Art. 5. Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria
Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e e) dell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.
Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente e' stabilita, rispettivamente, con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 :
a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 dicembre 1984, n. 893 ha disposto (con l'art. 3) che Le dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797 , sono ridotte come segue:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
vice dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Azienda di Stato per i servizi telefonici:
vice dirigenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e e) dell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.
Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente e' stabilita, rispettivamente, con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 :
a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 dicembre 1984, n. 893 ha disposto (con l'art. 3) che Le dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797 , sono ridotte come segue:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
vice dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Azienda di Stato per i servizi telefonici:
vice dirigenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10