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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16739/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NIRTA GAIA MARTINA elettivamente Parte_1
domiciliato in presso il difensore avv. NIRTA GAIA MARTINA
RICORRENTE contro
, Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto concluso tra le parti in data
17.07.2023 nonché di qualsivoglia contratto e/o servizio ad esso collegato a causa dell'inadempimento della società Controparte_1
E, per l'effetto,
pagina 1 di 4 - Condannare, ai sensi dell'articolo 1493 c.c., la società (p. iva Controparte_1
) con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli n. 243/6, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., alla restituzione del complessivo importo di Euro 37.500,00 in favore sig.
, oltre le somme a titolo di interessi maturati e maturandi sino ad estinzione del finanziamento Pt_1
in corso;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Con riserva di formulare ogni ulteriore istanza, anche in ragione delle difese di controparte, nei termini di cui all'art. 281 duodecies c. IV c.p.c. dei quali si formula sin d'ora istanza;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 duodecies cpc depositato in data 1.10.2024 conveniva in Parte_1
giudizio la riferendo di avere con la convenuta stipulato contratto di acquisto del Controparte_1
diritto ad utilizzare il veicolo Peugeot 308 SW, 130 CV, con cambio automatico e 5 porte, al complessivo importo di Euro 37.500,00 e di avere acceso un prestito personale per provvedere al versamento dell'importo richiesto che veniva versato il 25 luglio 2023. Riferiva ancora che il veicolo avrebbe dovuto essere consegnato entro 90 giorni dall'avvio dell'ordine ma che di fatto non è mai stata consegnata né l'autovettura né una vettura sostitutiva. Affermava, ancora, che il 24.6.2024 veniva formalmente richiesta la consegna del veicolo o la restituzione del prezzo ma nessun riscontro veniva effettuato dalla convenuta neppure a seguito dell'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione delle somme versate.
Nessuno si costituiva per la convenuta che veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 6 febbraio la ricorrente insisteva per il ricorso e il giudice riserva il deposito della sentenza entro giorni 30 ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Si ritiene provata l'avvenuta conclusione del contratto oggetto di causa come attestato dall'avvenuto pagina 2 di 4 pagamento dell'importo di € 37.500,00, dallo scambio di comunicazioni con cui la convenuta rammostra i problemi nella consegna del veicolo proponendo la consegna di un veicolo sostitutivo, dalla schermata dell'applicazione prodotta attestante la data di avvio dell'ordine il 26.7.2023.
Il contratto in oggetto, secondo quanto indicato nelle condizioni generali depositate, è un contratto di noleggio a lungo termine per la dura di 84 mesi in forza del quale, a fronte del pagamento del prezzo stabilito da parte dell'utente, la convenuta si obbligava alla consegna del veicolo richiesto entro un termine variabile a seconda dell'opzione prescelta fino ad un massimo di 6 mesi, prorogabile per un massimo di 90 giorni, con diritto di restituzione della somma versata in caso di mancato rispetto del termine.
Nel caso in oggetto, a fronte di un avvio dell'ordine risalente al 26.7.2023, la parte convenuta non ha mai consegnato la vettura. A fronte dell'allegazione in tal senso formulata dalla parte ricorrente nessuna prova del contrario è stata fornita dalla convenuta, rimasta contumace, su cui gravava l'onere probatorio ex art. 2697 e 1218 cc.
In particolare, dopo avere più volte comunicato l'impossibilità di procedere alla consegna della vettura,
a fronte della formale intimazione ad adempiere, intervenuta 11 mesi dopo stipula del contratto, nessuna prova è stata fornita dell'effettiva avvenuta consegna.
Il contratto deve essere, pertanto, ritenuto risolto ex art. 1454 cc.
Conseguentemente deve ritenersi fondata la domanda di restituzione dell'importo pattuito di €
37.500,00, oltre interessi legalo dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di noleggio a lungo termine oggetto di causa;
Condanna la convenuta a restituire a l'importo di € 37.500,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 3500,00 (di cui € 1000,00 per fase studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1600,00 per fase pagina 3 di 4 decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Torino, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16739/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NIRTA GAIA MARTINA elettivamente Parte_1
domiciliato in presso il difensore avv. NIRTA GAIA MARTINA
RICORRENTE contro
, Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto concluso tra le parti in data
17.07.2023 nonché di qualsivoglia contratto e/o servizio ad esso collegato a causa dell'inadempimento della società Controparte_1
E, per l'effetto,
pagina 1 di 4 - Condannare, ai sensi dell'articolo 1493 c.c., la società (p. iva Controparte_1
) con sede legale in Torino, Via Reiss Romoli n. 243/6, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., alla restituzione del complessivo importo di Euro 37.500,00 in favore sig.
, oltre le somme a titolo di interessi maturati e maturandi sino ad estinzione del finanziamento Pt_1
in corso;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Con riserva di formulare ogni ulteriore istanza, anche in ragione delle difese di controparte, nei termini di cui all'art. 281 duodecies c. IV c.p.c. dei quali si formula sin d'ora istanza;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 duodecies cpc depositato in data 1.10.2024 conveniva in Parte_1
giudizio la riferendo di avere con la convenuta stipulato contratto di acquisto del Controparte_1
diritto ad utilizzare il veicolo Peugeot 308 SW, 130 CV, con cambio automatico e 5 porte, al complessivo importo di Euro 37.500,00 e di avere acceso un prestito personale per provvedere al versamento dell'importo richiesto che veniva versato il 25 luglio 2023. Riferiva ancora che il veicolo avrebbe dovuto essere consegnato entro 90 giorni dall'avvio dell'ordine ma che di fatto non è mai stata consegnata né l'autovettura né una vettura sostitutiva. Affermava, ancora, che il 24.6.2024 veniva formalmente richiesta la consegna del veicolo o la restituzione del prezzo ma nessun riscontro veniva effettuato dalla convenuta neppure a seguito dell'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione delle somme versate.
Nessuno si costituiva per la convenuta che veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 6 febbraio la ricorrente insisteva per il ricorso e il giudice riserva il deposito della sentenza entro giorni 30 ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Si ritiene provata l'avvenuta conclusione del contratto oggetto di causa come attestato dall'avvenuto pagina 2 di 4 pagamento dell'importo di € 37.500,00, dallo scambio di comunicazioni con cui la convenuta rammostra i problemi nella consegna del veicolo proponendo la consegna di un veicolo sostitutivo, dalla schermata dell'applicazione prodotta attestante la data di avvio dell'ordine il 26.7.2023.
Il contratto in oggetto, secondo quanto indicato nelle condizioni generali depositate, è un contratto di noleggio a lungo termine per la dura di 84 mesi in forza del quale, a fronte del pagamento del prezzo stabilito da parte dell'utente, la convenuta si obbligava alla consegna del veicolo richiesto entro un termine variabile a seconda dell'opzione prescelta fino ad un massimo di 6 mesi, prorogabile per un massimo di 90 giorni, con diritto di restituzione della somma versata in caso di mancato rispetto del termine.
Nel caso in oggetto, a fronte di un avvio dell'ordine risalente al 26.7.2023, la parte convenuta non ha mai consegnato la vettura. A fronte dell'allegazione in tal senso formulata dalla parte ricorrente nessuna prova del contrario è stata fornita dalla convenuta, rimasta contumace, su cui gravava l'onere probatorio ex art. 2697 e 1218 cc.
In particolare, dopo avere più volte comunicato l'impossibilità di procedere alla consegna della vettura,
a fronte della formale intimazione ad adempiere, intervenuta 11 mesi dopo stipula del contratto, nessuna prova è stata fornita dell'effettiva avvenuta consegna.
Il contratto deve essere, pertanto, ritenuto risolto ex art. 1454 cc.
Conseguentemente deve ritenersi fondata la domanda di restituzione dell'importo pattuito di €
37.500,00, oltre interessi legalo dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di noleggio a lungo termine oggetto di causa;
Condanna la convenuta a restituire a l'importo di € 37.500,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 3500,00 (di cui € 1000,00 per fase studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1600,00 per fase pagina 3 di 4 decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Torino, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4