Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato il delitto di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri contabili, sia riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 220 l. fall., per non aver consegnato le scritture in questione entro il termine previsto dall'art. 16, comma primo n. 3, l. fall.
Commentario • 1
- 1. Occultamento o distruzione di scritture contabili: reati tributari e fallimentari a confrontoAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2015, n. 19269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19269 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
O S C U RA T A 19 2 69 /1 5 in caso di diffusione de! presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto" disposto d'ufficio a richiesta di parte ☐ imposto dalla legge REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente- Sent. n. sez. 1068 Dott. Aniello NAPPI - Consigliere - UP 24/3/2015 Dott. Silvana de BERARDINIS Consigliere - R.G.N. 29524/2014 Dott. Gerardo SABEONE - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: C.L. nato a "omissis" avverso la sentenza del 18/12/2013 della Corte d'appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo A) perché il fatto non sussiste. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia di primo grado adottata a seguito di giudizio abbreviato, la Corte d'appello di Trento assolveval C.L. dal contestato reato di bancarotta semplice documentale in riferimento alla condotta di O S C U R A T A irregolare tenuta delle scritture contabili e, riqualificata l'ulteriore condotta imputatagli di omessa tenuta delle medesime scritture ai sensi dell'art. 220 legge fall., lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce violazione del principio di correlazione, rilevando come l'inosservanza dell'obbligo di consegna delle scritture contabili per cui è intervenuta condanna è fatto mai contestato al C. e radicalmente diverso da quello di omessa tenuta delle medesime scritture originariamente imputatogli. Con il secondo motivo lamenta invece vizi della motivazione in ordine alla commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Con riguardo al difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza denunziato con il primo motivo di ricorso, va ricordato che le disposizioni contenute negli artt. da 516 a 522 c.p.p., avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato.
2.1 In tale prospettiva, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un. n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, rv 248051; Sez. Un. n. 16 del 19 giugno 1996, Di Francesco, rv 205620). In particolare, per oramai consolidata giurisprudenza, qualora venga dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non si rinvengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul O S C U R A T A diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere.
2.2 Alla luce degli illustrati principi deve allora rilevarsi come sia stata la difesa, con i motivi d'appello, a introdurre il tema della diversa qualificazione del fatto originariamente imputato come omessa tenuta del libro giornale dal 2009 alla data del fallimento, rilevando come, alla luce del successivo recapito al curatore delle scritture non rinvenute al momento dell'apertura della procedura concorsuale, la mancata "tempestiva consegna" doveva essere imputata ad una mera dimenticanza del Casagranda. Deve poi ricordarsi come per consolidata giurisprudenza la fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice documentale per omessa tenuta assorbe quella di cui all'art. 220 legge fall. per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 16 comma 1 n. 3) della stessa legge, giacchè, una volta accertato il mancato rinvenimento delle scritture e la mancata consegna delle stesse da parte del fallito nei termini indicati da tale ultima disposizione, l'adempimento di tale ultimo obbligo diviene inesigibile (ex multis Sez. 5, n. 13550 del 17 febbraio 2011, Di Feo, Rv. 250211). In altri termini deve ritenersi che la contestazione dell'omessa tenuta implicitamente contenga anche quella della mancata consegna, fatto però ritenuto non punibile in quanto il suo disvalore deve considerarsi assorbito in quello della prima condotta, atteso che entrambe le incriminazioni condividono la medesima ratio e cioè quella di punire la mancata messa a disposizione del curatore dei supporti documentali necessari perché questi svolga la sua opera.
2.3 In tal senso la Corte territoriale ha correttamente in diritto e logicamente in fatto ritenuto che l'imputato sia stato messo nelle condizioni di difendersi nel corso del processo dal reato frutto della riqualificazione operata nel giudizio d'appello, essendo stato accertato che al momento della formulazione dell'imputazione successivo allo - spirare del termine di cui all'art. 16 comma 1 n. 3) legge fall. - il curatore non aveva rinvenuto e comunque non era entrato in possesso del libro giornale e cioè il fatto che nel suo nucleo essenziale è alla base sia dell'imputazione ex art. 217 comma 2, che di quella di cui all'art. 220 legge fall. Come detto, poi, quella della corretta qualificazione di tale fatto, alla luce delle ulteriori emergenze probatorie acquisite (la successiva consegna della scrittura contabile incriminata) è questione introdotta dallo stesso imputato con il gravame di merito, il quale ha dunque dimostrato di essersi concretamente difeso sul punto.
2.4 In conclusione, pertanto, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
3. Inammissibile è invece il secondo motivo. La sentenza impugnata ha implicitamente dimostrato di qualificare il fatto ai sensi del primo comma dell'art. 220 legge fall., ritenendo cioè che quella addebitabile all'imputato sia un'ipotesi di omessa tempestiva consegna dolosa delle scritture contabili. In tal senso, allora, il riferimento svolto in O S C U R A T A sentenza alla pena irrogata dal Tribunale per il diverso reato di cui all'art. 217 legge fall. è null'altro che un espediente retorico per confermare la meritevolezza da parte dell'imputato di una pena contenuta nel minimo edittale (identico nella previsione del primo comma dell'art. 220 legge fall.). E tale è stata la scelta operata dalla Corte territoriale, che ha legittimamente confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in precedenza dal Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/3/2015 Il Presidente Consigliere estensore Aniello Nappi Luca Ristorelli со DEPOSITATA IN CANCELLI addi - 8 MAG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Vanzuise WH