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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.2534/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
GIUDICE REL.Dr.ssa Maria AMORUSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N.2534/2022 RG promossa da: C.F. 1 ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di '(c.f. Parte_1
fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BARDESONO LICIA
parte ricorrente
(c.f. C.F. 2 , domicilio eletto presso lo studio Parte_2 del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. ABISSO ANTONELLA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...]
Parte_2 con obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare il figlio minore, Per_1 in modo congiunto a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio minorenne avrà residenza in Galliate (NO), via Varallino n. 49, con collocamento prevalente con il padre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Assegnare la casa familiare sita in via Varallino n. 49 in Galliate (NO), con ogni arredo e pertinenza, al padre, proprietario della stessa, che vi abita già con il figlio. La moglie ha da tempo trasferito la propria residenza e abita in Galliate Via Pietro Custodi 18.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra la madre e il figlio minorenne come a seguire:
Fine settimana. A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare Per_1 dall'uscita di scuola il venerdì pomeriggio, riportandolo direttamente a scuola il lunedì mattina.
Durante la settimana, le frequentazioni avverranno come di seguito: nelle settimane in cui Per_1 resta a casa col padre il fine settimana, la madre potrà prelevare il figlio dall'uscita della scuola il mercoledì pomeriggio e riportano direttamente a scuola il venerdì mattina;
mentre in quelle in cui resta con la madre il fine settimana, quest'ultima potrà tenere Per_1 dal lunedì pomeriggio, dopo la scuola, fino al mercoledì mattina portandolo a scuola.
Festività natalizie sono stabilite ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali, sono stabilite con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali.
I ponti saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana.
CP_1 Il genitore non collocatario potrà tenere con sé Per_1 per 15 giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
5. In ragione dei rispettivi redditi, disporre che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto di Per_1 nei periodi di rispettiva permanenza.
6. Disporre che il padre provveda al pagamento del 700/o delle spese straordinarie e il restante 30 % sia posto a carico della madre, secondo i termini e le modalità di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
7. Disporre che l'assegno unico venga unicamente percepito dalla madre, sig.ra Parte_3 , che provvederà
a corrispondere al sig. Pt_1 la metà del relativo importo.
8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Romentino (NO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Novara per Con ricorso depositato in data 08/11/2022, Parte_1 chiedere la separazione personale da Parte_2
Egli ha rappresentato di aver sposato la ricorrente in data 15/9/2012 e che dalla loro unione è nato
Per_1 Il loro rapportoè stato caratterizzato dalle difficoltà di adattamento della Pt_2 cittadina "
spagnola, alla vita italiana, preferendo uno stile di vita più 'mondano'. La donna, nel tempo, era diventata aggressiva, giocava spesso a bingo online, non lavorava e si era inesorabilmente allontanata dalla vita familiare. Ha concluso chiedendo “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per le gravissime violazioni ai doveri coniugali e familiari indicate in narrativa;
2) affidare in via esclusiva il figlio minorenne
Per_1 al padre stabilendo a seguito di CTU tempi di modi di visita della madre al figlio;
3) assegnare la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, con tutti gli arredi che la compongono, al marito, che vi abiterà insieme al figlio Per_1 e continuerà a pagare il mutuo;
mentre la moglie dovrà trovarsi una sistemazione dall'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti secondo tempistiche precise e provvedere al mantenimento di Per_1 nella misura che stabilirà il Tribunale;
4) disporre che la donna segua un programma di riabilitazione dalle dipendenze presso il Sert locale e disporre anche venga sottoposta a degli esami medici/clinici al fine di controllarne lo stato di assunzione di droghe e di salute e anche che segua un programma di sostegno psicologico e alla genitorialità, a tutela del figlio minorenne;
In via istruttoria si insta da subito per una CTU che, valutata la personalità dei genitori e la capacità genitoriale, stabilisca il miglior regime di affidamento del figlio minorenne e che la sig.ra Pt 2 venga sottoposta subito a test clinici per stabilire se assume o abbia assunto sostanze stupefacenti. Si indicano a testi sui fatti indicati in narrativa, da intendersi preceduti dalla locuzione è vero che i sigg.ri Persona_2 residenti in [...], Galliate, Testimone_1 e Parte_4 e Parte_5 e
Persona_3 residente in [...] residente in [...], Testimone_3 residente in [...], Persona_4 residente in [...]".
"che ha negato la ricostruzione avversaria e ha così Si è costituita nei termini Parte_2 concluso: "1) Pronunciare la separazione personale, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2)
Dichiarare l'addebito della separazione in capo al marito;
3) Affidare il figlio minore Per_1 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, sita in Galliate Via Varallino 49, di cui si chiede l'assegnazione; 4) Disporre che il padre tenga con sé il figlio minore secondo tempi e modalità meglio ritenuti dal Tribunale;
5) Disporre che il padre corrisponda mensilmente alla moglie, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore,
l'importo di € 500,00, oltre al 75% delle spese straordinarie. In via istruttoria: 1) Dato atto della disponibilità della Pt_ resistente ad essere monitorata dal di Trecate, disporne la sua presa in carico;
2) Dato atto della disponibilità della resistente alla presa in carico da parte dei S.S. territorialmente competenti, disporre, ove venga ritenuto opportuno attivare un sostegno alla genitorialità, che lo stesso sia effettuato su entrambi i genitori;
3) Disporre, ove ritenuto, CTU volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i coniugi. Con riserva di meglio articolare nei termini di legge".
***
Con ordinanza del 6/12/2022, alla luce della ricostruzione fornita dalle parti, il Tribunale, d'ufficio, ha disposto la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali territorialmente competenti.
All'esito della prima udienza del 7/2/2023, accertato il fallimento del tentativo di conciliazione, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: "AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva al padre, presso il quale è collocato;
ASSEGNA al sig. Pt_1 la casa coniugale, la quale dovrà essere rilasciata dalla sig.ra Pt 2 entro il termine di giorni quarantacinque dalla comunicazione del presente provvedimento;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per le finalità di cui al provvedimento reso da questo Presidente f.f. in data 6.12.2022, nonché ai fini della predisposizione di un calendario di incontri Pt 6 di madre/figlio; DISPONE la prosecuzione della presa in carico della sig.ra Parte_2 da parte dal
Novara affinché ne accerti la condizione tossicologica;
DISPONE che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi in cui lo avrà con sé. Saranno a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30% le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specifiche: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito dal padre, nella qualità di genitore affidatario in via esclusiva del minore;
NOMINA come giudice istruttore la dott.ssa Francesca Iaquinta;
FISSA per la comparizione delle parti e la trattazione della causa davanti a quest'ultima l'udienza del giorno 18.04.2023, ore 9:30; DISPONE che i Servizi Sociali
e il SER.D. trasmettano relazione aggiornata sull'attività svolta almeno dieci giorni prima dell'udienza; ASSEGNA al/ alla ricorrente termine sino a quarantacinque giorni prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6); ASSEGNA al/ alla resistente termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166
e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”..
Le successive udienze del 18/4/2023, del 27/6/2023, del 7/11/2023 e del 20/2/2024 sono state rinviate per consentire la prosecuzione del monitoraggio degli enti coinvolti. Alla successiva udienza del
21/5/2024 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con rinvio all'udienza del 30/10/2024 quando il Giudice procedente, dato atto dell'interruzione del percorso di mediazione familiare, ha disposto procedersi a CTU, dr.ssa Persona_5 secondo il seguente quesito "letti gli atti e esaminate le parti, nonché ascoltato il minore, anche avvalendosi di apposito ausiliario ove necessario, sentiti gli altri familiari di riferimento, in particolare ascendenti materni e paterni della minore, nonché i Servizi Sociali già incaricati, il Servizio di
NPI e la psicologa del minore Per_1 individui il CTU gli elementi di criticità e i possibili punti di forza per ciascuna parte nell'esercizio concreto delle genitorialità allo stato attuale, evidenziandone i riflessi sul benessere psicofisico del minore. dica il CTU se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico della minore. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia".
