Articolo 18 della Legge 13 maggio 1983, n. 213
Articolo 17Articolo 19
Versione
8 giugno 1983
Art. 18.

L' articolo 797 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 797 - (Obbligo di portare a bordo licenze o attestati). - L'aeromobile nazionale o straniero non puo' circolare se il personale di bordo non e' munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo".
Entrata in vigore il 8 giugno 1983