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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2674/ 2023
TRA
nato il [...] a [...] rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. CAROTENUTO DOMENICO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1
avv.to PETRILLO CONCETTA con il quale elettivamente domicilia in VIA
N.POGGIOREALE 80143 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, premesso che aveva contratto una malattia professionale e che l non aveva concesso alcun indennizzo per il danno CP_1 biologico conseguente, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto con condanna dell' al CP_2 pagamento della prestazione, degli interessi maturati, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire al procuratore. Fissata la comparizione delle parti l nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda. In via preliminare si deve rigettare l'eccezione di prescrizione, in considerazione della data di accertamento della patologia e dei documenti prodotti. Va evidenziato che la fattispecie ricade sotto la disciplina del Dl.vo n.38/00 essendo la malattia insorta ed essendo stata denunziata sotto la vigenza di detta disciplina (applicabile alle fattispecie successive al 25.7.00). La nuova disciplina all'art. 13 prevede: “ (Danno biologico).
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
2 b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato o al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione...... omissis”. A norma dell'art. 1, comma 2, del medesimo provvedimento la disposizione di cui al comma 1 si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000. Tanto premesso, con riferimento al nesso di causalità della malattia con l'attività lavorativa espletata, dalla prova testimoniale emergono elementi nel senso della sua sussistenza. In particolare, il teste
(cfr. ud. del Udienza del 20 Dicembre 2023 Testimone_1
) ha confermato che il lavoro, svolto dal ricorrente, comportava la sottoposizione del corpo a vibrazioni. Elementi nella stessa direzione emergono dalla relazione del CTU.
Infatti dagli esiti della C.T.U. è emerso che parte ricorrente ha subito un danno biologico nella misura indicata in dispositivo. Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Per le suesposte considerazioni la domanda può essere accolta nei termini che seguono con riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo in capitale nella misura indicata in dispositivo, su cui vanno riconosciuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t..
3 Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della causa, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' l , così provvede : CP_1
a) condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., a pagare al CP_1 ricorrente il capitale connesso ad una accertata inabilità permanente del 9,00% a partire dal 20/12/2022 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91; b) condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1500,00, oltre spese generali al 15%, con attribuzione per distrazione. a) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
b) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 12/5/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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