Quindi, all'esito dell'attività peritale, la dr.ssa Per_5 ha così concluso: "Affido: congiunto ad entrambi i genitori per la durata di un anno. Sarà attivato un percorso di Coordinamento genitoriale, chiedendo al Giudice di consentire al Pt 7 facoltà di relazionare;
sarà il professionista, allo scadere dell'anno, a ritenere di confermare l'affido condiviso o meno. Collocamento: presso il padre, per garantire al bambino una continuità in un contesto ad oggi del tutto favorevole.
Non sussistono elementi per modificare tale assetto. Frequentazione madre-figlio; - Weekend alternati lunghi: dal Venerdì pomeriggio (h.14.00) al Lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o dal papà, in caso di periodo estivo) - Giorni infrasettimanali: Nelle settimane con il weekend di permanenza del papà la madre terrà Per_1 Lunedì e Martedì (con annessi pernotti). Nelle settimane con weekend di permanenza della mamma, lei stessa terrà Per_1 Giovedì da ora di pranzo, con riaccompagnamento il Venerdì mattina. - Vacanze estive, ponti e festività minori: criterio del 50% - Vacanze
Natalizie: criterio del 50 %, con la cura di garantire a Per_1 ad anni alterni, di trascorrere la Vigilia con un genitore il Natale con l'altro; allo stesso modo il 31 Dicembre e l'1 Gennaio. - Vacanze Pasquali: criterio del 50 %, con la cura e di garantire a Per_1 ad anni alterni, di trascorrere la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Azioni suggerite: - Per i genitori: come detto, si ritiene indispensabile un percorso di coordinamento genitoriale finalizzato al miglioramento della capacità comunicative ed al rafforzamento della bigenitorialità. Per la signora Pt_2 Vista la gravità della situazione pregressa, si ritiene imprescindibile consegnare gli esiti di un'ultima analisi del capello. - Per il minore Persona 6 Dal momento che le criticità riscontrate non vanno a connotare alcun disturbo psicologico ma semplicemente una disarmonia evolutiva, non si ritiene ad oggi di suggerire alcuna azione".
All'udienza del 16/9/2025, è stato rielaborato il calendario di visita di Per_1 e, quindi, con nota depositata il 4/11/2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte e hanno chiesto procedersi ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 13/11/2025, quindi, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni delle parti.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ancora, la configurazione prescelta dalle parti in ordine all'affido di Per_1 ispetta in pieno il principio della bigenitorialità e tutela gli interessi del minore, garantendo un equilibrato rapporto con entrambi i genitori.
Anche dal punto di vista economico, non vi sono alcune osservazioni: l'accordo, infatti, è conforme alle norme di legge.
***
L'accordi raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) affida Per_1 n modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
3) assegna la casa familiare a Parte_1
Parte_3 possa tenere con sé Per_1 secondo il seguente 4) dispone che calendario: Fine settimana. A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare Per_1 dall'uscita di scuola il venerdì pomeriggio, riportandolo direttamente a scuola il lunedì mattina. Durante la settimana, le frequentazioni avverranno come di seguito: nelle settimane in cui Per_1 esta a casa col padre il fine settimana, la madre potrà prelevare il figlio dall'uscita della scuola il mercoledì pomeriggio e riportano direttamente a scuola il venerdì mattina;
mentre in quelle in cui resta con la madre il fine settimana, quest'ultima potrà tenere Per_1 dal lunedì pomeriggio, dopo la scuola, fino al mercoledì mattina portandolo a scuola. Festività natalizie sono stabilite ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Festività pasquali, sono stabilite con il criterio dell'alternanza,
l'intero periodo delle festività pasquali. I ponti saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana. CP_1 1 genitore non collocatario potrà tenere con sé Per_1 er 15 giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
5) dispone che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto di Per_1 nei periodi di rispettiva permanenza;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi
i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre, con impegno a versarne la metà
al padre;
8) prende atto che le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno
9) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
10) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
GIUDICE REL.Dr.ssa Maria AMORUSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N.2534/2022 RG promossa da: C.F. 1 ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di '(c.f. Parte_1
fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BARDESONO LICIA
parte ricorrente
(c.f. C.F. 2 , domicilio eletto presso lo studio Parte_2 del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. ABISSO ANTONELLA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...]
Parte_2 con obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare il figlio minore, Per_1 in modo congiunto a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio minorenne avrà residenza in Galliate (NO), via Varallino n. 49, con collocamento prevalente con il padre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Assegnare la casa familiare sita in via Varallino n. 49 in Galliate (NO), con ogni arredo e pertinenza, al padre, proprietario della stessa, che vi abita già con il figlio. La moglie ha da tempo trasferito la propria residenza e abita in Galliate Via Pietro Custodi 18.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra la madre e il figlio minorenne come a seguire:
Fine settimana. A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare Per_1 dall'uscita di scuola il venerdì pomeriggio, riportandolo direttamente a scuola il lunedì mattina.
Durante la settimana, le frequentazioni avverranno come di seguito: nelle settimane in cui Per_1 resta a casa col padre il fine settimana, la madre potrà prelevare il figlio dall'uscita della scuola il mercoledì pomeriggio e riportano direttamente a scuola il venerdì mattina;
mentre in quelle in cui resta con la madre il fine settimana, quest'ultima potrà tenere Per_1 dal lunedì pomeriggio, dopo la scuola, fino al mercoledì mattina portandolo a scuola.
Festività natalizie sono stabilite ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio.
Festività pasquali, sono stabilite con il criterio dell'alternanza, l'intero periodo delle festività pasquali.
I ponti saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana.
CP_1 Il genitore non collocatario potrà tenere con sé Per_1 per 15 giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
5. In ragione dei rispettivi redditi, disporre che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto di Per_1 nei periodi di rispettiva permanenza.
6. Disporre che il padre provveda al pagamento del 700/o delle spese straordinarie e il restante 30 % sia posto a carico della madre, secondo i termini e le modalità di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
7. Disporre che l'assegno unico venga unicamente percepito dalla madre, sig.ra Parte_3 , che provvederà
a corrispondere al sig. Pt_1 la metà del relativo importo.
8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Romentino (NO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Novara per Con ricorso depositato in data 08/11/2022, Parte_1 chiedere la separazione personale da Parte_2
Egli ha rappresentato di aver sposato la ricorrente in data 15/9/2012 e che dalla loro unione è nato
Per_1 Il loro rapportoè stato caratterizzato dalle difficoltà di adattamento della Pt_2 cittadina "
spagnola, alla vita italiana, preferendo uno stile di vita più 'mondano'. La donna, nel tempo, era diventata aggressiva, giocava spesso a bingo online, non lavorava e si era inesorabilmente allontanata dalla vita familiare. Ha concluso chiedendo “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie per le gravissime violazioni ai doveri coniugali e familiari indicate in narrativa;
2) affidare in via esclusiva il figlio minorenne
Per_1 al padre stabilendo a seguito di CTU tempi di modi di visita della madre al figlio;
3) assegnare la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, con tutti gli arredi che la compongono, al marito, che vi abiterà insieme al figlio Per_1 e continuerà a pagare il mutuo;
mentre la moglie dovrà trovarsi una sistemazione dall'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti secondo tempistiche precise e provvedere al mantenimento di Per_1 nella misura che stabilirà il Tribunale;
4) disporre che la donna segua un programma di riabilitazione dalle dipendenze presso il Sert locale e disporre anche venga sottoposta a degli esami medici/clinici al fine di controllarne lo stato di assunzione di droghe e di salute e anche che segua un programma di sostegno psicologico e alla genitorialità, a tutela del figlio minorenne;
In via istruttoria si insta da subito per una CTU che, valutata la personalità dei genitori e la capacità genitoriale, stabilisca il miglior regime di affidamento del figlio minorenne e che la sig.ra Pt 2 venga sottoposta subito a test clinici per stabilire se assume o abbia assunto sostanze stupefacenti. Si indicano a testi sui fatti indicati in narrativa, da intendersi preceduti dalla locuzione è vero che i sigg.ri Persona_2 residenti in [...], Galliate, Testimone_1 e Parte_4 e Parte_5 e
Persona_3 residente in [...] residente in [...], Testimone_3 residente in [...], Persona_4 residente in [...]".
