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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 293/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Raimondo Cipolla che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
-ATTRICE -
CONTRO
, nato ad [...] il [...], , nata Controparte_1 CP_2 ad Agrigento il 15 giugno 1991, , nato ad [...] il [...], Controparte_3
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati presso lo Controparte_4 studio professionale dell'avv. Gerlandina Caramazza che li rappresenta e difende come da procure rilasciate allegate alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
OGGETTO: regolamento di confini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento dei confini tra il proprio terreno, in agro di Aragona, al N.C.T. censito al foglio 37, part. 437, e quello in proprietà dei convenuti e iscritto in catasto al foglio 37, part. 54, e il fondo Controparte_1 CP_2 in proprietà dei convenuti e , iscritto al foglio 37, part. 367. Controparte_4 Controparte_3
In premessa ha esposto che: - il confine è materializzato solo in parte con paletti di ferro e filo metallico e per la restante parte non è evidenziato;
- ha quindi allegato “ una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi suindicati, foriera, peraltro, di continui litigi tra le parti confinanti, le quali parti avversarie continuano a possedere promiscuamente la zona confinaria”; e che dal rilievo eseguito dal suo tecnico di parte è emersa la traslazione dei confini rispetto alle mappe catastali, per cui, al fine di superare “ l'obiettiva incertezza circa la sua rispondenza alla realtà giuridica” ha incoato l'azione di regolamento dei confini. Indi, ha chiesto di ritenere l'esatto confine tra i suddetti fondi quello descritto nell'elaborato grafico della perizia di parte riversata in atti.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno contestato i presupposti dell'azione di regolamento dei confini incoata dall'attrice, chiedendone conseguentemente il rigetto, per l'allegata esistenza del confine da tempo immemorabile in quanto materializzato da scarpate naturali, un muro in calcestruzzo realizzato da parte attrice nonché da una recinzione metallica. Invero, hanno esposto che: - dal rilievo topografico del proprio tecnico di parte è emerso che il reale confine tra la particella 54 e la particella 437 è costituito: “Da un'ampia scarpata naturale, che da sempre ha diviso i due appezzamenti corrispondente, peraltro, con il limite catastale” e che dalla verifica relativa al confine tra il fondo di proprietà dei convenuti Controparte_5
( part.lla 367) e il fondo di proprietà della signora ( part.lla 437), materializzato Parte_1 allo stato con una recinzione in paletti e rete metallica alta 150 cm, è emerso “ che per far coincidere il confine tra i fondi indentificati con le particelle 367 e 437 con quello riportato dalla mappa, è necessario arretrare l'attuale recinzione delle misure indicate nella perizia stessa o quantomeno fino alla base della scarpata che caratterizza il naturale confine tra le stesse.”
Disposta l'ammissione di CTU tecnica, “al fine di accertare l'esatto confine tra i fondi nella titolarità delle parti contendenti,” all'esito del deposito della relazione di CTU la causa, precisate le conclusioni è stata quindi assunta in decisione.
Orbene, preliminarmente va rilevata la corretta qualificazione, da parte dell'attrice, dell'azione introdotta quale actio finium regundorum in ragione della sussistenza del relativo presupposto costituito dall'incertezza del confine che può essere oggettiva, per mancanza di segni, o soggettiva nel caso, ricorrente nella fattispecie, in cui i confini apparenti siano contestati. Invero, la presenza di un muro, di una recinzione, della scarpata, non costituiscono pertanto elemento sufficiente, come allegato dai convenuti, per escludere l'incertezza del confine. ( Cass. Civ., sez.II, ordinanza n. 7564 del 18 marzo 2019). L'attrice, pur in presenza di un confine apparente, ne ha dedotto l'incertezza e chiesto, ai sensi dell'art. 950, c.c., l'accertamento giudiziale dello stesso per eliminare le contestazioni relative alla linea divisoria tra i fondi. Trattasi di un'azione reale che ha ad oggetto l'individuazione della linea di separazione tra proprietà limitrofe, la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, che presuppone che i titoli di proprietà non siano contestati, titoli che rilevano in detto giudizio come prova non del diritto di proprietà in astratto ma dell'estensione del proprio fondo. Consegue che nella domanda dell'attore è implicita quella di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte atteso che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporta anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento.
Ciò posto, si rileva che la domanda dell'attrice è stata esercitata fondatamente solo in relazione al confine tra il proprio fondo e quello di proprietà dei convenuti e Controparte_1 CP_2 per quanto di seguito osservato.
[...]
Il C.T.U., ing. , nel fornire la preliminare descrizione dei luoghi ha Persona_1 rappresentato che:- “Il terreno, di proprietà dell'odierna istante, è un'appezzamento di terreno di forma pressochè rettangolare confinante nei due lati lunghi con terreno dei convenuti ed avente giacitura inclinata con pendenza da Est verso Ovest.” Il terreno, di proprietà dell'attrice censito alla particella n.437, come sopra citato, confina a sud con la particella n. 54 di proprietà
.-Saieva ed a nord con la particella 367 di proprietà ”; - “il confine CP_1 Controparte_6
a sud con la particella 54 non risulta materializzato ed in prossimità dello stesso e per gran parte della sua lunghezza è presente una scarpata con dislivello variabile da qualche decina di centimetri nella parte più a valle (v. foto nn. 3) fino a superare i 2 metri nella parte centrale del lotto (v. foto n.4). Tale scarpata di terreno è in parte allo stato naturale ed in parte presenta alla base un muretto in pietra o un cordolo in calcestruzzo (v. foto n.3 e 4). - il confine nord con la particella 367 di proprietà risulta recintato con rete metallica su paletti in Controparte_6 ferro per gran parte della sua lunghezza (come è visibile dalle foto nn. 5 e 6) tranne nella parte centrale dello stesso (vedi foto n.7).” Indi, ha reso la seguente descrizione dettagliata dell'accertamento eseguito: “Con l' ausilio di strumentazione satellitare GPS Trimble R4 è stato effettuato un dettagliato rilievo topografico rilevando sia la scarpata (testa e piede) presa come riferimento per individuare il confine con la particella 54, sia la recinzione materializzata in prossimità del confine con la particella n. 367. Al fine dell'inquadramento cartografico ci si è riferiti, come sopra accennato, a capisaldi costituiti da spigoli vivi di vecchi fabbricati censiti in catasto. Nello specifico sono stati presi principalmente come riferimento lo spigolo del fabbricato raffigurato nella foto n.8 (individuato nel rilievo con il progressivo n. 179), lo spigolo del fabbricato raffigurato nella foto n.9 (individuato nel rilievo con il progressivo n. 183) e lo spigolo del fabbricato rappresentato nella foto n.10 (individuato nel rilievo con il progressivo n. 192).
Per chiarezza nello stralcio catastale in scala 1:500 in all 8 sono riportati tutti i punti rilevati
Dalla restituzione grafica del rilievo effettuato che, tra l'altro, riporta esattamente nella posizione introdotta in mappa il fabbricato esistente di proprietà (punti Parte_2 progr.rilievo 230-231-232 233) di cui alla particella n. 523 e limitrofo alla particella n 367 si evince immediatamente che il confine tra il terreno di proprietà e quello di proprietà Pt_1
(particella 367) coincide, a meno di minimi scostamenti, con la recinzione Parte_2 esistente materializzata sul terreno mentre invece il confine tra il terreno di proprietà Pt_1
e quello di proprietà (particella 54) risulta spostato verso monte rispetto al Parte_3 piede della scarpata di quantità significative.
La situazione grafica del rilievo è riportata nella mappa catastale in scala 1:2000 in allegato 9
e nella planimetria di dettaglio in scala 1:500 in allegato. In quest'ultima, dove sono rappresentati in nero i confini catastali, in rosso il confine recintato con la particella 367, in blu ed in verde il piede e la testa della scarpata in prossimità del confine con la particella n. 54, si evince immediatamente che: - il confine tra il terreno di proprietà della ricorrente e quello di proprietà (part.367) coincide a meno di differenze irrisorie con quanto Parte_2 materialmente recintato sul terreno. - il confine tra il terreno di proprietà della ricorrente e quello di proprietà (part.354) presenta uno scostamento significativo (variabile Parte_3 fino ad oltre 3 metri) tra il piede della scarpata ed il confine catastale così come meglio riportato nelle misure trasversali riferite ai punti materialmente rilevati dallo scrivente sul terreno e riportate nella planimetria in allegato 10.”
L'allegato da parte attrice sconfinamento ha trovato quindi riscontro nell'accertato scostamento tra il piede della scarpata ed il confine catastale.
Le conclusioni del CTU sono state avversate dal CTP dei convenuti, geom. il quale Per_1 ha:- contestato la georeferenziazione operata dal CTU perché “ha utilizzato come punti di riferimento fabbricati ricostruiti in blocchi di tufo anziché quelli costruiti in pietra che garantiscono una maggiore certezza della loro precisione”; - obiettato che: - “L'ing. Per_1 erroneamente si è limitato a rilevare, in assenza di punti fiduciali certi, solo i due confini
[...] interessati e non anche i confini adiacenti agli stessi che gli avrebbero fornito una visione d'insieme ben più ampia e precisa rispetto a quella ottenuta che risulta limitata e poco precisa”.
In relazione ai suddetti rilievi il C.T.U. ha espresso le seguenti valutazioni: -“ In relazione alla rete di appoggio utilizzata si fa presente che il sottoscritto nelle operazioni di rilievo effettuate, così come descritto in perizia ha considerato come punti di appoggio di riferimento ( in assenza di altri punti certi) soltanto gli spigoli dei vecchissimi fabbricati ritenuti attendibili ed affidabili.
Il fabbricato di proprietà , accatastato nel 2011, la cui posizione rilevata, Parte_2 risulta coincidente alla sua introduzione in mappa, è solo una semplice conferma della bontà del rilievo effettuato.
- In relazione alla metodologia utilizzata si fa presente che il sottoscritto nelle operazioni di rilievo ha utilizzato l'unica metodologia proponibile in riferimento al sito in questione. La presenza, infatti, di punti fiduciali troppo distanti, peraltro individuati e battuti durante le operazioni di rilievo, o ricadenti in altri fogli di mappa ne ha impedito l'utilizzo ai fini dell'inquadramento così come l'assenza di qualsivoglia punto di riferimento certo nel raggio di centinaia di metri. Si fa presente, inoltre che quanto proposto dal ctp convenuto nella perizia di parte risulta privo di validità in quanto è stato basato sul rilievo di confini tra particelle non materializzati ma individuabili solo dalle differenti colture;
tale metodologia porta risultati ancora più falsati tenuto conto che i terreni rilevati hanno giacitura inclinata e quindi sono stati soggetti, nei decenni a fenomeni di scivolamento che ne hanno potuto mutare (in assenza di recinzioni) la linea dell'immaginario confine”.
Ora, ritiene codesto giudice di fare proprie le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio in quanto esiti di un procedimento di accertamento completo ed esaustivo e della puntuale confutazione delle contestazioni formulate in ragione degli elementi probatori e logici evidenziati dal C.T.U. – insussistenza di altri punti di riferimento certi oltre quelli utilizzati per l'assenza di confini non materializzati e non individuabili solo dalle differenti colture poiché soggetti nei decenni a scivolamento a causa della giacitura inclinata dei terreni.
Va quindi accolta la domanda per il regolamento dei confini tra il fondo censito al N.C.T. al foglio 37, particella 437 di proprietà dell'attrice e il fondo censito al NCT al foglio 37, part. 54, di proprietà dei convenuti e mentre va rigettata in riferimento Controparte_1 CP_2 al fondo di proprietà dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accogliendo la domanda dell'attrice di regolamento dei confini tra il terreno censito al foglio
37, particella 437 di proprietà della stessa e il terreno censito al foglio 37, particella 54, di proprietà dei convenuti e accerta e dichiara che il confine Controparte_1 CP_2 catastale tra detti terreni è quello individuato con la linea nera nella planimetria di dettaglio costituente l'allegato 10 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 26.08.2022 dal C.T.U., ing. ; Persona_1
- Ordina ai convenuti e il rilascio della porzione di terreno, Controparte_1 CP_2 iscritto al N.C.T. al foglio 37, part.lla 437, indebitamente occupata, individuata con la suddetta planimetria di dettaglio costituente l'allegato 10 della relazione di consulenza tecnica in atti - in favore della proprietaria odierna attrice;
- rigetta la domanda dell'attrice di regolamento dei confini tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
- Condanna i convenuti e alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 CP_2 favore dell'attrice che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'atto di citazione e l'iscrizione a ruolo delle causa, nonché il forfettario per spese generali ed accessori come per legge: Pone definitivamente a carico dei convenuti e il pagamento dei compensi del C.T.U. già liquidati Controparte_1 CP_2 con separato decreto.
-Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti e Controparte_3 che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario delle spese di lite ed Controparte_4 accessori come per legge;
Così deciso in Agrigento il 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 293/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Raimondo Cipolla che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
-ATTRICE -
CONTRO
, nato ad [...] il [...], , nata Controparte_1 CP_2 ad Agrigento il 15 giugno 1991, , nato ad [...] il [...], Controparte_3
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati presso lo Controparte_4 studio professionale dell'avv. Gerlandina Caramazza che li rappresenta e difende come da procure rilasciate allegate alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
OGGETTO: regolamento di confini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento dei confini tra il proprio terreno, in agro di Aragona, al N.C.T. censito al foglio 37, part. 437, e quello in proprietà dei convenuti e iscritto in catasto al foglio 37, part. 54, e il fondo Controparte_1 CP_2 in proprietà dei convenuti e , iscritto al foglio 37, part. 367. Controparte_4 Controparte_3
In premessa ha esposto che: - il confine è materializzato solo in parte con paletti di ferro e filo metallico e per la restante parte non è evidenziato;
- ha quindi allegato “ una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi suindicati, foriera, peraltro, di continui litigi tra le parti confinanti, le quali parti avversarie continuano a possedere promiscuamente la zona confinaria”; e che dal rilievo eseguito dal suo tecnico di parte è emersa la traslazione dei confini rispetto alle mappe catastali, per cui, al fine di superare “ l'obiettiva incertezza circa la sua rispondenza alla realtà giuridica” ha incoato l'azione di regolamento dei confini. Indi, ha chiesto di ritenere l'esatto confine tra i suddetti fondi quello descritto nell'elaborato grafico della perizia di parte riversata in atti.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno contestato i presupposti dell'azione di regolamento dei confini incoata dall'attrice, chiedendone conseguentemente il rigetto, per l'allegata esistenza del confine da tempo immemorabile in quanto materializzato da scarpate naturali, un muro in calcestruzzo realizzato da parte attrice nonché da una recinzione metallica. Invero, hanno esposto che: - dal rilievo topografico del proprio tecnico di parte è emerso che il reale confine tra la particella 54 e la particella 437 è costituito: “Da un'ampia scarpata naturale, che da sempre ha diviso i due appezzamenti corrispondente, peraltro, con il limite catastale” e che dalla verifica relativa al confine tra il fondo di proprietà dei convenuti Controparte_5
( part.lla 367) e il fondo di proprietà della signora ( part.lla 437), materializzato Parte_1 allo stato con una recinzione in paletti e rete metallica alta 150 cm, è emerso “ che per far coincidere il confine tra i fondi indentificati con le particelle 367 e 437 con quello riportato dalla mappa, è necessario arretrare l'attuale recinzione delle misure indicate nella perizia stessa o quantomeno fino alla base della scarpata che caratterizza il naturale confine tra le stesse.”
Disposta l'ammissione di CTU tecnica, “al fine di accertare l'esatto confine tra i fondi nella titolarità delle parti contendenti,” all'esito del deposito della relazione di CTU la causa, precisate le conclusioni è stata quindi assunta in decisione.
Orbene, preliminarmente va rilevata la corretta qualificazione, da parte dell'attrice, dell'azione introdotta quale actio finium regundorum in ragione della sussistenza del relativo presupposto costituito dall'incertezza del confine che può essere oggettiva, per mancanza di segni, o soggettiva nel caso, ricorrente nella fattispecie, in cui i confini apparenti siano contestati. Invero, la presenza di un muro, di una recinzione, della scarpata, non costituiscono pertanto elemento sufficiente, come allegato dai convenuti, per escludere l'incertezza del confine. ( Cass. Civ., sez.II, ordinanza n. 7564 del 18 marzo 2019). L'attrice, pur in presenza di un confine apparente, ne ha dedotto l'incertezza e chiesto, ai sensi dell'art. 950, c.c., l'accertamento giudiziale dello stesso per eliminare le contestazioni relative alla linea divisoria tra i fondi. Trattasi di un'azione reale che ha ad oggetto l'individuazione della linea di separazione tra proprietà limitrofe, la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, che presuppone che i titoli di proprietà non siano contestati, titoli che rilevano in detto giudizio come prova non del diritto di proprietà in astratto ma dell'estensione del proprio fondo. Consegue che nella domanda dell'attore è implicita quella di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte atteso che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporta anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento.
Ciò posto, si rileva che la domanda dell'attrice è stata esercitata fondatamente solo in relazione al confine tra il proprio fondo e quello di proprietà dei convenuti e Controparte_1 CP_2 per quanto di seguito osservato.
[...]
Il C.T.U., ing. , nel fornire la preliminare descrizione dei luoghi ha Persona_1 rappresentato che:- “Il terreno, di proprietà dell'odierna istante, è un'appezzamento di terreno di forma pressochè rettangolare confinante nei due lati lunghi con terreno dei convenuti ed avente giacitura inclinata con pendenza da Est verso Ovest.” Il terreno, di proprietà dell'attrice censito alla particella n.437, come sopra citato, confina a sud con la particella n. 54 di proprietà
.-Saieva ed a nord con la particella 367 di proprietà ”; - “il confine CP_1 Controparte_6
a sud con la particella 54 non risulta materializzato ed in prossimità dello stesso e per gran parte della sua lunghezza è presente una scarpata con dislivello variabile da qualche decina di centimetri nella parte più a valle (v. foto nn. 3) fino a superare i 2 metri nella parte centrale del lotto (v. foto n.4). Tale scarpata di terreno è in parte allo stato naturale ed in parte presenta alla base un muretto in pietra o un cordolo in calcestruzzo (v. foto n.3 e 4). - il confine nord con la particella 367 di proprietà risulta recintato con rete metallica su paletti in Controparte_6 ferro per gran parte della sua lunghezza (come è visibile dalle foto nn. 5 e 6) tranne nella parte centrale dello stesso (vedi foto n.7).” Indi, ha reso la seguente descrizione dettagliata dell'accertamento eseguito: “Con l' ausilio di strumentazione satellitare GPS Trimble R4 è stato effettuato un dettagliato rilievo topografico rilevando sia la scarpata (testa e piede) presa come riferimento per individuare il confine con la particella 54, sia la recinzione materializzata in prossimità del confine con la particella n. 367. Al fine dell'inquadramento cartografico ci si è riferiti, come sopra accennato, a capisaldi costituiti da spigoli vivi di vecchi fabbricati censiti in catasto. Nello specifico sono stati presi principalmente come riferimento lo spigolo del fabbricato raffigurato nella foto n.8 (individuato nel rilievo con il progressivo n. 179), lo spigolo del fabbricato raffigurato nella foto n.9 (individuato nel rilievo con il progressivo n. 183) e lo spigolo del fabbricato rappresentato nella foto n.10 (individuato nel rilievo con il progressivo n. 192).
Per chiarezza nello stralcio catastale in scala 1:500 in all 8 sono riportati tutti i punti rilevati
Dalla restituzione grafica del rilievo effettuato che, tra l'altro, riporta esattamente nella posizione introdotta in mappa il fabbricato esistente di proprietà (punti Parte_2 progr.rilievo 230-231-232 233) di cui alla particella n. 523 e limitrofo alla particella n 367 si evince immediatamente che il confine tra il terreno di proprietà e quello di proprietà Pt_1
(particella 367) coincide, a meno di minimi scostamenti, con la recinzione Parte_2 esistente materializzata sul terreno mentre invece il confine tra il terreno di proprietà Pt_1
e quello di proprietà (particella 54) risulta spostato verso monte rispetto al Parte_3 piede della scarpata di quantità significative.
La situazione grafica del rilievo è riportata nella mappa catastale in scala 1:2000 in allegato 9
e nella planimetria di dettaglio in scala 1:500 in allegato. In quest'ultima, dove sono rappresentati in nero i confini catastali, in rosso il confine recintato con la particella 367, in blu ed in verde il piede e la testa della scarpata in prossimità del confine con la particella n. 54, si evince immediatamente che: - il confine tra il terreno di proprietà della ricorrente e quello di proprietà (part.367) coincide a meno di differenze irrisorie con quanto Parte_2 materialmente recintato sul terreno. - il confine tra il terreno di proprietà della ricorrente e quello di proprietà (part.354) presenta uno scostamento significativo (variabile Parte_3 fino ad oltre 3 metri) tra il piede della scarpata ed il confine catastale così come meglio riportato nelle misure trasversali riferite ai punti materialmente rilevati dallo scrivente sul terreno e riportate nella planimetria in allegato 10.”
L'allegato da parte attrice sconfinamento ha trovato quindi riscontro nell'accertato scostamento tra il piede della scarpata ed il confine catastale.
Le conclusioni del CTU sono state avversate dal CTP dei convenuti, geom. il quale Per_1 ha:- contestato la georeferenziazione operata dal CTU perché “ha utilizzato come punti di riferimento fabbricati ricostruiti in blocchi di tufo anziché quelli costruiti in pietra che garantiscono una maggiore certezza della loro precisione”; - obiettato che: - “L'ing. Per_1 erroneamente si è limitato a rilevare, in assenza di punti fiduciali certi, solo i due confini
[...] interessati e non anche i confini adiacenti agli stessi che gli avrebbero fornito una visione d'insieme ben più ampia e precisa rispetto a quella ottenuta che risulta limitata e poco precisa”.
In relazione ai suddetti rilievi il C.T.U. ha espresso le seguenti valutazioni: -“ In relazione alla rete di appoggio utilizzata si fa presente che il sottoscritto nelle operazioni di rilievo effettuate, così come descritto in perizia ha considerato come punti di appoggio di riferimento ( in assenza di altri punti certi) soltanto gli spigoli dei vecchissimi fabbricati ritenuti attendibili ed affidabili.
Il fabbricato di proprietà , accatastato nel 2011, la cui posizione rilevata, Parte_2 risulta coincidente alla sua introduzione in mappa, è solo una semplice conferma della bontà del rilievo effettuato.
- In relazione alla metodologia utilizzata si fa presente che il sottoscritto nelle operazioni di rilievo ha utilizzato l'unica metodologia proponibile in riferimento al sito in questione. La presenza, infatti, di punti fiduciali troppo distanti, peraltro individuati e battuti durante le operazioni di rilievo, o ricadenti in altri fogli di mappa ne ha impedito l'utilizzo ai fini dell'inquadramento così come l'assenza di qualsivoglia punto di riferimento certo nel raggio di centinaia di metri. Si fa presente, inoltre che quanto proposto dal ctp convenuto nella perizia di parte risulta privo di validità in quanto è stato basato sul rilievo di confini tra particelle non materializzati ma individuabili solo dalle differenti colture;
tale metodologia porta risultati ancora più falsati tenuto conto che i terreni rilevati hanno giacitura inclinata e quindi sono stati soggetti, nei decenni a fenomeni di scivolamento che ne hanno potuto mutare (in assenza di recinzioni) la linea dell'immaginario confine”.
Ora, ritiene codesto giudice di fare proprie le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio in quanto esiti di un procedimento di accertamento completo ed esaustivo e della puntuale confutazione delle contestazioni formulate in ragione degli elementi probatori e logici evidenziati dal C.T.U. – insussistenza di altri punti di riferimento certi oltre quelli utilizzati per l'assenza di confini non materializzati e non individuabili solo dalle differenti colture poiché soggetti nei decenni a scivolamento a causa della giacitura inclinata dei terreni.
Va quindi accolta la domanda per il regolamento dei confini tra il fondo censito al N.C.T. al foglio 37, particella 437 di proprietà dell'attrice e il fondo censito al NCT al foglio 37, part. 54, di proprietà dei convenuti e mentre va rigettata in riferimento Controparte_1 CP_2 al fondo di proprietà dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accogliendo la domanda dell'attrice di regolamento dei confini tra il terreno censito al foglio
37, particella 437 di proprietà della stessa e il terreno censito al foglio 37, particella 54, di proprietà dei convenuti e accerta e dichiara che il confine Controparte_1 CP_2 catastale tra detti terreni è quello individuato con la linea nera nella planimetria di dettaglio costituente l'allegato 10 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 26.08.2022 dal C.T.U., ing. ; Persona_1
- Ordina ai convenuti e il rilascio della porzione di terreno, Controparte_1 CP_2 iscritto al N.C.T. al foglio 37, part.lla 437, indebitamente occupata, individuata con la suddetta planimetria di dettaglio costituente l'allegato 10 della relazione di consulenza tecnica in atti - in favore della proprietaria odierna attrice;
- rigetta la domanda dell'attrice di regolamento dei confini tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà dei convenuti e Controparte_3 Controparte_4
- Condanna i convenuti e alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 CP_2 favore dell'attrice che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'atto di citazione e l'iscrizione a ruolo delle causa, nonché il forfettario per spese generali ed accessori come per legge: Pone definitivamente a carico dei convenuti e il pagamento dei compensi del C.T.U. già liquidati Controparte_1 CP_2 con separato decreto.
-Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti e Controparte_3 che liquida in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario delle spese di lite ed Controparte_4 accessori come per legge;
Così deciso in Agrigento il 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò