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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini ConIGliere
Dott. Ombretta Paini ConIGliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 636/2022
Tra: in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Pesenti e Francesco Concio ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Cutini sito in Perugia, Piazza Italia n.9, come da procura allegata agli atti
Appellante
e
, in proprio e quale titolare della ditta individuale “Autocarrozzeria RI di CP_1
IM GO nonché quale erede di , rappresentati e Controparte_2 CP_3 difesi dall'Avv. Fabio Giorgi del foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Viale Treviri n.202, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellati
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.191/22 emessa dal Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza di primo grado
n. 191/2022 (R.G. n. 436/2020) emessa dal Tribunale di Spoleto, in persona della Dott.ssa Martina Marini, all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 23/03/2022, pubblicata in pari data e non notificata così giudicare: In via principale: - per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, accertare e dichiarare e in riforma integrale della sentenza impugnata la fondatezza della domanda di pagamento proposta con il decreto ingiuntivo n. 962/2019 (RG n.
2575/2029) emesso dal Tribunale di Spoleto il 10/12/2019, con conseguente modifica delle statuizioni di primo grado e conferma del predetto decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. In via subordinata: in caso di riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo n. 962/2019 (RG n.
2575/2029) del Tribunale di Spoleto non dovesse trovare conferma per qualsiasi ragione, accertare il credito della come sopra rappresentata e difesa, e per l'effetto condannare Parte_1
comunque il IG. in proprio e quale titolare della ditta individuale “Autocarrozzeria CP_1
RI di IM GO e il IG. in solido tra loro, al pagamento in favore della odierna CP_3 appellante dell'importo euro 68.194,60, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese di lite del presente giudizio di gravame ai sensi del D.M. 55/14”
Per RI IM e la Autocarrozzeria RI di IM RI nonché Controparte_2
“Voglia la Corte Ecc.ma adita, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione, produzione, provvedere come segue:
In via preliminare e/o pregiudiziale
- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo alla IG.ra per le ragioni Controparte_2 esposte in atto e, conseguentemente, disporsi l'estromissione dal presente giudizio, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
-dichiararsi l'irregolarità/invalidità/inammissibilità del ricorso in riassunzione instaurato e notificato alla IG.ra per le ragioni esposte in atto, con conseguente condanna Controparte_2
delle spese di giudizio.
In via ulteriore preliminare e/o pregiudiziale
-accertare e dichiarare l'inammissibilità della nuova produzione quale doc. 5 allegata all'atto di citazione in appello contenuto nel ricorso in riassunzione notificato alla IG.ra in CP_2 quanto contraria ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché nuova in quanto prodotta per la prima volta in sede di gravame, tardiva, illegittima, chiedendo sin d'ora l'eliminazione dal fascicolo di causa di tale documentazione;
-per i motivi tutti partitamente indicati in atti, respingersi qualsiasi domanda dell'appellante nei confronti della IG.ra e, dichiarata la rinuncia dell'appellante alle domande ed CP_2 eccezioni non espressamente riproposte in appello, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità
e/o infondatezza e/o preliminare intervenuta decadenza e/o prescrizione dell domande proposte dall'appellante nei confronti della IG.ra , con ogni conseguenza in rito e con condanna CP_2
alla rifusione delle spese di giudizio.
Nel merito
In via principale
Nella denegata ipotesi di mancata dichiarata estraneità con relativa richiesta di estromissione dal presente giudizio della IG.ra : CP_2
-Dichiarando preliminarmente di non accettare alcun contraddittorio su domande nuove e/o nuovi mezzi istruttori e/o nuove produzioni documentali, dichiarata la rinuncia dell'appellante alle domande ed eccezioni non espressamente riproposte in appello, respingersi ogni domanda dell'appellante come rivolta alla IG.ra , preliminarmente inammissibile per intervenuta CP_2
decadenza/prescrizione, infondata in fatto ed in diritto, non provata, confermando la sentenza impugnata e di conseguenza confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese dell'appellante con un qualche coinvolgimento della IG.ra , dichiarando in ogni caso di non accettare Controparte_2
alcun contraddittorio su domande nuove e/o nuovi mezzi istruttori e/o nuove produzioni documentali, dichiarata la rinuncia dell'appellante alle domande ed eccezioni non espressamente riproposte in appello, si chiede di ridursi in ogni caso le medesime all'effettivo attribuibile coinvolgimento della
IG.ra , da accertare, chiedendo l'accoglimento, limitatamente alla sua CP_2
posizione/chiamata, delle conclusioni spiegate in primo grado dalla difesa dei IG. RI, assorbiti nella decisione di primo grado ed in tale sede richiamati, qui trascritte e fatte proprie dalla IG.ra
limitatamente e per quanto di sua competenza: CP_2
CONCLUSIONI
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
Nel merito, in via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o la nullità del D.I. opposto per tutte le motivazioni addotte nell'atto di opposizione e nei verbali di causa e quindi anche per carenza della titolarità del credito in capo all'opposta e per l'effetto REVOCARE il decreto ingiuntivo, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto per tutti i motivi dedotti nell'atto di opposizione e nei verbali di causa;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/estinzione/inefficacia delle fideiussioni sottoscritte dal IG.
e/o dichiarare la decadenza della convenuta dal diritto di proporre azione per decorso CP_3 del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
ACCERTARE E DICHIARARE, che la Banca Convenuta ha praticato ed applicato in relazione ai rapporti di credito oggetto di ingiunzione: a)= tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati, in violazione dell'art. 1284 III° co. c.c. e dell'art. 117 del T.U.B.; b)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c.; c)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; d)= commissioni, spese e oneri non dovuti perché non pattuiti e/o indeterminati, e per l'effetto
ACCERTARE E DICHIARARE, l'esatto dare avere tra le parti, con esclusione ed eliminazione di tutti gli illegittimi addebiti di cui sopra”.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'udienza del 9/5/24 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame la interponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Parte_1
Spoleto aveva accolto l'opposizione spiegata da RI IM quale debitore principale e da CP_3
quale fideiussore, avverso il decreto ingiuntivo con cui essa aveva intimato loro il pagamento
[...]
Cont del credito di euro 68.194,60 cedutole dalla per effetto di una cessione di crediti in blocco effettuata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ritualmente pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale. In particolare – deduceva la – il Tribunale di Spoleto aveva ritenuto che essa non Pt_1
avesse dimostrato che tra i crediti cedutile in blocco fosse ricompreso anche quello in precedenza
Cont vantato da nei confronti degli odierni appellati, tesi a suo dire errata contenendo l'avviso pubblicato sulla G.U. – ritualmente prodotto in atti - tutti gli elementi necessari all'identificazione del credito in questione. Ribadite poi tutte le difese già svolte in I grado in ordine alle censure di nullità dei rapporti di conto corrente e di finanziamento da cui era scaturito il credito da lei azionato, la insisteva per il rigetto dell'opposizione. Pt_1 Si costituivano anche in questa sede gli appellati richiamando le argomentazioni del Tribunale sia in punto di difetto di titolarità del credito in capo alla controparte sia in ordine alla dedotta nullità dei rapporti per cui è causa.
All'udienza del 24/2/23 la difesa dava atto dell'intervenuto decesso di e la Corte CP_3 disponeva l'interruzione del giudizio, che veniva poi tempestivamente riassunto dalla Per Pt_1
quanto gli appellati abbiano posto talune questioni circa la ritualità di tale riassunzione, si ritiene di poter comunque decidere la causa facendo applicazione del c.d. principio della ragione più liquida: la Suprema Corte ha infatti più volte fatto riferimento al “principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020). Si osserva infatti che l'appello è comunque infondato, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale sotto il profilo del rilevato difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla Pt_1
Ed invero va premesso che l'art.58 TUB prevede, in funzione di agevolazione degli oneri di notifica gravanti sulle banche a seguito di operazioni di cessione di crediti in blocco, la possibilità di dare
“notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”: tale adempimento, in sostanza, si pone in termini di specialità rispetto alla disposizione generale di cui all'art.1264 cc in tema di notifica della cessione di credito, ove è previsto che la cessione debba essere notifica al debitore interessato per poter avere effetto;
la disposizione richiede evidentemente la notifica individuale, al singolo debitore ceduto, ed
è evidente che ciò sarebbe fonte per gli istituti bancari di enormi oneri di notificazione ove gli stessi dovessero, in ipotesi di cessioni in blocco (riguardanti spesso centinaia di crediti) procedere a separate notifiche per ciascun debitore ceduto;
di qui la possibilità di pubblicare l'intera operazione di cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò non toglie però che tale modalità di notifica debba assolvere allo stesso scopo di cui al citato art.1264 cc, ossia porre ciascun debitore a sicura conoscenza del fatto che il suo specifico debito rientra fra quelli ceduti con l'operazione di cartolarizzazione: ne consegue che il tenore dell'avviso pubblicato sulla G.U. deve essere tale da fornire certezza circa l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti in blocco e che, ove dalla lettura dell'avviso di cessione residuino dubbi in merito, il creditore che agisce in giudizio, ove come in questo caso il debitore contesti l'inclusione del suo debito nell'operazione di cartolarizzazione, è tenuto a dimostrare la singola cessione aliunde, mediante la produzione del contratto di cessione da cui emerga la specifica individuazione di tutti i crediti ceduti o fornendo altre, IGnificative, circostanze indiziarie in tal senso.
Nella specie, in effetti, l'avviso di pubblicazione della cessione in esame sulla G.U. non risulta esaustivo al fine di conferire certezza circa l'inclusione del credito vantato dalla nei Pt_1 confronti degli appellati: l'avviso fa infatti riferimento ad una cessione in blocco di “tutti crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza . . . . “ e ancora “In particolare, i crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: i) finanziamenti, incluse aperture di credito e/o ii) crediti di firma sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 ed il 31 dicembre 2017. In particolare è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alla data del 31 dicembre 2017”, ed inoltre “Ai sensi dell'art.7.1, comma 6, della legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche cedenti e la società renderanno disponibili nelle pagine web www.bancodesio.it quanto a e www.bpspoleto.it quanto a , CP_5 Controparte_6
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti. Inoltre i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
. Email_1
Orbene deve osservarsi anzitutto che la non ha mai prodotto in giudizio quel “documento di Pt_1 identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione” indicato nella prima parte delle espressioni su citate contenute nell'avviso pubblicato sulla G.U., non avendo, del resto, mai prodotto il contratto di cessione, sicché nessuna indicazione circa l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in blocco effettuata in favore dell'odierna appellante può essere desunta per tale via.
Nell'avviso pubblicato sulla G.U., poi, si fa riferimento a crediti “che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”: ma la classificazione a sofferenza è atto interno della banca che, in sostanza, sposta il debitore da una categoria ad un'altra e, seppure di norma a tale classificazione si accompagna una comunicazione al debitore interessato con richiesta di rientro dall'esposizione, nessuna documentazione agli atti dimostra che gli odierni appellati fossero stati resi edotti dell'avvenuta loro classificazione a sofferenza (né è dato sapere quando ciò sarebbe eventualmente avvenuto) o che gli stessi ne fossero in altro modo a conoscenza. Agli atti risulta solo, in merito, una lettera inviata dalla banca in data 15/11/17 (cfr. missiva di cui al doc.14 del fascicolo monitorio) a RI ed alla sua
Autocarrozzeria nella quale si richiedeva loro il rientro dalle esposizioni maturate a loro carico, preavvisando solo gli stessi che, in caso negativo, l'istituto avrebbe in seguito proceduto, tra le altre cose, alla loro segnalazione presso la banca dati della Centrale dei rischi: dunque v'era solo un avvertimento per il futuro, mentre null'altro agli atti attesta che gli appellati fossero stati poi, in seguito, portati a conoscenza di una loro segnalazione presso la Centrale rischi con la conseguenza che la menzione, contenuta nell'avviso sulla G.U., dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti (già) segnalati “a sofferenza” non poteva conferire agli interessati alcuna certezza circa il fatto che anche la loro posizione fosse stata così trasferita alla Pt_1
Ancora, come si è visto, l'avviso in G.U. conteneva anche l'asserzione secondo cui sarebbero poi stati resi “disponibili nelle pagine web www.bancodesio.it quanto a e www.bpspoleto.it CP_5 quanto a , fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti”: ma, oltre CP_6 Controparte_6
a doversi rilevare che non è dato sapere se poi tale pubblicazione dei dati nelle indicate pagine web sia stata effettuata o meno, l'odierna appellante non ha mai prodotto in atti nemmeno le risultanze
(eventualmente producendo le schermate contenenti i dati degli appellati) di tali (future, al momento della pubblicazione dell'avviso in G.U.) “pagine web” sicché nulla è verificabile nemmeno per tale via.
Né potrebbe tenersi conto, in alcun modo, della dichiarazione della banca cedente prodotta in allegato all'atto di appello, trattandosi di produzione certamente tardiva ai sensi dell'art.345 cpc. Tantomeno potrebbe porsi a carico dei debitori, solo asseritamente, ceduti un onere di invio di richiesta scritta alla mail indicata sulla G.U. al fine di verificare l'eventuale inclusione del loro credito nella cessione, inclusione la cui verifica costituisce evidentemente un onere della banca e non certo del cliente.
I margini di incertezza che attingono l'avviso in esame richiedevano dunque ulteriori attività probatorie della volte a dimostrare che le fosse stato sicuramente ceduto, tra gli altri, proprio Pt_1
il credito vantato in precedenza dalla banca cedente nei confronti del RI e dell'Autocarrozzeria.
Gli esposti principi, del resto, sono ormai tendenzialmente consolidati nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito: si veda ad esempio, in un recente caso analogo, Cass. civ., sez.III, n.17944 del 18/5/23, secondo cui ove l'avviso sulla G.U. non fornisca certezza circa l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cartolarizzazione “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).”.
Ebbene, null'altro avendo provato nella specie la il presente appello andrà rigettato. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità di essa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute da RI IM e Parte_1
che si liquidano in euro 7.200,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- da atto della sussistenza, a carico della dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 Parte_1
quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di conIGlio del 10/2/25.
La ConIGliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini ConIGliere
Dott. Ombretta Paini ConIGliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 636/2022
Tra: in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Pesenti e Francesco Concio ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Cutini sito in Perugia, Piazza Italia n.9, come da procura allegata agli atti
Appellante
e
, in proprio e quale titolare della ditta individuale “Autocarrozzeria RI di CP_1
IM GO nonché quale erede di , rappresentati e Controparte_2 CP_3 difesi dall'Avv. Fabio Giorgi del foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ascoli Piceno, Viale Treviri n.202, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellati
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.191/22 emessa dal Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza di primo grado
n. 191/2022 (R.G. n. 436/2020) emessa dal Tribunale di Spoleto, in persona della Dott.ssa Martina Marini, all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 23/03/2022, pubblicata in pari data e non notificata così giudicare: In via principale: - per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, accertare e dichiarare e in riforma integrale della sentenza impugnata la fondatezza della domanda di pagamento proposta con il decreto ingiuntivo n. 962/2019 (RG n.
2575/2029) emesso dal Tribunale di Spoleto il 10/12/2019, con conseguente modifica delle statuizioni di primo grado e conferma del predetto decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. In via subordinata: in caso di riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo n. 962/2019 (RG n.
2575/2029) del Tribunale di Spoleto non dovesse trovare conferma per qualsiasi ragione, accertare il credito della come sopra rappresentata e difesa, e per l'effetto condannare Parte_1
comunque il IG. in proprio e quale titolare della ditta individuale “Autocarrozzeria CP_1
RI di IM GO e il IG. in solido tra loro, al pagamento in favore della odierna CP_3 appellante dell'importo euro 68.194,60, oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese di lite del presente giudizio di gravame ai sensi del D.M. 55/14”
Per RI IM e la Autocarrozzeria RI di IM RI nonché Controparte_2
“Voglia la Corte Ecc.ma adita, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione, produzione, provvedere come segue:
In via preliminare e/o pregiudiziale
- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo alla IG.ra per le ragioni Controparte_2 esposte in atto e, conseguentemente, disporsi l'estromissione dal presente giudizio, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
-dichiararsi l'irregolarità/invalidità/inammissibilità del ricorso in riassunzione instaurato e notificato alla IG.ra per le ragioni esposte in atto, con conseguente condanna Controparte_2
delle spese di giudizio.
In via ulteriore preliminare e/o pregiudiziale
-accertare e dichiarare l'inammissibilità della nuova produzione quale doc. 5 allegata all'atto di citazione in appello contenuto nel ricorso in riassunzione notificato alla IG.ra in CP_2 quanto contraria ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché nuova in quanto prodotta per la prima volta in sede di gravame, tardiva, illegittima, chiedendo sin d'ora l'eliminazione dal fascicolo di causa di tale documentazione;
-per i motivi tutti partitamente indicati in atti, respingersi qualsiasi domanda dell'appellante nei confronti della IG.ra e, dichiarata la rinuncia dell'appellante alle domande ed CP_2 eccezioni non espressamente riproposte in appello, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità
e/o infondatezza e/o preliminare intervenuta decadenza e/o prescrizione dell domande proposte dall'appellante nei confronti della IG.ra , con ogni conseguenza in rito e con condanna CP_2
alla rifusione delle spese di giudizio.
Nel merito
In via principale
Nella denegata ipotesi di mancata dichiarata estraneità con relativa richiesta di estromissione dal presente giudizio della IG.ra : CP_2
-Dichiarando preliminarmente di non accettare alcun contraddittorio su domande nuove e/o nuovi mezzi istruttori e/o nuove produzioni documentali, dichiarata la rinuncia dell'appellante alle domande ed eccezioni non espressamente riproposte in appello, respingersi ogni domanda dell'appellante come rivolta alla IG.ra , preliminarmente inammissibile per intervenuta CP_2
decadenza/prescrizione, infondata in fatto ed in diritto, non provata, confermando la sentenza impugnata e di conseguenza confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese dell'appellante con un qualche coinvolgimento della IG.ra , dichiarando in ogni caso di non accettare Controparte_2
alcun contraddittorio su domande nuove e/o nuovi mezzi istruttori e/o nuove produzioni documentali, dichiarata la rinuncia dell'appellante alle domande ed eccezioni non espressamente riproposte in appello, si chiede di ridursi in ogni caso le medesime all'effettivo attribuibile coinvolgimento della
IG.ra , da accertare, chiedendo l'accoglimento, limitatamente alla sua CP_2
posizione/chiamata, delle conclusioni spiegate in primo grado dalla difesa dei IG. RI, assorbiti nella decisione di primo grado ed in tale sede richiamati, qui trascritte e fatte proprie dalla IG.ra
limitatamente e per quanto di sua competenza: CP_2
CONCLUSIONI
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
Nel merito, in via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o la nullità del D.I. opposto per tutte le motivazioni addotte nell'atto di opposizione e nei verbali di causa e quindi anche per carenza della titolarità del credito in capo all'opposta e per l'effetto REVOCARE il decreto ingiuntivo, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto per tutti i motivi dedotti nell'atto di opposizione e nei verbali di causa;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/estinzione/inefficacia delle fideiussioni sottoscritte dal IG.
e/o dichiarare la decadenza della convenuta dal diritto di proporre azione per decorso CP_3 del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
ACCERTARE E DICHIARARE, che la Banca Convenuta ha praticato ed applicato in relazione ai rapporti di credito oggetto di ingiunzione: a)= tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati, in violazione dell'art. 1284 III° co. c.c. e dell'art. 117 del T.U.B.; b)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c.; c)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; d)= commissioni, spese e oneri non dovuti perché non pattuiti e/o indeterminati, e per l'effetto
ACCERTARE E DICHIARARE, l'esatto dare avere tra le parti, con esclusione ed eliminazione di tutti gli illegittimi addebiti di cui sopra”.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'udienza del 9/5/24 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame la interponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Parte_1
Spoleto aveva accolto l'opposizione spiegata da RI IM quale debitore principale e da CP_3
quale fideiussore, avverso il decreto ingiuntivo con cui essa aveva intimato loro il pagamento
[...]
Cont del credito di euro 68.194,60 cedutole dalla per effetto di una cessione di crediti in blocco effettuata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ritualmente pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale. In particolare – deduceva la – il Tribunale di Spoleto aveva ritenuto che essa non Pt_1
avesse dimostrato che tra i crediti cedutile in blocco fosse ricompreso anche quello in precedenza
Cont vantato da nei confronti degli odierni appellati, tesi a suo dire errata contenendo l'avviso pubblicato sulla G.U. – ritualmente prodotto in atti - tutti gli elementi necessari all'identificazione del credito in questione. Ribadite poi tutte le difese già svolte in I grado in ordine alle censure di nullità dei rapporti di conto corrente e di finanziamento da cui era scaturito il credito da lei azionato, la insisteva per il rigetto dell'opposizione. Pt_1 Si costituivano anche in questa sede gli appellati richiamando le argomentazioni del Tribunale sia in punto di difetto di titolarità del credito in capo alla controparte sia in ordine alla dedotta nullità dei rapporti per cui è causa.
All'udienza del 24/2/23 la difesa dava atto dell'intervenuto decesso di e la Corte CP_3 disponeva l'interruzione del giudizio, che veniva poi tempestivamente riassunto dalla Per Pt_1
quanto gli appellati abbiano posto talune questioni circa la ritualità di tale riassunzione, si ritiene di poter comunque decidere la causa facendo applicazione del c.d. principio della ragione più liquida: la Suprema Corte ha infatti più volte fatto riferimento al “principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020). Si osserva infatti che l'appello è comunque infondato, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale sotto il profilo del rilevato difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla Pt_1
Ed invero va premesso che l'art.58 TUB prevede, in funzione di agevolazione degli oneri di notifica gravanti sulle banche a seguito di operazioni di cessione di crediti in blocco, la possibilità di dare
“notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”: tale adempimento, in sostanza, si pone in termini di specialità rispetto alla disposizione generale di cui all'art.1264 cc in tema di notifica della cessione di credito, ove è previsto che la cessione debba essere notifica al debitore interessato per poter avere effetto;
la disposizione richiede evidentemente la notifica individuale, al singolo debitore ceduto, ed
è evidente che ciò sarebbe fonte per gli istituti bancari di enormi oneri di notificazione ove gli stessi dovessero, in ipotesi di cessioni in blocco (riguardanti spesso centinaia di crediti) procedere a separate notifiche per ciascun debitore ceduto;
di qui la possibilità di pubblicare l'intera operazione di cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò non toglie però che tale modalità di notifica debba assolvere allo stesso scopo di cui al citato art.1264 cc, ossia porre ciascun debitore a sicura conoscenza del fatto che il suo specifico debito rientra fra quelli ceduti con l'operazione di cartolarizzazione: ne consegue che il tenore dell'avviso pubblicato sulla G.U. deve essere tale da fornire certezza circa l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti in blocco e che, ove dalla lettura dell'avviso di cessione residuino dubbi in merito, il creditore che agisce in giudizio, ove come in questo caso il debitore contesti l'inclusione del suo debito nell'operazione di cartolarizzazione, è tenuto a dimostrare la singola cessione aliunde, mediante la produzione del contratto di cessione da cui emerga la specifica individuazione di tutti i crediti ceduti o fornendo altre, IGnificative, circostanze indiziarie in tal senso.
Nella specie, in effetti, l'avviso di pubblicazione della cessione in esame sulla G.U. non risulta esaustivo al fine di conferire certezza circa l'inclusione del credito vantato dalla nei Pt_1 confronti degli appellati: l'avviso fa infatti riferimento ad una cessione in blocco di “tutti crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza . . . . “ e ancora “In particolare, i crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: i) finanziamenti, incluse aperture di credito e/o ii) crediti di firma sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 ed il 31 dicembre 2017. In particolare è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca
Cedente alla data del 31 dicembre 2017”, ed inoltre “Ai sensi dell'art.7.1, comma 6, della legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche cedenti e la società renderanno disponibili nelle pagine web www.bancodesio.it quanto a e www.bpspoleto.it quanto a , CP_5 Controparte_6
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti. Inoltre i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
. Email_1
Orbene deve osservarsi anzitutto che la non ha mai prodotto in giudizio quel “documento di Pt_1 identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione” indicato nella prima parte delle espressioni su citate contenute nell'avviso pubblicato sulla G.U., non avendo, del resto, mai prodotto il contratto di cessione, sicché nessuna indicazione circa l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in blocco effettuata in favore dell'odierna appellante può essere desunta per tale via.
