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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/09/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2095/2025
All'udienza del 19 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:17 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
10 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Danilo Romano per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Raffaele Vita per delega dell'avv. A. Laganà per collegata tramite piattaforma teams;
P_
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza. L'avv. Romano chiede la condanna alle spese come D.M. n. 147/2022.
Alle ore 9:21, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 13:25 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 13,30;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
2 Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria D.
Romeo, all'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2095/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1
Giovanni Taccone e Danilo Romano, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D.C. Adornato, giusta procura notarile in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura alle ore, 13:26, assenti le parti dei seguenti,
3 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
094/2025/900/5177348/000, notificata l' 11.6.25, in relazione ai seguenti sottesi avvisi di addebito: 394
2016 0000867566 000, relativo a contributi IVS
Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2015, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria di €. 2.785,17 e P_
n. 394 2016 0003342679 000 afferente a contributi IVS
Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, anno 2015, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria di €. 2.759,67. P_
Il eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi Pt_1
dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95.
Si costituiva in giudizio deducendo l'attualità del P_
credito e l'inammissibilità dell'opposizione.
La domanda è fondata per i motivi di seguito riportati.
Venendo all'eccezione di inammissibilità va detto, che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615
c.p.c., proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
4 L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n.
46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò posto, va accolta l'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie l'avviso di addebito n. 394 2016
0000867566 000, risulta notificato il 22.06.2016 e quello n. 394 2016 0003342679 000 il 5.12.2016, pertanto, da tali date decorre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n.
335/95.
Orbene, il primo atto di costituzione in mora è proprio l'intimazione opposta, pervenuta in data 11 giugno
2025, quando il termine di prescrizione era già decorso, pur considerando la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo
37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31
5 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di causa;
2) Condanna a rifondere, in favore del ricorrente P_
,le spese di lite che liquida in € 1.305,50, per onorari, €.
43,00 per spese oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c..
Palmi, 19 Settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2095/2025
All'udienza del 19 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:17 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
10 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Danilo Romano per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Raffaele Vita per delega dell'avv. A. Laganà per collegata tramite piattaforma teams;
P_
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza. L'avv. Romano chiede la condanna alle spese come D.M. n. 147/2022.
Alle ore 9:21, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 13:25 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 13,30;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
2 Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria D.
Romeo, all'udienza del 19.09.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2095/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1
Giovanni Taccone e Danilo Romano, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D.C. Adornato, giusta procura notarile in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura alle ore, 13:26, assenti le parti dei seguenti,
3 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
094/2025/900/5177348/000, notificata l' 11.6.25, in relazione ai seguenti sottesi avvisi di addebito: 394
2016 0000867566 000, relativo a contributi IVS
Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive anno 2015, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria di €. 2.785,17 e P_
n. 394 2016 0003342679 000 afferente a contributi IVS
Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, anno 2015, gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria di €. 2.759,67. P_
Il eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi Pt_1
dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/95.
Si costituiva in giudizio deducendo l'attualità del P_
credito e l'inammissibilità dell'opposizione.
La domanda è fondata per i motivi di seguito riportati.
Venendo all'eccezione di inammissibilità va detto, che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615
c.p.c., proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
4 L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n.
46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò posto, va accolta l'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie l'avviso di addebito n. 394 2016
0000867566 000, risulta notificato il 22.06.2016 e quello n. 394 2016 0003342679 000 il 5.12.2016, pertanto, da tali date decorre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n.
335/95.
Orbene, il primo atto di costituzione in mora è proprio l'intimazione opposta, pervenuta in data 11 giugno
2025, quando il termine di prescrizione era già decorso, pur considerando la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo
37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31
5 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di causa;
2) Condanna a rifondere, in favore del ricorrente P_
,le spese di lite che liquida in € 1.305,50, per onorari, €.
43,00 per spese oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c..
Palmi, 19 Settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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