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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 6443/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento “e vertente
T R A
, [c.f.: ], rappresentato e difeso, giusta mandato allegato al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Enza del Giudice del Foro di Salerno
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 , premesso: che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di Persona_1
accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, il esprimeva il proprio motivato dissenso ex Pt_1
art. 445, bis co.4 c.p.c.; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì,
l' , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con CP_1
attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2
argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza il giudice, dopo aver ritenuto sussistente la necessità di disporre un supplemento di perizia con lo stesso CTU nominato nel procedimento per ATP, dott. , decideva Persona_1
la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*****************
La domanda merita accoglimento alla stregua delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella relazione di perizia suppletiva espletata nel corso del presente giudizio. Tale consulenza tecnica medico-legale, forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi: “Il signor (84enne) è affetto da diabete mellito con angiopatie, retinopatia, ulcere Parte_1 all'arto inferiore destro ed insufficienza renale;
artrosi polidistrettuale con cifo-scoliosi con impegno funzionale ed esiti di protesizzazione di spalla sinistra, di anca destra e di anca sinistra;
esiti di ictus ischemico con paresi sinistra;
cardiopatia ischemico ipertensiva;
ipoacusia neurosensoriale;
vasculopatia cerebrale cronica con iniziale deficit mnesico e sindrome depressiva.”.
Tali patologie, tutte permanenti per caratteristica evolutiva o diatesica, costituivano, secondo il consulente, un complesso morboso che riduceva marcatamente la validità
psicofisica del ricorrente, tale da renderlo invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
(invalida al 100%), abbisognevole di assistenza continua e tale da configurare lo status di portatore di handicap grave. Il dott. riferiva che, rispetto alla visita che lui stesso aveva effettuato nel Per_1
procedimento per ATP, lo stato psico-fisico del era cambiato in peius, in quanto le patologie Pt_1 precedentemente diagnosticate avevano avuto una evoluzione peggiorativa favorita anche dall'età, ed in particolare la patologia diabetica, con comparsa di ulcere al piede e alla gamba destra, e la patologia artrosica, con stazione eretta possibile con busto antiflesso e doppio appoggio (bastone e piano); si erano inoltre manifestati disturbi legativi all'emiparesi sinistra e alla vasculopatia cerebrale cronica con deambulazione possibile con doppio appoggio e solo a piccoli passi e a base allargata. Ad avvalorare tale peggioramento erano state peraltro le nuove certificazioni esibite dal ricorrente, nella specie un certificato del Distretto n. 64 di Eboli dell'ASL Salerno del 01/07/2024 che per il “...Piede diabetico…” prescriveva scarpe ortopediche e plantari, un referto di consulenza fisiatrica del
28/11/2024 dell'A.O.U. di Salerno, ed una consulenza psichiatrica eseguita il 25/03/2025 presso l'U.O. di Salute Mentale n. 5 del Distretto Sanitario n. 64 di Oliveto Citra. Riteneva che proprio da tale ultima data le patologie del ricorrente avevano assunto una gravità tale da impedirgli di deambulare con totale autonomia e, di conseguenza, di svolgere senza assistenza tutti gli atti connessi alla vita quotidiana, per cui riteneva che lo stesso avesse diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi di legge a decorrere dal 01/04/2025 e che dalla stessa data poteva dirsi portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Venendo a fare il punto sull'aspetto medico-legale si rileva che il soggetto, in questione, è inabile ed abbisognevole di assistenza continua in quanti incapace di provvedere autonomamente al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora. Bisogna argomentare che attualmente le condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento dell'invalidità totale sono variate in senso peggiorativo e si sono aggiunte nuove patologie al complesso morboso, tali da ridurre sensibilmente sia l'autonomia deambulatoria che la capacità di espletamento degli atti quotidiani della vita. Il ricorrente è altresì “portatore di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92”. È evidente, infatti, che il grave deficit motorio, sommato alla compromissione delle facoltà intellettive, lo rendono incapace di compiere con sufficiente autonomia gli atti quotidiani della vita, determinando una condizione di necessità di assistenza nel compimento degli stessi;
risultano in tal modo perfezionati i requisiti sanitari individuati dal legislatore per la concessione dei benefici connessi.
Quanto al coordinamento del nuovo procedimento con l'art. 149 disp. att. c.p.c. il preciso riferimento della norma ad entrambe le fasi, sia amministrativa che giudiziaria, consente di affermare che l'art. 149 trova integrale applicazione all'intera procedura, potendo dunque la parte allegare gli aggravamenti – ma anche i miglioramenti, atteso che secondo un orientamento ormai acquisito l'istituto giuridico trova applicazione anche in favore dell'ente previdenziale (Cass. n. 9559/2006) – non solo in sede di ATP, ma anche con il ricorso introduttivo del giudizio di merito, dando luogo in tal caso ad un motivo specifico autonomo, o anche nel corso del giudizio stesso, fino al deposito della consulenza tecnica (Cass. n. 8651/2001).
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della decorrenza fissata, è d'uopo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, mentre quelle peritali vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che parte ricorrente, a partire da aprile 2025, è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente e dalla stessa data è portatore di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, legge
104/92;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto.
Salerno, 10 giugno 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio