranda. Alle ore 17:00 del medesimo 22.08.2023, Lei è stato visto sopraggiungere e parcheggiare il medesimo furgoncino su Via del Castello in Statte ed aprire con le chiavi la porta del medesimo negozio Nel corso del pomeriggio Lei è stato visto servire i Controparte_2 clienti entrati nel negozio, e scaricare e caricare pacchi dal negozio all'interno del furgoncino. Alle ore 19:45 circa, sopraggiunto un corriere con un furgoncino accostatosi al negozio, Lei è stato visto scaricare pacchi dal furgoncino del corriere e portarli all'interno del negozio. Alle ore 20:00 circa, ultimate le operazioni di scarico, Lei è stato visto uscire dal negozio, chiudendo a chiave la porta ed abbassando la serranda.
B) Il successivo 23.08.2023, alle ore 09: 00 circa, alla guida del Fiat Fiorino tg. GB099YF, Lei è stato visto giungere nuovamente in Via del Castello in Statte e parcheggiare l'auto nei pressi del medesimo negozio ubicato al civico 5 della medesima via. Dopo aver Controparte_2 aperto la serranda e la porta del predetto negozio per mezzo di chiavi in Suo possesso, Lei è entrato nel predetto negozio, ove nel corso della mattinata è stato visto servire i vari clienti entrati nell'esercizio e scaricare e caricare pacchi nel Fiat Fiorino innanzi detto. Alle ore 13:00 circa, Lei è stato visto caricare un pacco all'interno della macchina di una cliente servitasi nel negozio e, poco dopo, chiudere a chiave la porta di accesso del negozio senza abbassare la serranda, ed andar via alla guida del predetto Fiat Fiorino. Alle ore 17:00 del medesimo giorno
Lei è stato nuovamente visto parcheggiare il Fiat Fiorino nei pressi del medesimo negozio, entrare all'interno del negozio e servire i vari clienti che si sono presentati. Alle ore 20:00 circa, Lei è stato visto uscire dal negozio, chiudere a chiave la porta di accesso ed abbassarne la serranda.
C) In relazione al giorno del 24.08.2023, alle ore 09:00, Lei è stato visto giungere e parcheggiare il Fiat Fiorino tg. GB099YF in Via del Castello in Statte, nei pressi del negozio situato al civico 5. Dopo aver aperto la serranda e la porta del predetto negozio Controparte_2 per mezzo di chiavi in Suo possesso, Lei è stato visto entrare nel predetto negozio, ove nel corso della mattinata è stato visto servire i vari clienti entrati nell'esercizio. Alle ore 13:00 circa lei è stato visto chiudere la sola porta di ingresso del negozio ed andar via alla guida del Fiat
Fiorino. Alle ore 17:00 circa, Lei è stato visto nuovamente giungere in Via del Castello, parcheggiare il Fiat Fiorino nei pressi del negozio all'interno del quale è Controparte_2 entrato aprendo la porta di accesso con le chiavi. È stato quindi visto servire i vari avventori che vi sono entrati e poi alle ore 20:00 circa, uscire dal negozio con un pacco, chiuderne a chiave la porta ed abbassarne la serranda. È stato quindi visto entrare nel Fiat Fiorino con il pacco, mettersi alla guida ed andar via. …; nonché incentrata sul fatto che “l'addebito con la presente contestatole non è isolato nel Suo curriculum professionale maturato in costanza di rapporto di lavoro con la scrivente che, invero, è costellato da plurime infrazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare, contestate e sanzionate a termini di legge e di contratto. Valgano in proposito le ns. pregresse contestazioni di addebito che hanno dato luogo a: sospensione dal servizio e dalla retribuzione di gg. 1 con ns. prot. 310/2022 del 28.03.2022; sospensione dal servizio e dalla retribuzione di gg. 1 con ns. prot.547/2022 del 25.08.2022; multa disciplinare di n. 4 ore con ns. prot. n. 534/2022 del
29.08.2022; rimprovero scritto con ns. prot. n. 616/2022 del 11.10.2022; rimprovero scritto con ns. prot. n. 742/2022 del 21.12.2022; sospensione dal servizio e dalla retribuzione di gg. 1 con ns. prot. 520/2023 del 24.07.2023; sospensione dal servizio e dalla retribuzione di gg. 1 con ns. prot. 585/2023 del 18.08.2023”.
Non ritenendo persuasive le giustificazioni addotte dal lavoratore con lettera del 7.9.2023 (in cui era, tra l'altro, evidenziato che il nelle giornate in questione “… si Parte_1 recava presso l'esercizio commerciale denominato “ , dove era presente anche il Controparte_2 neonato e la compagna, sig. ; sicché … soddisfaceva i bisogni affettivi del proprio Parte_2 figlio oltre che forniva un ausilio decisivo per una migliore organizzazione della famiglia. Oltretutto, la presenza del , quindi, presso l'esercizio commerciale “ Parte_1 Controparte_2 era limitata allo svolgimento delle operazioni di sollevamento e abbassamento della saracinesca dello stesso, che non potevano essere eseguite dalla senza compromettere la salute, Pt_2 attesa la nascita recente del figlio;
quanto detto è chiaramente estensibile per le operazioni di carico e scarico cui fate riferimento …”), sul decisivo rilievo che “il comportamento da Lei tenuto, già di per sé grave, considerato pure alla luce della Sua storia lavorativa connotata dalla reiterazione di plurime condotte inadempitive dei doveri di obbedienza, lealtà, correttezza. Diligenza e fedeltà, nonché valutato nella sua inevitabile incidenza sul rapporto di lavoro, è tale da giustificare la risoluzione per giusta causa ex art. 2119 c.c. del rapporto di lavoro con Lei intercorrente, stante la compromissione irreversibile del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato”, con lettera del 12.9.2023, ha, dunque, come detto, proceduto al licenziamento per Controparte_1 giusta causa del “con effetto immediato”. Parte_1
Tanto puntualizzato, sono in primo luogo da disattendere le doglianze di parte ricorrente che involgono l'inutilizzabilità delle risultanze probatorie scaturenti dall'attività investigativa condotta dalla parte datoriale tramite agenzia privata. Sotto tale profilo, è, innanzi tutto da ritenere inconferente l'applicazione in via analogica del divieto (invocato dalla parte ricorrente in termini preclusivi allo svolgimento di attività investigativa tramite agenzia privata) di cui all'art. 5, L.n. 300/70, laddove, come in termini convincenti sul punto già chiarito da Cassazione civile, sez. lav., 2.8.2024, n. 21766, “le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori dei controlli medici, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza”. Per il resto, Cassazione civile sez. lav., 30.1.2025, n. 2157, ha, in maniera altrettanto convincente, ribadito che “… fermo restando che il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera (tra le recenti, v. Cass. n. 17004 del 2024; in precedenza Cass. n. 9167 del 2003; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 21621 del 2018; Cass. n. 25287 del 2022), tuttavia le medesime pronunce affermano reiteratamente che il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di "atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale" (così ancora Cass. n. 9167 del 2023, che cita la giurisprudenza precedente); in particolare, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992 (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019; da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024)”, oltre che nello speculare caso, che, appunto, qui rileva, dell'abusivo utilizzo di congedi parentali (cfr. proprio in relazione alla fruizione del permesso ex art. 32 D. Lgs. n. 151/2001, da ultimo Cass. n. 2618/2025). Al contempo, occorre, rilevare come, al contrario di quanto ipotizzato nel ricorso, il mandato per lo svolgimento di attività investigativa in atti individui in maniera puntuale l'oggetto dell'incarico e i limiti temporali dell'attività di controllo, appunto, da eseguire (ed eseguita) il 22, 23 e 24 agosto 2023. Sotto altro profilo, è, poi, da aggiungere come il succitato mandato espressamente indichi come l'istituto Fidelia s.r.l. (incaricato di svolgere le investigazioni di cui si discute) avesse conseguito il rilascio (da parte della Prefettura di Bari) dell'autorizzazione per le attività previste dall'art. 134 TULPS e che, ad ogni buon conto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte “... l'autorizzazione prefettizia prevista per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, non rappresenta una condizione necessaria per l'utilizzabilità degli esiti testimoniali di tali indagini (cfr. Cass. n. 24580 del 2013, che richiama Cass. n. 25335 del 2010)”. Né vi è, nel caso, modo di ravvisare - in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività investigativa che viene in rilievo (significativamente condotta in via integrale in luogo pubblico) e all'oggetto delle informazioni e delle immagini raccolte (peraltro, in alcun modo riferibili a soggetti diversi dal , né tantomeno a sua moglie o al loro Parte_1 figlio, tanto che la prospettazione a fondamento della contestazione disciplinare, appunto, postula che questi ultimi non fossero presenti presso i luoghi sottoposti a controllo) - alcuna violazione della privacy o del trattamento di dati personali, suscettiva di inficiare la valenza probatoria delle risultanze acquisite e ciò a maggior ragione, laddove non risulta adeguatamente specificato se e in che termini il controllo investigativo di cui si discute possa aver inciso, con modalità non proporzionate rispetto al fine, sulla dignità e sulla riservatezza di chicchessia. Inoltre, dagli atti del procedimento disciplinare prodromico non vi è in alcun modo di evincere che il avesse chiesto al datore di lavoro di accedere al materiale Parte_1 raccolto nel corso della suddetta attività investigativa, sicché alla sua “omessa consegna” non vi è modo di correlare alcuna ricaduta pregiudizievole sulla legittimità della sanzione adottata all'esito di detto procedimento.
Poste tali premesse, ritiene questo giudice che i fatti oggetto dell'addebito disciplinare per cui è causa trovino adeguata conferma nelle risultanze dell'istruttoria espletata. Ai fini della ricostruzione della presente vicenda disciplinare non può, infatti, in primo luogo, non valorizzarsi quanto specificatamente risultante dalla testimonianza di
, titolare dell'agenzia investigativa Fidelia ed incaricato da Testimone_1 CP_1 di svolgere l'attività di osservazione di cui trattasi, il quale, nel confermare i fatti
[...] compendiati nella relazione investigativa in atti (da cui, in particolare, si evince che il
[...] , tanto il 22 agosto 2023, quanto il 23 ed il 24 successivo, si trattenne all'interno e _1 nei pressi dell'esercizio commerciale della moglie per l'intera durata degli orari di apertura dello stesso, ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00), ha significativamente chiarito di essersi posizionato con la sua auto - dalle 8.00 alle 13.00 e, poi, di nuovo dalle 16.00 alle 20.00 delle tre giornate in questione - “a circa 25 metri dall'ingresso del negozio”, in modo da avere “un campo di osservazione libero che mi consentiva di vedere perfettamente gli accessi al negozio”, ribadendo, per quello che qui rileva, di aver visto “in tutte tre le giornate … il occuparsi al mattino Parte_1 dell'apertura della saracinesca del negozio”, di averlo “visto arrivare da solo ed entrare da solo nel negozio” e di non aver visto “in nessuna delle tre giornate in questione … entrare nel negozio bambini piccoli portati in braccio, né all'interno di passeggini”. In relazione a quanto sopra specificato, è, dunque, da ritenere che, a fronte del dato incontestato della continuativa permanenza del (in congedo parentale) presso Parte_1
l'esercizio commerciale della moglie nei suddetti orari di apertura, l'assunto di parte ricorrente volto a darne giustificazione in rapporto all'esigenza di accudire il neonato lì condotto dai precitati genitori, risulta pienamente e validamente confutato Per_1 dalle dichiarazioni di segno contrario che vengono in rilievo. In particolare, la circostanza specificata dal , secondo cui “tutte le volte in Tes_1 cui ho visto entrare o uscire il , quest'ultimo era sempre da solo” (peraltro, Parte_1 documentalmente asseverata dalle immagini fotografiche in atti, che, appunto, pacificamente ritraggono il intento ad occuparsi dell'apertura e della chiusura Parte_1 del locale sempre da solo, ovvero senza la presenza di accompagnatori e, tanto meno, di donne o di bambini in tenera età; vds. relazione investigativa in atti) univocamente milita nel senso di escludere la presenza all'interno dell'esercizio commerciale della moglie e del neonato . Parte_2 Per_1
Diversamente opinando, ovvero sostenendo che il “ rimaneva in negozio Parte_1 ad accudire il proprio figliolo, mentre la compagna de ricorrente svolgeva normalmente la propria attività e, alla bisogna ed in assenza di avventori, provvedeva ad allattare il piccolo” (e che, quindi, i predetti e stazionassero lì con lui), non vi Pt_2 Per_1 sarebbe, infatti, modo di comprendere, per un verso, per quale ragione (se, appunto, lo scopo del era quello di collaborare nell'accudimento del neonato) i tre Parte_1 congiunti in parola non raggiungessero il negozio e se ne allontanassero insieme;
per altro verso, con quali ulteriori modalità e mezzi la e il piccolo potessero CP_3 Per_1 autonomamente e separatamente accedere a detto negozio, peraltro, sfuggendo all'attività di osservazione del , appostato pressoché di fronte al suo ingresso. Tes_1
Né vi è, sotto altro profilo, ragione di dubitare dell'affidabilità del contributo di conoscenza promanante dal succitato (come detto, valentemente basato sulla Tes_1 diretta osservazione dei fatti), in relazione alla errata indicazione fornita da quest'ultimo in merito all'abbassamento della saracinesca del locale durante la chiusura pomeridiana, trattandosi di un particolare privo di pregnanza rispetto all'oggetto dell'attività di osservazione condotta e, quindi, giustificatamente mal ricordato.
A fronte di quanto precede, ritiene altresì questo giudice che le dichiarazioni testimoniali di segno contrario promananti dagli ulteriori testimoni escussi non valgano a confutare la ricostruzione fattuale che viene in rilievo, tale, appunto, da escludere la presenza all'interno del negozio per cui è causa, contestualmente al ricorrente, di sua moglie e del figlio . Per_1 A tale riguardo, è, in primo luogo, da evidenziare come l'attendibilità del testimone
, fratello del ricorrente, sia in radice inficiata dalla assoluta Testimone_2 inconciliabilità delle indicazioni fornite in merito ai soggetti coinvolti nell'apertura della saracinesca e alla sequenza degli arrivi in negozio (“anche nei giorni 22, 23, 24 ho visto arrivare mia cognata intorno alle 9.00, accompagnata in auto da mio padre;
li vedevo arrivare anche dall'interno del mio negozio, perché la mia postazione è di fronte alla strada;
portavano anche il bambino appena nato;
ricordo che il bambino viaggiava in auto legato a un seggiolino;
aiutavo anche a scaricare l'auto; il bambino veniva portato in braccio all'interno del suo negozi oda mia cognata, mentre io e mio padre portavamo dentro la carrozzina;
in quei tre giorni ricordo di aver aperto io la saracinesca, che non si apriva elettricamente;
ADR: in quei tre giorni ho visto anche mio fratello che veniva per dare una mano nello scarico della _1 merce;
ricordo che in quei giorni era arrivato a distanza di tempo da mia cognata, circa dieci, quindici minuti dopo di lei”) con quanto sul punto specificatamente riportato nel ricorso (“21. Nella giornata del 22.08.23, alle ore 09:00 il raggiungeva la compagna, Sig. Parte_1
, presso l'esercizio commerciale sito in Statte alla Via Castello, dove la stessa era Parte_2 già presente, per aiutarla a sollevare la saracinesca …Il successivo 23.08.23, il ricorrente si limitava a compiere il sollevamento e l'abbassamento della serranda … in data 24.08.23, il
[...]
