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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4889/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259014729583000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 100 2025 90147295 83/000 - notificata a mezzo pec in data 22.9.2025 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella cartella di pagamento n. 10020110061058714000, asseritamente notificata il 5.7.2013, gli veniva intimato il pagamento di euro 3.270,31 a titolo di Irpef relativa all'anno di imposta 2008.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica della prodromica cartella esattoriale;
b) la non debenza del tributo, in ragione dell'annullamento dell'originario titolo impositivo (segnatamente:
l'atto di fermo amministrativo AP180935U – richiamante, tra l'altro, la cartella di pagamento n.
10020110061058714000, annullato con sentenza n. 1750/12/19 pronunciata il 28.5.2019 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno – passata in giudicato - in ragione della acclarata omessa notifica del prodromico preavviso di iscrizione del fermo amministrativo n. 10080201400013743000 del 26.10.2015);
c) la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambe le convenute Agenzie.
Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni sollevate relativamente ad atti di competenza dell'ente della riscossione, quest'ultimo, prodotta la notifica, effettuata in data 14.6.2013 presso la residenza del contribuente di Indirizzo_1
in Salerno, della prodromica cartella di pagamento n. 10020110061058714000, concludeva per il rigetto della domanda.
Con memoria di replica, il ricorrente ribadiva quanto eccepito nell'atto introduttivo del giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 6.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente lamenta, innanzi tutto, l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento n. 10020110061058714000. Di contro, la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dedotto di aver effettuato la suddetta notifica, allegando la relativa documentazione. Da quest'ultima risulta che il tentativo di notificazione della cartella veniva effettuato in data 14.6.2013 presso l'indirizzo di Salerno, Indirizzo_2, e che l'atto veniva quindi depositato presso la casa comunale il successivo, supponendo l'irreperibilità del destinatario. Peraltro, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Salerno, prodotto in allegato al ricorso, risulta che il ricorrente, dal 23.1.2009, avesse trasferito la residenza al civico
14. Nulla è stato eccepito dalla resistente in ordine a tale documento prodotto dal ricorrente.
Orbene, come è noto, ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, le notificazioni degli atti tributari devono essere effettuate presso il domicilio fiscale del contribuente che, di norma, corrisponde con la sua residenza anagrafica (art. 58 d.P.R. 600/1973). Ne consegue che la notificazione effettuata presso un indirizzo diverso da quello corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario, come avvenuto nella specie, è nulla e non può produrre alcun effetto. Pertanto, la cartella esattoriale non risulta essere stata notificata e la doglianza del ricorrente, circa il fatto che la pretesa tributaria sia priva di titolo, si appalesa senz'altro fondata.
Inoltre, poiché con sentenza n. 1750/12/19 pronunciata il 28.5.2019 dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno – passata in giudicato – veniva statuita la illegittimità anche degli ulteriori atti medio tempore notificati al contribuente (segnatamente: l'atto di fermo amministrativo AP180935U ed il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo n. 10080201400013743000 del 26.10.2015), non può non ritenersi fondata anche l'eccezione di estinzione del credito IRPEF afferente l'annualità 2008, atteso il decorso decennale del termine di prescrizione.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso va senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le convenute Agenzia al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti, ciascuna.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4889/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259014729583000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della intimazione di pagamento n. 100 2025 90147295 83/000 - notificata a mezzo pec in data 22.9.2025 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella cartella di pagamento n. 10020110061058714000, asseritamente notificata il 5.7.2013, gli veniva intimato il pagamento di euro 3.270,31 a titolo di Irpef relativa all'anno di imposta 2008.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica della prodromica cartella esattoriale;
b) la non debenza del tributo, in ragione dell'annullamento dell'originario titolo impositivo (segnatamente:
l'atto di fermo amministrativo AP180935U – richiamante, tra l'altro, la cartella di pagamento n.
10020110061058714000, annullato con sentenza n. 1750/12/19 pronunciata il 28.5.2019 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno – passata in giudicato - in ragione della acclarata omessa notifica del prodromico preavviso di iscrizione del fermo amministrativo n. 10080201400013743000 del 26.10.2015);
c) la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambe le convenute Agenzie.
Peraltro, mentre l'Agenzia delle Entrate si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni sollevate relativamente ad atti di competenza dell'ente della riscossione, quest'ultimo, prodotta la notifica, effettuata in data 14.6.2013 presso la residenza del contribuente di Indirizzo_1
in Salerno, della prodromica cartella di pagamento n. 10020110061058714000, concludeva per il rigetto della domanda.
Con memoria di replica, il ricorrente ribadiva quanto eccepito nell'atto introduttivo del giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 6.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente lamenta, innanzi tutto, l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento n. 10020110061058714000. Di contro, la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dedotto di aver effettuato la suddetta notifica, allegando la relativa documentazione. Da quest'ultima risulta che il tentativo di notificazione della cartella veniva effettuato in data 14.6.2013 presso l'indirizzo di Salerno, Indirizzo_2, e che l'atto veniva quindi depositato presso la casa comunale il successivo, supponendo l'irreperibilità del destinatario. Peraltro, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Salerno, prodotto in allegato al ricorso, risulta che il ricorrente, dal 23.1.2009, avesse trasferito la residenza al civico
14. Nulla è stato eccepito dalla resistente in ordine a tale documento prodotto dal ricorrente.
Orbene, come è noto, ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, le notificazioni degli atti tributari devono essere effettuate presso il domicilio fiscale del contribuente che, di norma, corrisponde con la sua residenza anagrafica (art. 58 d.P.R. 600/1973). Ne consegue che la notificazione effettuata presso un indirizzo diverso da quello corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario, come avvenuto nella specie, è nulla e non può produrre alcun effetto. Pertanto, la cartella esattoriale non risulta essere stata notificata e la doglianza del ricorrente, circa il fatto che la pretesa tributaria sia priva di titolo, si appalesa senz'altro fondata.
Inoltre, poiché con sentenza n. 1750/12/19 pronunciata il 28.5.2019 dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno – passata in giudicato – veniva statuita la illegittimità anche degli ulteriori atti medio tempore notificati al contribuente (segnatamente: l'atto di fermo amministrativo AP180935U ed il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo n. 10080201400013743000 del 26.10.2015), non può non ritenersi fondata anche l'eccezione di estinzione del credito IRPEF afferente l'annualità 2008, atteso il decorso decennale del termine di prescrizione.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso va senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le convenute Agenzia al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti, ciascuna.