Articolo 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966
Articolo 3Articolo 5
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31 agosto 1965
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10 dicembre 1984
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20 aprile 2006
Art. 4.
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche' la periodicita' delle visite, sono determinati con decreto dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validita' pari alla periodicita' delle visite. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. ha disposto (con l'art. 35) l'abrogazione dell'intero provvedimento ad eccezione dell'art. "4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ."
Entrata in vigore il 20 aprile 2006
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