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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6757/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. to NICOLETTI Parte_1
GERMANO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
TO EL giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato il 21.12.2024 la ricorrente, ritenendo di essere titolare di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 8, del D. Lgs n. 503/1992 per poter fruire della pensione di vecchiaia anticipata - ossia, dell'età, della contribuzione e di uno stato di invalidità pari o superiore all'80% - deduceva di aver CP_ presentato, a tal fine, in data 24.09.2024, domanda all' , ma che l'11.10.2024 l aveva rigettato la sua istanza per l'insussistenza del CP_2 requisito sanitario. Evidenziava che detto provvedimento era illegittimo, in quanto ella era titolare di uno stato di invalidità almeno pari all'80% e che, perciò, il 23.11.2024, aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale di
, ma che lo stesso non aveva sortito effetto alcuno. Pt_1
Tanto premesso, non avendo ottenuto la tutela richiesta in via stragiudiziale, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del Lavoro al fine di sentir:
“dichiarare se parte ricorrente, previa consulenza tecnica di ufficio, debba ritenersi soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80% e, pertanto, essere riconosciuto soggetto invalido con conseguente diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 comma 8 del decreto legislativo 503/1992; dichiarare, per effetto e conseguenza di tale accertamento sanitario, il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia e quindi condannare l in persona del Presidente pro tempore, al CP_1 pagamento degli emolumenti economici in favore dell'istante derivanti dal riconoscimento della invalidità nella misura del 80%; per l'effetto condannare
l al pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi a far data CP_1 dalla domanda amministrativa;
Condannare, sempre l , al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva, evidenziava CP_1
l'integrale infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. In subordine, nel caso di accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento del diritto invocato, chiedeva una pronuncia dichiarativa sulla sola invalidità accertata e precisava che, alla luce dell'art. 12 del D. L. n.
78/2010, convertito in legge n. 122/2010, la ricorrente aveva eventualmente diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza che doveva essere successiva ai dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti
(finestra di uscita).
Il Giudice, designata per la trattazione del presente procedimento sul ruolo ex dott. Romano Gibboni in forza del decreto n. 183/2025 emesso dal Presidente del Tribunale, espletata la consulenza medico-legale per l'accertamento del requisito sanitario richiesto, sulle conclusioni dei procuratori costituiti, richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.10.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso proposto da è infondato, per cui deve essere Parte_1 rigettato per i motivi che saranno di seguito illustrati.
Giova preliminarmente richiamare l'orientamento della Suprema Corte in merito all'individuazione del tipo di invalidità a cui fare riferimento per stabilire la sussistenza del requisito sanitario, necessario per il riconoscimento della deroga rispetto ai limiti di età per la pensione di vecchiaia.
A ben vedere, ad avviso della Corte regolatrice, la percentuale d'invalidità, nel caso della Pensione Anticipata di Vecchiaia, deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 5/02/1992, in pratica, quelle che si usano per l'Invalidità Civile
(cfr. Cass. 13495/2003 e poi fra tutte Cass. n. 9081/2013).
Pertanto, ai fini del prepensionamento di cui all'art.1, co. 8, D.lgs. 503/1992,
l'invalidità che rileva è quella civile, quindi la "capacità lavorativa generica" per l'accertamento dell'invalidità civile (L. 118/1971, L.291/1988, D.lgs. 509/1988,
D.M. 5.2.1992) e non quella accertata secondo i parametri della L. 222/1984.
La Suprema Corte ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità ([…] diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge
222/1984 (cfr. Cass., sent. n. 11750/2015).
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte nei precedenti citati è il seguente:
a confondere è il rilievo che “la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della
L. n. 222 del 1984”.
Tuttavia, “la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.
Ciò premesso, nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del requisito sanitario, il CTU, dopo la verifica delle condizioni cliniche generali della ricorrente, ha accertato che la stessa è affetta da: “agenesia rene sx con ipertrofia compensatoria rene dx;
esiti di isteroannessectomia bilaterale per fibromatosi uterina;
ipoacusia percettiva bilaterale moderata/grave efficacemente protesizzata;
gozzo nodulare;
ipertensione arteriosa non complicata;
disturbo bipolare tipo I in terapia farmacologica con buon insight e buona compliance terapeutica (attualmente sotto terapia in prolungata soddisfacente remissione sintomatologica)” e che: “non sussiste ad oggi diritto alla pensione anticipata di vecchiaia non sussistendo un'invalidità permanente nella misura dell'80%”. Nello specifico, si legge nella consulenza che, all'esame obiettivo, la è Pt_1 risultata normotipo, di altezza pari a mt. 1,56 e peso kg. 72, in ottime condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, con pannicolo adiposo sottocutaneo normorappresentato, colorito roseo della cute e delle mucose visibili, cute normoidratata e normopigmentata, masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Dotata di apparato linfoghiandolare indenne.
Nella relazione viene, inoltre, affermato che è corretto, fondato e condivisibile CP_ il giudizio medico-legale espresso dall' sulla persona della ricorrente, riconosciuta dall'Istituto Previdenziale invalida al 75%, in data 19.11.2024, con revisione a novembre 2026 e titolare di assegno mensile di assistenza.
Infatti, secondo il c.t.u., gran parte delle patologie da cui è Parte_1 affetta (agenesia rene sx con ipertrofia compensatoria rene dx;
esiti di isteroannessectomia bilaterale per fibromatosi uterina all'età di 40 anni circa, allegata sindrome aderenziale pelvica, ipoacusia percettiva bilaterale moderata/grave efficacemente protesizzata;
gozzo nodulare;
ipertensione arteriosa non complicata) hanno scarsa, scarsissima o nessuna efficacia invalidante.
Ancora, il consulente, ponendo l'accetto sull'esame psichico e, in linea con CP_ quanto accertato dall' in sede amministrativa, evidenzia che: “espletato per
2 volte a distanza di circa un mese colloquio clinico / esame psichico ( risultati sovrapponibili), il soggetto è vigile, perfettamente orientato, costantemente ed ottimamente collaborativo;
ordinato e ben curato nella persona e nell'abbigliamento; non turbe della memoria antica e recente;
non turbe dell'attenzione e concentrazione;
non evidente alcuna carica ansiosa benché' riferisca ansia ricorrente;
tono dell'umore congruo;
nella norma la forma e il contenuto del pensiero, linguaggio congruo in relazione ai connotati socioambientali e culturali;
non riferite turbe allucinatorie;
conferma ma non lamenta spontaneamente saltuaria ideazione di gelosia ma non di persecuzione o riferimento;
risponde a tono e con prontezza a tutte le domande;
evidenzia ottima compliance alle terapie, come peraltro si ben deduce dalla cartella clinica;
non turbe comportamentali rilevabili”.
Ancora, nella relazione medico-legale, analizzando la storia clinica della e ponendo, in particolare, in risalto il disturbo bipolare di tipo I da cui Pt_1 ella è affetta, il consulente afferma che tale patologia, vista anche l'insussistenza di un deterioramento cognitivo, non configura i requisiti di legge per il riconoscimento del diritto invocato.
Orbene, questo giudice ritiene che le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale siano pienamente condivisibili, in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite, coerenti con il quadro patologico della ricorrente e, perciò, immuni da profili di censurabilità.
Dunque, non essendo la ricorrente titolare della percentuale di invalidità richiesta dall'art.1, comma 8, del D.lgs. 503/1992, quale requisito sanitario ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, la sua domanda
è destituita di fondamento.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene il rigetto del ricorso.
Da ultimo, avendo la prodotto dichiarazione di esenzione dalle spese Pt_1 del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla va disposto in ordine al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese dell'espletata ctu, che si liquidano con separato decreto.
Salerno, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino