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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 3793/22, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Speranza Faenza, come da mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Greco, come da mandato in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.5.22 l esponeva di aver contratto con la resistente, in data Pt_1
Per_ 10.9.98, matrimonio concordatario e di aver generato insieme a costei nata nel 2001, e , Per_2
nato nel 2006; indicava che la separazione consensuale tra le parti fosse stata omologata con provvedimento reso dall'Ufficio epigrafato in data 5.7.21; instava per la pronuncia del divorzio alle condizioni previste in sede di separazione, modificate mediante l' elisione del contributo per il mantenimento della figlia, ormai autosufficiente e la riduzione di quello per il minore sino all'importo della quota dell'Assegno Unico di sua spettanza, che sarebbe stata percepita dalla resistente;
assumeva, al riguardo, di aver subito una drastica riduzione del reddito, ostativa alla sostenibilità degli impegni economici in precedenza assunti.
La costituendosi con comparsa depositata in data 10.10.22, aderiva alla richiesta di divorzio CP_1
instando, tuttavia, per l'affido esclusivo cd. rafforzato del minore e l'assegnazione integrale dell'abitazione coniugale, oltre che per la conferma delle condizioni economiche convenute in sede di separazione;
assumeva, a sostegno della richiesta inerente il regime di esercizio della responsabilità genitoriale, che il figlio avesse assistito alle vicende in relazione alle quali era stato incardinato il procedimento penale in cui il ricorrente era imputato per i reati di cui agli artt. 612, 582 e 585 c.p.,
Per commessi in danno proprio e della figlia ed avesse confermato, in sede di SIT rese mediante ascolto protetto, sia la storicità dei fatti di reato, sia la volontà di non avere interazioni con il padre, che continuava a porre in essere pedinamenti ed atteggiamenti minacciosi anche nei suoi confronti;
rimarcava che l svolgesse stabile attività lavorativa irregolare, come comprovato anche dal Pt_1
suo significativo tenore di vita e che nessuna modifica della sua condizione fosse intervenuta rispetto
Per all'epoca della separazione;
evidenziava che la figlia , disoccupata, avesse in precedenza lavorato giusta rapporto stagionale part time e che, pertanto, non potesse autonomamente sostentarsi;
precisava che il ricorrente non fosse puntuale nel versamento dei ratei di mantenimento a beneficio della prole e poneva l'accento sulla propria precarietà economica, invocando l'intera attribuzione dell'assegno unico.
Con ordinanza emessa in data 2.3.23 veniva disposto, in considerazione dei riscontri acquisiti in sede penale in ordine alle condotte del ricorrente, l'affido esclusivo del minore in favore della madre, cui veniva assegnatala casa coniugale nella consistenza già delineata in sede di separazione;
al contempo l' veniva sollecitato a procedere all'erezione del muro funzionale alla suddivisone del garage Pt_1
ed alla conseguente esclusione di interazione tra le parti;
i SS di AL ed il CF competente venivano onerati degli interventi di sostegno psicologico in favore del minore e di supporto alle competenze genitoriali in favore del padre, prodromici alla ripresa della frequentazione tra costui ed il figlio in ambiente protetto;
i provvedimenti di carattere patrimoniale in favore della prole già emessi in sede di separazione venivano confermati, con riduzione ad € 150,00 del solo assegno per il minore, in ragione della contrazione reddituale documentata dal ricorrente;
venivano, quindi adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del procedimento e veniva disposta l'acquisizione di copia del fascicolo pendente innanzi al TM e dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio penale.
Tale ultimo procedimento si concludeva con sentenza di patteggiamento a carico del ricorrente;
con provvedimento emesso in data 10.5.23 il TM di Lecce rigettava il ricorso formulato dal medesimo in vista dell'adozione di provvedimenti funzionali alla ripresa della relazione con la prole ed alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, revocando l'ammissione dell'istante al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato in ragione, sul presupposto che egli avesse agito in giudizio con malafede.
Con provvedimento emesso in data 31.8.23 a seguito di istanza ex art. 709 ter c.p.c. formulata dalla l' veniva ammonito al rispetto delle previsioni economiche relative al mantenimento CP_1 Pt_1
del figlio ed invitato ad astenersi da qualsivoglia comportamento idoneo ad arrecare detrimento al medesimo;
veniva stabilito che l' corrispondesse alla la somma di € 50,00 per ogni Pt_1 CP_1
giorno di ulteriore ritardo nella realizzazione del muro divisorio indicato nell'ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione;
veniva rideterminato in € 250,00, oltre rivalutazione annuale istat, il contributo per il sostentamento del figlio a carico del padre in ragione della necessità di sopperire alla significativa morosità maturata rispetto alla fornitura elettrica nell'abitazione coniugale;
con provvedimento emesso in data 28.9.23 tale importo veniva ricondotto alla misura stabilita in sede presidenziale, risultando cessato il momentaneo aumento delle esigenze economiche in precedenza verificatosi, quindi venivano disposti accertamenti in ordine alla condizione patrimoniale del ricorrente e veniva disposta l'acquisizione del modello C/2 storico inerente alla figlia maggiorenne;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 4.12.24 i procuratori delle parti provvedevano in tal senso, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In ordine al merito della domanda inerente lo status, rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta.
Risulta, infatti, integrata, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione consensuale dei coniugi era stata omologata ed erano già decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento medesimo;
le parti, poi, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le convergenti deduzioni dei coniugi sul punto consentono, ancora, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto ai profili accessori, la resistente ha rinunciato all'istanza relativa alla percezione del
Per_ mantenimento inerente la figlia indicando che ella avesse costituito un proprio nucleo familiare nel comune di Ugento.
Il figlio ha di recente raggiunto la maggiore età e risiede con la madre presso la porzione Per_2
del l'abitazione coniugale alla medesima assegnata sin dall'epoca della separazione, sicchè devono regolamentarsi in questa sede unicamente i rapporti economici tra le parti allo stesso inerenti.
Non sono stati acquisiti riscontri idonei a comprovare una capacità economica del ricorrente divergente da quella documentata in atti – caratterizzata da introiti annui prossimi ad € 4.000,00 rinvenienti dall'attività di bracciante agricolo – sicchè, come richiesto anche dalla deve trovare CP_1
conferma la determinazione in € 150,00, oltre rivalutazione annuale istat, del contributo per il mantenimento del figlio;
le spese straordinarie inerenti a , da individuarsi sulla scorta del Per_2
protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce, permarranno a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza del ricorrente rispetto ai provvedimenti inerenti la prole adottati nel corso del giudizio ed al subprocedimento, vengono poste a carico del medesimo.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 10.9.98 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di AL al n. 26 P. II serie A anno 1998;
- assegna alla resistente la porzione dell'abitazione coniugale contemplata in sede presidenziale;
- conferma l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento, Per_2
entro il 15 di ogni mese, dell'importo di € 150,00, oltre rivalutazione annuale istat con decorrenza dal
28.9.23; - Dispone che ciascuna delle parti sostenga il 50% delle spese straordinarie inerenti il figlio, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- onera il ricorrente della rifusione, in favore dell'Erario, stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di lite, che liquida in € 3.200,00 oltre rsf al 15%, iva e cpa;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)