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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2024, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Maria vittoria Papa Presidente
2. dr. Giovanna Guarino Consigliere
3. dr. Anna Maria Beneduce Consigliere rel.
all'esito della udienza e della successiva camera di consiglio, del 14 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 532 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte 1 (con sede legale in Torre del Greco (NA) alla via Marconi 66 C.F. e P. IVA n° P.IVA 1 ), in persona del Direttore Generale rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria
Persona 1 depositata in atti, Siciliano in virtù di procura generale alle liti per notaio dott. domiciliato, per la carica - unitamente ai sottoscritti procuratori - presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Marconi 66.
Appellante
E 'Controparte 1 nato a [...] il [...], Controparte_2 nato a
Boscoreale il 07/05/1955, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Ciceraro, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio con sede in Portici (NA) alla Via Diaz n. 154.
Oggetto: riforma della sentenza n.251/2023 del 14/02/2023 pubblicata in pari data pronunciata dal
Tribunale di Torre Annunziata a definizione dei riuniti giudizi nn. R.G. 3603/2020 e 3613/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, proposti innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, CP 2
[...] e Controparte 1 , dipendenti con la qualifica rispettivamente di Parte 2
operatore socio sanitario e collaboratore Professionale Sanitario I livello, convenivano in giudizio
| Parte_2 al fine di sentire condannare | Controparte_3 alla corresponsione in loro favore della somma rispettivamente di E.2.449,50 e E.4.804,00, a titolo di "indennità” per le prestazioni lavorative assicurate nell'ambito del progetto "criticità assistenziale domiciliare rianimatoria" realizzato tra il maggio 2013 ed il dicembre 2014 con vittoria delle spese di lite.
'2. Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio la la quale eccepiva Parte 1
l'infondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3. Con sentenza n. 251/2023 il Giudice, in accoglimento della domanda condannava la Parte 1
[...] al pagamento in favore di Controparte_2 della complessiva somma di € 2.449,50 ed in favore di Controparte_1 della complessiva somma di € 4.804,00, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito fino al soddisfo, vinte spese di lite.
Part 4. Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello la lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal giudice di prime cure, frutto di una non approfondita valutazione della prova e della documentazione in atti;
e chiedendo, così, a riforma integrale della sentenza di primo grado, di rigettare le domande vinte spese del doppio grado.
5. Si sono costituiti ritualmente gli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'appello di cui hanno rimarcato l'infondatezza.
6. All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1
7. Con un unico ed articolato motivo di appello la ha dedotto la erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la circostanza che dalle tabelle di accessi versati in atti era dato dedurre la distanza percorsa ed i connessi minuti impiegati ed altresì provate le modalità di calcolo dei chilometri percorsi ovvero i parametri di riferimento costituiti dal punto di partenza e da quello di arrivo.
Ha dedotto che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità chilometrica solo per avere costoro partecipato ai progetti di criticità assistenziale dell'area nolana, ma senza alcun supporto documentale dei Km percorsi in quanto dalle schede allegate si sarebbero ricavati solo i seguenti dati: nome e cognome dell'assistito, città dell'intervento, data, tipo di intervento eseguito, ora di inizio e fine dell'intervento con relativa indicazione dei minuti.
8. Il rilievo è infondato.
Invero dall'attento esame delle schede di accesso prodotte dai ricorrenti e, comunque, giammai contestate dall'odierna appellante, appare evidente che le stesse contengono accanto al nome del paziente ovvero alla località i KM impiegati dagli appellati per raggiungere i singoli domicili dei pazienti e fare ritorno al P.O. di appartenenza.
A titolo esemplificativo la Corte nel visionare a campione le schede in atti ha evinto che negli accessi di gennaio 2013 del sig. CP 1 accanto alla paziente Persona 2 viene indicato KM 45, ripetuto nella scheda di febbraio 2014, e così per altri pazienti.
Il numero 45 indica i Km percorsi dall'operatore sanitario per raggiungere il domicilio della paziente Part e fare ritorno presso il P.O. di appartenenza, non come assunto dalla la durata in minuti dell'intervento sanitario.
Del pari nella medesima scheda l'intervento sanitario nella persona del sig. Persona 3 è pari a
75 minuti nel mentre accanto alla località trovansi indicato il numero 40 che altro non è se non il chilometraggio per cui è la richiesta indennità. Ne consegue, osserva la Corte, che gli appellati CP 2 e CP 1 hanno provato in maniera inconfutabile, per tabulas, i chilometri percorsi per raggiungere i domicili dei pazienti allocati nell'area Nolana.
Nel caso di specie il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente valutato la documentazione in atti ed in particolare le schede degli accessi limitatamente a quelle in possesso degli odierni appellati da cui si evince, diversamente da quanto affermato dall'odierna appellante, il numero di chilometri percorsi per ogni accesso.
Invero sia CP 1 che CP 2 hanno prodotto le uniche schede di accesso nominative in proprio possesso, nel mentre, per i restanti accessi, hanno prodotto le schede cumulative dei pazienti che essendo gli stessi, di cui alle schede singole, hanno come logico corollario che per ciascuno di essi il numero di chilometri percorsi per raggiungere il domicilio del singolo paziente è sempre lo stesso.
Di qui la infondatezza del primo motivo di appello.
Part 10. Con un secondo motivo di appello la ha lamentato presunti vizi del procedimento di approvazione dei progetti di Assistenza Domiciliare Specialistica di Rianimazione Area Nolana.
Il rilievo è infondato.
Come correttamente argomentato dal giudice di prime cure all'epoca dei fatti la prestazione in parola era stata resa sulla base di provvedimenti regolarmente emanati e immediatamente efficaci.
Del carattere immediatamente esecutivo delle progettualità di cui ne consegue che, sino al giorno dell'entrata in vigore della Delibera con cui veniva adottato il Regolamento Definitivo per l'Assistenza Domiciliare, l'esecuzione della stessa avveniva esclusivamente sulla base di disposizioni di servizio e di progetti che necessitavano della sola approvazione del Direttore
CP 4 c/o asl Generale e del Direttore Sanitario (cfr. copia verbali di udienza procedimento nella produzione di parte ricorrente).
Part L'ulteriore circostanza evidenziata dalla del mancato accantonamento di uno specifico fondo per la copertura dei costi non è idonea a pregiudicare il diritto del ricorrente a percepire lo specifico compenso per la prestazione eseguita, in quanto tale accantonamento attiene solo alle modalità di organizzazione interna dell'Amministrazione, e non può essere ritenuto costitutivo del diritto ad un emolumento retributivo.
11. Per tutte le suesposte argomentazioni l'appello va rigettato avendo i ricorrenti, attuali appellati, ai sensi e per gli effetti delle progettualità datate 6/03/2013, 23/05/2013 e 5/07/2013, svolto l'attività di assistenza domiciliare ospedaliera nell'area nolana, effettuando accessi per i quali hanno impiegato, nel periodo indicato in ricorso, il CP 2 9.798 minuti ed il CP 1 19.216 minuti al fine di raggiungere i domicili dei pazienti a cui prestare l'ADO.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello. Condanna la Parte 1 al pagamento delle spese di lite del grado liquidate, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 147/2022, in euro 2.900,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.to Ciceraro.
Da' atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012,
n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 14.02.2024
Il Consigliere estensore
D.ssa Anna Maria Beneduce
Il Presidente
D.ssa Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr. Maria vittoria Papa Presidente
2. dr. Giovanna Guarino Consigliere
3. dr. Anna Maria Beneduce Consigliere rel.
all'esito della udienza e della successiva camera di consiglio, del 14 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 532 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte 1 (con sede legale in Torre del Greco (NA) alla via Marconi 66 C.F. e P. IVA n° P.IVA 1 ), in persona del Direttore Generale rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria
Persona 1 depositata in atti, Siciliano in virtù di procura generale alle liti per notaio dott. domiciliato, per la carica - unitamente ai sottoscritti procuratori - presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Marconi 66.
Appellante
E 'Controparte 1 nato a [...] il [...], Controparte_2 nato a
Boscoreale il 07/05/1955, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Ciceraro, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio con sede in Portici (NA) alla Via Diaz n. 154.
Oggetto: riforma della sentenza n.251/2023 del 14/02/2023 pubblicata in pari data pronunciata dal
Tribunale di Torre Annunziata a definizione dei riuniti giudizi nn. R.G. 3603/2020 e 3613/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, proposti innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, CP 2
[...] e Controparte 1 , dipendenti con la qualifica rispettivamente di Parte 2
operatore socio sanitario e collaboratore Professionale Sanitario I livello, convenivano in giudizio
| Parte_2 al fine di sentire condannare | Controparte_3 alla corresponsione in loro favore della somma rispettivamente di E.2.449,50 e E.4.804,00, a titolo di "indennità” per le prestazioni lavorative assicurate nell'ambito del progetto "criticità assistenziale domiciliare rianimatoria" realizzato tra il maggio 2013 ed il dicembre 2014 con vittoria delle spese di lite.
'2. Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio la la quale eccepiva Parte 1
l'infondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3. Con sentenza n. 251/2023 il Giudice, in accoglimento della domanda condannava la Parte 1
[...] al pagamento in favore di Controparte_2 della complessiva somma di € 2.449,50 ed in favore di Controparte_1 della complessiva somma di € 4.804,00, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dall'insorgenza del credito fino al soddisfo, vinte spese di lite.
Part 4. Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello la lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal giudice di prime cure, frutto di una non approfondita valutazione della prova e della documentazione in atti;
e chiedendo, così, a riforma integrale della sentenza di primo grado, di rigettare le domande vinte spese del doppio grado.
5. Si sono costituiti ritualmente gli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'appello di cui hanno rimarcato l'infondatezza.
6. All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1
7. Con un unico ed articolato motivo di appello la ha dedotto la erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la circostanza che dalle tabelle di accessi versati in atti era dato dedurre la distanza percorsa ed i connessi minuti impiegati ed altresì provate le modalità di calcolo dei chilometri percorsi ovvero i parametri di riferimento costituiti dal punto di partenza e da quello di arrivo.
Ha dedotto che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità chilometrica solo per avere costoro partecipato ai progetti di criticità assistenziale dell'area nolana, ma senza alcun supporto documentale dei Km percorsi in quanto dalle schede allegate si sarebbero ricavati solo i seguenti dati: nome e cognome dell'assistito, città dell'intervento, data, tipo di intervento eseguito, ora di inizio e fine dell'intervento con relativa indicazione dei minuti.
8. Il rilievo è infondato.
Invero dall'attento esame delle schede di accesso prodotte dai ricorrenti e, comunque, giammai contestate dall'odierna appellante, appare evidente che le stesse contengono accanto al nome del paziente ovvero alla località i KM impiegati dagli appellati per raggiungere i singoli domicili dei pazienti e fare ritorno al P.O. di appartenenza.
A titolo esemplificativo la Corte nel visionare a campione le schede in atti ha evinto che negli accessi di gennaio 2013 del sig. CP 1 accanto alla paziente Persona 2 viene indicato KM 45, ripetuto nella scheda di febbraio 2014, e così per altri pazienti.
Il numero 45 indica i Km percorsi dall'operatore sanitario per raggiungere il domicilio della paziente Part e fare ritorno presso il P.O. di appartenenza, non come assunto dalla la durata in minuti dell'intervento sanitario.
Del pari nella medesima scheda l'intervento sanitario nella persona del sig. Persona 3 è pari a
75 minuti nel mentre accanto alla località trovansi indicato il numero 40 che altro non è se non il chilometraggio per cui è la richiesta indennità. Ne consegue, osserva la Corte, che gli appellati CP 2 e CP 1 hanno provato in maniera inconfutabile, per tabulas, i chilometri percorsi per raggiungere i domicili dei pazienti allocati nell'area Nolana.
Nel caso di specie il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente valutato la documentazione in atti ed in particolare le schede degli accessi limitatamente a quelle in possesso degli odierni appellati da cui si evince, diversamente da quanto affermato dall'odierna appellante, il numero di chilometri percorsi per ogni accesso.
Invero sia CP 1 che CP 2 hanno prodotto le uniche schede di accesso nominative in proprio possesso, nel mentre, per i restanti accessi, hanno prodotto le schede cumulative dei pazienti che essendo gli stessi, di cui alle schede singole, hanno come logico corollario che per ciascuno di essi il numero di chilometri percorsi per raggiungere il domicilio del singolo paziente è sempre lo stesso.
Di qui la infondatezza del primo motivo di appello.
Part 10. Con un secondo motivo di appello la ha lamentato presunti vizi del procedimento di approvazione dei progetti di Assistenza Domiciliare Specialistica di Rianimazione Area Nolana.
Il rilievo è infondato.
Come correttamente argomentato dal giudice di prime cure all'epoca dei fatti la prestazione in parola era stata resa sulla base di provvedimenti regolarmente emanati e immediatamente efficaci.
Del carattere immediatamente esecutivo delle progettualità di cui ne consegue che, sino al giorno dell'entrata in vigore della Delibera con cui veniva adottato il Regolamento Definitivo per l'Assistenza Domiciliare, l'esecuzione della stessa avveniva esclusivamente sulla base di disposizioni di servizio e di progetti che necessitavano della sola approvazione del Direttore
CP 4 c/o asl Generale e del Direttore Sanitario (cfr. copia verbali di udienza procedimento nella produzione di parte ricorrente).
Part L'ulteriore circostanza evidenziata dalla del mancato accantonamento di uno specifico fondo per la copertura dei costi non è idonea a pregiudicare il diritto del ricorrente a percepire lo specifico compenso per la prestazione eseguita, in quanto tale accantonamento attiene solo alle modalità di organizzazione interna dell'Amministrazione, e non può essere ritenuto costitutivo del diritto ad un emolumento retributivo.
11. Per tutte le suesposte argomentazioni l'appello va rigettato avendo i ricorrenti, attuali appellati, ai sensi e per gli effetti delle progettualità datate 6/03/2013, 23/05/2013 e 5/07/2013, svolto l'attività di assistenza domiciliare ospedaliera nell'area nolana, effettuando accessi per i quali hanno impiegato, nel periodo indicato in ricorso, il CP 2 9.798 minuti ed il CP 1 19.216 minuti al fine di raggiungere i domicili dei pazienti a cui prestare l'ADO.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello. Condanna la Parte 1 al pagamento delle spese di lite del grado liquidate, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 147/2022, in euro 2.900,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.to Ciceraro.
Da' atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012,
n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 14.02.2024
Il Consigliere estensore
D.ssa Anna Maria Beneduce
Il Presidente
D.ssa Mariavittoria Papa