giungeva la mattina, unitamente alla compagna, sollevava la saracinesca dell'esercizio _1 commerciale ...”), oltre che con quanto risultante dalle ulteriori evidenze processuali già passate in rassegna. Ugualmente prive di valenza ricostruttiva si atteggiano le deposizioni dei testimoni e , laddove quella del primo contiene riferimenti Testimone_3 Testimone_4 temporali in alcun modo sovrapponibili allo svolgersi dei fatti in questione (“la prima volta che ho visto il bambino è stato nel mese di giugno del 2024; ricordo di averlo visto anche nel mese di agosto 2024 in braccio a che piangeva”; ciò con la puntualizzazione che _1 anche ove si ritenesse che il si sia limitato a confondere l'anno 2024 con l'anno Tes_3
2023, il riferimento al mese di giugno risulterebbe allo stesso modo palesemente erroneo, essendo il minore in questione nato il [...], sì da incrinare l'affidabilità della sua testimonianza), mentre quella del secondo, oltre che risultare del tutto generica, non consente in alcun modo di far risalire la contestuale presenza del ricorrente e di suo figlio presso il negozio della alle specifiche giornate in cui risultano fruite le giornate di Pt_2 congedo per cui è causa (“ricordo … la presenza al negozio anche di marito di _1
; è capitato di vederlo quasi sempre con il bambino, che non finiva più di piangere;
mi è Pt_2 capitato di vederlo quando entravo nel negozio;
ciò mi è capitato sempre, non so precisare quante volte sia capitato;
non ricordo se ciò si è verificato una o più volte, né per quanto tempo”). Al contempo, scarsamente affidabili, al fine di contestualizzare la simultanea presenza del , di sua moglie e del neonato all'interno del succitato Parte_1 Per_1 negozio proprio nelle tre giornate (22, 23, 24 agosto 2023) che vengono in rilievo, si atteggiano le dichiarazioni sul punto rese da e da . Parte_3 CP_4
Quanto al contributo del il generico riferimento alla festa di “un parente”, Pt_3 utilizzato per far risalire con sicurezza la sua presenza in negozio al pomeriggio del 23 agosto 2023, appare scarsamente convincente, giacché non è dato rinvenire alcun collegamento fra i due distinti avvenimenti in questione, sì da associarne sul piano temporale il ricordo e ciò a maggior ragione in relazione alle lacune mnemoniche palesate dal testimone in parola, che, del tutto significativamente, non ha saputo ricordare se nel giorno in questione avesse il turno lavorativo al mattino o fosse in congedo, né il nome di battesimo del figlio del suo amico (che ha, appunto, erroneamente indicato in “ ”, Per_2 anziché in ). Per_1 Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla testimonianza dell' CP_4
Avendo quest'ultimo specificato di essersi recato presso il negozio della con una Pt_2 frequenza di tre, quattro volte al mese, non vi è, infatti, ugualmente modo di comprendere su quali basi il medesimo sia stato in grado di collocare temporalmente con CP_4 certezza lo svolgimento di un'attività routinaria (quale, appunto, l'acquisto delle cialde di caffè) in una specifica giornata (la vigilia del compleanno della figlia) in assenza di un qualsiasi accadimento o altro elemento di collegamento utile a favorire detta associazione. Al contempo, alcuna valenza probatoria può ascriversi alla deposizione di
[...]
Appare, infatti, del tutto illogico e, quindi, scarsamente convincente che il Tes_5 testimone in parola (in vista del suo anniversario di fidanzamento, prossimo al 23.8.2023) possa essersi recato presso una rivendita di capsule di caffè per acquistare una bottiglia di spumante e, dopo aver appreso dalla che detto prodotto non fosse lì disponibile e Pt_2 lo si sarebbe potuto procurarlo soltanto per l'indomani, anziché rivolgersi ad un comune rivenditore di alcolici, abbia preferito farvi ritorno il giorno successivo per portare a compimento l'acquisto. Ugualmente è, infine, a dirsi in relazione alla deposizione di madre Tes_6 del ricorrente, la cui attendibilità (oltre che in relazione a quanto dappresso specificato) risulta minata dal suddetto vincolo parentale. A fronte dei già evidenziati profili di contraddittorietà e illogicità presenti nelle singole testimonianze passate in rassegna, occorre, poi, aggiungere come le relative emergenze - che, evidentemente, postulano la ininterrotta presenza del e - con Parte_1 lui - di un neonato di appena un mese all'interno di un negozio di piccole dimensioni per l'intera durata degli orari di apertura e ciò in tre giornate consecutive (verosimilmente assolate) del mese di agosto -, oltre che risultare, in relazione a ciò, scarsamente plausibili (a maggior ragione essendo emerso come la gestione di detto negozio fosse in via ordinaria curata personalmente e singolarmente dalla titolare), mal si conciliano con quanto risultante della giustificazioni addotte dallo stesso nel corso del Parte_1 procedimento disciplinare, laddove era stato, invece, puntualizzato che “la presenza del
, quindi, presso l'esercizio commerciale “ era limitata allo Parte_1 Controparte_2 svolgimento delle operazioni di sollevamento e abbassamento della saracinesca dello stesso … quanto detto è chiaramente estendibile per le operazioni di carico e scarico
….”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è, pertanto, da ritenere adeguatamente dimostrata la circostanza di fatto valorizzata nella contestazione disciplinare che viene in rilievo, ovvero che, nelle circostanze di tempo e di luogo ivi meglio specificate, il abbia utilizzato i giorni di congedo di paternità di cui Parte_1 trattasi per occuparsi della gestione dell'attività commerciale della moglie, sviando dalla funzione tipica dei congedi parentali in godimento.
