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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9702 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021,
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 77, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stefano Sereni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliati in Roma, largo Carlo Controparte_1
Goldoni n. 47, presso lo studio dell'avv. Pier Paolo Pucci e dell'avv. Francesca E. Perugini che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 45 presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Emiliano Irazza che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
elettivamente domiciliati in Roma, via Controparte_3
Guido d'Arezzo n. 2 presso lo studio dell'avv. Arnaldo Cruciani che li rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli, via Giovanni Bovio n. 14 presso lo studio dell'avv. Bruno
Campione che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente Controparte_5 domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Francesca D'Orsi all'indirizzo PEC
, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_1
autenticata dal dott. Andrea De Costa, notaio in Milano, il 26.7.2017 al n. 3999 di rep. e n. 2141 di racc., allegata al fascicolo informatico
RZ HI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
6.3.2025 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha citato in giudizio i Parte_1 signori , , , e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_3
chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle presenti conclusioni: “... accertare e
[...] dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per la propria quota di responsabilità sulla base di quanto esposto nel corso del presente atto, per i danni subiti dall'attore a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento del Sig. e di rifacimento della palazzina sita in Roma, CP_2
Via Cossignano n. 35; per l'effetto, condannare i convenuti, ciascuno per la propria quota di responsabilità secondo quanto esposto nel corso del presente atto (Sig. € 7.270,00 oltre Iva, CP_2 tutti i convenuti in solido tra loro € 2.530,00 oltre Iva), a risarcire il Sig. per i Parte_1 danni subiti, quantificati nella somma di € 9.800,00 oltre Iva, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria della presente causa.”, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda assumeva di essere proprietario di un appartamento facente parte del condominio sito in Roma, via Cossignano n. 35 ove, a far data dal novembre 2018 erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione sia della facciata condominiale che dell'appartamento di proprietà del signor . Nel marzo del 2019, a causa di “scosse e vibrazioni” derivanti dalle Controparte_2 lavorazioni, erano comparse nell'appartamento di sua proprietà crepe sui muri del salone al piano primo, della scala interna, della camera da letto al piano secondo e vi era stata la rottura della soglia in marmo posizionata all'ingresso dell'abitazione, sulla finestra della camera da letto del piano terra e di quella del primo piano nonché del pavimento vicino alla scala interna. Inoltre, in conseguenza dei lavori di rifacimento dell'intonaco della facciata, erano comparsi schizzi di tinteggiatura sulle parti esterne all'appartamento. Evidenziava altresì di aver informato dei lamentati inconvenienti gli operai presenti e di aver inviato, senza ottenere risposta, PEC in data 23.3.2019 alla
[...]
avvisando allo stesso tempo anche gli odierni convenuti. Controparte_4
Essendo rimasto privo di riscontro l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita - alla quale avevano aderito solo i signori e - adiva l'intestato Tribunale chiedendo che CP_1 CP_1 venisse riconosciuta la responsabilità dei convenuti ex art. 2043 c.c. e la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti meglio descritti e quantificati nella perizia di parte depositata in atti.
Ritualmente citati si costituivano in giudizio:
Il signor che concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto e non provata ovvero, in via subordinata, la condanna nella misura ritenuta giusta all'esito dei mezzi istruttori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatari. A fondamento delle proprie difese declinava ogni responsabilità per i danni asseritamente subiti dal signor evidenziando l'assenza di prova non solo dei Pt_1 fatti narrati, fondati su mere supposizioni e mai verificati nonostante il tempo trascorso, ma anche dell'entità e conseguenzialità dei danni lamentati con i lavori eseguiti. Evidenziava altresì la genericità della descrizione degli avvenimenti contestati nonché l'assenza di valenza probatoria della consulenza di parte depositata in atti nella quale l'arch. si limitava a descrivere e Per_1 quantificare i danni senza accertare il nesso causale tra il presunto danno e l'evento. Contestava la domanda anche nel quantum ritenendo la richiesta non provata ed eccessiva.
I signori e i quali, in via preliminare, chiedevano di essere Controparte_1 Controparte_1 autorizzati a chiamare in causa la società che aveva in appalto la Controparte_4 ristrutturazione delle facciate esterne del fabbricato, in quanto unica responsabile dei danni lamentati dall'attore ed in ogni caso per essere garantiti e manlevati in caso di condanna, mentre nel merito concludevano per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, ovvero, in caso di accoglimento, la condanna nei limiti di quanto ritenuto giusto all'esito dell'istruttoria, con vittoria delle spese di lite. Deducevano al riguardo di aver conferito nel settembre del 2018, congiuntamente ai proprietari delle altre unità abitative, incarico alla per l'esecuzione di lavori di rasatura e tinteggiatura della facciata Controparte_4 condominiale nonché di rinforzo e sostituzione dei marmi della scala. Nello stesso periodo il signor aveva incaricato altra ditta per i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento posto al CP_2 secondo piano dell'edificio. Nel novembre del 2019 la Professione Ristrutturare s.r.l. comunicava la fine dei lavori di ristrutturazione della facciata e della scala condominiale e qualche tempo dopo il signor a mezzo di suo procuratore, invitata le parti alla stipula di una convenzione di Pt_1 negoziazione assistita lamentando danni alla sua proprietà derivanti sia dai lavori eseguiti dal signor che da quelli realizzati sulle parti comuni. Avviato il procedimento di negoziazione le parti CP_2 non raggiungevano alcun accordo. Ciò premesso, contestavano la domanda sia nell'an che nel quantum evidenziando: - l'infondatezza della domanda proposta dall'attore stante la genericità nella descrizione dei danni e l'assenza di prova della loro attribuibilità alla responsabilità dei convenuti;
- in ogni caso l'esclusiva responsabilità della Professione Ristrutturare s.r.l., in quanto danni derivanti da lavori, quali la tinteggiatura della facciata, eseguiti dall'appaltatore; - l'eccessiva richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, tenuto conto che la vernice utilizzata per il rifacimento della facciata era di tipo quarzo e come tale completamente lavabile, nonché la ritardata contestazione.
I signori e che concludevano per il rigetto della domanda Controparte_3 Controparte_3 attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento, la condanna nei limiti dell'effettività del danno, con distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nell'atto di costituzione i predetti contestavano la domanda sia nell'an che nel quantum rilevando l'assenza di prova che i danni fossero da ricondurre agli eventi descritti in citazione nonché l'eccessiva richiesta risarcitoria.
Autorizzata la chiamata in causa della società appaltatrice, si costituiva in giudizio
[...] che in via pregiudiziale chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_4
compagnia con la quale era assicurata con polizza n. 360084835, per essere da Controparte_5 questa garantita e manlevata in caso di condanna, e nel merito “... in via principale, rigettare le domande attoree così come formulate nei confronti dei sigg. e in Controparte_1 Controparte_1 quanto del tutto destituite di fondamento sia in fatto che in diritto e ciò per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto;
in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto On.le
Giudicante dovesse ritenere fondate le domande formulate dal sig. nell'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio, accertare e dichiarare che unici responsabili dei danni da quest'ultima subiti sono i sigg. e e, per l'effetto, condannare solo Controparte_1 Controparte_1 questi ultimi al risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata in corso di causa che, in ogni caso, non potrà essere superiore ed € 2.530,00 oltre IVA;
in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto On.le Giudicante, nel ritenere fondate le domande formulate dal sig. nell'atto introduttivo del presente giudizio, dovesse Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei Controparte_4 lamentati danni, condannare, in virtù della polizza assicurativa, come meglio richiamata nella parte motiva del presente atto, la (C.F. e P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via
Marocchesa n. 14 a tenere indenne e manlevare la per quanto Controparte_4 quest'ultima fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore della parte attrice. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e competenze legali del presente giudizio.
A fondamento delle proprie difese precisava di non aver mai eseguito lavorazioni all'interno della proprietà ma di aver effettuato interventi sugli intonaci della facciata condominiale e sui CP_2 frontalini nel periodo 15.10.2018/13.11.2019. Deduceva inoltre la genericità e l'infondatezza della domanda attorea in quanto basata su una perizia di parte redatta a distanza di oltre un anno dal termine delle lavorazioni di tinteggiatura eseguite sull'edificio. Contestava anche la domanda proposta nei suoi confronti dai signori e rilevando come l'affidamento di opere CP_1 CP_1 all'appaltatore non esonerasse la committenza dalla responsabilità civile per i danni cagionati a terzi e si opponeva alla quantificazione del danno richiesto dal signor ritenuto eccessivo e Pt_1 speculativo, chiedendo in ogni caso di essere garantita e manlevata da in virtù Controparte_5 della polizza assicurativa n. 360084835 che depositava.
Autorizzata la chiamata, si costituiva infine in giudizio la quale chiedeva “... Controparte_5 in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare la carenza di prova della domanda di manleva perché priva di prova e comunque infondata nonché accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza di “assicurazione della responsabilità civile impresa edile” n. 360084835 rispetto all'invocata responsabilità di tipo contrattuale e conseguentemente estromettere la Compagnia dall'odierno giudizio, con condanna alle spese della parte che l'ha chiamata in causa e comunque rigettare la domanda di manleva;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurata ex art. 2952 c.c. all'esercizio dei diritti derivanti dalla Controparte_4 polizza n. 360084835; in via pregiudiziale e nel merito accertata e dichiarata la carenza di prova circa l'an e il quantum debeatur, per i motivi esposti in premessa, rigettare tutte le domande avversarie e la domanda di manleva di , perché infondate;
in via Controparte_4 principale, nel merito - respingersi la domanda di garanzia svolta da per Controparte_4 carenza di prova della sussistenza di una responsabilità rispetto all'evento, men che mai coperta dalla polizza invocata e per essere la richiesta avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti, cui sono seguite le domande di manleva, inammissibile ed infondata, nell'an e nel quantum, ed in ogni caso non provata, come indicato nel presente atto. In estremo subordine - nella denegata ipotesi di copertura, nei limiti del massimale e previa applicazione degli scoperti previsti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva e c.p.a. come per legge.” Deduceva al riguardo l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto stipulata a copertura della
“responsabilità civile verso terzi” ovvero di responsabilità extracontrattuale, mentre nel caso in esame la era stata chiamata in giudizio dai signori Controparte_4 Controparte_6 che non avevano subito alcun danno materiale e neanche l'attore aveva formulato domanda diretta di risarcimento del danno nei confronti della società. Rilevava in ogni caso l'assenza di prova circa la sussistenza del fatto costitutivo della domanda, richiamando a supporto giurisprudenza di legittimità. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. dell'assicurata all'esercizio dei diritti derivanti dalla polizza, considerato che alcuna denuncia era intervenuta dopo la diffida del 23.3.2019. Relativamente alla domanda attorea ne contestava la fondatezza sia in termini di an che di quantum evidenziando l'assoluta assenza di prova sia del fatto storico posto a fondamento della domanda che della riferibilità dei danni alle attività edilizie poste in essere dalla
Professione Ristrutturare s.r.l. In estremo subordine evidenziava, in caso di accoglimento della domanda attorea e di quella di manleva, che la polizza operava fino alla concorrenza di un massimale di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo con una franchigia di € 250,00.
Costituito il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali le parti contestavano le avverse deduzioni, precisavano le rispettive domande e formulavano richieste istruttorie, successivamente ammesse con ordinanza del 9.2.2023. Quindi esperito l'interrogatorio formale dell'attore nonché dei convenuti ed escussi i Parte_1 testi indicati dalle parti, con ordinanza del 4.12.2023 veniva disposta CTU al fine di accertare le cause delle fessurazioni verificatesi all'interno dell'immobile di proprietà del signor Parte_1
ed il costo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi. Depositato l'elaborato
[...] peritale veniva infine fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, a seguito di lavori edili sulla facciata dell'edificio sito in Roma, via Cossignano n.35, ed all'interno dell'appartamento di proprietà del signor , eseguiti a far data dal settembre 2018, nel marzo del 2019 Controparte_2 si sono verificati danni all'interno dell'appartamento di proprietà del signor Parte_1 anche a causa di “scosse” e “vibrazioni”. La circostanza veniva contestata alla
[...]
a mezzo PEC del 23.3.2019, alla quale non veniva dato riscontro. Controparte_4
Esaminate le memorie depositate dalle parti, appare non contestata la circostanza che nel periodo indicato dall'attore siano stati eseguiti lavori sia sulla facciata condominiale che all'interno della proprietà . L'esecuzione degli indicati lavori viene anche ammessa dai convenuti in CP_2 sede di interrogatorio formale sebbene tutti contestino che i danni all'interno della proprietà siano stati causati dalle lavorazioni. Secondo quanto riferito dal teste di parte convenuta Pt_1
è stato anche accertato che “... con l'ausilio di mio personale (è stata eseguita) la Testimone_1 manutenzione ordinaria dell'immobile di proprietà del signor , sito in via Controparte_2
Cossignano. In particolare, ho incollato il nuovo pavimento su quello preesistente, ho proceduto alla demolizione ed alla posa in opera delle nuove piastrelle di rivestimento del bagno e della cucina ed ho tinteggiato i soffitti e le pareti dell'intero appartamento”. Il teste, inoltre, non nega che sia stata aperta una nuova finestra nell'appartamento del signor limitandosi a riferire CP_2
“Personalmente non ho aperto nessuna nuova finestra”.
Le vibrazioni e le “scosse” all'interno dell'appartamento, così come le crepe sulle pareti e la rottura delle soglie, viene confermata anche dalla teste figlia dell'attore della cui Testimone_2 attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, la quale con un narrato privo di contraddizioni conferma che “... in quel periodo c'erano scosse continue. Un giorno ho sentito una scossa più forte ed ho visto che la soglia della finestra della mia camera da letto ubicata al piano terra si era lesionata. Con mio padre abbiamo poi accertato che altre parti dell'appartamento, anche al piano superiore, presentavano lesioni e fessurazioni. Preciso che stavano eseguendo lavori di ristrutturazione nell'immobile adiacente a quello di mio padre tanto è vero che c'erano le impalcature. ... Confermo di aver visto tutte le lesioni che mi vengono elencate. Ricordo che era il mese di marzo 2019 perché le diapositive che mio padre mi stava aiutando a preparare dovevano essere consegnate il successivo mese di aprile ... Non so chi abbia eseguito o commissionato i lavori che ribadisco erano in corso su tutto l'immobile adiacente a quello di mio padre.”. La teste, pertanto, conferma che i lavori ai quali ha assistito si svolgevano all'interno di un immobile adiacente a quello di proprietà del padre. Anche l'altro teste escusso, signor , Testimone_3 sebbene con un narrato generico ed a tratti eccessivamente colorito, riferisce di aver sentito utilizzare un martello pneumatico e di aver visto affacciandosi alla finestra “un gran polverone” proveniente dalla facciata. Irrilevanti appaiono invece, alla luce delle risultanze della CTU esperita in corso di causa, le dichiarazioni testimoniali relative alla presenza di “schizzi di vernice” sulle parti esterne dell'immobile.
In tale contesto fattuale, l'ing. ha accertato che alla data del sopralluogo Controparte_7 erano ancora visibili all'interno dell'appartamento del signor sia le crepe sulle pareti che Pt_1 le soglie lesionate. Il CTU ha inoltre precisato che "... dette lesioni, sono riferibili alla ristrutturazione degli immobili posti al secondo e terzo piano della palazzina con accesso dal civico
35 di via Cossignano”, escludendo in tal modo che le stesse potessero essere riferite ai lavori di rifacimento della facciata. Relativamente invece ai danni conseguenti alla ristrutturazione della facciata condominiale (schizzi di vernice) il CTU ha riscontrato solo la presenza di “... alcune macchie puntiformi di vernice nel pavimento della corte antistante il portone di ingresso ...” non valutabili in termini di danno, mentre non ha accertato tracce di vernice sul portone e sugli infissi.
Nessuna osservazione è stata sollevata dal perito di parte attrice alle conclusioni del CTU sui danni alle parti esterne della proprietà né, vale ribadire, alcuna valenza probatoria possono Pt_1 avere al riguardo le dichiarazioni rese dai testi che su tale voce di danno appaiono generiche e contraddittorie.
Non condivisibili si ritengono invece le conclusioni a cui è giunto l'ing. in merito alla CP_7 riferibilità delle lesioni alle pareti (peraltro superficiali) ed alle soglie. Questi, infatti, sebbene riconosca che le lesioni possono essere state causate da “vibrazioni per percussioni su pareti o pavimenti contigui” ed abbia accertato, dall'esame della documentazione amministrativa consegnata dalla difesa del signor , che l'appartamento del medesimo è stato interessato da Controparte_2 lavori “... consistiti essenzialmente nell'apertura di una finestra su via Cosserano al piano secondo e nella trasformazione dell'immobile da soffitta ad uso abitativo al piano terzo con modifica di tramezzature e realizzazione di un angolo cottura” ritiene “improbabile un diretto nesso di casualità tra i lavori eseguiti dal convenuto e le lesioni lamentate da parte attrice” CP_2 pur riconoscendo che “non possono essere la causa esclusiva delle lesioni degli intonaci né, tantomeno, di quelle delle soglie e della pavimentazione, ma, tutt'al più, possono aver contribuito e favorito il propagarsi delle lesioni”. Il CTU, infatti, per motivare la non riferibilità dei danni all'evento, prende come riferimento le sole vibrazioni prodotte dalle demolizioni dei tramezzi e dei pavimenti nonché dall'esecuzione di “tracce” per la realizzazione degli impianti idricosanitari senza considerare l'apertura della nuova finestra, verosimilmente eseguita con l'uso di un martello pneumatico come riferito dal teste che ricorda anche la presenza di un “gran Testimone_3 polverone” proveniente dalla facciata.
Si ritiene pertanto che le lesioni riscontrate all'interno dell'appartamento del signor siano diretta conseguenza dei lavori eseguiti dal signor nell'immobile Pt_1 Controparte_2 di sua proprietà sovrastante quello dell'attore, non eseguiti dalla ma Controparte_4 dalla Euroedilizia s.r.l., come riferito dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio.
Deve invece essere rigettata in quanto non provata la domanda formulata dall'attore nei confronti dei signori , , , e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
, con la chiamata in causa di e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
per i danni conseguenti al rifacimento della facciata condominiale, non riscontrati dal CTU in
[...] sede di sopralluogo fatta eccezione per alcune piccole tracce puntiformi non valutabili in termini di danno.
Relativamente al quantum, successivamente alle osservazioni mosse dal CTU di parte attrice, l'ing. ha quantificato in € 3.140,00 oltre IVA il costo dei lavori necessari per CP_7
l'eliminazione dei lamentati inconvenienti. Detta somma deve essere rivalutata dalla data di deposito della CTU all'attualità in € 3.200,00. Alcuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di IVA non essendo stata data prova dell'esecuzione dei lavori.
Trattandosi di risarcimento del danno, sulla somma liquidata competono gli interessi legali sulla somma devalutata e annualmente rivalutata a far data dalla richiesta di risarcimento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché quelli dalla pubblicazione al saldo.
Il rigetto della domanda principale rende ultroneo l'esame di quella formulata dai convenuti e nei confronti di e di quella di garanzia e manleva CP_1 CP_1 Controparte_4 da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2015, aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa all'esito del giudizio (decisum) e della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, per quanto in motivazione, così provvede:
− Accoglie la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 ed accertata la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dei danni subiti dall'attore lo condanna al pagamento della somma di € 3.200,00, oltre rivalutazione ed interessi come da parte motiva.
− Rigetta la domanda formulata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, e , con la chiamata in causa di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_5
− Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_2 Parte_1 in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA e CPA, ed € 332,60 per spese non imponibili.
− Condanna a rimborsare a e le spese di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 lite che liquida in € 1.600,00, oltre IVA e CPA, ed € 237,00 per spese non imponibili.
− Condanna a rimborsare a e le spese Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 di lite che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Arnaldo Cruciani dichiaratosi antistatario.
− Condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 CP_4 Controparte_4 che liquida in € 1.278,00 per compensi oltre IVA e CPA, ed € 237,00 per spese non imponibili.
− Condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_5 liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA e CPA.
− Pone definitivamente a carica di le spese di CTU liquidate con decreto Controparte_2 del 19.8.2024 in € 1.310,53, oltre IVA e contributo previdenziale.
Roma, 29.6.2025
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021,
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 77, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stefano Sereni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliati in Roma, largo Carlo Controparte_1
Goldoni n. 47, presso lo studio dell'avv. Pier Paolo Pucci e dell'avv. Francesca E. Perugini che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 45 presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Emiliano Irazza che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
elettivamente domiciliati in Roma, via Controparte_3
Guido d'Arezzo n. 2 presso lo studio dell'avv. Arnaldo Cruciani che li rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli, via Giovanni Bovio n. 14 presso lo studio dell'avv. Bruno
Campione che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente Controparte_5 domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Francesca D'Orsi all'indirizzo PEC
, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_1
autenticata dal dott. Andrea De Costa, notaio in Milano, il 26.7.2017 al n. 3999 di rep. e n. 2141 di racc., allegata al fascicolo informatico
RZ HI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
6.3.2025 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha citato in giudizio i Parte_1 signori , , , e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_3
chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle presenti conclusioni: “... accertare e
[...] dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per la propria quota di responsabilità sulla base di quanto esposto nel corso del presente atto, per i danni subiti dall'attore a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento del Sig. e di rifacimento della palazzina sita in Roma, CP_2
Via Cossignano n. 35; per l'effetto, condannare i convenuti, ciascuno per la propria quota di responsabilità secondo quanto esposto nel corso del presente atto (Sig. € 7.270,00 oltre Iva, CP_2 tutti i convenuti in solido tra loro € 2.530,00 oltre Iva), a risarcire il Sig. per i Parte_1 danni subiti, quantificati nella somma di € 9.800,00 oltre Iva, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria della presente causa.”, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda assumeva di essere proprietario di un appartamento facente parte del condominio sito in Roma, via Cossignano n. 35 ove, a far data dal novembre 2018 erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione sia della facciata condominiale che dell'appartamento di proprietà del signor . Nel marzo del 2019, a causa di “scosse e vibrazioni” derivanti dalle Controparte_2 lavorazioni, erano comparse nell'appartamento di sua proprietà crepe sui muri del salone al piano primo, della scala interna, della camera da letto al piano secondo e vi era stata la rottura della soglia in marmo posizionata all'ingresso dell'abitazione, sulla finestra della camera da letto del piano terra e di quella del primo piano nonché del pavimento vicino alla scala interna. Inoltre, in conseguenza dei lavori di rifacimento dell'intonaco della facciata, erano comparsi schizzi di tinteggiatura sulle parti esterne all'appartamento. Evidenziava altresì di aver informato dei lamentati inconvenienti gli operai presenti e di aver inviato, senza ottenere risposta, PEC in data 23.3.2019 alla
[...]
avvisando allo stesso tempo anche gli odierni convenuti. Controparte_4
Essendo rimasto privo di riscontro l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita - alla quale avevano aderito solo i signori e - adiva l'intestato Tribunale chiedendo che CP_1 CP_1 venisse riconosciuta la responsabilità dei convenuti ex art. 2043 c.c. e la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni subiti meglio descritti e quantificati nella perizia di parte depositata in atti.
Ritualmente citati si costituivano in giudizio:
Il signor che concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto e non provata ovvero, in via subordinata, la condanna nella misura ritenuta giusta all'esito dei mezzi istruttori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatari. A fondamento delle proprie difese declinava ogni responsabilità per i danni asseritamente subiti dal signor evidenziando l'assenza di prova non solo dei Pt_1 fatti narrati, fondati su mere supposizioni e mai verificati nonostante il tempo trascorso, ma anche dell'entità e conseguenzialità dei danni lamentati con i lavori eseguiti. Evidenziava altresì la genericità della descrizione degli avvenimenti contestati nonché l'assenza di valenza probatoria della consulenza di parte depositata in atti nella quale l'arch. si limitava a descrivere e Per_1 quantificare i danni senza accertare il nesso causale tra il presunto danno e l'evento. Contestava la domanda anche nel quantum ritenendo la richiesta non provata ed eccessiva.
I signori e i quali, in via preliminare, chiedevano di essere Controparte_1 Controparte_1 autorizzati a chiamare in causa la società che aveva in appalto la Controparte_4 ristrutturazione delle facciate esterne del fabbricato, in quanto unica responsabile dei danni lamentati dall'attore ed in ogni caso per essere garantiti e manlevati in caso di condanna, mentre nel merito concludevano per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, ovvero, in caso di accoglimento, la condanna nei limiti di quanto ritenuto giusto all'esito dell'istruttoria, con vittoria delle spese di lite. Deducevano al riguardo di aver conferito nel settembre del 2018, congiuntamente ai proprietari delle altre unità abitative, incarico alla per l'esecuzione di lavori di rasatura e tinteggiatura della facciata Controparte_4 condominiale nonché di rinforzo e sostituzione dei marmi della scala. Nello stesso periodo il signor aveva incaricato altra ditta per i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento posto al CP_2 secondo piano dell'edificio. Nel novembre del 2019 la Professione Ristrutturare s.r.l. comunicava la fine dei lavori di ristrutturazione della facciata e della scala condominiale e qualche tempo dopo il signor a mezzo di suo procuratore, invitata le parti alla stipula di una convenzione di Pt_1 negoziazione assistita lamentando danni alla sua proprietà derivanti sia dai lavori eseguiti dal signor che da quelli realizzati sulle parti comuni. Avviato il procedimento di negoziazione le parti CP_2 non raggiungevano alcun accordo. Ciò premesso, contestavano la domanda sia nell'an che nel quantum evidenziando: - l'infondatezza della domanda proposta dall'attore stante la genericità nella descrizione dei danni e l'assenza di prova della loro attribuibilità alla responsabilità dei convenuti;
- in ogni caso l'esclusiva responsabilità della Professione Ristrutturare s.r.l., in quanto danni derivanti da lavori, quali la tinteggiatura della facciata, eseguiti dall'appaltatore; - l'eccessiva richiesta risarcitoria avanzata dall'attore, tenuto conto che la vernice utilizzata per il rifacimento della facciata era di tipo quarzo e come tale completamente lavabile, nonché la ritardata contestazione.
I signori e che concludevano per il rigetto della domanda Controparte_3 Controparte_3 attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento, la condanna nei limiti dell'effettività del danno, con distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nell'atto di costituzione i predetti contestavano la domanda sia nell'an che nel quantum rilevando l'assenza di prova che i danni fossero da ricondurre agli eventi descritti in citazione nonché l'eccessiva richiesta risarcitoria.
Autorizzata la chiamata in causa della società appaltatrice, si costituiva in giudizio
[...] che in via pregiudiziale chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_4
compagnia con la quale era assicurata con polizza n. 360084835, per essere da Controparte_5 questa garantita e manlevata in caso di condanna, e nel merito “... in via principale, rigettare le domande attoree così come formulate nei confronti dei sigg. e in Controparte_1 Controparte_1 quanto del tutto destituite di fondamento sia in fatto che in diritto e ciò per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto;
in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto On.le
Giudicante dovesse ritenere fondate le domande formulate dal sig. nell'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio, accertare e dichiarare che unici responsabili dei danni da quest'ultima subiti sono i sigg. e e, per l'effetto, condannare solo Controparte_1 Controparte_1 questi ultimi al risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata in corso di causa che, in ogni caso, non potrà essere superiore ed € 2.530,00 oltre IVA;
in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto On.le Giudicante, nel ritenere fondate le domande formulate dal sig. nell'atto introduttivo del presente giudizio, dovesse Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei Controparte_4 lamentati danni, condannare, in virtù della polizza assicurativa, come meglio richiamata nella parte motiva del presente atto, la (C.F. e P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via
Marocchesa n. 14 a tenere indenne e manlevare la per quanto Controparte_4 quest'ultima fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore della parte attrice. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e competenze legali del presente giudizio.
A fondamento delle proprie difese precisava di non aver mai eseguito lavorazioni all'interno della proprietà ma di aver effettuato interventi sugli intonaci della facciata condominiale e sui CP_2 frontalini nel periodo 15.10.2018/13.11.2019. Deduceva inoltre la genericità e l'infondatezza della domanda attorea in quanto basata su una perizia di parte redatta a distanza di oltre un anno dal termine delle lavorazioni di tinteggiatura eseguite sull'edificio. Contestava anche la domanda proposta nei suoi confronti dai signori e rilevando come l'affidamento di opere CP_1 CP_1 all'appaltatore non esonerasse la committenza dalla responsabilità civile per i danni cagionati a terzi e si opponeva alla quantificazione del danno richiesto dal signor ritenuto eccessivo e Pt_1 speculativo, chiedendo in ogni caso di essere garantita e manlevata da in virtù Controparte_5 della polizza assicurativa n. 360084835 che depositava.
Autorizzata la chiamata, si costituiva infine in giudizio la quale chiedeva “... Controparte_5 in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare la carenza di prova della domanda di manleva perché priva di prova e comunque infondata nonché accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza di “assicurazione della responsabilità civile impresa edile” n. 360084835 rispetto all'invocata responsabilità di tipo contrattuale e conseguentemente estromettere la Compagnia dall'odierno giudizio, con condanna alle spese della parte che l'ha chiamata in causa e comunque rigettare la domanda di manleva;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurata ex art. 2952 c.c. all'esercizio dei diritti derivanti dalla Controparte_4 polizza n. 360084835; in via pregiudiziale e nel merito accertata e dichiarata la carenza di prova circa l'an e il quantum debeatur, per i motivi esposti in premessa, rigettare tutte le domande avversarie e la domanda di manleva di , perché infondate;
in via Controparte_4 principale, nel merito - respingersi la domanda di garanzia svolta da per Controparte_4 carenza di prova della sussistenza di una responsabilità rispetto all'evento, men che mai coperta dalla polizza invocata e per essere la richiesta avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti, cui sono seguite le domande di manleva, inammissibile ed infondata, nell'an e nel quantum, ed in ogni caso non provata, come indicato nel presente atto. In estremo subordine - nella denegata ipotesi di copertura, nei limiti del massimale e previa applicazione degli scoperti previsti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva e c.p.a. come per legge.” Deduceva al riguardo l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto stipulata a copertura della
“responsabilità civile verso terzi” ovvero di responsabilità extracontrattuale, mentre nel caso in esame la era stata chiamata in giudizio dai signori Controparte_4 Controparte_6 che non avevano subito alcun danno materiale e neanche l'attore aveva formulato domanda diretta di risarcimento del danno nei confronti della società. Rilevava in ogni caso l'assenza di prova circa la sussistenza del fatto costitutivo della domanda, richiamando a supporto giurisprudenza di legittimità. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. dell'assicurata all'esercizio dei diritti derivanti dalla polizza, considerato che alcuna denuncia era intervenuta dopo la diffida del 23.3.2019. Relativamente alla domanda attorea ne contestava la fondatezza sia in termini di an che di quantum evidenziando l'assoluta assenza di prova sia del fatto storico posto a fondamento della domanda che della riferibilità dei danni alle attività edilizie poste in essere dalla
Professione Ristrutturare s.r.l. In estremo subordine evidenziava, in caso di accoglimento della domanda attorea e di quella di manleva, che la polizza operava fino alla concorrenza di un massimale di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo con una franchigia di € 250,00.
Costituito il contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali le parti contestavano le avverse deduzioni, precisavano le rispettive domande e formulavano richieste istruttorie, successivamente ammesse con ordinanza del 9.2.2023. Quindi esperito l'interrogatorio formale dell'attore nonché dei convenuti ed escussi i Parte_1 testi indicati dalle parti, con ordinanza del 4.12.2023 veniva disposta CTU al fine di accertare le cause delle fessurazioni verificatesi all'interno dell'immobile di proprietà del signor Parte_1
ed il costo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi. Depositato l'elaborato
[...] peritale veniva infine fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, a seguito di lavori edili sulla facciata dell'edificio sito in Roma, via Cossignano n.35, ed all'interno dell'appartamento di proprietà del signor , eseguiti a far data dal settembre 2018, nel marzo del 2019 Controparte_2 si sono verificati danni all'interno dell'appartamento di proprietà del signor Parte_1 anche a causa di “scosse” e “vibrazioni”. La circostanza veniva contestata alla
[...]
a mezzo PEC del 23.3.2019, alla quale non veniva dato riscontro. Controparte_4
Esaminate le memorie depositate dalle parti, appare non contestata la circostanza che nel periodo indicato dall'attore siano stati eseguiti lavori sia sulla facciata condominiale che all'interno della proprietà . L'esecuzione degli indicati lavori viene anche ammessa dai convenuti in CP_2 sede di interrogatorio formale sebbene tutti contestino che i danni all'interno della proprietà siano stati causati dalle lavorazioni. Secondo quanto riferito dal teste di parte convenuta Pt_1
è stato anche accertato che “... con l'ausilio di mio personale (è stata eseguita) la Testimone_1 manutenzione ordinaria dell'immobile di proprietà del signor , sito in via Controparte_2
Cossignano. In particolare, ho incollato il nuovo pavimento su quello preesistente, ho proceduto alla demolizione ed alla posa in opera delle nuove piastrelle di rivestimento del bagno e della cucina ed ho tinteggiato i soffitti e le pareti dell'intero appartamento”. Il teste, inoltre, non nega che sia stata aperta una nuova finestra nell'appartamento del signor limitandosi a riferire CP_2
“Personalmente non ho aperto nessuna nuova finestra”.
Le vibrazioni e le “scosse” all'interno dell'appartamento, così come le crepe sulle pareti e la rottura delle soglie, viene confermata anche dalla teste figlia dell'attore della cui Testimone_2 attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, la quale con un narrato privo di contraddizioni conferma che “... in quel periodo c'erano scosse continue. Un giorno ho sentito una scossa più forte ed ho visto che la soglia della finestra della mia camera da letto ubicata al piano terra si era lesionata. Con mio padre abbiamo poi accertato che altre parti dell'appartamento, anche al piano superiore, presentavano lesioni e fessurazioni. Preciso che stavano eseguendo lavori di ristrutturazione nell'immobile adiacente a quello di mio padre tanto è vero che c'erano le impalcature. ... Confermo di aver visto tutte le lesioni che mi vengono elencate. Ricordo che era il mese di marzo 2019 perché le diapositive che mio padre mi stava aiutando a preparare dovevano essere consegnate il successivo mese di aprile ... Non so chi abbia eseguito o commissionato i lavori che ribadisco erano in corso su tutto l'immobile adiacente a quello di mio padre.”. La teste, pertanto, conferma che i lavori ai quali ha assistito si svolgevano all'interno di un immobile adiacente a quello di proprietà del padre. Anche l'altro teste escusso, signor , Testimone_3 sebbene con un narrato generico ed a tratti eccessivamente colorito, riferisce di aver sentito utilizzare un martello pneumatico e di aver visto affacciandosi alla finestra “un gran polverone” proveniente dalla facciata. Irrilevanti appaiono invece, alla luce delle risultanze della CTU esperita in corso di causa, le dichiarazioni testimoniali relative alla presenza di “schizzi di vernice” sulle parti esterne dell'immobile.
In tale contesto fattuale, l'ing. ha accertato che alla data del sopralluogo Controparte_7 erano ancora visibili all'interno dell'appartamento del signor sia le crepe sulle pareti che Pt_1 le soglie lesionate. Il CTU ha inoltre precisato che "... dette lesioni, sono riferibili alla ristrutturazione degli immobili posti al secondo e terzo piano della palazzina con accesso dal civico
35 di via Cossignano”, escludendo in tal modo che le stesse potessero essere riferite ai lavori di rifacimento della facciata. Relativamente invece ai danni conseguenti alla ristrutturazione della facciata condominiale (schizzi di vernice) il CTU ha riscontrato solo la presenza di “... alcune macchie puntiformi di vernice nel pavimento della corte antistante il portone di ingresso ...” non valutabili in termini di danno, mentre non ha accertato tracce di vernice sul portone e sugli infissi.
Nessuna osservazione è stata sollevata dal perito di parte attrice alle conclusioni del CTU sui danni alle parti esterne della proprietà né, vale ribadire, alcuna valenza probatoria possono Pt_1 avere al riguardo le dichiarazioni rese dai testi che su tale voce di danno appaiono generiche e contraddittorie.
Non condivisibili si ritengono invece le conclusioni a cui è giunto l'ing. in merito alla CP_7 riferibilità delle lesioni alle pareti (peraltro superficiali) ed alle soglie. Questi, infatti, sebbene riconosca che le lesioni possono essere state causate da “vibrazioni per percussioni su pareti o pavimenti contigui” ed abbia accertato, dall'esame della documentazione amministrativa consegnata dalla difesa del signor , che l'appartamento del medesimo è stato interessato da Controparte_2 lavori “... consistiti essenzialmente nell'apertura di una finestra su via Cosserano al piano secondo e nella trasformazione dell'immobile da soffitta ad uso abitativo al piano terzo con modifica di tramezzature e realizzazione di un angolo cottura” ritiene “improbabile un diretto nesso di casualità tra i lavori eseguiti dal convenuto e le lesioni lamentate da parte attrice” CP_2 pur riconoscendo che “non possono essere la causa esclusiva delle lesioni degli intonaci né, tantomeno, di quelle delle soglie e della pavimentazione, ma, tutt'al più, possono aver contribuito e favorito il propagarsi delle lesioni”. Il CTU, infatti, per motivare la non riferibilità dei danni all'evento, prende come riferimento le sole vibrazioni prodotte dalle demolizioni dei tramezzi e dei pavimenti nonché dall'esecuzione di “tracce” per la realizzazione degli impianti idricosanitari senza considerare l'apertura della nuova finestra, verosimilmente eseguita con l'uso di un martello pneumatico come riferito dal teste che ricorda anche la presenza di un “gran Testimone_3 polverone” proveniente dalla facciata.
Si ritiene pertanto che le lesioni riscontrate all'interno dell'appartamento del signor siano diretta conseguenza dei lavori eseguiti dal signor nell'immobile Pt_1 Controparte_2 di sua proprietà sovrastante quello dell'attore, non eseguiti dalla ma Controparte_4 dalla Euroedilizia s.r.l., come riferito dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio.
Deve invece essere rigettata in quanto non provata la domanda formulata dall'attore nei confronti dei signori , , , e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
, con la chiamata in causa di e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
per i danni conseguenti al rifacimento della facciata condominiale, non riscontrati dal CTU in
[...] sede di sopralluogo fatta eccezione per alcune piccole tracce puntiformi non valutabili in termini di danno.
Relativamente al quantum, successivamente alle osservazioni mosse dal CTU di parte attrice, l'ing. ha quantificato in € 3.140,00 oltre IVA il costo dei lavori necessari per CP_7
l'eliminazione dei lamentati inconvenienti. Detta somma deve essere rivalutata dalla data di deposito della CTU all'attualità in € 3.200,00. Alcuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di IVA non essendo stata data prova dell'esecuzione dei lavori.
Trattandosi di risarcimento del danno, sulla somma liquidata competono gli interessi legali sulla somma devalutata e annualmente rivalutata a far data dalla richiesta di risarcimento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché quelli dalla pubblicazione al saldo.
Il rigetto della domanda principale rende ultroneo l'esame di quella formulata dai convenuti e nei confronti di e di quella di garanzia e manleva CP_1 CP_1 Controparte_4 da quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2015, aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa all'esito del giudizio (decisum) e della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, per quanto in motivazione, così provvede:
− Accoglie la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 ed accertata la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dei danni subiti dall'attore lo condanna al pagamento della somma di € 3.200,00, oltre rivalutazione ed interessi come da parte motiva.
− Rigetta la domanda formulata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, e , con la chiamata in causa di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_5
− Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_2 Parte_1 in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA e CPA, ed € 332,60 per spese non imponibili.
− Condanna a rimborsare a e le spese di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 lite che liquida in € 1.600,00, oltre IVA e CPA, ed € 237,00 per spese non imponibili.
− Condanna a rimborsare a e le spese Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 di lite che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Arnaldo Cruciani dichiaratosi antistatario.
− Condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 CP_4 Controparte_4 che liquida in € 1.278,00 per compensi oltre IVA e CPA, ed € 237,00 per spese non imponibili.
− Condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_5 liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA e CPA.
− Pone definitivamente a carica di le spese di CTU liquidate con decreto Controparte_2 del 19.8.2024 in € 1.310,53, oltre IVA e contributo previdenziale.
Roma, 29.6.2025
dott.ssa Laura Liberati