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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BENEDETTI GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4301/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 P.IVA_1 S.p.a. -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500026880 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4 Giudice Monocratico R.G.R. N.4301/2025 – Udienza del 12.2.2026 Ricorrente_1 – Società_1 SPA - Lecco Atto impugnato: Intimazione di pagamento del 20.5.2025 n. 202500026880 Imposta: TARI anno 2014.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava l'atto di intimazione di pagamento in epigrafe descritto con cui Società_1 SPA di Lecco chiedeva il pagamento di euro 412,55 per il tributo TARI dell'anno 2014 per il Comune di Peschiera borromeo. La ricorrente premetteva:
-che la predetta intimazione era stata preceduta all'atto di intimazione di pagamento n. 2021.04074.00000537.003 Società_1con cui la SPA di Lecco le intimava il pagamento di euro 332,00 per il Tributo TARI per il Comune di Peschiera Borromeo. La ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato poiché:
* l'atto prodromico, sopra citato del 30.4.2024, non era stato notificato a Nominativo_1, (deceduto il Datamorte_1), poiché tale atto è stato notificato al domicilio del defunto il 9.1.2020, ma la notifica era negativa in quanto il destinatario era irreperibile e l'atto veniva depositato nella Casa Comunale;
*l'atto prodromico, sopra citato del 30.4.23024, non le era stato notificato e neppure era stato notificato agli eredi di Nominativo_1. Concludeva la ricorrente chiedendo l 'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso in quanto, in difetto di diverse allegazioni da parte di Società_1 SPA che non si è costituita nel presente giudizio, ritiene provato quanto affermato dalla ricorrente per cui:
* l'atto prodromico, sopra citato del 30.4.2024, non era stato notificato a Nominativo_1, (deceduto il Datamorte_1), poiché tale atto è stato notificato al domicilio del defunto il 9.1.2020, ma la notifica era negativa in quanto il destinatario era irreperibile e l'atto veniva depositato nella Casa Comunale;
*l'atto prodromico, sopra citato del 30.4.23024, non era stato notificato alla ricorrente e neppure era stato notificato agli eredi di Nominativo_1. Da quanto premesso il Giudice Monocratico dichiara la nullità dell'atto impugnato, in quanto non è riferibile alla ricorrente. Il Giudice Monocratico intende equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BENEDETTI GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4301/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 P.IVA_1 S.p.a. -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500026880 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4 Giudice Monocratico R.G.R. N.4301/2025 – Udienza del 12.2.2026 Ricorrente_1 – Società_1 SPA - Lecco Atto impugnato: Intimazione di pagamento del 20.5.2025 n. 202500026880 Imposta: TARI anno 2014.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava l'atto di intimazione di pagamento in epigrafe descritto con cui Società_1 SPA di Lecco chiedeva il pagamento di euro 412,55 per il tributo TARI dell'anno 2014 per il Comune di Peschiera borromeo. La ricorrente premetteva:
-che la predetta intimazione era stata preceduta all'atto di intimazione di pagamento n. 2021.04074.00000537.003 Società_1con cui la SPA di Lecco le intimava il pagamento di euro 332,00 per il Tributo TARI per il Comune di Peschiera Borromeo. La ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato poiché:
* l'atto prodromico, sopra citato del 30.4.2024, non era stato notificato a Nominativo_1, (deceduto il Datamorte_1), poiché tale atto è stato notificato al domicilio del defunto il 9.1.2020, ma la notifica era negativa in quanto il destinatario era irreperibile e l'atto veniva depositato nella Casa Comunale;
*l'atto prodromico, sopra citato del 30.4.23024, non le era stato notificato e neppure era stato notificato agli eredi di Nominativo_1. Concludeva la ricorrente chiedendo l 'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso in quanto, in difetto di diverse allegazioni da parte di Società_1 SPA che non si è costituita nel presente giudizio, ritiene provato quanto affermato dalla ricorrente per cui:
* l'atto prodromico, sopra citato del 30.4.2024, non era stato notificato a Nominativo_1, (deceduto il Datamorte_1), poiché tale atto è stato notificato al domicilio del defunto il 9.1.2020, ma la notifica era negativa in quanto il destinatario era irreperibile e l'atto veniva depositato nella Casa Comunale;
*l'atto prodromico, sopra citato del 30.4.23024, non era stato notificato alla ricorrente e neppure era stato notificato agli eredi di Nominativo_1. Da quanto premesso il Giudice Monocratico dichiara la nullità dell'atto impugnato, in quanto non è riferibile alla ricorrente. Il Giudice Monocratico intende equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.