Articolo 10 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 9Articolo 11
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1 settembre 1995
Art. 10. (Materia cautelare) 1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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