"che ha negato la ricostruzione avversaria e ha così Si è costituita nei termini Parte_2 concluso: "1) Pronunciare la separazione personale, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2)
Dichiarare l'addebito della separazione in capo al marito;
3) Affidare il figlio minore Per_1 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, sita in Galliate Via Varallino 49, di cui si chiede l'assegnazione; 4) Disporre che il padre tenga con sé il figlio minore secondo tempi e modalità meglio ritenuti dal Tribunale;
5) Disporre che il padre corrisponda mensilmente alla moglie, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore,
l'importo di € 500,00, oltre al 75% delle spese straordinarie. In via istruttoria: 1) Dato atto della disponibilità della Pt_ resistente ad essere monitorata dal di Trecate, disporne la sua presa in carico;
2) Dato atto della disponibilità della resistente alla presa in carico da parte dei S.S. territorialmente competenti, disporre, ove venga ritenuto opportuno attivare un sostegno alla genitorialità, che lo stesso sia effettuato su entrambi i genitori;
3) Disporre, ove ritenuto, CTU volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i coniugi. Con riserva di meglio articolare nei termini di legge".
***
Con ordinanza del 6/12/2022, alla luce della ricostruzione fornita dalle parti, il Tribunale, d'ufficio, ha disposto la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali territorialmente competenti.
All'esito della prima udienza del 7/2/2023, accertato il fallimento del tentativo di conciliazione, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: "AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva al padre, presso il quale è collocato;
ASSEGNA al sig. Pt_1 la casa coniugale, la quale dovrà essere rilasciata dalla sig.ra Pt 2 entro il termine di giorni quarantacinque dalla comunicazione del presente provvedimento;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per le finalità di cui al provvedimento reso da questo Presidente f.f. in data 6.12.2022, nonché ai fini della predisposizione di un calendario di incontri Pt 6 di madre/figlio; DISPONE la prosecuzione della presa in carico della sig.ra Parte_2 da parte dal
Novara affinché ne accerti la condizione tossicologica;
DISPONE che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi in cui lo avrà con sé. Saranno a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30% le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specifiche: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. L'assegno unico per i figli a carico sarà percepito dal padre, nella qualità di genitore affidatario in via esclusiva del minore;
NOMINA come giudice istruttore la dott.ssa Francesca Iaquinta;
FISSA per la comparizione delle parti e la trattazione della causa davanti a quest'ultima l'udienza del giorno 18.04.2023, ore 9:30; DISPONE che i Servizi Sociali
e il SER.D. trasmettano relazione aggiornata sull'attività svolta almeno dieci giorni prima dell'udienza; ASSEGNA al/ alla ricorrente termine sino a quarantacinque giorni prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6); ASSEGNA al/ alla resistente termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166
e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”..
Le successive udienze del 18/4/2023, del 27/6/2023, del 7/11/2023 e del 20/2/2024 sono state rinviate per consentire la prosecuzione del monitoraggio degli enti coinvolti. Alla successiva udienza del
21/5/2024 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con rinvio all'udienza del 30/10/2024 quando il Giudice procedente, dato atto dell'interruzione del percorso di mediazione familiare, ha disposto procedersi a CTU, dr.ssa Persona_5 secondo il seguente quesito "letti gli atti e esaminate le parti, nonché ascoltato il minore, anche avvalendosi di apposito ausiliario ove necessario, sentiti gli altri familiari di riferimento, in particolare ascendenti materni e paterni della minore, nonché i Servizi Sociali già incaricati, il Servizio di
NPI e la psicologa del minore Per_1 individui il CTU gli elementi di criticità e i possibili punti di forza per ciascuna parte nell'esercizio concreto delle genitorialità allo stato attuale, evidenziandone i riflessi sul benessere psicofisico del minore. dica il CTU se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico della minore. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia".
