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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 252 \2021
TRA
, in persona del suo LR pro tempore, con sede in VIA STROMBOLI, Parte_1
4 98035 GIARDINI-NAXOS ITALIA , C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. GUERRA GIOVANNI , opponente D.I.
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
TORREVECCHIA 135 00100 ROMA ITALIA, C.F. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ARDIZZONE ALFIO CESARE, OPPOSTO.
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni (parte istante più dettagliatamente), così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti.
Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso per D.I. datato 7.8.20, la Sig.ra premetteva e CP_1
documentava: di aver locato il proprio immobile ed i mobili ivi esistenti di Taormina con contratto del 1.5.20 alla per il canone mensile di € 1.000,00 per il CP_2
primo anno, 1.500,00 per il secondo e terzo anno e 2.000,00 dal quarto anno in poi;
che la conduttrice rimaneva morosa dalla mensilità da marzo 2020 ad agosto 2020, per complessivi € 11.000,00; che il relativo decreto ingiuntivo veniva emesso in data
19.1.120, non provvisoriamente esecutivo.
La suddetta società proponeva opposizione con atto del 7.1.21, con contestale domanda riconvenzionale, sostenendo: l'anomalia della pretesa;
l'intervenuta emergenza pandemica ex covid-19 e successiva;
la produzione del prospetto di prenotazioni del
B & B esercitato nell'immobile de quo, periodo aprile\ottobre 20, in uno ad email di disdette;
il ricercato vano tentativo di bonario componimento, non avendo inteso la proprietaria arretrare di alcunchè; la invocazione della normativa emergenziale del periodo;
l'esistenza di controcrediti, a partire dal diritto alla restituzione del deposito cauzionale ed altro, con i tal senso domanda riconvenzionale. Chiedeva quindi al
Tribunale voler: dichiarare risolto il contratto di locazione, riconoscendo non dovuta la somma richiesta, annullando o revocando il DI;
in via gradata rinegoziare il canone;
riconoscere il credito vantato nei confronti della convenuta, per le causali svolte ed in via riconvenzionale, ovvero compensarlo con il minor importo del canone dovuto.
La proprietaria si costituiva con comparsa del 26.4.21 sostenendo: l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione; il non assolvimento ex adverso dell'onere della prova in ordine all'eventuale rimodulazione del canone, con conseguente inadempimento della prestazione, né competendo al giudice la modifica degli accordi contrattuali;
il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto;
l'inesistenza dei presupposti circa la richiesta del deposito cauzionale e migliorie;
il rigetto della domanda riconvenzionale. Chiedeva quindi al Tribunale voler: concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto;
dichiarare inammissibile ed infondata nel merito la stessa opposizione, rigettandola di conseguenza, confermando il DI opposto;
con condannatorio ex adverso ex art. 96 cpc.
In esito alla -anticipata sulle istanze prima udienza del 28.12.21, con CP_1
provvedimento depositato il 31.12.21, questo GOT disattendeva la richiesta di. provvisoria esecuzione, in quanto oltre che gli aspetti Covid-19 era controverso anche quanto oggetto della domanda riconvenzionale, rimettendo le parti in mediazione per l'intero contenzioso. In esito all'udienza del 27.6.23, con provvedimento depositato il
30.6.23, nel contesto dell'attivazione della procedura ex art. 274 cpc non si procedeva alla riunione con il procedimento n. 2073\21 stante la diversità dell'oggetto, concedendosi i chiesti termini ex art. 183 comma sei cpc. Venivano depositate memorie istruttorie, con le quali però non venivano articolate prove nuove, insistendo le parti nelle proprie conclusioni. All'udienza del 23.5.24 la proprietaria riteneva la causa matura per la decisione, chiedendo di essere autorizzata a precisare le conclusione seduta stante. La controparte chiedeva rinvio per tale incombenza. Con provvedimento fuori udienza di pari data 23.5.24, questo GOT, richiamata anche la notorietà ex covid-
19 e successivi, fissava -motivatamente- l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio, ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, quanto all'opposizione al DI si esplicita come di seguito quanto statuito, in generale per tutti gli analoghi procedimenti sul ruolo di questo GOT per attività di tal guisa, in ordine alla non tenutezza e\o rideterminazione in riduzione del canone locativo in virtù delle disposizioni emergenziali ex covid-19 e successivi
(normativa da intendersi qui richiamata): da marzo 2020 a maggio 2020 nulla;
da giugno 2020 a novembre 2020 riduzione del 50%; da dicembre 2020 a marzo 2022 riduzione del 30%. Si ritiene non sussistano ragioni per discostarsi da tali determinazioni per il caso di specie. Del chè, tenuto potenzialmente anche conto di eventuali ristori statali conseguiti o che comunque si potevano conseguire, si stabilisce il quantum come segue: da marzo 2020 (epoca ad inizio della quale il conduttore non ha corrisposto la cifra originariamente stabilita) a maggio 2020 nulla;
da giugno 2020
a novembre 2020 meno 50%; da dicembre 2020 a marzo 2022 meno 30%. Del che il quantum per sorte capitale, da marzo 2020 a gennaio 2022 (data rilascio 18.1.22 giusto verbale in atti) viene rideterminato ad € 25.600,00 (anzicchè € 44.000,00), revocandosi il DI opposto. Con comparazioni nella detta rideterminazione delle opposte posizioni, che in sostanza si controbilanciano, con equiparazione degli affetti.
Non si ritiene infine che nel contesto non sussistano concreti elementi di dolo o colpa grave, ragion per cui non può accedersi a declaratoria ex art. 96 cpc. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta con l'opposizione, non si ritiene di poter accogliere la domanda di restituzione del deposito cauzionale, stante la sua funzione ex lege e comunque secondo ragionevolezza, da momento in cui non è pacifico nè vi è liberatoria in ordine allo stato dell'immobile rilasciato, con quanto anzi riservato in proposito, nei due verbali di sopralluogo prima del rilascio e successivo, con eventuali evenienze in separata sede. Né quella relativa a migliorie o simili, in carenza di concrete dimostrazioni probatorie in tale direzione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo compensarle interamente.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così CP_1
provvede:
1-revoca il DI opposto, disponendo però che l'opponente corrisponda alla proprietaria dell'immobile la somma di € 25.600,00, per le causali svolte;
2-rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3-compensa interamente le spese di liti.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 27.2.25, in calce all'udienza.
IL GOT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 252 \2021
TRA
, in persona del suo LR pro tempore, con sede in VIA STROMBOLI, Parte_1
4 98035 GIARDINI-NAXOS ITALIA , C.F. , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. GUERRA GIOVANNI , opponente D.I.
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
TORREVECCHIA 135 00100 ROMA ITALIA, C.F. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ARDIZZONE ALFIO CESARE, OPPOSTO.
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni (parte istante più dettagliatamente), così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti.
Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso per D.I. datato 7.8.20, la Sig.ra premetteva e CP_1
documentava: di aver locato il proprio immobile ed i mobili ivi esistenti di Taormina con contratto del 1.5.20 alla per il canone mensile di € 1.000,00 per il CP_2
primo anno, 1.500,00 per il secondo e terzo anno e 2.000,00 dal quarto anno in poi;
che la conduttrice rimaneva morosa dalla mensilità da marzo 2020 ad agosto 2020, per complessivi € 11.000,00; che il relativo decreto ingiuntivo veniva emesso in data
19.1.120, non provvisoriamente esecutivo.
La suddetta società proponeva opposizione con atto del 7.1.21, con contestale domanda riconvenzionale, sostenendo: l'anomalia della pretesa;
l'intervenuta emergenza pandemica ex covid-19 e successiva;
la produzione del prospetto di prenotazioni del
B & B esercitato nell'immobile de quo, periodo aprile\ottobre 20, in uno ad email di disdette;
il ricercato vano tentativo di bonario componimento, non avendo inteso la proprietaria arretrare di alcunchè; la invocazione della normativa emergenziale del periodo;
l'esistenza di controcrediti, a partire dal diritto alla restituzione del deposito cauzionale ed altro, con i tal senso domanda riconvenzionale. Chiedeva quindi al
Tribunale voler: dichiarare risolto il contratto di locazione, riconoscendo non dovuta la somma richiesta, annullando o revocando il DI;
in via gradata rinegoziare il canone;
riconoscere il credito vantato nei confronti della convenuta, per le causali svolte ed in via riconvenzionale, ovvero compensarlo con il minor importo del canone dovuto.
La proprietaria si costituiva con comparsa del 26.4.21 sostenendo: l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione; il non assolvimento ex adverso dell'onere della prova in ordine all'eventuale rimodulazione del canone, con conseguente inadempimento della prestazione, né competendo al giudice la modifica degli accordi contrattuali;
il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto;
l'inesistenza dei presupposti circa la richiesta del deposito cauzionale e migliorie;
il rigetto della domanda riconvenzionale. Chiedeva quindi al Tribunale voler: concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto;
dichiarare inammissibile ed infondata nel merito la stessa opposizione, rigettandola di conseguenza, confermando il DI opposto;
con condannatorio ex adverso ex art. 96 cpc.
In esito alla -anticipata sulle istanze prima udienza del 28.12.21, con CP_1
provvedimento depositato il 31.12.21, questo GOT disattendeva la richiesta di. provvisoria esecuzione, in quanto oltre che gli aspetti Covid-19 era controverso anche quanto oggetto della domanda riconvenzionale, rimettendo le parti in mediazione per l'intero contenzioso. In esito all'udienza del 27.6.23, con provvedimento depositato il
30.6.23, nel contesto dell'attivazione della procedura ex art. 274 cpc non si procedeva alla riunione con il procedimento n. 2073\21 stante la diversità dell'oggetto, concedendosi i chiesti termini ex art. 183 comma sei cpc. Venivano depositate memorie istruttorie, con le quali però non venivano articolate prove nuove, insistendo le parti nelle proprie conclusioni. All'udienza del 23.5.24 la proprietaria riteneva la causa matura per la decisione, chiedendo di essere autorizzata a precisare le conclusione seduta stante. La controparte chiedeva rinvio per tale incombenza. Con provvedimento fuori udienza di pari data 23.5.24, questo GOT, richiamata anche la notorietà ex covid-
19 e successivi, fissava -motivatamente- l'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio, ex art. 281 sexies cpc.
In punto di decisione, quanto all'opposizione al DI si esplicita come di seguito quanto statuito, in generale per tutti gli analoghi procedimenti sul ruolo di questo GOT per attività di tal guisa, in ordine alla non tenutezza e\o rideterminazione in riduzione del canone locativo in virtù delle disposizioni emergenziali ex covid-19 e successivi
(normativa da intendersi qui richiamata): da marzo 2020 a maggio 2020 nulla;
da giugno 2020 a novembre 2020 riduzione del 50%; da dicembre 2020 a marzo 2022 riduzione del 30%. Si ritiene non sussistano ragioni per discostarsi da tali determinazioni per il caso di specie. Del chè, tenuto potenzialmente anche conto di eventuali ristori statali conseguiti o che comunque si potevano conseguire, si stabilisce il quantum come segue: da marzo 2020 (epoca ad inizio della quale il conduttore non ha corrisposto la cifra originariamente stabilita) a maggio 2020 nulla;
da giugno 2020
a novembre 2020 meno 50%; da dicembre 2020 a marzo 2022 meno 30%. Del che il quantum per sorte capitale, da marzo 2020 a gennaio 2022 (data rilascio 18.1.22 giusto verbale in atti) viene rideterminato ad € 25.600,00 (anzicchè € 44.000,00), revocandosi il DI opposto. Con comparazioni nella detta rideterminazione delle opposte posizioni, che in sostanza si controbilanciano, con equiparazione degli affetti.
Non si ritiene infine che nel contesto non sussistano concreti elementi di dolo o colpa grave, ragion per cui non può accedersi a declaratoria ex art. 96 cpc. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta con l'opposizione, non si ritiene di poter accogliere la domanda di restituzione del deposito cauzionale, stante la sua funzione ex lege e comunque secondo ragionevolezza, da momento in cui non è pacifico nè vi è liberatoria in ordine allo stato dell'immobile rilasciato, con quanto anzi riservato in proposito, nei due verbali di sopralluogo prima del rilascio e successivo, con eventuali evenienze in separata sede. Né quella relativa a migliorie o simili, in carenza di concrete dimostrazioni probatorie in tale direzione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo compensarle interamente.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così CP_1
provvede:
1-revoca il DI opposto, disponendo però che l'opponente corrisponda alla proprietaria dell'immobile la somma di € 25.600,00, per le causali svolte;
2-rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3-compensa interamente le spese di liti.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 27.2.25, in calce all'udienza.
IL GOT