CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, AT
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montecorvino Pugliano - Via Roma 84090 Montecorvino Pugliano SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi S.r.l. - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3065072240003708 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3065072240003708 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Cessata materia del contendere per accordo coniliativo e compensazione delle spese.
Resistente: Cessata materia del contendere per accordo coniliativo e compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 3065072240003708, emesso in data 04.12.2024 da Gamma Tributi S.r.l., concessionaria per la riscossione coattiva del Comune di Montecorvino Pugliano, e notificato in data
19.12.2024, relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per le annualità 2020 e 2021.
L'avviso contestava l'omesso versamento della TARI per complessivi euro 146.383,00 (euro 71.586,00 per l'anno 2020 ed euro 74.797,00 per l'anno 2021), con riferimento all'unità immobiliare sita in Montecorvino Pugliano (SA), Indirizzo_1, ove la ricorrente esercita attività di vendita di prodotti alimentari e di detergenza, su una superficie complessiva accertata di mq 7.456,00.
Il prospetto di liquidazione allegato all'atto indica:
· per l'anno 2020, destinazione d'uso "supermercato, pane – 30%", superficie mq 7.456, tariffa quota fissa euro 2,877126/mq e quota variabile euro 6,266645/mq;
· per l'anno 2021, destinazione d'uso "supermercato pane e pasta, macelleria salumi e formaggi", superficie mq 7.456, tariffa quota fissa euro 2,923909/mq e quota variabile euro 6,630077/mq, con indicazione di
"Riduzione 30% per smaltimanto con ditte autorizzate".
Dalla documentazione in atti emerge che l'Ente, all'esito del sopralluogo del 23.06.2017, ha accertato per l'immobile della ricorrente una superficie complessiva di mq 7.456, ed ha riconosciuto al suo interno la presenza di aree con diversa destinazione funzionale, quantificando, in particolare, in mq 2.743,49 la superficie destinata alla vendita diretta al pubblico e in mq 4.712,51 le aree destinate a deposito e stoccaggio merci.
La ricorrente deduceva:
1. L'illegittimità dell'accertamento per erronea individuazione della destinazione d'uso e della superficie tassabile, in quanto l'intera superficie di mq 7.456 sarebbe stata assoggettata alla categoria "supermercato" senza distinguere tra l'area effettivamente destinata alla vendita diretta (mq 2.743,49) e le restanti aree adibite a deposito/stoccaggio (mq 4.712,51), come risultante dai rilievi comunali del 23.06.2017, nonché in violazione dei criteri di commisurazione della tariffa previsti dalla L. 147/2013 e dal Regolamento TARI comunale;
2. la nullità dell'avviso per carenza o contraddittorietà di motivazione e per insufficienza dei presupposti probatori, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 24 Cost.
3. l'illegittimità della limitazione della riduzione per rifiuti avviati a recupero alla sola misura del 30% della quota variabile, deducendo che i rifiuti (prevalentemente carta, cartone e plastica) sono conferiti a ditta autorizzata (Società_1 S.r.l.) e che il Comune non svolgerebbe alcuna attività di raccolta per tali rifiuti, onde spetterebbe una riduzione più ampia, fino al 100%, secondo il rapporto tra quantitativi recuperati e produzione potenziale.
La società Gamma Tributi S.r.l., nonché il Comune di Montecorvino Pugliano, si costituivano resistendo al ricorso, chiedendone il rigetto e deducendo la correttezza dell'accertamento sotto tutti i profili.
In data 3 febbraio la ricorrente depositava in atti accordo conciliativo tra le parti chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 4 febbraio 26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte vista la richiesta sottoscritta dalle parti, con la quale le stesse chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
visto l'art. l'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992;
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione dlle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, AT
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1253/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montecorvino Pugliano - Via Roma 84090 Montecorvino Pugliano SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi S.r.l. - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3065072240003708 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3065072240003708 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Cessata materia del contendere per accordo coniliativo e compensazione delle spese.
Resistente: Cessata materia del contendere per accordo coniliativo e compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 3065072240003708, emesso in data 04.12.2024 da Gamma Tributi S.r.l., concessionaria per la riscossione coattiva del Comune di Montecorvino Pugliano, e notificato in data
19.12.2024, relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per le annualità 2020 e 2021.
L'avviso contestava l'omesso versamento della TARI per complessivi euro 146.383,00 (euro 71.586,00 per l'anno 2020 ed euro 74.797,00 per l'anno 2021), con riferimento all'unità immobiliare sita in Montecorvino Pugliano (SA), Indirizzo_1, ove la ricorrente esercita attività di vendita di prodotti alimentari e di detergenza, su una superficie complessiva accertata di mq 7.456,00.
Il prospetto di liquidazione allegato all'atto indica:
· per l'anno 2020, destinazione d'uso "supermercato, pane – 30%", superficie mq 7.456, tariffa quota fissa euro 2,877126/mq e quota variabile euro 6,266645/mq;
· per l'anno 2021, destinazione d'uso "supermercato pane e pasta, macelleria salumi e formaggi", superficie mq 7.456, tariffa quota fissa euro 2,923909/mq e quota variabile euro 6,630077/mq, con indicazione di
"Riduzione 30% per smaltimanto con ditte autorizzate".
Dalla documentazione in atti emerge che l'Ente, all'esito del sopralluogo del 23.06.2017, ha accertato per l'immobile della ricorrente una superficie complessiva di mq 7.456, ed ha riconosciuto al suo interno la presenza di aree con diversa destinazione funzionale, quantificando, in particolare, in mq 2.743,49 la superficie destinata alla vendita diretta al pubblico e in mq 4.712,51 le aree destinate a deposito e stoccaggio merci.
La ricorrente deduceva:
1. L'illegittimità dell'accertamento per erronea individuazione della destinazione d'uso e della superficie tassabile, in quanto l'intera superficie di mq 7.456 sarebbe stata assoggettata alla categoria "supermercato" senza distinguere tra l'area effettivamente destinata alla vendita diretta (mq 2.743,49) e le restanti aree adibite a deposito/stoccaggio (mq 4.712,51), come risultante dai rilievi comunali del 23.06.2017, nonché in violazione dei criteri di commisurazione della tariffa previsti dalla L. 147/2013 e dal Regolamento TARI comunale;
2. la nullità dell'avviso per carenza o contraddittorietà di motivazione e per insufficienza dei presupposti probatori, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 24 Cost.
3. l'illegittimità della limitazione della riduzione per rifiuti avviati a recupero alla sola misura del 30% della quota variabile, deducendo che i rifiuti (prevalentemente carta, cartone e plastica) sono conferiti a ditta autorizzata (Società_1 S.r.l.) e che il Comune non svolgerebbe alcuna attività di raccolta per tali rifiuti, onde spetterebbe una riduzione più ampia, fino al 100%, secondo il rapporto tra quantitativi recuperati e produzione potenziale.
La società Gamma Tributi S.r.l., nonché il Comune di Montecorvino Pugliano, si costituivano resistendo al ricorso, chiedendone il rigetto e deducendo la correttezza dell'accertamento sotto tutti i profili.
In data 3 febbraio la ricorrente depositava in atti accordo conciliativo tra le parti chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 4 febbraio 26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte vista la richiesta sottoscritta dalle parti, con la quale le stesse chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
visto l'art. l'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992;
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione dlle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.