Né valgono ad elidere la rilevanza disciplinare del fatto che viene in rilievo l'assenza di un danno patrimoniale per l'azienda o il fatto che l'attività lavorativa posta in essere dal possa aver indirettamente concorso all'organizzazione e/o alla gestione del Parte_1 ménage familiare, avendo la Suprema Corte chiarito, sulla base di considerazioni mutuabili nello specifico ambito dei congedi di paternità obbligatoria che vengono in rilievo, che “in tema di congedo parentale, l' art. 32, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001 , nel prevedere - in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia;
pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia” (Cassazione civile, sez. lav., 11.1.2018, n. 509).
Tanto chiarito, è, al contempo, da disattendere l'eccezione di parte ricorrente che involge l'asserita mancata affissione del codice disciplinare. Dalla documentazione versata in atti dalla parte convenuta, segnatamente traspare come, al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione, il abbia Parte_1 materialmente ricevuto dal datore di lavoro una copia del codice disciplinare (vds. allegati n. 16, 17, 18 della produzione documentale di parte resistente) ed altresì dato espressamente atto della relativa affissione sulla bacheca aziendale, sicché è, in relazione a ciò, da ritenere correttamente assolto da l'obbligo di pubblicazione Controparte_1 che viene in rilievo. A fronte di quanto dappresso puntualizzato, occorre, ad ogni buon conto, richiamare, in relazione allo specifico disvalore della condotta disciplinarmente rilevante di cui si discute e in termini preclusivi all'accoglimento dell'eccezione attorea, il condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14.4.2022, n. 12321), secondo cui “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione - ravvisabile nella specie - di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione (Cass. n. 6893 del 2018; Cass. n. 22626 del 2013; Cass. n. 20270 del 2009; Cass. n. 16291 del 2004)”.
Come anticipato in premessa, la parte ricorrente ha, altresì, impugnato la sanzione espulsiva per cui è causa, in quanto assertivamente irrogata in maniera illegittima in luogo della sanzione conservativa prevista specificatamente dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento (segnatamente, art. 42 R.D. 148/1931) in rapporto alla speculare ipotesi della “simulazione di malattia o (dei) sotterfugi a sottrarsi all'obbligo di servizio”. A fronte di ciò, occorre, tuttavia, rilevare che, anche laddove si intendesse assimilare la fruizione abusiva dei congedi di paternità obbligatoria alla fattispecie tipizzata che viene in rilievo (ma così non è, in relazione a quanto si avrà modo appresso di specificare in merito allo specifico disvalore della condotta qui contestata), il richiamo normativo in questione non potrebbe, in ogni caso, di per sé valere a rendere illegittimo il licenziamento oggetto di impugnazione, laddove l'addebito disciplinare per cui è causa risulta specificatamente contestato al lavoratore unitamente alla recidiva, segnatamente, scaturente dalla applicazione nel biennio di plurimi provvedimenti di sospensione dalla retribuzione e dal servizio, giammai impugnati (vds. lettera disciplinare del 6.9.2023 in atti, ove, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente a pag.
2-3 delle memorie depositate il 6.6.2025, è specificatamente rimarcato “… che l'addebito con la presente contestatoLe non è isolato nel Suo curriculum professionale maturato in costanza di lavoro con la scrivente che, invero, è costellato da plurime infrazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare, contestate e sanzionate a termine di legge di contratto. Valgano in proposito le ns. pregresse contestazioni di addebito che hanno dato luogo a …”). Sotto tale profilo, giova, infatti, rammentare che, ai sensi dell'art. 98, punto 5) lett. e) del CCNL Autoferrotranvieri (in atti) del 23.7.1976, applicato al rapporto di lavoro dedotto in lite, “sono passivi di licenziamento in tronco senza preavviso i lavoratori colpevoli di: … e) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del precedente comma e incorra entro due anni nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione”. Avendo il (come può evincersi dalla documentazione allegata alla Parte_1 memoria di costituzione della resistente) riportato le seguenti sanzioni non ancora impugnate: sospensione dal servizio e dalla retribuzione di gg. 1 con ns. prot.547/2022 del 25.08.2022; sospensione dal servizio e dalla retribuzione di gg. 1 con ns. prot. 520/2023 del 24.07.2023; sospensione dal servizio e dalla retribuzione di gg. 1 con ns. prot. 585/2023 del 18.08.2023, è giocoforza da escludere che il fatto oggetto di addebito disciplinare che viene in rilievo possa rientrare tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. Né, come paventato nel ricorso, vale a fondare l'illegittimità del licenziamento impugnato la circostanza che “il CCNL 27.11.2000 non menziona fra le condotte punite con il licenziamento quella contestata al lavoratore”. Sotto tale profilo, occorre, infatti, rammentare che “nel valutare la giusta causa di licenziamento, il giudice non si deve limitare a guardare alle previsioni contrattuali - collettive sulle fattispecie punibili con il recesso, che non sono tassative, ma solo esemplificative e quindi non vincolanti per il giudice. Egli dunque è chiamato a valutare, sulla base delle circostanze concrete, se la condotta del dipendente integra la giusta causa prevista dall'art. 2119 c.c.” (Cassazione civile, sez. lav., 30.7.2024, n. 21246).
Tanto premesso, quanto al profilo dell'asserito difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva comminata (peraltro, già positivamente apprezzata dalla contrattazione collettiva di settore in rapporto alla recidiva qui contestata), la giurisprudenza di legittimità opina, in maniera del tutto condivisibile, che, “al fine di stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze in cui sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui poggia la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” (Cass. civ. Sez. lavoro, 26.11.2014, n. 25162; nonché Cass. Civile, n. 12431/18, secondo cui “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza”. In relazione allo specifico ambito dei congedi parentali che qui rileva, Cass. n. 2618/2025, ha poi, in termini altrettanto condivisibili, riepilogato quanto segue:
“… ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia correttamente sussunto la condotta accertata fra quelle che giustificano il recesso per giusta causa. 11.2. Come noto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte la "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici;
la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo "standards" conformi ai valori dell'ordinamento, che trovino conferma nella realtà sociale, è dunque sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla Corte di cassazione (v. tra le altre, Cass. n. 7029/2023, Cass. n. 12789/2022, Cass. n. 7426/2018, Cass. n. 31155/2018, Cass. n. 25144/2010). 11.3. La condotta accertata, oltre a costituire grave violazione del dovere di fedeltà gravante ex art. 2105 c.c. sul lavoratore, si connota per il suo particolare disvalore sociale alla luce delle specifiche finalità in relazione alle quali è modulato l'istituto del congedo parentale ed ai sacrifici e costi organizzativi che impone alla parte datoriale a fronte dell'esercizio di tale diritto potestativo da parte del titolare. 11.4. Il congedo parentale disciplinato dall'art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 si pone, infatti, l'obiettivo di assicurare il diritto del figlio di godere dell'assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori nei primi anni di vita. Si tratta di un diritto potestativo rispetto al quale la posizione del datore di lavoro è di mera soggezione nel senso che a quest'ultimo non è consentito di rifiutare unilateralmente la fruizione del congedo e neppure di dilazionarla;
come evidenziato da alcuni interpreti, l'art. 32 cit. non attribuisce alcuna rilevanza giuridica alle esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro. Ed è proprio la compressione della iniziativa datoriale lato sensu intesa ed il sacrificio imposto alla collettività in relazione ai costi sociali ed economici connessi alla fruizione del congedo parentale a giustificare una valutazione particolarmente rigorosa, sotto il profilo disciplinare, della condotta del lavoratore che si sia sostanziata nello sviamento dalle finalità proprie dell'istituto ed in un utilizzazione strumentale dello stesso per la realizzazione di finalità ad esso del tutto estranee” Con riferimento allo speculare ambito dell'abusiva fruizione dei permessi ex L.n. 104/92, lungo il medesimo solco, poi, secondo Cassazione civile, sez. lav., 30.1.2025 , n. 2157: “L'utilizzo dei permessi di cui all' art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato”; nonché secondo Cassazione civile, sez. lav., 9.8.2024, n. 22643: “può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore che fruisca di permessi ex lege n. 104 del 1992, in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso. In coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto”; mentre, in relazione alla giusta causa del licenziamento irrogato in relazione all'uso improprio dei permessi sindacali vds. Cass. n. 20972/2024, 20979/2024).
Poste tali premesse, ritiene questo giudice che le concrete modalità di estrinsecazione ed attuazione della condotta abusiva che viene in rilievo, valgono ad ascrivere particolare disvalore all'inosservanza di cui trattasi, tanto dal punto di vista soggettivo, quanto sotto il profilo oggettivo, denotando una pervicace negazione degli obblighi comportamentali riconducibili al rapporto di lavoro, tale da elidere in maniera definitiva l'elemento fiduciario che ne è a fondamento. Sotto tale profilo non può, infatti, non evidenziarsi come il ricorrente abbia, senza soluzione di continuità, perpetrato l'utilizzo abusivo del congedo in ciascuno dei tre giorni lavorativi in questione, senza dimostrare alcuna remora nel frustrare “l'obiettivo di assicurare il diritto del figlio di godere dell'assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori nei primi anni di vita”, per il quale soltanto si giustificano i “costi sociali ed economici connessi alla fruizione del congedo parentale”; sì da porre conclusivamente in essere una grave violazione del dovere di fedeltà gravante sul lavoratore ex art. 2105 c.c., che, anche a cagione dei precedenti addebiti disciplinari risultanti dalla contestazione della recidiva, non può che concretarsi in una irresolubile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, quindi, integrare una giusta causa di licenziamento. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'impugnazione proposta non può, dunque, che risultare priva di sbocco.
Né vi è modo di addivenire ad una diversa conclusione in rapporto all'ulteriore profilo di illegittimità del licenziamento oggetto di impugnazione (segnatamente, in quanto “comminato in aperta violazione del divieto di licenziamento statuito dall'art. 54 comma 7 del d.lgs. 151/2001”) introdotto dalla difesa della parte ricorrente con note depositate in data 6.6.2025. La doglianza in questione, oltre che risultare infondata nel merito (laddove il particolare disvalore che, in relazione a quanto già evidenziato, connota i fatti oggetto di addebito, vale altresì a ingenerare una “colpa grave… costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro”, sì da elidere, ai sensi dell'art. 54 co. 3, lett. a), D. Lgs. n. 151/01, l'operatività del divieto di licenziamento in costanza del periodo di congedo di paternità), è, infatti, da ritenere in radice inammissibile, ove si consideri che, per un verso, “la “causa petendi” dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto dedotto nel ricorso introduttivo, in quanto ciascuno dei molteplici vizi, dai quali può derivare la illegittimità del recesso, discende da circostanze di fatto che è onere del ricorrente dedurre e allegare. Muovendo da detto presupposto, è stato, ritenuto che, pur a fronte del medesimo “petitum”, escluse le ipotesi nelle quali la modifica resta limitata alla sola qualificazione giuridica, costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, nel corso del giudizio di primo grado e, a maggior ragione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità del licenziamento non tempestivamente dedotto” (Cassazione civile sez. lav., 9.3.2020, n. 6644) e che, per altro verso, “la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all'atto e non è idonea a estendere l'oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati;
ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte” (Cassazione civile sez. lav., 5.4.2019, n. 9675). Il ricorso è, in conclusione, da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 21.3.2024, nei confronti di così
[...] Controparte_1 provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, liquidate in euro 3.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 21 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma