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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4441 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GIROLDI VALERIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6.12.2021, ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'indennità di malattia per i periodi indicati in atti, deducendo di essere lavoratore agricolo a tempo determinato, regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
e lamentando il mancato riconoscimento della prestazione da parte dell' . CP_1
L' si è costituito eccependo, in via preliminare, l'intervenuta CP_1 decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito nella l. n.
83/1970, rilevando che il ricorrente è stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli OTD per l'annualità 2019, con provvedimento notificato in data 17.12.2020, e che il relativo ricorso giudiziale è stato proposto solo il 14.7.2021, oltre il termine perentorio di 120 giorni.
L' ha quindi chiesto dichiararsi l'improponibilità/inammissibilità CP_2 del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese. diritto
Dagli atti emerge che è stato cancellato dagli elenchi Parte_1 nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l'annualità 2019 a seguito di accertamento ispettivo , e che il relativo provvedimento di cancellazione è CP_1 stato notificato al lavoratore in data 17.12.2020.
L'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella l.
11 marzo 1970, n. 83, stabilisce che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione della disciplina sul collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli l'azione giudiziaria deve essere proposta nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, a pena di decadenza.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale termine ha natura di decadenza sostanziale e la sua inosservanza comporta la definitività del provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione;
una volta che il provvedimento sia divenuto definitivo, il lavoratore non può più contestarne la legittimità né direttamente, né in via indiretta, attraverso la domanda di prestazioni previdenziali basate sulle medesime giornate lavorative.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorso giudiziale avverso la cancellazione è stato proposto solo in data 14.7.2021, dunque oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento del
17.12.2020. Il ricorrente non ha allegato né provato la sussistenza di circostanze idonee a sospendere o differire la decorrenza del termine decadenziale.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli OTD deve ritenersi divenuto definitivo e intangibile, con conseguente venir meno del presupposto indefettibile del diritto alla prestazione previdenziale richiesta.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza comporta, pertanto, la declaratoria di improponibilità/inammissibilità della domanda azionata da
Parte_1 L'accertata decadenza dall'impugnazione del provvedimento di cancellazione assorbe integralmente ogni questione relativa al merito della controversia, in quanto, una volta ritenuto definitivo il provvedimento amministrativo, viene meno il presupposto giuridico su cui si fonda la pretesa all'indennità di malattia.
Non occorre, pertanto, scrutinare le ulteriori questioni di fatto e di diritto prospettate dalle parti.
Il ricorrente ha depositato dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., attestando il possesso di redditi inferiori ai limiti ivi previsti. In assenza di elementi che ne mettano in dubbio la veridicità, deve trovare applicazione il regime di favore stabilito dalla norma, con la conseguenza che, pur in presenza di soccombenza, nulla è dovuto dal ricorrente per le spese di lite in favore dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
1. accoglie l'eccezione preliminare di decadenza e, per l'effetto, dichiara improponibile/inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
[...]
2. ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara che nulla è dovuto da a titolo di spese di lite nei confronti dell' . Parte_1 CP_1
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo