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31 agosto 1965
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10 dicembre 1984
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20 aprile 2006
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Art. 4.
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche' la periodicita' delle visite, sono determinati con decreto dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validita' pari alla periodicita' delle visite. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. ha disposto (con l'art. 35) l'abrogazione dell'intero provvedimento ad eccezione dell'art. "4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ."
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche' la periodicita' delle visite, sono determinati con decreto dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validita' pari alla periodicita' delle visite. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. ha disposto (con l'art. 35) l'abrogazione dell'intero provvedimento ad eccezione dell'art. "4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ."
Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2010, n. 2254Provvedimento: […] Con riferimento all'ordinamento vigente alla data dell'adozione dell'atto impugnato, la parte resistente chiarisce che gli impianti i cui progetti sono sottoposti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 966 del 1965, all'esame ed al parere preventivo dei Vigili del Fuoco ed il cui esercizio è assoggettato a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi sono quelli elencati dal d.m. 16 febbraio 1982: tra essi non figurano gli elettrodotti.Leggi di più...
- decreto di occupazione·
- violazione di legge·
- vincoli ambientali·
- occupazione d'urgenza·
- prevenzione incendi·
- sospensione dell'efficacia·
- compensazione delle spese di giudizio·
- autorizzazioni amministrative·
- servitù di elettrodotto·
- eccesso di potere