Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 19 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2567 /2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, C.F: , residente ZU (NA) alla Parte_1 C.F._1 traversa G. Diano n. 29,
C.F. , residente in [...]in Controparte_1 C.F._2
Campania (NA) alla Via San Nullo n. 180, rapp.ti e difesi, giusta procura alle liti in calce al ricorso di primo grado, dagli Avv. Giuseppe Parente (C.F.
) e Avv. Alberico De Angelis ( ), con C.F._3 C.F._4 questi elettivamente domiciliate in Casal di Principe alla Via Orsini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Parente. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria e ogni altra comunicazione inerente al presente giudizio al seguente indirizzo Pec: Email_1
-APPELLANTI
E
, (C.F.: ) in persona del p.t. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
Controparte_4
(C.F. in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_2
p.t.
Appellati
1
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 16-3-2023, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di avere prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto, in forza di plurimi contratti di supplenza CP_2 annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici dal 2021 al 2023 , e per gli anni scolastici dal 2018 al 2020 , Pt_1 CP_1 lamentarono la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti;
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
Chiesero quindi accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti precari siccome destinatari di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. per ciascuno precisati in atti, di percepire per ogni annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui; per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00 ciascuno, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
L'Amministrazione resistente si costituì, insistendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito, in accoglimento dei ricorsi, condannò il convenuto all'erogazione, secondo le modalità della Carta CP_2 docenti, della somma di € 1.000,00 in favore di ciascun ricorrente;
compensò le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 hanno proposto appello parziale i docenti, con riguardo al governo delle spese. Hanno invocato il principio di soccombenza, rilevando che la domanda proposta era stata integralmente accolta, con conseguente diritto alla refusione delle spese di lite anche del primo grado, erroneamente compensate dal Tribunale.Hanno concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza in punto di spese, “ogni provvedimento consequenziale, anche in punto di spese del presente grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Notificato l'atto, non si sono costituiti gli appellati.
La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione dei procuratori costituiti, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito di camera di consiglio ha trattenuto la causa in decisione.
2 L'appello è infondato.
L'oggetto del presente giudizio è limitato alla questione della regolazione delle spese.
Il Tribunale ha così statuito: “La novità della questione giuridica trattata ed il recente intervento della Suprema Corte suggeriscono la compensazione delle spese di lite”.
La parte appellante ha rilevato, di contro, l'insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, alla luce dell'art. 92 c.p.c. e dell'elaborazione giurisprudenziale in punto di compensazione delle spese.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni,
3 discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”. Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso di primo grado il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale.
La S.C. infatti, nella sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, sulla natura ed i limiti della prescrizione del diritto azionato).
La fattispecie ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo (ormai consolidatosi v. sent. C. Cass. n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024), utile anche per la definizione del presente giudizio che, pertanto, in primo grado rientrava nella previsione di compensazione delineata dal vigente art. 92 c.p.c..
Il carattere di novità della questione ed il consolidamento dell'assetto giurisprudenziale intervenuto nel corso del giudizio di primo grado rendono legittima la determinazione del Tribunale di procedere alla censurata compensazione.
L'appello va, pertanto, disatteso, con la conferma della statuizione di integrale compensazione adottata in primo grado.
Nulla per le spese del presente grado nella contumacia degli appellati.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
4 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
rigetta l'appello; nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 19 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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