Art. 12.
Le strade di uso pubblico costruite dai Consorzi a servizio delle zone industriali saranno iscritte, allo scioglimento dei Consorzi stessi, e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o provinciali, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126 .
Le strade di uso pubblico costruite dai Consorzi a servizio delle zone industriali saranno iscritte, allo scioglimento dei Consorzi stessi, e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o provinciali, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126 .