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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da delega rilasciata su Parte_1 C.F._1
separato foglio del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dall'Avv. BARBARA ZAVAGLIA, C.F. del Foro di C.F._2
Varese, con studio in Via Cavour 42 ove è anche elettivamente domiciliata (ai sensi dell'art. 170 c.p.c.,
l'avv. Zavaglia dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec:
numero di fax 0332.1760672) Email_1
e
GIANMARIA MOIOLA ( C.F. ) personalmente, domiciliato presso il suo C.F._3
studio di Cosio TE (SO), Via Pedemontana n.67 (ai sensi dell'art. 170 c.p.c., l'avv. IO dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec: Email_2
numero di fax 0342.1949007)
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio concordatario
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cosio TE (SO), in data 30 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cosio TE (SO) al
n. 11, Serie A Parte II, con tutti i provvedimenti di corollario.
2) Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza di e verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel loro Per_1 Per_2 interesse, tenuto, altresì, conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte da ciascun genitore quando avrà i figli con sé. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con i figli, consentendo a quest' ultimi di mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Per quanto concerne le frequentazioni padre - figli, il sig. IO potrà prendere accordi diretti con
i ragazzi stante la loro età e tenuto conto delle esigenze e degli impegni degli stessi. Analogamente il padre potrà concordare con i figli le vacanze estive e quelle Natalizie e Pasquali (queste ultime secondo il criterio dell'alternanza). Si precisa che per quanto concerne il periodo della vacanze estive da trascorrere con il padre, andrà concordato entro fine maggio di ogni anno.
4) Il sig. IO verserà alla GN a titolo di concorso al mantenimento ordinario di entrambi Pt_1
i figli, un contributo mensile di euro 450,00 da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza da gennaio 2025 (in base all'indice di consumo calcolato per le famiglie di operai e impiegati – FOI).
5) Le spese straordinarie, individuate secondo i criteri riportati nelle Linee Guida in adozione presso codesto Tribunale che quivi si danno per richiamate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno.
6) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.
7) Entrambe le parti sono autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano nei rispettivi confronti alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento.
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo della carta di identità e del passaporto anche per i figli minori;
9) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni pendenza economica legata al matrimonio.
9) Spese legali compensate”.
pagina 2 di 4 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato il 13/3/2024 e IA Parte_1
IO proponevano domanda di separazione personale, giusto matrimonio concordatario celebrato in
Cosio TE (SO), in data 30 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Cosio TE (SO) al n. 11, Serie A Parte II in regime di separazione dei beni (doc.1 copia atto integrale di matrimonio) da cui sono nati i figli (C.F. ), Persona_3 C.F._4 cittadino italiano, nato a [...] il [...] residente in [...]
e (C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._5 residente in [...] (doc.2) allegando che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 21/3/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 5/6/2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
In data 7/7/2024 il Collegio depositava sentenza di separazione personale e con separato provvedimento, rilevato che la domanda di divorzio non poteva trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, con termine sino al 15/1/2025 per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provvedesse ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Mediante il deposito di note scritte depositate nel predetto termine le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte nella procedura di separazione personale
(termine del 5/6/2024);
pagina 3 di 4 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori
[...] nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], laddove Per_3 Parte_2 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e IA Parte_1
IO in Cosio TE (SO), in data 30 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cosio TE (SO) al n. 11, Serie A Parte II;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 4/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da delega rilasciata su Parte_1 C.F._1
separato foglio del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dall'Avv. BARBARA ZAVAGLIA, C.F. del Foro di C.F._2
Varese, con studio in Via Cavour 42 ove è anche elettivamente domiciliata (ai sensi dell'art. 170 c.p.c.,
l'avv. Zavaglia dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec:
numero di fax 0332.1760672) Email_1
e
GIANMARIA MOIOLA ( C.F. ) personalmente, domiciliato presso il suo C.F._3
studio di Cosio TE (SO), Via Pedemontana n.67 (ai sensi dell'art. 170 c.p.c., l'avv. IO dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec: Email_2
numero di fax 0342.1949007)
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio concordatario
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cosio TE (SO), in data 30 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cosio TE (SO) al
n. 11, Serie A Parte II, con tutti i provvedimenti di corollario.
2) Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza di e verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel loro Per_1 Per_2 interesse, tenuto, altresì, conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte da ciascun genitore quando avrà i figli con sé. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con i figli, consentendo a quest' ultimi di mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Per quanto concerne le frequentazioni padre - figli, il sig. IO potrà prendere accordi diretti con
i ragazzi stante la loro età e tenuto conto delle esigenze e degli impegni degli stessi. Analogamente il padre potrà concordare con i figli le vacanze estive e quelle Natalizie e Pasquali (queste ultime secondo il criterio dell'alternanza). Si precisa che per quanto concerne il periodo della vacanze estive da trascorrere con il padre, andrà concordato entro fine maggio di ogni anno.
4) Il sig. IO verserà alla GN a titolo di concorso al mantenimento ordinario di entrambi Pt_1
i figli, un contributo mensile di euro 450,00 da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza da gennaio 2025 (in base all'indice di consumo calcolato per le famiglie di operai e impiegati – FOI).
5) Le spese straordinarie, individuate secondo i criteri riportati nelle Linee Guida in adozione presso codesto Tribunale che quivi si danno per richiamate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno.
6) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.
7) Entrambe le parti sono autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano nei rispettivi confronti alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento.
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo della carta di identità e del passaporto anche per i figli minori;
9) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni pendenza economica legata al matrimonio.
9) Spese legali compensate”.
pagina 2 di 4 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato il 13/3/2024 e IA Parte_1
IO proponevano domanda di separazione personale, giusto matrimonio concordatario celebrato in
Cosio TE (SO), in data 30 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Cosio TE (SO) al n. 11, Serie A Parte II in regime di separazione dei beni (doc.1 copia atto integrale di matrimonio) da cui sono nati i figli (C.F. ), Persona_3 C.F._4 cittadino italiano, nato a [...] il [...] residente in [...]
e (C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._5 residente in [...] (doc.2) allegando che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 21/3/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 5/6/2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
In data 7/7/2024 il Collegio depositava sentenza di separazione personale e con separato provvedimento, rilevato che la domanda di divorzio non poteva trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, con termine sino al 15/1/2025 per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provvedesse ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Mediante il deposito di note scritte depositate nel predetto termine le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte nella procedura di separazione personale
(termine del 5/6/2024);
pagina 3 di 4 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori
[...] nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], laddove Per_3 Parte_2 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e IA Parte_1
IO in Cosio TE (SO), in data 30 settembre 2005, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cosio TE (SO) al n. 11, Serie A Parte II;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 4/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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