CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7570/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, iscritto al n. 1109/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 e pendente
TRA
l' (c.f.: , con sede in Frattamaggiore (NA) Parte_1 P.IVA_1
alla Via M. Lupoli n. 27, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara, (c.f.: C.F._1
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
lo (c.f.: , con sede in Marano di Napoli (NA), alla via Controparte_1 P.IVA_2
Veneto n. 6, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f.: C.F._2
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE Con CA ITA LIA NA CP_2
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. lo (in prosieguo, per Controparte_1
maggior comodità, anche solo “ ”) adiva il Tribunale di Napoli per ottenere nei CP_1
confronti dell' un'ingiunzione per il pagamento della Controparte_4
somma di 6.254,88 €, “oltre interessi legali, ex art. 5, D.lgs. 231/2002”, a saldo delle fatture nn. 10/F del 6 settembre 2016, 11/F dell'11 ottobre 2016 e 12/F del 9 novembre 2016 relative a prestazioni da essa effettuate a favore del sevizio sanitario nazionale.
Part In particolare, nel suo ricorso, lo Studio deduceva che l' aveva omesso di pagare tali fatture poiché, come da quest'ultima dichiarato nella nota n. 0051195 del 5 ottobre 2016, intendeva recuperare una parte del maggior importo, pari a 247.689,92 €, precedentemente corrisposto allo Studio con mandato n. 14863 del 4 dicembre 2012, in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 538/2010 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, ottenuto dallo Studio che riconosceva a quest'ultimo un credito di 270.050,22 €, “quale differenze tariffarie per prestazioni riabilitative ex art. 26, L 833/1978, per gli anni 2003,
2004, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008 e 1° trimestre 2009, a fronte delle fatture nn. 9/B e 10/B del 13 marzo 2009, 15/B e 16/B e 17/B del 15 giugno 2009, il tutto in esecuzione del rapporto di accreditamento con il CP_5
II. Con decreto ingiuntivo n. 2233/2017, emesso il 7 marzo 2017, l'adito Tribunale Part ordinava all di pagare la somma richiesta di 6.254,88 €, “oltre interessi ai sensi dell'art.
1284 comma 4 c.c. a decorrere dalla notificazione” del provvedimento emesso sino al saldo, nonché le spese del procedimento con attribuzione al procuratore della ricorrente che ne aveva fatto richiesta.
Part III. Ricevutane la notificazione il 20 marzo 2017, l' si opponeva a tale decreto ingiuntivo con citazione notificata alla controparte il 28 aprile 2017, deducendo che: non era
“ravvisabile alcuna illegittima decurtazione (dovuta alle) delle somme accertate in titoli giudiziali passati in giudicato, dal momento che il d.i. 538/10 invocato è stato emesso per una causale diversa, costituita, nello specifico, dal mancato pagamento delle fatturazioni messe a conguaglio rispetto alla rideterminazione delle tariffe”, stante il fatto che l'azienda sanitaria aveva esercitato “il preciso dovere di recuperare somme eccedenti i limiti imposti dalla legge perché rese oltre il tetto prestazionale annuo”; il giudicato del decreto ingiuntivo n. 538/2010 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, non inibiva, pertanto, “la
n. 1109/2022 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 9 Parte_3 CP_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
diversa pretesa autoritativa dell'azienda sanitaria di recuperare quanto corrisposto a seguito della verifica dello sforamento del tetto di spesa di macroarea”.
IV. Lo Studio, costituitosi il 15 gennaio 2018, contestava le avverse eccezioni, deducendo che: “al tempo utile per proporre opposizione avverso il D.I. n. 538/2010, le condizioni per eccepire eventuali regressioni tariffarie erano già maturate”; “il pagamento Part del D.I. n. 538/2010 è stato, per giunta, corrisposta dalla a seguito di un atto di transazione inerente la sola fase esecutiva, incardinata presso il Tribunale di Napoli sez. distaccata di Pozzuoli, R.E. 860/2012, il tutto come comprovato da istanza di svincolo delle somme ignorate, depositata il 22.11.2012, e relativo e consequenziale provvedimento del Part Giudice dell'esecuzione del 26.11.2012” ; l' non aveva assolto al suo onere di provare l'eccepito superamento dei tetti di spesa, in quanto configurabile come un fatto impeditivo Part del credito, insistendo sulla invocata violazione del giudicato da parte dell' ed evidenziando che quest'ultima non aveva assolto al proprio onere di provare l'eccepito superamento dei tetti di spesa.
V. Successivamente le parti omettevano di depositare le memorie di cui al previgente art. 183 c.p.c., i cui termini erano stati fissati nell'ordinanza del 16 gennaio 2018, emessa dal primo giudice a scioglimento della riserva della prima udienza del 15 gennaio 2018.
VI. All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 7570/2021 del 21 settembre Part 2021, rigettava l'opposizione dell' confermando il decreto ingiuntivo n. 2233/2017 e compensava le spese di lite.
In particolare, osservava che:
- non sussisteva alcuna violazione del giudicato, poiché secondo la sentenza della
Cassazione n. 6481 del 6 marzo 2020, esso “non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” in seno alla Part domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo” , e nella specie, l' aveva
“agito per il recupero in forza della regressione tariffaria per il superamento dei tetti di spesa” ed era “pacifico tra le parti che la Regione Campania, con i dedotti DD.CC.AA. nn.
153/2014 e 154/2014, successivi al d.i. n.538/2010, aveva provveduto a quantificare gli aggiornamenti tariffari per le prestazioni riabilitative con spesa a carico del S.S.R. dal 2003 in poi, fermi ed incontestabili i tetti di spesa già assegnati, non modificati (sottolineatura dello n. 1109/2022 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 9 Parte_3 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
scrivente), agendo, poi, per il recupero delle somme eccedenti perché rese oltre il tetto di spesa prestazionale annuo”;
Part
- ciononostante, l' non aveva fornito alcuna prova in merito al superamento dei tetti di spesa negli anni dal 2003 al 2008, “limitandosi a produrre un piano di ammortamento Part in cui sono indicate le somme da recuperare ratealmente”; era “onere dell' provare il fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa, fatto che essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente”;
- sulla base del principio di non contestazione, dovevano ritenersi provati l'accreditamento provvisorio dello Studio, l'esecuzione delle prestazioni e il rispetto della
Capacità Operativa Massima (C.O.M.);
- in considerazione della presenza di pronunce di senso contrario, sussistevano “gravi ed eccezionali motivi per integralmente compensare tra le parti le spese di lite, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ.”.
Par VII. Con atto di citazione in appello notificato alla controparte il 9 marzo 2022, l' ha appellato la sentenza, articolando un unico motivo, rubricato “Violazione dell'art. 115 e 116 cod.proc.civ.”, e sostenendo che:
- “la reale/effettiva posizione difensiva assunta dall'opposta era esclusivamente circoscritta alla contestazione della violazione del giudicato, riservando la contestazione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, a mera dichiarazione labiale”;
- lo Studio aveva omesso di “provare e documentare la propria posizione contrattuale nei confronti dell' appellante, non avendo assolutamente adempiuto ai propri oneri Pt_1
probatori versando in atti i contratti sottoscritti tra le parti e le fatture emesse e regolarmente vidimate per tutti gli anni (dal 2003 al 2008) oggetto del recupero in compensazione”;
- “non avendo [lo Studio] assunto alcuna posizione concreta e documentata in ordine alla legittimazione ad agire, con riferimento alla propria posizione di struttura accreditata con il e non avendo mai assunto formale posizione in merito al recupero delle somme CP_6
spontaneamente pagate, il Tribunale, in corretta applicazione del principio di non
n. 1109/2022 r.g.a.c.c. NORD c. Pag. 4 di 9 Parte_3 Controparte_1 CP_ R NA Controparte_7
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
contestazione ex art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto desumere conseguenzialmente che sul punto non v'era discussione o contestazione alcuna, avendo lo assunto una Controparte_1
prospettazione difensiva e documentale incompatibile con la contestazione relativa ai Parte_4
”.
[...]
Pertanto, ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo n. 2233/2017 e la condanna della controparte alla refusione in suo favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
VIII. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4 ottobre 2022, lo Studio ha Part resistito all'appello dell ed ha proposto appello incidentale criticando la parte della Par sentenza in cui il Tribunale non aveva ritenuto di dover rigettare l'opposizione dell' sulla base delle preclusioni derivanti dal giudicato del decreto ingiuntivo n. 538/2010, sebbene avesse poi affermato che gli importi ingiunti “sono stati corrisposti alla odierna appellante sulla scorta di un titolo giudiziale passato in giudicato e di un atto di transazione”. Più in particolare, il Centro affermava che “seppur in maniera sommaria, il Giudice di prima istanza
– aderendo alle difese spiegate dalla opponente nel corso del giudizio di prime cure – ha erroneamente ritenuto che la rideterminazione ex post delle tariffe in forza dei DD.CC.AA.
153 e 154 del 2014 e quindi in sostituzione di quelle precedentemente adottate con
Deliberazione n. 224/2009 (si badi bene tale ultima tariffa è risultata essere il titolo posto a fondamento del decreto Ingiuntivo n. 538/2010 non opposto e quindi passato in giudicato), aveva anche comportato una rideterminazione ex post del tetto di spesa”.
Pertanto, nelle sue conclusioni ha chiesto a questa Corte di “1. Rigettare, se ritenuto previo accoglimento dello spiegato appello incidentale, l'appello proposto dall' CP_8
, in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza definitiva n. 7570/2021 resa dal Tribunale di
[...]
Napoli il 20/9/2021 e pubblicata 21/9/2021, in quanto infondato per le motivazioni sopra spiegate;
2. In subordine, rigettare l'appello principale, accogliere quello incidentale e condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della CP_8
comparente e appellante in via incidentale della somma di € 6.254,88, oltre interessi ex art.
5, D.lgs. 231/2002, ovvero come per legge;
3. In estremo subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' , in quella somma maggiore o CP_8
minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, ovvero come per legge in
n. 1109/2022 r.g.a.c.c. NORD c. Pag. 5 di 9 Parte_3 Controparte_1 REPUBBLICA ITA Pt_5
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
favore della comparente;
4. Condannare controparte alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
IX. Alla prima udienza dell'8 novembre 2022 la Corte ha rinviato il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 18 febbraio 2025, in cui la Corte ha assegnato alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le parti non hanno modificato le proprie conclusioni.
X. L'appello principale è infondato, mentre è fondato e va accolto l'appello incidentale.
Par Difatti, col suo appello principale l' i duole della mancata prova da parte del CP_9
sia dell'accreditamento che dei contratti relativi alle prestazioni rese negli anni dal 2003 al
2009 con i relativi incrementi tariffari, per le quali esso aveva richiesto ed ottenuto nel 2010 il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, dimenticando però di dire che su tali aspetti, nonché su quello relativo al superamento del tetto di spesa Par per le dette prestazioni, si era oramai formato giudicato, per non avere l' impugnato il citato decreto ingiuntivo. Ne deriva che l'appellante non può ora pretendere che il CP_9
dia prova della propria legittimazione ad agire ovvero duolersi che esso abbia assunto una posizione incompatibile con la contestazione relativa al tetto di spesa;
al contrario, Par eccependo l' un credito in compensazione derivante dal recupero di somme, spontaneamente pagate in esecuzione del decreto ingiuntivo del 2010, per superamento del tetto di spesa, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la difesa del Centro, riproposta con il suo appello incidentale, incentrata sull'esistenza di un giudicato, che copriva il dedotto ed il deducibile.
Par Difatti, come correttamente messo in evidenza dal e non contestato dall' le CP_9
citate prestazioni relative al settore riabilitazione ex art. 26, L 833/1978, rese negli anni dal
2003 al 2008, erano state oggetto di un incremento tariffario, sulla base della deliberazione della Giunta Regione Campania n. 224/2009 (titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo del 2010 non opposto), che stabiliva che tali incrementi (destinati ad operare su prestazioni rese in passato) non comportavano il superamento del tetto di spesa stabilito per i singoli anni, poi sostituita, evidentemente a seguito di suo annullamento nelle sedi competenti, dai DD.CC.AA. 153 e 154 del 2014, citati dal Tribunale nella sentenza n. 1109/2022 r.g.a.c.c. NORD c. Pag. 6 di 9 Parte_3 Controparte_1 REPU ITA LIA NA CP_7
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
impugnata, che avevano ribadito che restavano fermi ed incontestabili i tetti di spesa già assegnati.
Ne deriva che già all'epoca del decreto ingiuntivo del 2010 vi erano le condizioni Par affinché l' eccepisse, con la relativa opposizione, il superamento dei tetti di spesa (già stabiliti per gli anni nei quali operavano gli incrementi tariffari), sicché deve ritenersi che non avendo essa fatto opposizione al decreto ingiuntivo e lasciando che esso passasse in cosa giudicata, si è preclusa la possibilità, a fronte del nuovo decreto ingiuntivo del 2017 Par ottenuto dal Centro per il recupero di somme illegittimamente decurtate dall' di poter eccepire in compensazione il credito derivante dal superamento del tetto di spesa.
Erra, pertanto, il Tribunale laddove sostiene che solo coi decreti del commissario ad acta del 2014, e dunque in epoca successiva al decreto ingiuntivo del 2010 ed al giudicato, erano maturati i presupposti per far valere il superamento del tetto di spesa;
infatti, in Par attesa che gli incrementi tariffari divenissero definitivi, l avrebbe potuto comunque fare opposizione, e rifiutarsi di pagare spontaneamente somme che, evidentemente, sulla base della D.G.R.C. n.224/2009, già superavo i tetti di spesa.
XI. Per tutte queste ragioni, previo accoglimento dell'appello incidentale del , CP_9
Par va rigettato l'appello principale dell' e va confermata la sentenza impugnata sia pure con una diversa motivazione.
XII. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del primo e del secondo grado.
Esse, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00
– nell' importo di:
- di 3.680,00 €, per il primo grado del giudizio, di cui 3.200,00 € per compensi (650,00
€ per il compenso relativo alla fase di studio, 500,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 1.050,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) e 480,00 € per il rimborso forfettario delle relative n. 1109/2022 r.g.a.c.c. NORD c. Pag. 7 di 9 Parte_3 Controparte_1 Con Co REPU CA ITA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv.
Giuseppe Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane;
- 4.452,35 € per il secondo grado, di cui 3.560,00 € per compensi (770,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 660,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva,
930,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 1.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), 534,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali al m15%, e 358,35 e per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Giuseppe Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane.
XIII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve Par darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...] [...]
nonché su quello incidentale proposto da quest'ultimo avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Napoli n. 7570/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, in accoglimento dell'appello incidentale, così provvede:
Par
1. rigetta l'appello principale dell' e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;
2. condanna l'appellante principale a rifondere alla le spese di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida nel complessivo importo di 3.680,00 €, per il primo grado del giudizio, di cui 3.200,00 € per compensi e 480,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Giuseppe Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane, e 4.452,35 € per il secondo grado, di cui 3.560,00 € per compensi, 534,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali al 15%, e 358,35 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione all'avv. Giuseppe Cristallino per dichiarazione di anticipo fattane;
n. 1109/2022 r.g.a.c.c. c. Pag. 8 di 9 Parte_3 Controparte_1 Co REPUBBLICA ITA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, le Par condizioni per il versamento da parte dell' di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
n. 1109/2022 r.g.a.c.c. c. Pag. 9 di 9 Parte_3 Controparte_1