Nell'avviso pubblicato sulla G.U., poi, si fa riferimento a crediti “che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”: ma la classificazione a sofferenza è atto interno della banca che, in sostanza, sposta il debitore da una categoria ad un'altra e, seppure di norma a tale classificazione si accompagna una comunicazione al debitore interessato con richiesta di rientro dall'esposizione, nessuna documentazione agli atti dimostra che gli odierni appellati fossero stati resi edotti dell'avvenuta loro classificazione a sofferenza (né è dato sapere quando ciò sarebbe eventualmente avvenuto) o che gli stessi ne fossero in altro modo a conoscenza. Agli atti risulta solo, in merito, una lettera inviata dalla banca in data 15/11/17 (cfr. missiva di cui al doc.14 del fascicolo monitorio) a RI ed alla sua
Autocarrozzeria nella quale si richiedeva loro il rientro dalle esposizioni maturate a loro carico, preavvisando solo gli stessi che, in caso negativo, l'istituto avrebbe in seguito proceduto, tra le altre cose, alla loro segnalazione presso la banca dati della Centrale dei rischi: dunque v'era solo un avvertimento per il futuro, mentre null'altro agli atti attesta che gli appellati fossero stati poi, in seguito, portati a conoscenza di una loro segnalazione presso la Centrale rischi con la conseguenza che la menzione, contenuta nell'avviso sulla G.U., dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti (già) segnalati “a sofferenza” non poteva conferire agli interessati alcuna certezza circa il fatto che anche la loro posizione fosse stata così trasferita alla Pt_1
Ancora, come si è visto, l'avviso in G.U. conteneva anche l'asserzione secondo cui sarebbero poi stati resi “disponibili nelle pagine web www.bancodesio.it quanto a e www.bpspoleto.it CP_5 quanto a , fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti”: ma, oltre CP_6 Controparte_6
a doversi rilevare che non è dato sapere se poi tale pubblicazione dei dati nelle indicate pagine web sia stata effettuata o meno, l'odierna appellante non ha mai prodotto in atti nemmeno le risultanze
(eventualmente producendo le schermate contenenti i dati degli appellati) di tali (future, al momento della pubblicazione dell'avviso in G.U.) “pagine web” sicché nulla è verificabile nemmeno per tale via.
Né potrebbe tenersi conto, in alcun modo, della dichiarazione della banca cedente prodotta in allegato all'atto di appello, trattandosi di produzione certamente tardiva ai sensi dell'art.345 cpc. Tantomeno potrebbe porsi a carico dei debitori, solo asseritamente, ceduti un onere di invio di richiesta scritta alla mail indicata sulla G.U. al fine di verificare l'eventuale inclusione del loro credito nella cessione, inclusione la cui verifica costituisce evidentemente un onere della banca e non certo del cliente.
I margini di incertezza che attingono l'avviso in esame richiedevano dunque ulteriori attività probatorie della volte a dimostrare che le fosse stato sicuramente ceduto, tra gli altri, proprio Pt_1
il credito vantato in precedenza dalla banca cedente nei confronti del RI e dell'Autocarrozzeria.
Gli esposti principi, del resto, sono ormai tendenzialmente consolidati nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito: si veda ad esempio, in un recente caso analogo, Cass. civ., sez.III, n.17944 del 18/5/23, secondo cui ove l'avviso sulla G.U. non fornisca certezza circa l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cartolarizzazione “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).”.
Ebbene, null'altro avendo provato nella specie la il presente appello andrà rigettato. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, della non elevata complessità di essa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute da RI IM e Parte_1
che si liquidano in euro 7.200,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- da atto della sussistenza, a carico della dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 Parte_1
quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di conIGlio del 10/2/25.
La ConIGliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)