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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/11/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2638/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2638/2022 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26/11/1973 ed ivi residente in [...]; (C.F.: Controparte_1 [...]
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 21; C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
(AN) il 26/08/1975 ed ivi residente in [...]. Molino Marazzana n. 26;
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_3 CodiceFiscale_4 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi, dall'avv. GIANLUCA MONTERISI (C.F.: ), con studio in Senigallia (AN), Via CodiceFiscale_5
Marchetti n. 32, tutti elettivamente domiciliati presso il predetto studio ATTORE/I contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._6
IA LI (C.F.: ) e dall'Avv. Chiara Fiorani (C.F.: C.F._7
) con studio in Ancona, via Piave n. 5, tutti elettivamente C.F._8 domiciliati presso il predetto studio.
(C.F.: ), difesa e rappresentata Parte_4 CodiceFiscale_9 dall'Avv. Pia Perricci, C.F. ) con studio in Pesaro alla Via Gagarin C.F._10
202. tutti elettivamente domiciliati presso il predetto studio CONVENUTI
(C.F.: ) CP_3 CodiceFiscale_11
(C.F.: ). CP_4 CodiceFiscale_12
pagina 1 di 9 CONVENUTI CONTUMACI nonchè
(C.F e P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUSCIA VALTERO, con studio in PIAZZA SIMONCELLI N. 24 60019 SENIGALLIA tutti elettivamente domiciliati presso il predetto studio
, (cf: ), rappresentato e difeso dall' Avv. CP_6 CodiceFiscale_13
NA TT (C.F. ) con studio in Vicenza, Viale CodiceFiscale_14
Risorgimento Nazionale n. 58, tutti elettivamente domiciliati presso il predetto studio TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano conveniva in giudizio i Sig.ri e per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: CP_3 CP_2 CP_7
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata la facoltà in capo agli attori, prevista nell'atto di costituzione di servitù pubblica del 27/03/2018, di aprire un accesso sulla strada privata ad uso pubblico distinta al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 166, Subalterno 7, a favore del proprio immobile distinto al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 639, Subalterno 4, ed al C.T. del predetto Comune al Foglio 10, Mappale n. 3563, per collegarlo a Via Podesti, ed il connesso diritto di servitù di passaggio, condannare i convenuti, quali comproprietari del citato fondo servente, in solido tra loro, ad eliminare ogni impedimento e turbativa a tale diritto, e quindi, per l'effetto, alla demolizione del tratto di muro di recinzione insistente sul tratto di confine tra le due proprietà posto tra il Subalterno 9 ed il limite superiore del Subalterno 7.
Voglia, altresì, accertata l'inesistenza di una servitù, a carico del sopra citato immobile di proprietà degli attori, avente ad oggetto la possibilità, a favore dei fondi confinanti dei convenuti distinti al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 166, Subalterni 7, 9, 10, 11, 12 e 13, di erigere costruzioni a distanza inferiore a quella legale, nonché l'esistenza su tutto il citato tratto di confine di un terrapieno artificiale dell'altezza di circa 50 cm. e del muro di contenimento dello stesso, in violazione delle distanze legali, condannare i convenuti, ciascuno per la rispettiva porzione di proprietà esclusiva, e tutti, in solido tra loro, per quella condominiale, ad arretrare dette costruzioni sino al rispetto delle distanze medesime, ripristinando l'originario stato dei luoghi. Voglia, inoltre, ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari della Provincia di Ancona di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità.
Il tutto, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alle violazioni, impedimenti, molestie e turbative del diritto di proprietà e di quello di servitù spettanti agli attori, dal pagina 2 di 9 18/05/2018 (data di fine lavori), sino all'eliminazione di tali lesioni ai predetti diritti reali, danni da liquidarsi in via equitativa, in ragione di una somma mensile o annuale da moltiplicarsi per la predetta effettiva durata della situazione dannosa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, nonché del procedimento obbligatorio di mediazione….”
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda e Controparte_8 chiedendone il rigetto e svolgeva domanda di chiamata in causa del terzo Impresa MO RP e Figli Ingg. e così concludendo: “ Piaccia all'Ill.mo Controparte_9
Tribunale adito, In via principale: respinta ogni contraria istanza, deduzione, produzione di parte attrice, dato atto della chiamata del terzo della
[...]
• respingere le domande tutte svolte Controparte_10 Controparte_9 dagli attori Sig.ri , , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, nei confronti , con l'atto di citazione Parte_3 Controparte_8 del 18.05.2022, poiché infondate sia in fatto e in diritto, sia nell'ane nel quantum, e comunque non provate;
In via subordinata • nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attorea, previa chiamata in causa della stessa, condannare l'Impresa Ingg. Controparte_5 Controparte_9 manlevare la convenuta , tenendola indenne dalle pretese Controparte_8 avversarie, ed a corrisponderle quanto dovesse essere tenuta a risarcire e/o rifondere agli attori, nonché a rifonderle gli esborsi che dovesse sopportare per le attività di demolizione, rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, cui dovesse essere obbligata all'esito dell'intestato giudizio R.G. n. 2638/2022 Tribunale Civile di Ancona, promosso con citazione del 18.05.2022; • in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituiva altresì la convenuta contestando la domanda e Controparte_2 chiedendone il rigetto e svolgendo anch'essa domanda di chiamata in causa del terzo e così concludendo: Controparte_10 Controparte_9
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, In via principale: -respinta ogni contraria istanza, deduzione, produzione di parte attrice;
-dato atto della chiamata del terzo della
[...]
-respingere le domande tutte Controparte_10 Controparte_9 svolte dagli attori Sig.ri , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e , nei confronti dell'Ing. con l'atto di citazione Parte_3 Controparte_2 del18.05.2022, poiché infondate sia in fatto e in diritto, sia nell'an e nel quantum, e comunque non provate;
In via subordinata: -nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attorea, previa chiamata in causa della stessa, condannare l'Impresa MO RP e Figli Ingg. a Controparte_9 manlevare la convenuta Ing. tenendola indenne dalle pretese Controparte_2 avversarie, ed a corrisponderle quanto dovesse essere tenuta a risarcire e/o rifondere agli attori, nonché a rifonderlegli esborsi che dovesse sopportare per le attività di demolizione, rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, cui dovesse essere obbligata all'esito dell'intestato giudizio R.G. n. 2638/2022 Tribunale Civile di Ancona, promosso con citazione del 18.05.2022; -in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente pagina 3 di 9 giudizio.”
Veniva autorizzata la chiamata del terzo l'Impresa MO RP e Figli Ingg.
Controparte_9
Costituitasi detta soc, chiedeva la chiamata in causa del Sig. , già CP_6 proprietario dell'intero compendio immobiliare, successivamente alienato ad CP_10
e così concludeva: “Voglia l'On.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In
[...] rito, in via preliminare, autorizzare l' Controparte_11 [...]
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il sig. , CP_12 CP_6 nato a [...] il [...] (C.F. ), e di conseguenza fissare, C.F._15 sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., al fine di essere manlevata e tenuta indenne, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, da qualsiasi pretesa pecuniaria e/o risarcitoria formulata dagli attori, ovvero nella denegata e contestata ipotesi di condanna dell' alle refusione degli esborsi che Controparte_5 quest'ultima fosse tenuta a sopportare ovvero delle somme che fosse tenuta a pagare all'esito del giudizio rubricato al RG n. 2638/2022 del Tribunale Civile di Ancona, promosso dagli attori con atto di citazione 18.05.2022; sempre Parte_5 in rito, in via pregiudiziale, accertare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo effettuato dalla convenuta per inosservanza dei Controparte_8 termini a comparire ex art. 163 bis cpc e quindi fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei predetti termini, ex art. 163 bis cpc;
sempre in rito, ed in via pregiudiziale, accertare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte della terza chiamata Controparte_10 Controparte_12 per cui, in considerazione, anche, delle domande di manleva formulate dalle odierne
[...] convenute, voglia fissare nuova udienza, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D. Lgs. N.28/2010 e succ. modifiche, al fine di consentire la presentazione della domanda di mediazione e la relativa partecipazione al procedimento da parte della terza chiamata in via Controparte_10 Controparte_12 principale, nel merito, respingere le domande svolte dagli attori Parte_6 in quanto infondate in fatto e diritto, sia nell'an sia nel quantum, e comunque non provate per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via principale, sempre nel merito, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree respingere le domande di manleva formulate dalle convenute di Controparte_13 essere tenute indenni dalle pretese degli attori ovvero di refusione degli esborsi e/o delle somme che le convenute dovessero risarcire e/o rifondere agli stessi attori per i motivi tutti esposti in narrativa. Vittoria di spese.”
Il Sig. si costituiva in giudizio, contestando le domande svolte nei suoi CP_6 confronti e ne chiedeva il rigetto, così concludendo: “Nel merito - Rigettare, perché' infondate in fatto come in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa, le domande svolte da parte attrice;
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, per le ragioni pagina 4 di 9 esposte, la domanda di manleva formulata dalla terza chiamata Controparte_5 nei confronti del Sig. ; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari come CP_6 per legge”.
I convenuti e rimanevano contumaci. CP_3 CP_4
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e prova per testi.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Osserva il giudicante che in tema di servitù, pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione uti singuli, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù.
Orbene nel caso di specie risulta la carenza dell'uso generalizzato del bene oggetto di servitù, risultando il cespite chiuso per tre lati e di uso esclusivo dei condomini residenti in [...] di Senigallia, circostanza non contestata e comunque emersa nel corso dell'istruttoria , poiché l'unico acceso all'area de-quo avviene dal cancello che da su via
Podesti, che costituisce accesso al parcheggio dei condomini.
Da ciò ne discende che nell'esercizio della servitù, manca il cd uso “uti cives” essendo di utilizzo esclusivo di un numero limitato di cittadini (uti singuli).
Sostenere che un ente pubblico possa avere subordinato in sede di rilascio della concessione edilizia (solo) a tale fine, l'istituzione di una sevitù pubblica ha quantomeno del paradossale.
pagina 5 di 9 Difatti leggendo il testo letterale della delibera Comunale n. 96 del 09.05.17, al punto 3°), l'Organo deliberante scrive testualmente: “- DI PREVEDERE nel titolo edilizio la condizione che dopo l'ultimazione dei lavori e prima della certificazione di agibilità la necessità di stipulare, tra questa Amministrazione e il soggetto o i soggetti privati, apposito atto notarile di costituzione della servitù d'uso pubblico su una porzione della corte del fabbricato residenziale plurifamiliare in via Podesti n. 52, da individuare con apposito frazionamento, il tutto con spese a carico del/i soggetto/i richiedente/i.”
La necessità di istituire la servitù sorgeva in capo agli allora proprietari ( CP_10
e ) onde realizzare il passo carrabile (in prima battuta non
[...] CP_6 autorizzato per mancanza delle distanze minime) e pertanto veniva depositata una modifica al progetto in cui veniva proposta la creazione di una servitù di un'area privata ad uso pubblico “per la manutenzione ed eventuale ispezione di una condotta fognaria corrente nella parte retrostante il lotto, con l'eventuale possibilità di creazione di una via di esodo per il plesso scolastico confinante sul retro del lotto, e per eventuale reciproco passaggio ai confinanti”, posta in essere con apposito atto notarile del 27.03.2018 (doc. 1 attoreo).
Dal testo letterale dell'atto di costituzione di servitù emerge in modo chiarissimo la previsione del “….reciproco passaggio dei confinati…” tra i quali vanno individuati gli odierni attori.
Quanto al fatto che la servitù abbia poi caratteristiche di “carrabilità” emerge dal doc. 5, (pag.3) di parte CP_2
Ed ancora dal doc. 12 sempre di parte (pag.2) CP_2
pagina 6 di 9 Entrambi documenti di provenienza del Comune di Senigallia, la cui valenza probatoria
è incontestabile.
Pertanto la domanda sotto detto profilo va accolta, disponendo un passaggio a favore degli attori conforme alle prescrizioni comunali.
Passando oltre ed esaminando l'ulteriore domanda attorea di accertamento negativo della sussistenza di una servitù e di erigere costruzioni a distanza inferiore di quella legale, quanto alla realizzazione su tutto il tratto di confine di un terrapieno artificiale dell'altezza di circa 50 cm e del muro di contenimento dello stesso, in violazione delle distanze legali, ritiene questo giudice che nel corso dell'espletata istruttoria non siano emersi elementi tranquillizzanti ed univoci per il suo accoglimento, né dall'espletata prova per testi e né dai documenti prodotti, in particolare dalle foto che non individuano in modo certo i luoghi causa e non rappresentano in modo chiaro la situazione preesistente, valutato altresì il fatto che i testi hanno fornito versioni non concordi e comunque di scarsa valenza ai fini dell'accertamento dettagliato dei fatti.
Pertanto detta ulteriore domanda andrà rigettata, tanto quanto quella di risarcimento del danno, poiché pur ammettendo l'esistenza di disguidi nell'utilizzo del manufatto, detta domanda, all'esito dell'istruttoria non è risultata provata.
Difatti non si può ricorrere alla liquidazione equitativa del danno per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie delle parti. La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 cc sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. In tal senso: Cassazione civile sez. III, 28/07/2025, n.21607.
Quanto poi alle rispettive domande di manleva delle convenute e le CP_7 CP_2 stesse vanno pienamente accolte, poiché la responsabilità del mancato utilizzo della servitù da parte degli attori è imputabile in via esclusiva all' l Controparte_10 ed al sig. , ciascuno per la sua
[...] Controparte_9 CP_6 quota di proprietà, quali danti causa di detti convenuti predetti ed anche dei contumaci,
pagina 7 di 9 che hanno acquistato i cespiti attualmente di loro proprietà in epoca antecedente alla stipula dell'atto di costituzione della servitù a favore del Comune di Senigallia
Le spese di lite vanno poste a carico dell Controparte_10 [...]
e il sig. , ciascuno per la propria originaria quota di Controparte_9 CP_6 proprietà, compensate per 1/3 quanto alla posizione dell'attore stante la parziale soccombenza di detta parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la facoltà in capo agli attori, prevista nell'atto di costituzione di servitù pubblica del 27/03/2018, di aprire accesso sulla strada privata ad uso pubblico distinta al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 166, Subalterno 7, a favore del proprio immobile distinto al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 639, Subalterno 4, ed al C.T. del predetto Comune al Foglio 10, Mappale n. 3563, per collegarlo a Via Podesti ed il relativo diritto di servitù di passaggio;
2) conseguentemente condanna i convenuti, quali attuali proprietari del citato fondo servente, in solido tra loro e l' Controparte_10 [...]
e il sig. questi due ultimi per rispettiva originaria CP_9 CP_6 quota di proprietà, ad eliminare ogni impedimento e turbativa a tale diritto, e quindi, per l'effetto, alla demolizione del tratto di muro di recinzione insistente sul tratto di confine tra le due proprietà posto tra il Subalterno 9 ed il limite superiore del Subalterno 7.
3) Rigetta le altre domande di parte attrice
4) Condanna l' e il Controparte_10 Controparte_9 sig. , ciascuno per la propria originaria quota di proprietà, a CP_6 manlevare i convenuti, tenendoli indenni da qualunque pretesa attorea in relazione al quanto stabilito al punto 2) di cui al presente dispositivo di sentenza.
5) Condanna le parti chiamate in causa e Controparte_10 CP_10
e il sig. , ciascuno per la propria Controparte_9 CP_6 originaria quota di proprietà a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che, già compensate per 1/3 si liquidano in € 543,94 per spese, € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
6) Condanna altresì le parti chiamate in causa e Controparte_10 CP_10
e il sig. , ciascuno per la propria Controparte_9 CP_6 originaria quota di proprietà a rimborsare alle altre due parti convenute Ing. e sig. le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 Parte_4
pagina 8 di 9 per ciascuna parte in € 6.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Ancona, 23 novembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2638/2022 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26/11/1973 ed ivi residente in [...]; (C.F.: Controparte_1 [...]
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 21; C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_3
(AN) il 26/08/1975 ed ivi residente in [...]. Molino Marazzana n. 26;
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_3 CodiceFiscale_4 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi, dall'avv. GIANLUCA MONTERISI (C.F.: ), con studio in Senigallia (AN), Via CodiceFiscale_5
Marchetti n. 32, tutti elettivamente domiciliati presso il predetto studio ATTORE/I contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._6
IA LI (C.F.: ) e dall'Avv. Chiara Fiorani (C.F.: C.F._7
) con studio in Ancona, via Piave n. 5, tutti elettivamente C.F._8 domiciliati presso il predetto studio.
(C.F.: ), difesa e rappresentata Parte_4 CodiceFiscale_9 dall'Avv. Pia Perricci, C.F. ) con studio in Pesaro alla Via Gagarin C.F._10
202. tutti elettivamente domiciliati presso il predetto studio CONVENUTI
(C.F.: ) CP_3 CodiceFiscale_11
(C.F.: ). CP_4 CodiceFiscale_12
pagina 1 di 9 CONVENUTI CONTUMACI nonchè
(C.F e P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUSCIA VALTERO, con studio in PIAZZA SIMONCELLI N. 24 60019 SENIGALLIA tutti elettivamente domiciliati presso il predetto studio
, (cf: ), rappresentato e difeso dall' Avv. CP_6 CodiceFiscale_13
NA TT (C.F. ) con studio in Vicenza, Viale CodiceFiscale_14
Risorgimento Nazionale n. 58, tutti elettivamente domiciliati presso il predetto studio TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano conveniva in giudizio i Sig.ri e per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: CP_3 CP_2 CP_7
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata la facoltà in capo agli attori, prevista nell'atto di costituzione di servitù pubblica del 27/03/2018, di aprire un accesso sulla strada privata ad uso pubblico distinta al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 166, Subalterno 7, a favore del proprio immobile distinto al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 639, Subalterno 4, ed al C.T. del predetto Comune al Foglio 10, Mappale n. 3563, per collegarlo a Via Podesti, ed il connesso diritto di servitù di passaggio, condannare i convenuti, quali comproprietari del citato fondo servente, in solido tra loro, ad eliminare ogni impedimento e turbativa a tale diritto, e quindi, per l'effetto, alla demolizione del tratto di muro di recinzione insistente sul tratto di confine tra le due proprietà posto tra il Subalterno 9 ed il limite superiore del Subalterno 7.
Voglia, altresì, accertata l'inesistenza di una servitù, a carico del sopra citato immobile di proprietà degli attori, avente ad oggetto la possibilità, a favore dei fondi confinanti dei convenuti distinti al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 166, Subalterni 7, 9, 10, 11, 12 e 13, di erigere costruzioni a distanza inferiore a quella legale, nonché l'esistenza su tutto il citato tratto di confine di un terrapieno artificiale dell'altezza di circa 50 cm. e del muro di contenimento dello stesso, in violazione delle distanze legali, condannare i convenuti, ciascuno per la rispettiva porzione di proprietà esclusiva, e tutti, in solido tra loro, per quella condominiale, ad arretrare dette costruzioni sino al rispetto delle distanze medesime, ripristinando l'originario stato dei luoghi. Voglia, inoltre, ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari della Provincia di Ancona di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità.
Il tutto, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alle violazioni, impedimenti, molestie e turbative del diritto di proprietà e di quello di servitù spettanti agli attori, dal pagina 2 di 9 18/05/2018 (data di fine lavori), sino all'eliminazione di tali lesioni ai predetti diritti reali, danni da liquidarsi in via equitativa, in ragione di una somma mensile o annuale da moltiplicarsi per la predetta effettiva durata della situazione dannosa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, nonché del procedimento obbligatorio di mediazione….”
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda e Controparte_8 chiedendone il rigetto e svolgeva domanda di chiamata in causa del terzo Impresa MO RP e Figli Ingg. e così concludendo: “ Piaccia all'Ill.mo Controparte_9
Tribunale adito, In via principale: respinta ogni contraria istanza, deduzione, produzione di parte attrice, dato atto della chiamata del terzo della
[...]
• respingere le domande tutte svolte Controparte_10 Controparte_9 dagli attori Sig.ri , , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, nei confronti , con l'atto di citazione Parte_3 Controparte_8 del 18.05.2022, poiché infondate sia in fatto e in diritto, sia nell'ane nel quantum, e comunque non provate;
In via subordinata • nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attorea, previa chiamata in causa della stessa, condannare l'Impresa Ingg. Controparte_5 Controparte_9 manlevare la convenuta , tenendola indenne dalle pretese Controparte_8 avversarie, ed a corrisponderle quanto dovesse essere tenuta a risarcire e/o rifondere agli attori, nonché a rifonderle gli esborsi che dovesse sopportare per le attività di demolizione, rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, cui dovesse essere obbligata all'esito dell'intestato giudizio R.G. n. 2638/2022 Tribunale Civile di Ancona, promosso con citazione del 18.05.2022; • in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituiva altresì la convenuta contestando la domanda e Controparte_2 chiedendone il rigetto e svolgendo anch'essa domanda di chiamata in causa del terzo e così concludendo: Controparte_10 Controparte_9
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, In via principale: -respinta ogni contraria istanza, deduzione, produzione di parte attrice;
-dato atto della chiamata del terzo della
[...]
-respingere le domande tutte Controparte_10 Controparte_9 svolte dagli attori Sig.ri , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e , nei confronti dell'Ing. con l'atto di citazione Parte_3 Controparte_2 del18.05.2022, poiché infondate sia in fatto e in diritto, sia nell'an e nel quantum, e comunque non provate;
In via subordinata: -nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attorea, previa chiamata in causa della stessa, condannare l'Impresa MO RP e Figli Ingg. a Controparte_9 manlevare la convenuta Ing. tenendola indenne dalle pretese Controparte_2 avversarie, ed a corrisponderle quanto dovesse essere tenuta a risarcire e/o rifondere agli attori, nonché a rifonderlegli esborsi che dovesse sopportare per le attività di demolizione, rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, cui dovesse essere obbligata all'esito dell'intestato giudizio R.G. n. 2638/2022 Tribunale Civile di Ancona, promosso con citazione del 18.05.2022; -in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente pagina 3 di 9 giudizio.”
Veniva autorizzata la chiamata del terzo l'Impresa MO RP e Figli Ingg.
Controparte_9
Costituitasi detta soc, chiedeva la chiamata in causa del Sig. , già CP_6 proprietario dell'intero compendio immobiliare, successivamente alienato ad CP_10
e così concludeva: “Voglia l'On.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In
[...] rito, in via preliminare, autorizzare l' Controparte_11 [...]
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il sig. , CP_12 CP_6 nato a [...] il [...] (C.F. ), e di conseguenza fissare, C.F._15 sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., al fine di essere manlevata e tenuta indenne, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, da qualsiasi pretesa pecuniaria e/o risarcitoria formulata dagli attori, ovvero nella denegata e contestata ipotesi di condanna dell' alle refusione degli esborsi che Controparte_5 quest'ultima fosse tenuta a sopportare ovvero delle somme che fosse tenuta a pagare all'esito del giudizio rubricato al RG n. 2638/2022 del Tribunale Civile di Ancona, promosso dagli attori con atto di citazione 18.05.2022; sempre Parte_5 in rito, in via pregiudiziale, accertare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo effettuato dalla convenuta per inosservanza dei Controparte_8 termini a comparire ex art. 163 bis cpc e quindi fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei predetti termini, ex art. 163 bis cpc;
sempre in rito, ed in via pregiudiziale, accertare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte della terza chiamata Controparte_10 Controparte_12 per cui, in considerazione, anche, delle domande di manleva formulate dalle odierne
[...] convenute, voglia fissare nuova udienza, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D. Lgs. N.28/2010 e succ. modifiche, al fine di consentire la presentazione della domanda di mediazione e la relativa partecipazione al procedimento da parte della terza chiamata in via Controparte_10 Controparte_12 principale, nel merito, respingere le domande svolte dagli attori Parte_6 in quanto infondate in fatto e diritto, sia nell'an sia nel quantum, e comunque non provate per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via principale, sempre nel merito, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree respingere le domande di manleva formulate dalle convenute di Controparte_13 essere tenute indenni dalle pretese degli attori ovvero di refusione degli esborsi e/o delle somme che le convenute dovessero risarcire e/o rifondere agli stessi attori per i motivi tutti esposti in narrativa. Vittoria di spese.”
Il Sig. si costituiva in giudizio, contestando le domande svolte nei suoi CP_6 confronti e ne chiedeva il rigetto, così concludendo: “Nel merito - Rigettare, perché' infondate in fatto come in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa, le domande svolte da parte attrice;
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, per le ragioni pagina 4 di 9 esposte, la domanda di manleva formulata dalla terza chiamata Controparte_5 nei confronti del Sig. ; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari come CP_6 per legge”.
I convenuti e rimanevano contumaci. CP_3 CP_4
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e prova per testi.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Osserva il giudicante che in tema di servitù, pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione uti singuli, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù.
Orbene nel caso di specie risulta la carenza dell'uso generalizzato del bene oggetto di servitù, risultando il cespite chiuso per tre lati e di uso esclusivo dei condomini residenti in [...] di Senigallia, circostanza non contestata e comunque emersa nel corso dell'istruttoria , poiché l'unico acceso all'area de-quo avviene dal cancello che da su via
Podesti, che costituisce accesso al parcheggio dei condomini.
Da ciò ne discende che nell'esercizio della servitù, manca il cd uso “uti cives” essendo di utilizzo esclusivo di un numero limitato di cittadini (uti singuli).
Sostenere che un ente pubblico possa avere subordinato in sede di rilascio della concessione edilizia (solo) a tale fine, l'istituzione di una sevitù pubblica ha quantomeno del paradossale.
pagina 5 di 9 Difatti leggendo il testo letterale della delibera Comunale n. 96 del 09.05.17, al punto 3°), l'Organo deliberante scrive testualmente: “- DI PREVEDERE nel titolo edilizio la condizione che dopo l'ultimazione dei lavori e prima della certificazione di agibilità la necessità di stipulare, tra questa Amministrazione e il soggetto o i soggetti privati, apposito atto notarile di costituzione della servitù d'uso pubblico su una porzione della corte del fabbricato residenziale plurifamiliare in via Podesti n. 52, da individuare con apposito frazionamento, il tutto con spese a carico del/i soggetto/i richiedente/i.”
La necessità di istituire la servitù sorgeva in capo agli allora proprietari ( CP_10
e ) onde realizzare il passo carrabile (in prima battuta non
[...] CP_6 autorizzato per mancanza delle distanze minime) e pertanto veniva depositata una modifica al progetto in cui veniva proposta la creazione di una servitù di un'area privata ad uso pubblico “per la manutenzione ed eventuale ispezione di una condotta fognaria corrente nella parte retrostante il lotto, con l'eventuale possibilità di creazione di una via di esodo per il plesso scolastico confinante sul retro del lotto, e per eventuale reciproco passaggio ai confinanti”, posta in essere con apposito atto notarile del 27.03.2018 (doc. 1 attoreo).
Dal testo letterale dell'atto di costituzione di servitù emerge in modo chiarissimo la previsione del “….reciproco passaggio dei confinati…” tra i quali vanno individuati gli odierni attori.
Quanto al fatto che la servitù abbia poi caratteristiche di “carrabilità” emerge dal doc. 5, (pag.3) di parte CP_2
Ed ancora dal doc. 12 sempre di parte (pag.2) CP_2
pagina 6 di 9 Entrambi documenti di provenienza del Comune di Senigallia, la cui valenza probatoria
è incontestabile.
Pertanto la domanda sotto detto profilo va accolta, disponendo un passaggio a favore degli attori conforme alle prescrizioni comunali.
Passando oltre ed esaminando l'ulteriore domanda attorea di accertamento negativo della sussistenza di una servitù e di erigere costruzioni a distanza inferiore di quella legale, quanto alla realizzazione su tutto il tratto di confine di un terrapieno artificiale dell'altezza di circa 50 cm e del muro di contenimento dello stesso, in violazione delle distanze legali, ritiene questo giudice che nel corso dell'espletata istruttoria non siano emersi elementi tranquillizzanti ed univoci per il suo accoglimento, né dall'espletata prova per testi e né dai documenti prodotti, in particolare dalle foto che non individuano in modo certo i luoghi causa e non rappresentano in modo chiaro la situazione preesistente, valutato altresì il fatto che i testi hanno fornito versioni non concordi e comunque di scarsa valenza ai fini dell'accertamento dettagliato dei fatti.
Pertanto detta ulteriore domanda andrà rigettata, tanto quanto quella di risarcimento del danno, poiché pur ammettendo l'esistenza di disguidi nell'utilizzo del manufatto, detta domanda, all'esito dell'istruttoria non è risultata provata.
Difatti non si può ricorrere alla liquidazione equitativa del danno per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie delle parti. La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 cc sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. In tal senso: Cassazione civile sez. III, 28/07/2025, n.21607.
Quanto poi alle rispettive domande di manleva delle convenute e le CP_7 CP_2 stesse vanno pienamente accolte, poiché la responsabilità del mancato utilizzo della servitù da parte degli attori è imputabile in via esclusiva all' l Controparte_10 ed al sig. , ciascuno per la sua
[...] Controparte_9 CP_6 quota di proprietà, quali danti causa di detti convenuti predetti ed anche dei contumaci,
pagina 7 di 9 che hanno acquistato i cespiti attualmente di loro proprietà in epoca antecedente alla stipula dell'atto di costituzione della servitù a favore del Comune di Senigallia
Le spese di lite vanno poste a carico dell Controparte_10 [...]
e il sig. , ciascuno per la propria originaria quota di Controparte_9 CP_6 proprietà, compensate per 1/3 quanto alla posizione dell'attore stante la parziale soccombenza di detta parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la facoltà in capo agli attori, prevista nell'atto di costituzione di servitù pubblica del 27/03/2018, di aprire accesso sulla strada privata ad uso pubblico distinta al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 166, Subalterno 7, a favore del proprio immobile distinto al C.F. del Comune di Senigallia al Foglio 10, Particella 639, Subalterno 4, ed al C.T. del predetto Comune al Foglio 10, Mappale n. 3563, per collegarlo a Via Podesti ed il relativo diritto di servitù di passaggio;
2) conseguentemente condanna i convenuti, quali attuali proprietari del citato fondo servente, in solido tra loro e l' Controparte_10 [...]
e il sig. questi due ultimi per rispettiva originaria CP_9 CP_6 quota di proprietà, ad eliminare ogni impedimento e turbativa a tale diritto, e quindi, per l'effetto, alla demolizione del tratto di muro di recinzione insistente sul tratto di confine tra le due proprietà posto tra il Subalterno 9 ed il limite superiore del Subalterno 7.
3) Rigetta le altre domande di parte attrice
4) Condanna l' e il Controparte_10 Controparte_9 sig. , ciascuno per la propria originaria quota di proprietà, a CP_6 manlevare i convenuti, tenendoli indenni da qualunque pretesa attorea in relazione al quanto stabilito al punto 2) di cui al presente dispositivo di sentenza.
5) Condanna le parti chiamate in causa e Controparte_10 CP_10
e il sig. , ciascuno per la propria Controparte_9 CP_6 originaria quota di proprietà a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che, già compensate per 1/3 si liquidano in € 543,94 per spese, € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
6) Condanna altresì le parti chiamate in causa e Controparte_10 CP_10
e il sig. , ciascuno per la propria Controparte_9 CP_6 originaria quota di proprietà a rimborsare alle altre due parti convenute Ing. e sig. le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 Parte_4
pagina 8 di 9 per ciascuna parte in € 6.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Ancona, 23 novembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
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