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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8081 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11619/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Francesco Gargiulo, presso il cui studio in Castellammare di
Stabia (Na) al Corso Alcide De Gasperi n. 16 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine
Sabbatino, presso il cui studio in Napoli alla Via Repubbliche Marinare n. 503 elettivamente domicilia;
Appellata costituita
NONCHE'
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, Parte_1 proponeva, con atto di citazione, opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 071/2022/0078232045/000 per l'importo complessivo di € 404,14,
1 notificatale dall' in data 01/09/2022, ed emessa a Controparte_3 fronte del mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate negli anni 2018/2019 dal Controparte_2
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica dei sottesi verbale di accertamento, con conseguente richiesta di estinzione dell'intera pretesa creditoria.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 12625/2024, emessa in data 29/03/2024 e pubblicata in data 20/05/2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva nel merito la domanda annullando la cartella di pagamento n. 071/2022/0078232045/000, e compensava le spese di lite fra le parti.
L ha proposto appello unicamente avverso la parte del
P.Q.M.
in cui il giudice Pt_1 di prime cure così provvedeva: “compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio” mediante tale motivazione: “Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della contumacia dell'opposto”, con richiesta di riformarlo con la condanna delle parti, in solido tra loro, alle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore anticipatario.
In particolare, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata esclusivamente in ordine al governo delle spese di lite per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, 2° c.p.c. laddove il giudice di prime cure, accogliendo nel merito la domanda attorea, avrebbe bensì dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. condannando i convenuti alle spese processuali.
Nello specifico, ha contestato l'omessa, contraddittoria nonché Parte_1 inesatta ed insufficiente motivazione addotta dal giudicante di primo grado in quanto non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, dato che non vi è stata soccombenza reciproca essendo l'opposizione accolta nel merito, e che le questioni affrontate non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
Pertanto, l'appellante ha chiesto a questo giudice di accogliere l'appello dichiarando la parziale riforma della sentenza gravata limitatamente al capo afferente la liquidazione dei
2 compensi e delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento delle stesse del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità nonché Controparte_3
l'infondatezza dell'appello in quanto il giudice di primo grado ha correttamente compensato le spese di lite nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, il quale può disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio sulla base dei cd. “giusti motivi”; e che tali ragioni, non essendo specificamente indicati in modo preciso dall'art. 92 c.p.c., così come richiamato dall'art. 26, D. Lgs.
104/10, sono desumibili dal contesto della decisione. Nel caso di specie, il giudice di prime cure avrebbe ben motivato la decisione di compensare le spese di lite in virtù della contumacia dell'opposto Controparte_2
L'appellato ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria delle CP_4 spese di lite.
L'appellato sebbene regolarmente raggiunto dalla citazione in Controparte_2
Appello notificata telematicamente in data 24/05/2024, non si è costituito nel presente giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Incardinato il giudizio di appello, viste e preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Entrando nel merito delle eccezioni sollevate da parte appellante, va premesso che la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
3 Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre
2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n.
26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ad avviso del Giudicante le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in virtù del fatto incontestabile che il convenuto Controparte_2 regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che per tanto, nulla ha
4 prodotto, provato e dimostrato in merito alla esistenza e relativa notifica di tutti i verbali di contravvenzioni iscritti al ruolo esattoriale, nonché sulla legittimità o meno della propria pretesa creditoria, che ha successivamente scaturito l'emissione della cartella di pagamento impugnata.
Altresì, la mancata costituzione del anche nel presente giudizio denota Controparte_2 la reiterata condotta omissiva dell'Ente impositore volta a recuperare, mediante cartella di pagamento, un credito erariale sulla base di titoli esecutivi inesistenti, e, in ogni caso, mai provati.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va parzialmente riformata in ordine al governo delle spese di lite, e si applica il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con condanna dell' Controparte_1
e del in solido tra loro, al rimborso delle spese e
[...] Controparte_2 liquidazione degli onorari di difesa in favore di parte appellante, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in conformità delle tabelle vigenti, sono poste a carico ed in solido tra l' ed il Controparte_3
e si liquidano in favore di come in dispositivo. Controparte_2 Parte_1
Considerata la relativa semplicità della vicenda trattata, priva di qualsivoglia attività istruttoria, questo giudice ritiene di dover accordare i valori minimi dello scaglione fino a
€ 1.100,00 (D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2
Napoli n. 12625/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 12625/24, nella parte relativa alle spese, condanna l'
[...]
ed il in solido tra di loro, alla Controparte_3 Controparte_2 rifusione, in favore di delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio liquidandole in € 139,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Gargiulo dichiaratosi antistatario;
5 c) condanna l' ed il in solido Controparte_3 Controparte_2 tra di loro, alla rifusione, in favore di delle spese della Parte_1 presente fase di giudizio liquidandole in € 232,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'Avv. Francesco Gargiulo dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 18.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11619/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Francesco Gargiulo, presso il cui studio in Castellammare di
Stabia (Na) al Corso Alcide De Gasperi n. 16 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine
Sabbatino, presso il cui studio in Napoli alla Via Repubbliche Marinare n. 503 elettivamente domicilia;
Appellata costituita
NONCHE'
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, Parte_1 proponeva, con atto di citazione, opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 071/2022/0078232045/000 per l'importo complessivo di € 404,14,
1 notificatale dall' in data 01/09/2022, ed emessa a Controparte_3 fronte del mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate negli anni 2018/2019 dal Controparte_2
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica dei sottesi verbale di accertamento, con conseguente richiesta di estinzione dell'intera pretesa creditoria.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto, vinte le spese di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 12625/2024, emessa in data 29/03/2024 e pubblicata in data 20/05/2024, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva nel merito la domanda annullando la cartella di pagamento n. 071/2022/0078232045/000, e compensava le spese di lite fra le parti.
L ha proposto appello unicamente avverso la parte del
P.Q.M.
in cui il giudice Pt_1 di prime cure così provvedeva: “compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio” mediante tale motivazione: “Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della contumacia dell'opposto”, con richiesta di riformarlo con la condanna delle parti, in solido tra loro, alle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore anticipatario.
In particolare, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata esclusivamente in ordine al governo delle spese di lite per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, 2° c.p.c. laddove il giudice di prime cure, accogliendo nel merito la domanda attorea, avrebbe bensì dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. condannando i convenuti alle spese processuali.
Nello specifico, ha contestato l'omessa, contraddittoria nonché Parte_1 inesatta ed insufficiente motivazione addotta dal giudicante di primo grado in quanto non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, dato che non vi è stata soccombenza reciproca essendo l'opposizione accolta nel merito, e che le questioni affrontate non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
Pertanto, l'appellante ha chiesto a questo giudice di accogliere l'appello dichiarando la parziale riforma della sentenza gravata limitatamente al capo afferente la liquidazione dei
2 compensi e delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento delle stesse del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità nonché Controparte_3
l'infondatezza dell'appello in quanto il giudice di primo grado ha correttamente compensato le spese di lite nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, il quale può disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio sulla base dei cd. “giusti motivi”; e che tali ragioni, non essendo specificamente indicati in modo preciso dall'art. 92 c.p.c., così come richiamato dall'art. 26, D. Lgs.
104/10, sono desumibili dal contesto della decisione. Nel caso di specie, il giudice di prime cure avrebbe ben motivato la decisione di compensare le spese di lite in virtù della contumacia dell'opposto Controparte_2
L'appellato ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria delle CP_4 spese di lite.
L'appellato sebbene regolarmente raggiunto dalla citazione in Controparte_2
Appello notificata telematicamente in data 24/05/2024, non si è costituito nel presente giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Incardinato il giudizio di appello, viste e preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Entrando nel merito delle eccezioni sollevate da parte appellante, va premesso che la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
3 Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre
2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n.
26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ad avviso del Giudicante le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in virtù del fatto incontestabile che il convenuto Controparte_2 regolarmente citato in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che per tanto, nulla ha
4 prodotto, provato e dimostrato in merito alla esistenza e relativa notifica di tutti i verbali di contravvenzioni iscritti al ruolo esattoriale, nonché sulla legittimità o meno della propria pretesa creditoria, che ha successivamente scaturito l'emissione della cartella di pagamento impugnata.
Altresì, la mancata costituzione del anche nel presente giudizio denota Controparte_2 la reiterata condotta omissiva dell'Ente impositore volta a recuperare, mediante cartella di pagamento, un credito erariale sulla base di titoli esecutivi inesistenti, e, in ogni caso, mai provati.
In definitiva, alla luce di tutte le suesposte ragioni, la sentenza gravata va parzialmente riformata in ordine al governo delle spese di lite, e si applica il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con condanna dell' Controparte_1
e del in solido tra loro, al rimborso delle spese e
[...] Controparte_2 liquidazione degli onorari di difesa in favore di parte appellante, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in conformità delle tabelle vigenti, sono poste a carico ed in solido tra l' ed il Controparte_3
e si liquidano in favore di come in dispositivo. Controparte_2 Parte_1
Considerata la relativa semplicità della vicenda trattata, priva di qualsivoglia attività istruttoria, questo giudice ritiene di dover accordare i valori minimi dello scaglione fino a
€ 1.100,00 (D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_2
Napoli n. 12625/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 12625/24, nella parte relativa alle spese, condanna l'
[...]
ed il in solido tra di loro, alla Controparte_3 Controparte_2 rifusione, in favore di delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio liquidandole in € 139,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Gargiulo dichiaratosi antistatario;
5 c) condanna l' ed il in solido Controparte_3 Controparte_2 tra di loro, alla rifusione, in favore di delle spese della Parte_1 presente fase di giudizio liquidandole in € 232,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all'Avv. Francesco Gargiulo dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, lì 18.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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