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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2918/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2918/2025, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Rodengo Saiano Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Nicola Peli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.9.2025)
Per parte ricorrente: “CHIEDE che Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 01 dicembre 1970, nr. 898, previa fissazione dell'udienza per la comparizione dei predetti coniugi in Camera di Consiglio, pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Ome (Brescia), il 13 agosto 2016 tra i signori ed Parte_1 Controparte_1
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ome di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2025 deduceva di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
a Ome (BS) il 13.8.2016, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2016, unione dalla quale non erano nati figli, aggiungendo che la separazione era stata pronunciata con sentenza n. 864/2024 pubblicata il 6.3.2024
e passata in giudicato, dopo la prima udienza celebrata il 5.3.2024.
Il ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia del divorzio, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 26.9.2025, Controparte_1
non compariva e la Giudice delegata, dichiaratane la contumacia, nulla disponeva a livello
[...]
sostanziale in via temporanea ed urgente, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria, riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che la prima udienza nel giudizio di separazione è stata celebrata il 5.3.2024, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (19.3.2025), erano già trascorsi più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 864/2024, pubblicata in data
6.3.2024 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da più di un anno durante il quale non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sulle spese processuali
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, attinente esclusivamente ad una declaratoria dello status divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1 [...]
a Ome (BS) il 13.8.2016, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 26.9.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2918/2025, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Rodengo Saiano Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Nicola Peli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 26.9.2025)
Per parte ricorrente: “CHIEDE che Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 01 dicembre 1970, nr. 898, previa fissazione dell'udienza per la comparizione dei predetti coniugi in Camera di Consiglio, pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Ome (Brescia), il 13 agosto 2016 tra i signori ed Parte_1 Controparte_1
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ome di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2025 deduceva di aver contratto matrimonio civile con Parte_1
a Ome (BS) il 13.8.2016, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2016, unione dalla quale non erano nati figli, aggiungendo che la separazione era stata pronunciata con sentenza n. 864/2024 pubblicata il 6.3.2024
e passata in giudicato, dopo la prima udienza celebrata il 5.3.2024.
Il ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia del divorzio, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 26.9.2025, Controparte_1
non compariva e la Giudice delegata, dichiaratane la contumacia, nulla disponeva a livello
[...]
sostanziale in via temporanea ed urgente, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria, riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che la prima udienza nel giudizio di separazione è stata celebrata il 5.3.2024, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (19.3.2025), erano già trascorsi più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 864/2024, pubblicata in data
6.3.2024 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da più di un anno durante il quale non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sulle spese processuali
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, attinente esclusivamente ad una declaratoria dello status divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1 [...]
a Ome (BS) il 13.8.2016, iscritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 26.9.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri