Articolo 30 della Legge 11 febbraio 1963, n. 481
Articolo 29Articolo 31
Versione
2 maggio 1963
Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da, pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1955-56
(articolo 26)......................... L. 4.604.939.186 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli eserciziprecedenti(articolo 28) L. 13.475 -

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Residui passivi al 30 giugno 1956... L. 4.604.952.661 -




Entrata in vigore il 2 maggio 1963