Quindi, all'esito dell'attività peritale, la dr.ssa Per_5 ha così concluso: "Affido: congiunto ad entrambi i genitori per la durata di un anno. Sarà attivato un percorso di Coordinamento genitoriale, chiedendo al Giudice di consentire al Pt 7 facoltà di relazionare;
sarà il professionista, allo scadere dell'anno, a ritenere di confermare l'affido condiviso o meno. Collocamento: presso il padre, per garantire al bambino una continuità in un contesto ad oggi del tutto favorevole.
Non sussistono elementi per modificare tale assetto. Frequentazione madre-figlio; - Weekend alternati lunghi: dal Venerdì pomeriggio (h.14.00) al Lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o dal papà, in caso di periodo estivo) - Giorni infrasettimanali: Nelle settimane con il weekend di permanenza del papà la madre terrà Per_1 Lunedì e Martedì (con annessi pernotti). Nelle settimane con weekend di permanenza della mamma, lei stessa terrà Per_1 Giovedì da ora di pranzo, con riaccompagnamento il Venerdì mattina. - Vacanze estive, ponti e festività minori: criterio del 50% - Vacanze
Natalizie: criterio del 50 %, con la cura di garantire a Per_1 ad anni alterni, di trascorrere la Vigilia con un genitore il Natale con l'altro; allo stesso modo il 31 Dicembre e l'1 Gennaio. - Vacanze Pasquali: criterio del 50 %, con la cura e di garantire a Per_1 ad anni alterni, di trascorrere la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Azioni suggerite: - Per i genitori: come detto, si ritiene indispensabile un percorso di coordinamento genitoriale finalizzato al miglioramento della capacità comunicative ed al rafforzamento della bigenitorialità. Per la signora Pt_2 Vista la gravità della situazione pregressa, si ritiene imprescindibile consegnare gli esiti di un'ultima analisi del capello. - Per il minore Persona 6 Dal momento che le criticità riscontrate non vanno a connotare alcun disturbo psicologico ma semplicemente una disarmonia evolutiva, non si ritiene ad oggi di suggerire alcuna azione".
All'udienza del 16/9/2025, è stato rielaborato il calendario di visita di Per_1 e, quindi, con nota depositata il 4/11/2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte e hanno chiesto procedersi ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 13/11/2025, quindi, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni delle parti.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ancora, la configurazione prescelta dalle parti in ordine all'affido di Per_1 ispetta in pieno il principio della bigenitorialità e tutela gli interessi del minore, garantendo un equilibrato rapporto con entrambi i genitori.
Anche dal punto di vista economico, non vi sono alcune osservazioni: l'accordo, infatti, è conforme alle norme di legge.
***
L'accordi raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) affida Per_1 n modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
3) assegna la casa familiare a Parte_1
Parte_3 possa tenere con sé Per_1 secondo il seguente 4) dispone che calendario: Fine settimana. A settimane alterne, il genitore non collocatario potrà prelevare Per_1 dall'uscita di scuola il venerdì pomeriggio, riportandolo direttamente a scuola il lunedì mattina. Durante la settimana, le frequentazioni avverranno come di seguito: nelle settimane in cui Per_1 esta a casa col padre il fine settimana, la madre potrà prelevare il figlio dall'uscita della scuola il mercoledì pomeriggio e riportano direttamente a scuola il venerdì mattina;
mentre in quelle in cui resta con la madre il fine settimana, quest'ultima potrà tenere Per_1 dal lunedì pomeriggio, dopo la scuola, fino al mercoledì mattina portandolo a scuola. Festività natalizie sono stabilite ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio. Festività pasquali, sono stabilite con il criterio dell'alternanza,
l'intero periodo delle festività pasquali. I ponti saranno fruiti dal genitore a cui compete il fine settimana. CP_1 1 genitore non collocatario potrà tenere con sé Per_1 er 15 giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
5) dispone che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto di Per_1 nei periodi di rispettiva permanenza;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi
i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre, con impegno a versarne la metà
al padre;
8) prende atto che le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno
9) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
10) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO