Decreto cautelare 17 novembre 2023
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“- della Determinazione prot. n.0066245 del 3.10.2023, trasmessa con pec di pari data, con cui la Prefettura di Foggia ha opposto un diniego all'istanza di rilascio del Modello 209 finalizzato al conseguimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- di ogni atto precedente, seguente e connesso a quello gravato, ancorché non conosciuto, ivi compresa - ove occorra - la nota contenente il quesito proposto al Ministero dell'Interno;
nonché per la declaratoria
dell'obbligo ex art. 22 lett. a) della Direttiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26-2-2014, di assicurare l'effettivo esercizio del <<diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione>> mediante consegna al ricorrente del Modello 209 finalizzato all'ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione a tempo determinato”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/3/2024:
per l’annullamento
della determinazione prot.n.2374 dell'11-1-2024, depositato il 23-1-2024 nel fascicolo telematico del giudizio rg. n.1249/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori Michele Maiellaro per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Roberto Iacoviello per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, l’istante cittadina extracomunitario ha impugnato il diniego alla propria domanda di rilascio del c.d. modello 209, finalizzato al conseguimento del c.d. “permesso di soggiorno per attesa occupazione”, presentata, a seguito della mancata formalizzazione del rapporto di lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per inadempienze del datore di lavoro.
L’interessato ha conseguito il regolare visto d’ingresso “per lavoro stagionale”, ma il datore di lavoro imprenditore agricolo non ha sottoscritto il previsto “contratto di soggiorno” (ex artt. 5-bis, 5, comma 3-bis, e 24, comma 11, d.lgs. n. 286 cit.), attesi gli esiti negativi dei riscontri amministrativi svolti more sia dalla Prefettura di Foggia, sia del locale Ispettorato territoriale del lavoro. Di conseguenza, il ricorrente chiedeva il rilascio del c.d. “permesso di soggiorno per attesa di occupazione”, che veniva denegato dall’Amministrazione dell’Interno, non rintracciandosi nella normativa, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, alcuna disposizione, che prevedesse una simile possibilità, nel caso di specie.
Quindi con il ricorso introduttivo l’istante ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) la violazione dell’art. 22, lett. a), direttiva 2014/36/UE, degli artt. 1, 8 e 14 CEDU, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché dell’art. 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, per motivazione erronea, perplessa, superficiale, illogica ed irrazionale; per abnormità e vizio della funzione; per violazione dei princìpi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità, efficienza, buona fede, lealtà e collaborazione nei rapporti con i privati, reclamando indi la sussistenza delle condizioni per il rilascio del modello 209, ai fini dell’ottenimento del “permesso di soggiorno per attesa occupazione a tempo determinato”;
2) violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento;
3) incompetenza.
Con motivi aggiunti depositati il 22.3.2024 è stata impugnata la successiva determinazione dello Sportello unico dell’immigrazione della Prefettura di Foggia prot.n.2374 dell'11.1.2024, che chiarisce le ragioni del diniego del riesame, in considerazione della insussistenza di norme, che consentano il rilascio dell’anelato permesso per attesa occupazione.
Quindi è stata dedotta:
4) la violazione dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’elusione del giudicato cautelare, la violazione dei principi sulla tutela giurisdizionale;
5) violazione dell’art. 22, lett. a), della direttiva 2014/36/UE, degli artt. 1, 8 e 14 CEDU, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., nonché degli artt. 2 e 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’eccesso di potere per mancata acquisizione ed omessa applicazione dei precetti comunitari e costituzionali di riferimento, per inosservanza della circolare prot. n. 3836 del 20 agosto 2007; per difetto di istruttoria, per motivazione apparente, erronea e superficiale; per violazione dei princìpi di buon andamento, di imparzialità, di ragionevolezza, di proporzionalità, di buona fede, di lealtà e collaborazione nei rapporti con i privati.
Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Foggia si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso con memoria in cui si afferma che l'art. 42, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto, per le istanze di cui al d.p.c.m. 21 dicembre 2021 (c.d. decreto flussi 2021), che il nulla-osta al lavoro sia rilasciato, nel termine fissato dalla medesima normativa, quand’anche non siano state acquisite tutte le informazioni relative agli elementi ostativi, di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; tuttavia, lo stesso art. 42, comma 2, del decreto-legge citato ha previsto che, al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegua la revoca del nulla-osta e del visto di ingresso.
Secondo la Prefettura il ricorrente non ha potuto stipulare un contratto di lavoro con il datore di lavoro promittente, in quanto, a seguito di controlli effettuati nei confronti della ditta -OMISSIS-, sono state riscontrate delle irregolarità, che hanno condotto alla revoca di tutti i nulla osta rilasciati ai 22 lavoratori extracomunitari stagionali richiesti dalla predetta azienda, tra cui anche quello concesso al ricorrente.
Accolta ai fini del riesame la domanda cautelare, alla successiva udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
All’udienza dell’11 dicembre 2024, dopo ampia discussione tra le parti in cui l’avv. Maiellaro ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, questi sono stati trattenuti in decisione.
1. I motivi dedotti possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta ed evidente connessione.
Nel caso di specie l’istante (lavoratrice stagionale) in possesso di visto di ingresso nel territorio nazionale, per solo lavoro stagionale, non ha potuto perfezionare il titolo di soggiorno stagionale, a seguito della sopravvenuta impossibilità di formalizzare il “contratto di soggiorno”, previsto ai fini della assunzione ai sensi degli artt. artt. 5-bis, 5, comma 3-bis, e 24, comma 11, d.lgs. n. 286 cit.-.
L’interessata denuncia l’omessa applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, concernente il rilascio del c.d. permesso di soggiorno per attesa occupazione (così denominato nella prassi amministrativa), il quale però è escluso dall’art. 24, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 286 cit., allorché è previsto che, al lavoro stagionale, si applicano “[…] ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis”.
Peraltro, detta disposizione è stata ribadita, più recentemente, dall’art. 1, comma 1, lett. f), decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, conv., con mod., dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, che ha modificato la parte finale dell’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286 cit. nel seguente testo: “[…] ove compatibili, [si applicano] le disposizioni di cui all'art. 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11”, ribadendo dunque la preclusione del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso del lavoro stagionale.
2. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286 cit., al contrario di quanto sostenuto, a più riprese, dal ricorrente – esclude in modo netto che al lavoro stagionale possa applicarsi la norma che, in presenza di attività di lavoro subordinato svolto, prevede la concessione del c.d. permesso per attesa occupazione (art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit.).
2.1. Nello stesso è orientata del resto la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis: Cons. St., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 148 “A differenza di quanto accade per gli altri lavoratori extra-comunitari subordinati, l'art. 22 comma 11, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 non consente ai lavoratori stagionali, in caso di perdita del lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento oltre la durata del permesso di soggiorno stagionale, atteso che detto beneficio è accordato dalla suddetta norma ‘salvo che si tratti di lavoro stagionale’”; inoltre, T.A.R. Sicilia, sez. III, 17 novembre 2023, n. 3410).
Quindi, la concessione del c.d. permesso per attesa occupazione è esclusa dalle norme in materia di lavoro subordinato stagionale (art. 22 d.lgs. n. 286 cit.), legate al ciclo stagionale dell’agricoltura, da mantenersi distinte dalle disposizioni sul lavoro subordinato nelle restanti forme a tempo determinato, e dal lavoro a tempo indeterminato (art. 24 d.lgs. n. 286 cit.).
Ciò si evince chiaramente dalla legislazione in materia di immigrazione, e ciò anche in relazione alla legislazione in tema di lavoro in termini più generali. Si vedano al riguardo l’art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e più di recente l’art. 11 legge 12 dicembre 2024, n. 203 che, nell’interpretare autenticamente l’art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha richiamato la natura intrinsecamente ciclica e quindi precaria delle attività stagionali.
3. Ne consegue che, in base all’art. 24 d.lgs. n. 286 cit. – che considera specificamente la fattispecie del “lavoro stagionale” (in attuazione della direttiva 2014/36/UE “sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”), distinta rispetto alle altre forme di “lavoro subordinato”, contemplate invece all’art. 22 del medesimo d.lgs. n. 286 cit. – emerge che, nell’ipotesi di mancata instaurazione del “rapporto di lavoro”, tra l'immigrato e il datore di lavoro, per come dedotto nell’ambito del procedimento di immigrazione regolare, dopo l'ingresso dello straniero in Italia, il visto d’ingresso e il nulla-osta al lavoro stagionale, sono privi di efficacia e sono quindi suscettibili di revoca.
Ciò in quanto il “visto” al lavoratore straniero e anche il “nulla-osta” al datore di lavoro sono rilasciati per l’assunzione di un extracomunitario presso un dato datore di lavoro e il conseguente permesso di soggiorno risulta condizionato all'esecuzione del specifico contratto di lavoro dedotto ed all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa presso il predetto datore di lavoro, specie con riguardo al caso della stagionalità.
4. Nel caso di specie, l’ingresso nel territorio nazionale era consentito solo per l’assunzione in qualità di lavoratore stagionale. La circolare prot. n. 3836 del 20 agosto 2007 – che il ricorrente ha invocato a sostegno della propria tesi – fa riferimento al “visto d’ingresso per lavoro subordinato” dunque non al “lavoro stagionale”, che la disciplina di cui d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 considera in modo del tutto separato e distinto dalle altre tipologie di lavoro subordinato.
In proposito inoltre la nota circolare, risalente ormi a più di quindici anni or sono, non tiene conto dell’evoluzione normativa intervenuta, fino all’attuale contesto normativo. Difatti, la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S., prot. n. 40579 del 3 ottobre 2016, avente ad oggetto: “Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevista dall’art. 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, fornisce le più aggiornate indicazioni agli uffici e non a caso non contempla affatto il lavoratore stagionale, bensì il lavoratore subordinato, già assunto, che appunto “perde il posto di lavoro”.
5. Può inoltre osservarsi che la giurisprudenza amministrativa ha talvolta ammesso il rilascio del c.d. permesso di soggiorno per attesa occupazione, con esclusivo riferimento alle fattispecie di assunzione per lavoro subordinato (e non stagionale), nei soli casi in cui venga documentato un caso di forza maggiore (es.: morte, fallimento, evento calamitoso, etc.), che abbia impedito oggettivamente al datore di lavoro di assumere il lavoratore, quale unica circostanza che ammette il rilascio, in via eccezionale, del c.d. permesso (provvisorio) per ricerca di occupazione.
Di conseguenza, ove l’assunzione offerta non avvenga, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato (cfr. ex multis: T.A.R. Basilicata, 27 novembre 2008, n. 901; Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006; Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2022, n. 5053).
Infatti, nell'ipotesi di una semplice promessa di lavoro, in presenza di una mancata sottoscrizione del “contratto di soggiorno”, per causa imputabile al datore di lavoro, non è possibile consentire il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, mancando nel dettato normativo tale possibilità. Posto che il permesso per attesa occupazione è un istituto giuridico, i cui presupposti prevedono la “perdita di un lavoro” e non già di una mera promessa di occupazione (così: T.A.R. Lazio, sez. I, 6 novembre 2023, n. 16452).
6. Nel caso di specie, che comunque non rientra nella fattispecie del lavoro subordinato del tipo non stagionale, non è stato allegato, né documentato, alcun caso di forza maggiore.
Questa Sezione si è già espressa in fattispecie analoghe (ex multis: sentenze del 2 maggio 2024, n. 544 e del 4 aprile 2024, n. 407, passate in giudicato).
La mancata assunzione, nel caso in esame, è dipesa da carenze, inerenti la capacità economica del datore di lavoro promittente, e la giurisprudenza costituzionale, Corte cost. 24 novembre 2023, n. 209, ha già ritenuto, in materia analoga, relativa alla emersione del c.d. lavoro irregolare, che: “Non sono fondate le q.l.c. […] per violazione degli artt. 3 e 35 Cost., nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro è volto a garantire l'effettiva capacità economica dello stesso e la conseguente sostenibilità, da parte sua, del costo del lavoro, così tutelando proprio l'interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo”.
7. In conclusione, l’assunzione di uno straniero extracomunitario è consentita dal testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 succ. mod., in linea con la sequenza procedurale, che prevede la successiva e necessaria concatenazione dei seguenti passaggi:
a) il c.d. decreto flussi, che determina la c.d. “capienza” degli ingressi possibili (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286 cit.);
b) la richiesta da parte del datore di lavoro del nulla-osta (art. 22 d.lgs. n. 286 cit.) oppure del diverso e specifico nulla-osta per lavoro stagionale (art. 24 d.lgs. n. 286 cit.);
c) il rilascio, a richiesta dell’extracomunitario, del coerente visto d’ingresso (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286 cit.);
d) la sottoscrizione (nei casi previsti) da parte dell’extracomunitario dell’accordo di integrazione, (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 286 cit.);
e) la sottoscrizione del “contratto di soggiorno”, ossia di quel particolare contratto di lavoro scritto, contenente anche talune clausole imposte dalla legge e perfezionato presso i preposti uffici, da parte del datore di lavoro e dell’extracomunitario (artt. 5-bis, 5, comma 3-bis, e 24, comma 11, d.lgs. n. 286 cit.);
f) il rilascio del permesso di soggiorno, che può essere anche solo di tipo stagionale, nei casi previsti (artt. 5 e 24 d.lgs. n. 286 cit.), che è sempre coerente ai titoli (visto e nulla-osta) d’ingresso.
Solo la contemporanea presenza dei predetti atti consente al cittadino extracomunitario di poter lavorare e quindi di poter essere regolarmente assunto presso un datore di lavoro operante in Italia. L’assenza di alcuno degli stessi, al contrario, viene a configurare un rapporto di lavoro di fatto irregolare, che, in presenza degli estremi previsti dalla fattispecie, può configurare una fattispecie di reato, di cui risponde il lavoratore e/o il datore di lavoro, a seconda delle ipotesi delittuose previste (artt. 10-bis, 12 e 22, comma 12, d.lgs. n. 286 cit.).
8. Ciò posto, va osservato che, in virtù dell’art. 10, comma 2°, Cost., nella Repubblica italiana, “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”; il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), all’art. 1, esordisce, infatti, chiarendo che le disposizioni dallo stesso dettate sono da intendersi per l’appunto “in attuazione” dell’art. 10, comma 2°, Cost. e sono applicabili a tutti i cittadini degli Stati non appartenenti all'U.E. e agli apolidi, riassuntivamente indicati come “stranieri” (extra-comunitari).
L’ingresso dei cittadini extracomunitari, per motivi di lavoro (c.d. migranti economici), nel territorio nazionale, è una forma di concessione (così l’art. 4, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) – peraltro in stretta obbedienza ai presupposti e ai limiti stabiliti a livello UE con il Codice delle frontiere di Schengen (così l’art. 4, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e il regolamento (UE) 2016/399) – sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, giammai un diritto soggettivo; quando infatti l’ordinamento prevede un diritto, come accade per l’ingresso per altre motivazioni, quali, ad esempio, richiedenti asilo, profughi, rifugiati, o per protezione internazionale o speciale (c.d. migranti forzati), opera una diversa sequenza procedurale per l’accertamento della posizione soggettiva dello straniero extracomunitario, sottoposta invece alla giurisdizione del giudice ordinario.
In materia di immigrazione nel territorio della Repubblica italiana, l’Amministrazione dell’Interno può adottare soltanto provvedimenti e atti, in conformità al principio della tipicità e nominatività, che sono previsti espressamente dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che impongono precisi “adempimenti e […] formalità” (così l’art. 4, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) per i soli casi ivi espressamente contemplati. Non può adottare provvedimenti atipici o immaginare, in materia, indeterminate “più ampie casistiche”, per legittimare, ex post, al di fuori di provvedimenti straordinari di sanatoria (c.d. emersione da lavoro irregolare), la presenza di un extracomunitario nel territorio nazionale. Per meglio dire, non possono essere ammessi permessi di soggiorno “atipici”, al di fuori delle fattispecie expressis verbis previste, che richiedono precisi requisiti.
9. L’unica ipotesi contemplata per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione è quella di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit., prevista esclusivamente per il lavoro subordinato (ed invece esclusa ex lege per il lavoro stagionale), ove viene sancito che “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […]”. Dev’esserci però stata in tale ipotesi pur sempre un’assunzione valida.
9.1. Va quindi ribadito che l’art. 24 (lavoro stagionale), comma 1, ultimo periodo, prevede che le disposizioni di cui all’art. 22 (lavoro subordinato […]) si applichino, ove compatibili, anche al lavoro stagionale, con esclusione proprio dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit., concernente il c.d. permesso in attesa di occupazione, che quindi è dalla norma escluso per le attività stagionali e ciò, in obbedienza anche ai canoni di logica giuridica, proprio per la peculiare natura della stagionalità e quindi precarietà insita a tale tipologia di attività lavorativa.
Pertanto, l’istituto del permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall’art. 37, comma 5, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, consente la permanenza in Italia ai soli cittadini stranieri, già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che, a seguito della perdita del posto di lavoro, per licenziamento o dimissioni, si trovino nell’impossibilità di rinnovare il suddetto permesso.
10. Nella fattispecie in esame il permesso per attesa occupazione, invece, non è previsto e non è applicabile, in quanto non è stato né allegato un pregresso impiego lavorativo, né lo straniero ha mai ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che del resto non avrebbe potuto conseguire, in quanto il visto d’ingresso era stato rilasciato per il solo lavoro “stagionale”; mentre, in via di principio, il permesso di soggiorno è sempre rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286 cit.), salvo conseguire all’evenienza e solo in secondo tempo ulteriori e/o diversi titoli di soggiorno, al solo successivo verificarsi dei relativi requisiti.
11. Diversamente opinando, il rilascio indiscriminato del permesso di soggiorno per attesa occupazione a tutti coloro, che hanno ottenuto un visto d’ingresso in Italia, ma che poi non sono stati assunti per cause addebitabili al datore di lavoro, si porrebbe in contrasto con la ratio sottesa al testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto potrebbe costituire un modo per eludere i requisiti previsti dalla citata disciplina normativa, ai fini del valido ingresso nel territorio dello Stato italiano e dell’UE, a cittadini stranieri extra-UE.
Ove si seguisse la tesi di parte ricorrente si finirebbe, inoltre, per disattendere l’art. 7 (Volume di ingresso) della direttiva 2014/36/UE, secondo cui: “La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare il volume di ingresso nel suo territorio di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. Su tale base una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale può essere considerata inammissibile o essere rigettata” (e pure in tal senso è il considerando n. 10 della richiamata direttiva).
11.1. Inoltre, nel caso dei lavoratori stagionali, la logica sottesa all’emanazione del “decreto flussi” per le attività lavorative stagionali, vale a dire limitate ad un dato periodo di tempo, prevede una permanenza ridotta del lavoratore sul territorio nazionale.
Più specificamente, l’instaurazione e la durata del rapporto di lavoro stagionale sono disciplinate dall’art. 24 d.lgs. n. 286 cit., ai commi 7 e 8, i quali prevedono che “Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” e che inoltre: “[…] Al termine del periodo […], il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale”. Inoltre, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286 cit. esclusivamente “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4”.
Peraltro, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 cit., “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato […] e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
11.2. Ragion per cui, nella fattispecie del lavoro stagionale, la mancata perfezione dell’iter prefigurato dalle sopra rammentate disposizioni normative comporta la “perdita della stagionalità”. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per ammettere il rilascio di un permesso provvisorio per motivi di “attesa di occupazione”.
D’altro canto, la stagionalità delle lavorazioni, specie nella produzione agricola – come nel caso del ricorso in esame –, vede, nel corso dell’annata agraria, essere assunti, alle dipendenze delle imprese agricole, operai stagionali, secondo le necessità, sia italiani sia stranieri, con periodici ingressi e rimpatri di lavoratori extracomunitari. La perdita della stagionalità, per qualsiasi motivo occorso, non consente la permanenza nel territorio nazionale, trattandosi di un rapporto di lavoro di tipo precario per qualsivoglia lavoratore (anche cittadino italiano).
12. Va poi evidenziato che l'art. 42, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro […]”), ha previsto che il nulla-osta al lavoro, limitatamente al d.p.c.m. 21 dicembre 2021 (c.d. decreto flussi 2021), venga rilasciato, entro termini stringenti, anche quando non siano state acquisite tutte le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; tuttavia, lo stesso art. 42, comma 2, d.lgs. n. 286 cit. prevede che, al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegua la revoca del nulla-osta e del visto di ingresso; nella fattispecie occorsa – come chiarito dalla Prefettura – il ricorrente non ha potuto stipulare il contratto di lavoro con il datore di lavoro, in quanto quest’ultimo, una volta riscontrate talune criticità, da parte degli uffici preposti, ha “rinunciato” all'assunzione, dal ché è pur derivata la conseguenziale revoca del più volte citato nulla-osta e tal revoca preclude in nuce il rilascio di alcun permesso di soggiorno.
13. Non sussistono margini per ritenere che, ad un extracomunitario, ammesso nel territorio nazionale con visto d’ingresso (solo) stagionale, possa essere rilasciato alcun’altro permesso di soggiorno, in carenza dei relativi presupposti di fatto e normativi.
14. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 22, lett. a), direttiva 2014/36/UE “sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali” va precisato che la disposizione, di cui si reclama l’applicazione, ossia il precetto per cui: “Durante il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 [ossia per motivi di lavoro stagionale], il titolare gode quanto meno dei seguenti diritti: a) diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione […]”, va inteso nel senso che lo straniero, una volta entrato in Italia, può soggiornarvi fino all’espletamento delle attività utili alla formalizzazione del suo contratto di lavoro, com’è infatti previsto sia dalle ulteriori disposizioni della direttiva 2014/36/UE sia anche dalle disposizioni del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che hanno, tra l’altro, recepito la predetta direttiva, la quale, alla sua integrale lettura, contempla invero diverse norme dal contenuto elastico, suscettibile di recepimento con una certa discrezionalità lasciata al legislatore dello Stato membro.
Peraltro, l’art. 17 (Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro) della direttiva 2014/36/UE stabilisce che: “1. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro derivanti a norma della presente direttiva, compresa l’esclusione dei datori di lavoro in condizioni di grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive”, indi che: “2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di revoca dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b), c) e d), il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere un indennizzo al lavoratore stagionale conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. La responsabilità si estende a ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata”.
Ma, in caso di revoca dell’autorizzazione (e, a fortiori, di mai stipulato contratto di lavoro stagionale), ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. a), e l’art. 3, lett. a) e c), direttiva 2014/36/UE, è da ritenere che vengano ipso facto meno i presupposti stabiliti dall’art. 1 della direttiva, che sancisce: “[…] le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e definisce i diritti dei lavoratori stagionali”, secondo le definizioni di cui all’art. 3, par. 1, lett. b), per cui è “«lavoratore stagionale», il cittadino di un paese terzo che conservi la propria residenza principale in un paese terzo e che soggiorni legalmente e temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un’attività soggetta al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra tale cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in tale Stato membro” e alla lett. c), secondo cui è “«attività soggetta al ritmo delle stagioni», un’attività legata a un certo periodo dell’anno da un evento ricorrente o una sequenza ricorrente di eventi connessi a condizioni stagionali che richiedono quantità di forza lavoro notevolmente superiori a quelle necessarie per le attività abituali”.
15. Tanto chiarito, deve ritenersi che gli atti impugnati non siano viziati da eccesso di potere per difetto istruttorio e/o di partecipazione al procedimento, in quanto, da un lato, la posizione del datore di lavoro, che avrebbe dovuto assumere il ricorrente, risulta vagliata adeguatamente dagli uffici competenti, come risulta dai documenti depositati.
Inoltre, la posizione dell’istante, che aspirava ad un lavoro stagionale, ormai resosi impossibile, impedisce l’adozione di un altro atto satisfattivo, essendo essa invece rientrare nello Stato d’origine, ove, in quanto lavoratrice stagionale, peraltro, è tenuta a conservare la “residenza principale” (così l’art. 3, par. 1, lett. b), direttiva 2014/36/UE), salvo restando l’eventuale (e residua) controversia civilistica con il promittente datore di lavoro.
16. Non si ravvisa quindi alcuna violazione del procedimento, né delle disposizioni normative citate, avendo l’amministrazione fatto corretta applicazione delle norme, sulla base di quanto sopra considerato.
17. Non sussiste nemmeno il dedotto vizio di incompetenza posto che l’atto adottato dalla Prefettura di Foggia risulta sottoscritto dal responsabile dell’ufficio proposto al vaglio delle richieste.
Del tutto inammissibili sono quindi i profili di censura con i quali sembra sostenersi che trattandosi di un ufficio a composizione mista, in cui sono presenti i rappresentanti dei diversi settori della pubblica amministrazione preposti al vaglio delle domande, questi avrebbero dovuto ognuno sottoscrivere il diniego.
È evidente che una volta conclusa l’istruttoria è sufficiente che la determinazione finale sia sottoscritta dal solo responsabile dell’ufficio, come è accaduto nel caso di specie, anche per ragioni di speditezza dell’iter amministrativo, secondo i generali principi espressi dagli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990.
18. Restano ferme le eventuali responsabilità sussistenti inter partes tra datore di lavoro promittente e cittadino extracomunitario promissario, circa la mancata perfezione dell’assunzione, le quali però non incidono sul procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, oramai non più possibile. E, difatti, l’art. 24-bis, comma 14, del d.lgs. n. 286 cit., nel caso di attività stagionale, pur prevede che, in ipotesi di revoca del nulla-osta al lavoro e/o di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale: “il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un’indennità […]”; questa è quindi la specifica tutela prevista dall’ordinamento in consimili evenienze. Inoltre, v’è l’onere, da parte del datore, di curare il rientro in patria del cittadino extracomunitario, in via generale, previsto dall’art. 8-bis, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, secondo il quale: “Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, […] deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza”.
19. In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
20. Le spese del giudizio possono esser viepiù compensate per la peculiarità della controversia.
21. Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 78 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), la stessa deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non emergono elementi che possano indurre a ritenere “la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere” in giudizio ai sensi dell’art. 122 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, in relazione alla specifiche censure articolate nel ricorso, con il quale è stata insistentemente chiesta l’applicazione di una disposizione normativa (ossia l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 cit.), che è invece esclusa da altra chiara disposizione normativa (art. 24, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286 cit.), come messo in evidenza nelle motivazioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Decreta l’inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio, ai sensi dell’art. 79 del T.U. in materia di spese di giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e delle parole “-OMISSIS-”, anche nella presente parte del dispositivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.