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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione
effetti civili
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1014/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nato in [...] il [...], residente in [...]
di Gap n.30, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio C.F._1
Ghione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Lamarmora
n. 39, per procura in atti;
e nata in [...] il [...], residente in [...], Parte_2
Via Galileo Ferraris n.12, C.F. rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Valerio Ghione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Torino, via Lamarmora n. 39, per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“voglia il Tribunale Ill.mo, pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario e debitamente trascritto negli atti di
matrimonio del predetto Comune di Pinerolo, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di
procedere alle necessarie annotazioni e trascrizioni, alle condizioni di cui di seguito:
1) La casa coniugale sita Settimo T.se, via Galileo Ferraris n.12, è composta da due immobili
distinti al N.C.E.U. e rispettivamente al Foglio 30 Particella 2325 SU 49 (l'abitazione)
e SU 14 (l'autorimessa) in proprietà della Sig.ra e dal Foglio 30 Parte_2
Particella 2325 SU 48 (l'abitazione) e SU 21 (l'autorimessa) in proprietà del
Sig. L'immobile così composto e nella sua interezza viene assegnato alla SI Parte_1
che ivi convivrà unitamente ai figli minori. Il Sig. l'ha già rilasciato portando Pt_2 Pt_1
con sé beni ed arredi concordati. La SI in qualità di assegnataria, sosterrà le Pt_2
spese ordinarie e di utenza, mentre quelle straordinarie seguiranno il titolo di proprietà.
2) I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione
e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale
sulle questioni di ordinaria amministrazione, condividendo le scelte di maggior rilievo per i
figli.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra i coniugi ed in difetto di
accordo con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera.
- Durante la settimana i figli permarranno con la madre nella casa coniugale, stante la distanza
abitativa del padre. Resta salva la possibilità del padre di trascorrere con i figli, presso la propria
abitazione, una giornata infrasettimanale comprensiva di pernotto.
- Durante le vacanze invernali, alternando annualmente i periodi 23 – 30 dicembre e 31
dicembre – 6 gennaio. Il genitore che non trascorre con i figli il primo periodo, potrà in ogni
caso trascorrere con loro o la Vigilia o parte del giorno di Natale.
- Durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni.
- Durante le vacanze estive, tre settimane, di cui due consecutive, da concordare con la madre
entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle
esigenze e desiderata dei figli. In caso di mancato accordo, negli anni pari dall'1 al 15 agosto, negli anni dispari dal 16 al 31 agosto, oltre una terza settimana nel restante periodo non
scolastico. Analogo periodo esclusivo spetterà alla madre.
4) Il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli versando mensilmente alla SI Pt_1
la somma di euro 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il 5 di ogni Pt_2
mese e da rivalutare annualmente secondo indice Istat.
5) I genitori sosterranno al 50% le seguenti spese per i figli: di abbigliamento più consistenti,
necessarie o concordate tra le parti per importi superiori ai 100 € in forma scritta anche solo
tramite messaggio o whatsapp (cambi di stagione, capispalla, calzature), ricariche telefoniche,
paghette.
6) Il padre sosterrà in via esclusiva le spese straordinarie scolastiche, fino al termine delle scuole
superiori, includendo anche l'abbonamento al trasporto pubblico, oltre alle spese mediche e
sportivo-ricreative.
7) Si concorda che le eventuali spese di ripetizioni scolastiche non debbano superare l'importo
di 100,00 euro mensili a figlio;
costi suppletivi così come eventuali rette di scuole private e spese
universitarie eccedenti saranno concordate tra le parti e a carico paritario tra i coniugi.
8) Quale condizione funzionale ed indispensabile della presente separazione la SI
si obbliga a trasferire al marito, il quale si obbliga ad accettare, la sua quota di Pt_2
comproprietà dell'immobile sito in AR (Foglio 15, particella 4831 SU 1, Comune
di Budoni (NU) Via Costantino nr, Tanaunella, piano S1, categoria C2, Classe 1, consistenza
46 mq, rendita catastale € 85,53) al prezzo di € 60.000,00. Le Parti concordano che la data
dell'atto, che dovrà essere stipulato entro il 31.12.2022, sarà stabilita dal signor , cui Pt_1
signora si impegna a comparire. Nell'estate 2022 il marito occuperà l'immobile dal 1 Pt_2
al 15 agosto e la moglie dal 15 al 30.
- Le parti sono economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano reciprocamente a
qualsiasi assegno di mantenimento.
- Le parti si impegnano a comunicarsi gli eventuali cambi di residenza a mezzo Raccomandata
A.R.”
CONCLUSIONI del P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.” RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 24.4.2024, Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
− hanno contratto matrimonio concordatario in Pinerolo il 07.06.2003, trascritto in data 09.06.2003 nei registri degli atti di matrimonio del medesimo comune all'anno
2003, atto n.22, parte II - Serie A.
• dal matrimonio sono nati due figli (il 22.5.2006) e (9.12.2008); Per_1 Per_2
• in data 19.12.2022 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati a seguito di procedura di separazione consensuale;
in data 18.01.2023 il collegio ha omologato il verbale di separazione consensuale, per raggiunto accordo circa le condizioni di separazione tra i coniugi.
• da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente senza neppure temporaneamente riprendere la convivenza.
All'udienza del giorno 28.11.2024 ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c., celebrata con modalità alternativa di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 20.5.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nel procedimento per separazione consensuale i coniugi comparvero innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il giorno 19.12.2022, vennero autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del
18.1.2023 (doc. 5); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo relativamente ai rapporti economico-
patrimoniali tra loro e per l'affidamento ed il mantenimento della prole. Tale accordo,
in quanto conforme all'interesse della prole (garantendo, in ossequio al principio cd. di
“bigenitorialità” adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali), e a legge può
essere recepito e ratificato dal Collegio. Va tuttavia evidenziato che avendo il figlio primogenito (nato il [...]) raggiunto la maggiore età nulla va disposto per Per_1
lo stesso in punto affidamento, collocazione e visite.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M.:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato tra e in Parte_1 Parte_2 Pinerolo il 07.06.2003, trascritto in data 09.06.2003 nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune all'anno 2003, atto n.22, parte II - Serie A,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
B) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
1) La casa coniugale sita Settimo T.se, via Galileo Ferraris n.12, è composta da due immobili distinti al N.C.E.U. e rispettivamente al Foglio 30 Particella 2325 SU
49 (l'abitazione) e SU 14 (l'autorimessa) in proprietà della Sig.ra Parte_2
e dal Foglio 30 Particella 2325 SU 48 (l'abitazione) e SU 21
[...]
(l'autorimessa) in proprietà del Sig. L'immobile così composto e nella Parte_1
sua interezza viene assegnato alla SI che ivi convivrà unitamente ai Pt_2
figli minori. Il Sig. l'ha già rilasciato portando con sé beni ed arredi concordati. Pt_1
La SI in qualità di assegnataria, sosterrà le spese ordinarie e di utenza, Pt_2
mentre quelle straordinarie seguiranno il titolo di proprietà.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, condividendo le scelte di maggior rilievo per i figli.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra i coniugi ed in difetto di accordo con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera.
- Durante la settimana i figli permarranno con la madre nella casa coniugale, stante la distanza abitativa del padre. Resta salva la possibilità del padre di trascorrere con i figli, presso la propria abitazione, una giornata infrasettimanale comprensiva di pernotto. - Durante le vacanze invernali, alternando annualmente i periodi 23 – 30 dicembre e
31 dicembre – 6 gennaio. Il genitore che non trascorre con i figli il primo periodo, potrà
in ogni caso trascorrere con loro o la Vigilia o parte del giorno di Natale.
- Durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni.
- Durante le vacanze estive, tre settimane, di cui due consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze e desiderata dei figli. In caso di mancato accordo, negli anni pari dall'1 al 15 agosto, negli anni dispari dal 16 al 31 agosto, oltre una terza settimana nel restante periodo non scolastico. Analogo periodo esclusivo spetterà alla madre.
4) Il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli versando mensilmente alla Pt_1
SI la somma di euro 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), da versarsi Pt_2
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indice Istat.
5) I genitori sosterranno al 50% le seguenti spese per i figli: di abbigliamento più
consistenti, necessarie o concordate tra le parti per importi superiori ai 100 € in forma scritta anche solo tramite messaggio o whatsapp (cambi di stagione, capispalla,
calzature), ricariche telefoniche, paghette.
6) Il padre sosterrà in via esclusiva le spese straordinarie scolastiche, fino al termine delle scuole superiori, includendo anche l'abbonamento al trasporto pubblico, oltre alle spese mediche e sportivo-ricreative.
7) Si concorda che le eventuali spese di ripetizioni scolastiche non debbano superare l'importo di 100,00 euro mensili a figlio;
costi suppletivi così come eventuali rette di scuole private e spese universitarie eccedenti saranno concordate tra le parti e a carico paritario tra i coniugi.
8) Quale condizione funzionale ed indispensabile della presente separazione la
SI si obbliga a trasferire al marito, il quale si obbliga ad accettare, la sua Pt_2
quota di comproprietà dell'immobile sito in AR (Foglio 15, particella 4831
SU 1, Comune di Budoni (NU) Via Costantino nr, Tanaunella, piano S1,
categoria C2, Classe 1, consistenza 46 mq, rendita catastale € 85,53) al prezzo di €
60.000,00. Le Parti concordano che la data dell'atto, che dovrà essere stipulato entro il 31.12.2022, sarà stabilita dal signor , cui signora si impegna a Pt_1 Pt_2
comparire. Nell'estate 2022 il marito occuperà l'immobile dal 1 al 15 agosto e la moglie dal 15 al 30.
9) Le parti sono economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
10) Le parti si impegnano a comunicarsi gli eventuali cambi di residenza a mezzo
Raccomandata A.R.
C) compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)