Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di BRINDISI in composizione monocratica nella persona del dott.ssa
Giovanna MANCA ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia in secondo grado rubricata al N°880/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 13/3/2025, pendente
tra:
(p. iva ) rapp.ta e difesa dall'avv. Leonardo Parte_1 P.IVA_1
Andriulo elettivamente dom.ta in Francavilla Fontana alla via P. Togliatti 53;
appellante
contro
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Alfredo Molendini elettivamente dom.ta in Taranto alla via
Ospedalicchio 9;
appellata
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in materia di opposizione ex art. 7 D. Lgs.
150/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1514/2023, depositata il 20/10/23, emessa dal G.d.P. di Brindisi di accoglimento dell'opposizione proposta avverso la cartella n.02420210003950233000 (emessa sulla scorta di tre verbali di accertamento di violazione e contestazione (nn.ri 1003/2018 –
5395/2018 –16377/2028) al Codice della Strada tutti elevati dal Controparte_2
lamentando che il Giudice di Pace aveva erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese “ad eccezione del contributo unificato versato”, senza motivare la propria decisione sulla scorta di alcun rilievo.
L' si è costituita in giudizio con comparsa del Controparte_1
13.05.2024, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto in violazione dell'art. 325 c.p.c., nonché, nel merito,
l'infondatezza del proposto gravame.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art .281 sexies c.p.c.
L'eccezione di decadenza ex art. 325 cpc proposta dall'appellata agenzia è fondata e merita di essere accolta, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Risulta, invero, documentato, oltre che ammesso dalla stessa parte appellante, che la sentenza impugnata è stata notificata in data 31.10.23 a mezzo pec dal difensore di
[...]
presso il domicilio eletto nell'atto di costituzione nel giudizio in primo Parte_1
grado da , ossia presso la sede di Lecce alla Via Controparte_3
Adriatica con indirizzo di posta elettronica certificata
t, che in specie veniva rappresentata dal Email_1
dipendente EL NE in virtù di delega in atti del giudizio di primo grado, e che l'atto di appello è stato proposto con atto notificato all'odierna appellata a mezzo pec il
20/03/2024 al medesimo indirizzo (v. ricevute di accettazione e consegna allegate sub.
N5 – comparsa di costituzione appellata).
La notifica dell'appello da parte della società appellante è stata effettuata ben oltre la scadenza del termine perentorio, previsto a pena di decadenza, fissato dall'art.325 cpc, decorrente, nel caso di specie dal 31.10.23, data in cui la ha notificato Parte_1
la sentenza di primo grado al difensore costituito nello stesso grado (e dipendente della stessa) . Controparte_1
pag. 2/5 L'appello proposto dalla con atto notificato il 31.10.2023 deve, Parte_1
pertanto, essere dichiarato inammissibile ex art.325 cpc, atteso che nei confronti dell'appellante il termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado ha iniziato a decorrere dalla data in cui la ha Parte_1
ritualmente notificato la sentenza al difensore a mezzo pec.
Non colgono nel segno le deduzioni difensive dell'appellante secondo cui “la notifica aveva come unico scopo quello di avanzare richiesta di pagamento delle somme così come statuite dal Giudice”.
Osserva il Tribunale che la notifica della sentenza in data 31/10/2023 è da ritenere effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 325-326 cpc, in quanto nella relata di notifica viene espressamente indicata l'allegazione della sentenza, segnatamente corredata da specifica attestazione di conformità rispetto alla copia presente nel fascicolo digitale dalla quale è stata estratta oltre che l'indirizzo pec del domicilio eletto nell'atto di costituzione nel giudizio in primo grado (ndr. sede di Lecce alla Via
Adriatica con indirizzo di posta elettronica certificata
t ). Email_1
Ad ogni buon conto vale rimarcare come nel caso di specie nella nota a firma dell'avv.
Andriulo Leonardo, anch'essa notificata con la medesima pec, pur facendosi cenno al pagamento richiesto si chiariva che veniva altresì effettuata la notifica del titolo (ndr.
“Contestualmente alla notifica del titolo in oggetto rubricato…” – v. all. 2 notifica sentenza del fascicolo dell'appellata; nota del 31.10.23 - notifica titolo e richiesta pagamento somme).
In tema questo Giudice non ignora, anzi condivide in pieno, i principi dettati dalle
SS.UU. della Suprema Corte di legittimità, secondo cui la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tal fine accelleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella sua residenza dichiarata (v.
Cass. SS.UU. 20866/20 )
pag. 3/5 Tali principi di diritto attestano, pur con le ovvie diversità, che la notifica avvenuta nel giudizio odierno - presso il domicilio eletto nell'atto di costituzione nel giudizio in primo grado del difensore dell' , anche se in forma Controparte_3
esecutiva - era idonea a dimostrare la conoscenza legale della decisione di primo grado in capo al notificante, con conseguente idoneità dell'atto a far decorrere il termine breve per l'appello ( in termini Cass. III Sezione Civile n.737/2,).
E che questa sia l'interpretazione corretta è confermato dallo stesso legislatore il quale ha ritenuto di modificare l'art. 326, primo comma, cod. proc. civ., stabilendo espressamente che i termini stabiliti nell'art. 325 cod. proc. civ. "sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario".
La modifica, introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è applicabile al caso in esame, posto che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, con l'art. 35, comma 4) ha stabilito che
"Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434,
436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Ne discende che l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo (Cass., ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3550), con conseguente assorbimento dei motivi di impugnazione.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza non essendoci valide ragioni ex art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione, totale o parziale.
Esse sono liquidate in conformità ai valori medi per tutte le fasi (scaglione sino ad €
1.100,00 alla luce del valore di causa dichiarato da parte appellante nell'atto di appello), ad eccezione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n.
27867/2019 e Cass. S.U. n. 4315/2020.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona de suo l.r.p.t, nei confronti di , in persona Controparte_1
del suo l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna in persona de suo l.r.p.t, alla refusione delle spese Parte_1
di lite del giudizio di appello a favore di , Controparte_1 che liquida in € 462,00 a titolo di onorario, oltre contributo forfetario al 15%,
Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv. Alfredo Molendini, difensore dichiaratosi antistatario.
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Brindisi in data 13 marzo 2025 con sentenza, di cui viene data lettura all'udienza e viene successivamente depositata in modalità telematica in
Cancelleria.
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De
Cataldo funzionario addetto componente l'Ufficio per il Processo.
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