Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00816/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2026, proposto da
Isol Term S.n.c. dei Fratelli LI RK e LI CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Bartolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ragalna, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2738/2024 del Giudice di Pace di Catania, notificato in data 7.5.2024, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 12.9.2024 e notificato in forma esecutiva in data 13.9.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AO AN RI e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe il Giudice di Pace di Catania ha condannato il Comune di Ragalna al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 8.500,00, oltre interessi come da domanda, nonché delle spese di procedura liquidate in complessivi €. 700,00, oltre accessori di legge.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente rappresentato che l’Ente locale non ha spontaneamente dato esecuzione al sopra citato titolo, seppure ritualmente notificato e passato in giudicato, e nuovamente notificato in forma esecutiva come da attestazione in atti, oltre che seguito da due distinti atti di precetto; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna del Comune al pagamento del complessivo credito vantato, comprensivo anche di competenze di precettazione e rimborso delle spese sostenute per la registrazione del titolo esecutivo.
3. Il Comune intimato, seppure ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza camerale del 10 marzo 2026 il giudizio è stato posto in decisione.
5. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
5.1. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Comune resistente di quanto disposto in sentenza.
5.2. Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Comune l’onere di provare l’estinzione del diritto.
5.3. Quanto sopra vale, tuttavia, esclusivamente per la sorte capitale, gli interessi e le spese di cui al titolo esecutivo azionato, nella misura ivi indicata, nonché per le spese di registrazione, che il ricorrente ha comprovato di aver sostenuto, non potendo essere riconosciute, invece, le competenze di precetto, posto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questo T.A.R., “ nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore ” ( ex multis , T.A.R. Catania, Sez. III, 4.7.2025, n. 2101, che richiama TAR Campania, Napoli, V, 1° aprile 2025, n. 2720 e giurisprudenza ivi citata).
5.4. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, nei limiti di cui sopra, dovendosi ordinare al Comune intimato di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
5.5. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Adrano, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza diparte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Ragalna di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Adrano, o il dirigente/funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Ente locale inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna il Comune intimato al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG AN AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
AO AN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AN RI | AG AN AR |
IL SEGRETARIO