Articolo 12 della Legge 6 luglio 1964, n. 633
Articolo 11Articolo 13
Versione
19 agosto 1964
Art. 12.
Le strade di uso pubblico costruite dai Consorzi a servizio delle zone industriali saranno iscritte, allo scioglimento dei Consorzi stessi, e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o provinciali, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126 .
Entrata in vigore il 19 agosto 1964